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Document 32017R0587

Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2016/4390

GU L 87 del 31.3.2017, p. 387–410 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/587/oj

Related international agreement

31.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/387


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/587 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, paragrafo 4, e l'articolo 23, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Un elevato livello di trasparenza è essenziale per assicurare che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi, a prescindere dal fatto che le operazioni siano eseguite in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), attraverso internalizzatori sistematici o al di fuori di tali strutture. Questo elevato livello di trasparenza dovrebbe altresì assicurare che il processo di formazione del prezzo di determinati strumenti finanziari negoziati in diverse sedi di negoziazione non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e che gli investitori non ne siano penalizzati.

(2)

Allo stesso tempo è essenziale riconoscere che vi possono essere circostanze in cui dovrebbero essere previste deroghe alla trasparenza pre-negoziazione o differimenti degli obblighi di trasparenza post-negoziazione per evitare che l'obbligo di comunicare gli ordini e le operazioni, e quindi di rendere pubbliche le posizioni di rischio, abbia la conseguenza involontaria di pregiudicare la liquidità. È pertanto opportuno precisare le circostanze in cui possono essere concesse deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e differimenti della trasparenza post-negoziazione.

(3)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori di interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento.

(4)

Quando concedono deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o autorizzano il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, le autorità competenti dovrebbero trattare su un piano di parità e in modo non discriminatorio tutti i mercati regolamentati e tutte le piattaforme multilaterali di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione.

(5)

È opportuno chiarire un certo numero di termini tecnici, le cui definizioni sono necessarie per assicurare l'applicazione uniforme nell'Unione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, quindi, contribuire alla creazione di un codice unico di norme per i servizi finanziari nell'Unione. Si tratta di definizioni puramente funzionali alla determinazione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e per gli strumenti simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e che dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento.

(6)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 ricomprende nell'ambito di applicazione del regime di trasparenza gli strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, ETF, certificati, azioni e altri strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale negoziati solo negli MTF. Per creare un regime di trasparenza complessivo e uniforme, è necessario calibrare il contenuto delle informazioni pre-negoziazione che devono essere pubblicate dalle sedi di negoziazione.

(7)

Le sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione (request for quote) dovrebbero rendere pubblici almeno i prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita o le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione e lo spessore di tali prezzi al più tardi quando il richiedente è in grado di eseguire l'operazione secondo le regole del sistema. Ciò al fine di assicurare che i membri o i partecipanti che forniscono per primi le loro quotazioni al richiedente non siano messi in condizioni di svantaggio.

(8)

La metodologia specifica e i dati necessari per effettuare i calcoli necessari per specificare il regime di trasparenza applicabile agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e agli strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale dovrebbero essere applicati assieme agli elementi comuni per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle richieste di dati da presentare alle sedi di negoziazione, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati e ai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione a fini di trasparenza e degli altri calcoli previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/577, della Commissione (2).

(9)

Il regime di trasparenza pre-negoziazione e di trasparenza post-negoziazione istituito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere adeguatamente calibrato al mercato e applicato in modo uniforme in tutta l'Unione. In particolare, una determinazione statica dei mercati più rilevanti in termini di liquidità, degli ordini di dimensione elevata e della dimensione standard del mercato non rifletterebbe adeguatamente le modifiche periodiche dei modelli di negoziazione che riguardano gli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e gli strumenti finanziari simili agli strumenti rappresentativi di capitale. Pertanto, è essenziale stabilire i necessari calcoli da eseguire, compresi i periodi di tempo di cui tener conto nell'effettuare i calcoli, i periodi di tempo durante i quali i risultati dei calcoli sono applicabili, i metodi di calcolo e l'indicazione dell'autorità competente cui spetta eseguire i calcoli conformemente alla determinazione dell'autorità competente ai fini dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (3). A tal fine, per evitare distorsioni del mercato, i periodi per il calcolo dovrebbero assicurare che le pertinenti soglie del regime siano aggiornate a intervalli appropriati per riflettere le condizioni di mercato. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i calcoli all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web.

(10)

Per effettuare i calcoli al fine di determinare i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, dovrebbero essere determinati il contenuto, la frequenza delle richieste di dati, i formati e i termini entro cui le sedi di negoziazione, i dispositivi di pubblicazione autorizzati e i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione devono rispondere alle richieste, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. I risultati dei calcoli effettuati sulla base dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 devono essere pubblicati, in modo che i partecipanti al mercato ne siano informati e che la trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione sia garantita nella pratica. È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i risultati dei calcoli all'ESMA, la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web.

