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Document 32017R1130

    Regolamento (UE) 2017/1130 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

    GU L 169 del 30.6.2017, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1130/oj

    30.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 169/1


    REGOLAMENTO (UE) 2017/1130 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 giugno 2017

    che definisce le caratteristiche dei pescherecci

    (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    (2)

    Nel contesto della politica comune della pesca, si fa riferimento alle caratteristiche dei pescherecci quali la lunghezza, la larghezza, la stazza, la data di entrata in servizio e la potenza del motore.

    (3)

    È della massima importanza utilizzare norme identiche per determinare le caratteristiche dei pescherecci al fine di uniformare le condizioni di esercizio di detta attività nell'Unione. Tali norme dovrebbero essere in linea con le norme della politica comune della pesca.

    (4)

    È opportuno che le definizioni stabilite nel presente regolamento tengano conto delle iniziative prese da organizzazioni internazionali specializzate.

    (5)

    Di conseguenza, è opportuno tener conto della convenzione delle Nazioni Unite sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, firmata a Ginevra il 29 aprile 1958, della convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi firmata il 23 giugno 1969 a Londra («convenzione del 1969») e della convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci, firmata il 2 aprile 1977 a Torremolinos.

    (6)

    Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 m la metodologia esposta nell'allegato I della convenzione del 1969 appare, talvolta, inadeguata. Per tali pescherecci si rende pertanto opportuna una definizione più semplice della stazza lorda.

    (7)

    L'Organizzazione internazionale per l'unificazione (ISO) ha messo a punto norme per i motori a combustione interna che sono ampiamente applicate negli Stati membri.

    (8)

    Al fine di adattare al progresso tecnico il riferimento alla pertinente norma internazionale ISO che stabilisce i requisiti per la determinazione della potenza continua del motore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione delle necessarie modifiche al riferimento alla pertinente norma internazionale ISO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Disposizioni di carattere generale

    Le definizioni delle caratteristiche dei pescherecci stabilite nel presente regolamento si applicano a tutta la normativa dell'Unione concernente la pesca.

    Articolo 2

    Lunghezza

    1.   Per lunghezza di una nave si intende la lunghezza fuori tutto, ovvero la distanza, misurata in linea retta, tra il punto estremo anteriore della prua e il punto estremo posteriore della poppa.

    Ai fini della presente definizione:

    a)

    la prua comprende l'ossatura stagna dello scafo, il castello di prua, la ruota di prora e la murata, ove esista, ma non i bompressi e il parapetto;

    b)

    la poppa comprende l'ossatura stagna dello scafo, l'arcaccia, il casseretto, lo scivolo di poppa e la murata, ma non il parapetto, il buttafuori, l'apparato motore di propulsione, i timoni con l'apparecchio di governo, le scale d'immersione e le piattaforme.

    La lunghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione ai due decimali.

    2.   Quando la normativa dell'Unione fa riferimento alla lunghezza tra le perpendicolari, quest'ultima equivale alla distanza misurata fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore quali sono definite dalla convenzione internazionale sulla sicurezza dei pescherecci.

    La lunghezza tra le perpendicolari va misurata in metri con approssimazione ai due decimali.

    Articolo 3

    Larghezza

    La larghezza di una nave corrisponde alla larghezza massima quale definita nell'allegato I della Convenzione internazionale della misurazione della stazza delle navi («convenzione del 1969»).

    La larghezza fuori tutto va misurata in metri con approssimazione ai due decimali.

    Articolo 4

    Stazza

    1.   La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 m dev'essere misurata conformemente all'allegato I della convenzione del 1969.

    2.   La stazza lorda dei pescherecci aventi una lunghezza fuori tutto inferiore a 15 m deve essere misurata secondo la formula esposta nell'allegato I del presente regolamento.

    3.   Quando la normativa dell'Unione fa riferimento alla stazza netta, quest'ultima è definita come indicato nell'allegato I della convenzione del 1969.

    Articolo 5

    Potenza del motore

    1.   Per potenza del motore si intende la potenza massima continua ottenibile al volano di ciascun motore e che può essere applicata alla propulsione della nave per via meccanica, elettrica, idraulica o in altro modo. Tuttavia, quando un riduttore è integrato nel motore, la potenza è misurata alla flangia dell'apparato di trasmissione del riduttore.

    Non sarà fatta alcuna deduzione per le macchine ausiliarie azionate dal motore.

    L'unità di potenza del motore è espressa in kilowatt (kW).

    2.   La potenza continua del motore è determinata conformemente ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per l'unificazione nel quadro delle norme internazionali raccomandate ISO 3046/1, seconda edizione, ottobre 1981.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 riguardo alla modifica al paragrafo 2 del presente articolo al fine di adattare al progresso ternico il riferimento alla pertinente norma internazionale ISO.

    Articolo 6

    Data di entrata in servizio

    La data di entrata in servizio corrisponde alla data del primo rilascio di un certificato ufficiale di sicurezza.

    In deroga al primo comma, la data di entrata in servizio corrisponde alla data della prima iscrizione in un registro ufficiale dei pescherecci:

    a)

    qualora non sia stato rilasciato alcun certificato ufficiale di sicurezza; o

    b)

    per i pescherecci entrati in servizio prima del 1o dicembre 1986.

    Articolo 7

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 luglio 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 8

    Abrogazione

    Il regolamento (CEE) n. 2930/86 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

    Articolo 9

    Disposizioni finali

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 14 giugno 2017

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. DALLI


    (1)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 140.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 maggio 2017.

    (3)  Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

    (4)  Cfr. allegato II.

    (5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


    ALLEGATO I

    PESCHERECCI DI NUOVA COSTRUZIONE DI LUNGHEZZA FUORI TUTTO INFERIORE A 15 METRI

    La stazza lorda dei pescherecci di nuova costruzione la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 15 metri è definita secondo la seguente formula:

    GT = K1 · V

    dove: K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

    e V rappresenta il volume, ottenuto come segue:

    V = a1 (Loa · B1 · T1)

    dove:

    Loa

    =

    lunghezza fuori tutto (articolo 2 del presente regolamento)

    B1

    =

    larghezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

    T1

    =

    altezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

    a1

    =

    funzione di Loa

    PESCHERECCI DI LUNGHEZZA FUORI TUTTO INFERIORE A 15 METRI GIÀ IN SERVIZIO IL 1O GENNAIO 1995

    La stazza lorda dei pescherecci già in servizio il 1o gennaio 1995 la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 15 metri è così definita:

    GT = K1 · V

    dove: V rappresenta il volume, ottenuto come segue:

    V = a2 (Loa · B1 · T1)

    dove:

    Loa

    =

    lunghezza fuori tutto (articolo 2 del presente regolamento)

    B1

    =

    larghezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

    T1

    =

    altezza in metri, secondo la definizione della convenzione del 1969

    a2

    =

    funzione di Loa

    Le funzioni a1 e a2 devono essere determinate in base a un'analisi statistica di un insieme di campioni rappresentativi delle flotte degli Stati membri. Esse devono essere specificate, unitamente alle definizioni delle dimensione B1 e T1, e alle norme dettagliate per l'applicazione delle formule, in una decisione della Commissione.


    ALLEGATO II

    REGOLAMENTO ABROGATO E SUA MODIFICA

    Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio

    (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1)

    Regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio

    (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11)


    ALLEGATO III

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CEE) n. 2930/86

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 9

    Articolo 7, paragrafo 2

    Allegato

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato III


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