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Document 32017R1112

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

    C/2017/4218

    GU L 162 del 23.6.2017, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1112/oj

    23.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 162/22


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1112 DELLA COMMISSIONE

    del 22 giugno 2017

    che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

    (2)

    I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione (2).

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 3199/93 mediante l'introduzione di un unico processo comune di completa denaturazione dell'alcole, che prevede l'utilizzo di un litro di alcole isopropilico (IPA), un litro di metiletilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto. Il processo comune era destinato a sostituire i vari processi di denaturazione nazionali al fine di evitare l'evasione, l'elusione e l'abuso.

    (4)

    La procedura seguita nell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 non era conforme all'articolo 27, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/83/CEE. Tale regolamento dovrebbe quindi essere abrogato.

    (5)

    Il 15 marzo 2017 o entro tale data alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione i denaturanti per la denaturazione completa dell'alcole che intendono impiegare ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), a partire dal 1o agosto 2017.

    (6)

    Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.

    (7)

    Uno Stato membro ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE per il motivo che il processo per la denaturazione completa dell'alcole contenente un litro di alcole isopropilico (IPA), un litro di metiletilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto si presta all'abuso e non soddisfa quindi i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE relativamente alla prevenzione di qualsiasi evasione, frode o abuso.

    (8)

    Per quanto concerne gli Stati membri che non hanno comunicato l'intenzione di utilizzare nuovi denaturanti, i processi già contenuti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 prima di essere modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 dovrebbero continuare ad applicarsi.

    (9)

    I processi non più inseriti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 possono essere utilizzati in uno Stato membro in cui sono autorizzati, ai fini della produzione di alcole denaturato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE.

    (10)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.

    (11)

    Al fine di evitare dubbi in merito alle disposizioni applicabili in tali circostanze specifiche, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 dovrebbe essere esplicitamente abrogato.

    (12)

    Ai fini della certezza del diritto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla medesima data del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 e dovrebbe quindi entrare in vigore con urgenza.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

    (2)  Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 32).


    ALLEGATO

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    ALLEGATO

    Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole:

    Acetone

    CAS: 67-64-1

    C.I. reactive red 24

    CAS: 70210-20-7

    Crystal violet (C.I. N. 42555)

    CAS: 548-62-9

    Denatonium benzoato

    CAS: 3734-33-6

    Etanolo

    CAS: 64-17-5

    Fluoresceina

    CAS: 2321-07-5

    Olio di flemma

    CAS: 8013-75-0

    Benzina (compresa la benzina senza piombo)

    CAS: 86290-81-5

    Alcole isopropilico

    CAS: 67-63-0

    Cherosene

    CAS: 8008-20-6

    Olio lampante

    CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9

    Metanolo

    CAS: 67-56-1

    Metietilchetone (2-butanone)

    CAS: 78-93-3

    Metilisobutilchetone

    CAS: 108-10-1

    Metilisopropilchetone

    CAS: 563-80-4

    Violetto di metile

    CAS: 8004-87-3

    Blu di metilene (52015)

    CAS: 61-73-4

    Nafta solvente

    CAS: 8030-30-6

    Essenza di trementina

    CAS: 8006-64-2

    Nafta (petrolio)

    CAS: 92045-57-3

    Alcole terz-butilico

    CAS: 75-65-0

    Tiofene

    CAS: 110-02-1

    Blu di timolo

    CAS: 76-61-9

    Il termine “etanolo assoluto” è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine “alcole assoluto” utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

    In tutti questi Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

    I.   Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato utilizzato in Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia:

    Per ettolitro di etanolo assoluto:

    1,0 litri di alcole isopropilico,

    1,0 litri di metiletilchetone,

    1,0 grammi di denatonium benzoato.

    II.   Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:

     

    Bulgaria, Repubblica ceca, Romania e Regno Unito

    Per ettolitro di etanolo assoluto:

    3,0 litri di alcole isopropilico,

    3,0 litri di metiletilchetone,

    1,0 grammi di denatonium benzoato.

     

    Croazia

    Per ettolitro di etanolo assoluto:

    un minimo di:

    1,0 litri di alcole isopropilico,

    1,0 litri di metiletilchetone,

    1,0 grammi di denatonium benzoato.

     

    Svezia

    Per ettolitro di etanolo assoluto:

    1,0 litri di alcole isopropilico,

    2,0 litri di metiletilchetone,

    1,0 grammi di denatonium benzoato.

    III.   Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamento denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:

    Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

     

    Repubblica ceca

    1.

    0,4 litri di nafta solvente,

    0,2 litri di cherosene,

    0,1 litri di benzina per uso tecnico.

    2.

    3,0 litri di etil terz-butil etere,

    1,0 litri di alcole isopropilico,

    1,0 litri di benzina senza piombo,

    10 milligrammi di fluoresceina.

     

    Grecia

    Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol può essere denaturato.

    Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

    2,0 litri di metanolo,

    1,0 litri di essenza di trementina,

    0,50 litri di olio lampante,

    0,40 grammi di blu di metilene.

    A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

     

    Finlandia — autorizzato fino al 31.12.2018

    Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

    1.

    2,0 litri di metiletilchetone,

    3,0 litri di metilisobutilchetone.

    2.

    2,0 litri di acetone,

    3,0 litri di metilisobutilchetone.

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