(11)

Per gli ETF, diversamente che per azioni, certificati di deposito, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, il volume medio giornaliero degli scambi non appare un parametro adeguato per calibrare le soglie per determinare gli ordini di dimensione elevata. Per questi strumenti, il volume giornaliero degli scambi non riflette adeguatamente la misura della liquidità effettiva, dato che i meccanismi di creazione e di rimborso inerenti agli ETF permettono di accedere ad una liquidità supplementare non dichiarata. Per ridurre il rischio di elusione, è altresì importante che due EFT aventi lo stesso sottostante abbiano le stesse soglie per gli ordini di dimensione elevata, indipendentemente dal fatto che abbiano o no lo stesso volume giornaliero degli scambi. Pertanto, è opportuno fissare un'unica soglia per gli ordini di dimensione elevata, valida per tutti gli EFT, che dovrebbe applicarsi indipendentemente dal sottostante o dalla liquidità.

(12)

Le informazioni che devono essere messe a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili immediatamente, per quanto tecnicamente possibile, presumendo che il soggetto interessato assicuri un ragionevole livello di spesa per i sistemi e di relativa efficienza. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate in prossimità del termine massimo prescritto solo in casi eccezionali, quando i sistemi disponibili non consentono una pubblicazione entro un periodo più breve.

(13)

Le imprese di investimento dovrebbero pubblicare le informazioni sulle operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato. Di conseguenza, è opportuno stabilire le modalità secondo le quali le imprese di investimento dovrebbero comunicare i dettagli delle operazioni ai dispositivi di pubblicazione autorizzati, e le relative disposizioni dovrebbero applicarsi in combinazione con i requisiti applicabili ai dispositivi di pubblicazione autorizzati di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione.

(14)

Gli investitori hanno bisogno di disporre di informazioni attendibili e aggiornate sul livello degli interessi di negoziazione negli strumenti finanziari. Le informazioni su taluni tipi di operazioni, quale il trasferimento di strumenti finanziari come garanzie reali, non fornirebbero informazioni utili agli investitori per quanto riguarda il livello dei veri interessi di negoziazione in uno strumento finanziario. Imporre alle imprese di investimento l'obbligo di rendere pubbliche tali operazioni causerebbe notevoli problemi operativi e costi, senza migliorare il processo di formazione dei prezzi. Pertanto, gli obblighi di trasparenza post-negoziazione per le operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione dovrebbero applicarsi solo nel caso di acquisto o di vendita di azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altro strumento finanziario analogo. È essenziale che determinate operazioni, quali quelle che prevedono l'uso di uno dei predetti strumenti a fini di garanzia, di prestito o altro, quando lo scambio è determinato da fattori diversi dal prezzo corrente di mercato, non siano pubblicate, dato che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo e rischierebbero di creare confusione per gli investitori, oltre a ostacolare l'esecuzione alle condizioni migliori.

(15)

Per le operazioni eseguite al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, è essenziale specificare l'impresa di investimento tenuta a rendere pubblica l'operazione nei casi in cui entrambe le parti dell'operazione siano imprese di investimento stabilite nell'Unione, per evitare che la pubblicazione dell'operazione sia effettuata due volte. Pertanto, la responsabilità di rendere pubblica l'operazione dovrebbe sempre ricadere sull'impresa di investimento venditrice, a meno che una sola delle controparti sia un internalizzatore sistematico oltre a essere l'impresa acquirente.

(16)

Quando per un dato strumento finanziario una sola delle controparti è un internalizzatore sistematico, oltre a esserne l'impresa acquirente, detta controparte dovrebbe essere responsabile di rendere pubblica l'operazione, dato che è questo che i suoi clienti si aspettano che faccia e che è nella posizione migliore per compilare la relativa voce nel modello di segnalazione, indicando il suo status di internalizzatore sistematico. Per assicurare che l'operazione venga resa pubblica una sola volta, l'internalizzatore sistematico dovrebbe informare l'altra parte del fatto che ha reso pubblica l'operazione.

(17)

È importante mantenere le norme attualmente in vigore per la pubblicazione delle operazioni incrociate (back-to-back), in modo da evitare che un'operazione unica venga pubblicata come se si trattasse di operazioni multiple e al fine di assicurare certezza giuridica su quale impresa di investimento debba essere responsabile della pubblicazione dell'operazione. Pertanto, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica.

