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Document 32017R0781

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/781 della Commissione, del 5 maggio 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/2875

GU L 118 del 6.5.2017, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/781/oj

6.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/781 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2017

che revoca l'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha disposto l'inclusione della sostanza attiva metilnonilchetone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione (4), il notificante che ha chiesto l'inclusione del metilnonilchetone era tenuto a presentare ulteriori informazioni di conferma riguardo: a) la specifica del materiale sottoposto a prova in studi tossicologici sui mammiferi e in studi ecotossicologici, b) la specifica con dati riguardanti la partita e metodi di convalidati analisi, c) un'adeguata valutazione del destino e del comportamento del metilnonilchetone e dei potenziali prodotti di trasformazione nell'ambiente e d) i rischi per gli organismi acquatici e terrestri. Tali informazioni dovevano essere fornite entro il 30 aprile 2013 per quanto concerne le lettere a) e b) e il 31 dicembre 2015 per le lettere c) e d).

(2)

Le sostanze attive incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(3)

Il notificante non ha presentato le informazioni di conferma relative alle lettere c) e d) del considerando 1 entro il 31 dicembre 2015 e ha altresì omesso di rispondere alla lettera della Commissione con la quale gli veniva offerta la possibilità di illustrare la propria posizione prima che venisse adottata una decisione di revoca della sostanza.

(4)

È pertanto opportuno revocare l'approvazione del metilnonilchetone.

(5)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

Agli Stati membri dovrebbe essere concesso tempo per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva. È opportuno limitare la durata massima del periodo di tolleranza che può essere concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva metilnonilchetone è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 238 relativa al metilnonilchetone.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metilnonilchetone entro il 26 agosto 2017.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi il 26 agosto 2018.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive denatonio benzoato, metilnonilchetone e oli vegetali/olio di menta verde (GU L 177 del 7.7.2012, pag. 19).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


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