Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0635

    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/635 della Commissione, del 30 marzo 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    C/2017/2246

    GU L 91 del 5.4.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/635/oj

    5.4.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 91/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/635 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 2017

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

    (4)

    È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Stephen QUEST

    Direttore generale

    Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


    (1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO

    Descrizione delle merci

    Classificazione (codice NC)

    Motivazioni

    (1)

    (2)

    (3)

    Articolo di plastica trasparente a forma di cartuccia cilindrica vuota, di circa 44 mm di lunghezza, chiusa all'estremità inferiore con un tappo di plastica amovibile che funge da tappo protettivo. L'estremità superiore della cartuccia è a forma di bocchino munito di un piccolo foro che consente di inalare il vapore.

    L'utilizzatore riempie la cartuccia vuota con un liquido speciale («e-liquido») e la inserisce poi nella sigaretta elettronica. La stessa cartuccia è ricaricabile e può essere riutilizzata per fumare da 10 a 20 volte prima di essere smaltita come rifiuto.

    Il bocchino svolge la funzione del filtro nelle sigarette di tabacco convenzionali. Quando la cartuccia è inserita nella sigaretta elettronica, l'utilizzatore mette il bocchino in bocca e inala. Viene così attivato l'atomizzatore della sigaretta elettronica che converte il liquido in un leggero flusso di vapore che viene liberato attraverso il bocchino nella bocca dell'utilizzatore.

    Cfr. le illustrazioni (*1)

    8543 90 00

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 s) del capitolo 39, dalla nota 2 b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8543 e 8543 90 00 .

    L'utilizzatore non metterebbe in bocca una sigaretta elettronica senza il bocchino e il flusso di vapore non sarebbe rilasciato senza l'attivazione dell'atomizzatore tramite il bocchino. La cartuccia con l'estremità dotata di una forma particolare costituisce pertanto un elemento essenziale per il funzionamento della sigaretta elettronica e non è un semplice contenitore di plastica. L'articolo non può pertanto essere classificato nella voce 3926 come altri lavori di materie plastiche.

    In conformità al parere di classificazione del sistema armonizzato 8543 70/5, una sigaretta elettronica completa deve essere classificata come un'altra macchina o apparecchio elettrico nella sottovoce 8543 70 .

    La cartuccia deve pertanto essere classificata nel codice NC 8543 90 00 quale parte di altre macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in tale capitolo.

    Image


    (*1)  Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.


    Top