(18)

Per assicurare che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, è opportuno prevedere la raccolta di taluni dati e la tempestiva pubblicazione dei mercati più rilevanti in termini di liquidità, degli ordini di dimensione elevata, delle soglie per la pubblicazione differita e della dimensione standard del mercato.

(19)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, per assicurare che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore.

(20)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(21)

L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)   «operazione di portafoglio»: operazioni in cinque o più strumenti finanziari diversi se eseguite contemporaneamente dallo stesso cliente come un unico lotto e ad uno specifico prezzo di riferimento;

(2)   «operazione give-up» o «operazione give-in»: operazione in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione;

(3)   «operazione di finanziamento tramite titoli»: operazione di finanziamento tramite titoli di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/577;

(4)   «internalizzatore sistematico»: impresa di investimento di cui alla definizione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

Articolo 2

Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo

[Articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

Le operazioni su azioni non contribuiscono al processo di formazione del prezzo in uno dei casi seguenti:

a)

l'operazione è stata effettuata con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo;

b)

l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio;

c)

l'operazione è subordinata all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico;

d)

l'operazione è eseguita da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che trasferiscono la proprietà effettiva delle azioni da un organismo di investimento collettivo ad un altro e nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento;

e)

l'operazione è un'operazione give-up o un'operazione give-in;

f)

lo scopo dell'operazione è quello di trasferire azioni come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP;

g)

l'operazione determina la consegna di azioni nell'ambito dell'esercizio di obbligazioni convertibili, opzioni, warrants coperti o di altri derivati analoghi;

h)

l'operazione è un'operazione di finanziamento tramite titoli;

i)

l'operazione è eseguita secondo le regole o procedure di una sede di negoziazione, di una CCP o di un depositario centrale di titoli per procedere ad un acquisto forzoso (buy-in) delle operazioni non regolate ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

CAPO II

TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE

Sezione 1

Trasparenza pre-negoziazione per le sedi di negoziazione

Articolo 3

Obblighi di trasparenza pre-negoziazione

[Articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici la gamma di prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi. Le informazioni sono rese pubbliche conformemente al tipo di sistema di negoziazione che gestiscono, secondo la tabella 1 dell'allegato I.

2.   I requisiti di trasparenza di cui al paragrafo 1 si applicano anche a qualsiasi «indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione», secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 600/2014 e ai sensi dell'articolo 8 dello stesso regolamento.

Articolo 4

Mercato più rilevante in termini di liquidità

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, per mercato più rilevante in termini di liquidità per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi si intende la sede di negoziazione nell'Unione che presenta il volume più elevato degli scambi dello strumento finanziario.

2.   Per determinare il mercato più rilevante in termini di liquidità, ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti calcolano il volume degli scambi in base alla metodologia di cui all'articolo 17, paragrafo 4, per ciascuno strumento finanziario per il quale esse sono l'autorità competente e per ogni sede di negoziazione in cui lo strumento finanziario è negoziato.

3.   Il calcolo di cui al paragrafo 2 presenta le seguenti caratteristiche:

a)

include, per ciascuna sede di negoziazione, le operazioni eseguite secondo le regole della sede di negoziazione, escludendo il prezzo di riferimento e le operazioni concordate che riportano uno degli indicatori di cui alla tabella 4 dell'allegato I, e le operazioni eseguite sulla base di almeno un ordine che ha beneficiato di una deroga relativa agli ordini di dimensione elevata e le cui dimensioni sono superiori alla soglia applicabile per gli ordini di dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 7;

b)

copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.

4.   Fino a quando il mercato più rilevante in termini di liquidità per un determinato strumento finanziario è determinato secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3, il mercato più rilevante in termini di liquidità è la sede di negoziazione nella quale lo strumento finanziario è ammesso per la prima volta alla negoziazione o negoziato per la prima volta.

5.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine del precedente anno civile.

Articolo 5

Caratteristiche specifiche delle operazioni concordate

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Sono considerate operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi le operazioni concordate privatamente ma segnalate secondo le regole di una sede di negoziazione per le quali si verifica una delle situazioni seguenti:

a)

due membri o partecipanti della sede di negoziazione partecipano all'operazione in una delle seguenti capacità:

i)

uno agisce per conto proprio mentre l'altro agisce per conto di un cliente;

ii)

entrambi agiscono per conto proprio;

iii)

entrambi agiscono per conto di un cliente;

b)

un membro o partecipante della sede di negoziazione agisce in una delle seguenti capacità:

i)

agisce per conto sia dell'acquirente che del venditore;

ii)

negozia per conto proprio dando esecuzione all'ordine di un cliente.

Articolo 6

Operazioni concordate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Le operazioni concordate su azioni, certificati di deposito, ETF, certificati o altri strumenti finanziari analoghi sono soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento finanziario nei seguenti casi:

a)

l'operazione è stata effettuata con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, comprese le operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo medio ponderato per il volume o ad un prezzo medio ponderato per il tempo;

b)

l'operazione è parte di un'operazione di portafoglio;

c)

l'operazione è subordinata all'acquisto, vendita, creazione o riscatto di un contratto derivato o di altro strumento finanziario, quando tutte le componenti dell'operazione devono essere eseguite come un lotto unico;

d)

l'operazione è eseguita da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro e nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento;

e)

l'operazione è un'operazione give-up o un'operazione give-in;

f)

lo scopo dell'operazione è quello di trasferire strumenti finanziari come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP;

g)

l'operazione determina la consegna di strumenti finanziari nell'ambito dell'esercizio di obbligazioni convertibili, opzioni, warrants coperti o di altri derivati finanziari analoghi;

h)

l'operazione è un'operazione di finanziamento tramite titoli;

i)

l'operazione è eseguita secondo le regole o procedure di una sede di negoziazione, di una CCP o di un depositario centrale di titoli per procedere ad un acquisto forzoso (buy-in) delle operazioni non regolate ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014;

j)

ogni altra operazione equivalente ad una di quelle di cui alle lettere da a) a i), subordinata a caratteristiche tecniche che non sono in relazione con il prezzo corrente di mercato degli strumenti finanziari negoziati.

Articolo 7

Ordini di dimensione elevata

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Un ordine relativo ad un'azione, un certificato di deposito, un certificato o altro strumento finanziario analogo è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore alle dimensioni minime degli ordini di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II.

2.   Un ordine relativo ad un ETF è considerato di dimensione elevata se è pari o superiore a 1 000 000 di EUR.

3.   Per determinare gli ordini di dimensione elevata, le autorità competenti calcolano, conformemente al paragrafo 4, il volume medio giornaliero degli scambi per le azioni, i certificati di deposito, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione.

4.   Il calcolo di cui al paragrafo 3 presenta le seguenti caratteristiche:

a)

include le operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario, sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse;

b)

copre il periodo avente inizio il 1o gennaio dell'anno civile precedente e avente fine il 31 dicembre dell'anno civile precedente oppure, se del caso, la parte dell'anno civile in cui lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione.

I paragrafi 3 e 4 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente.

5.   A meno che vengano modificati il prezzo o le altre condizioni pertinenti per l'esecuzione dell'ordine, la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 continua ad applicarsi agli ordini di dimensione elevata inseriti in un book di negoziazione che, a seguito dell'esecuzione parziale, scendano al di sotto della soglia applicabile allo strumento finanziario stabilita a norma dei paragrafi 1 e 2.

6.   Prima che l'azione, il certificato di deposito, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche analoghe, e assicura la pubblicazione della stima.

7.   La stima del volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 6 è utilizzata per il calcolo degli ordini di dimensione elevata durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, il certificato o lo strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.

8.   L'autorità competente calcola il volume medio giornaliero degli scambi, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 7.

9.   Il volume medio giornaliero degli scambi di cui al paragrafo 8 è utilizzato per il calcolo degli ordini di dimensione elevata fino a quando non si applichi il valore medio giornaliero degli scambi calcolato conformemente al paragrafo 3.

10.   Ai fini del presente articolo, il volume medio giornaliero degli scambi è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi di un particolare strumento finanziario come specificato all'articolo 17, paragrafo 4, per il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato. Il numero di giorni di negoziazione nel periodo considerato è il numero di giorni di negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario stabilito conformemente all'articolo 4.

Articolo 8

Tipo e dimensioni minime degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini

[Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:

a)

è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema;

b)

non può interagire con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione;

c)

dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.

2.   Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, hanno una delle seguenti dimensioni:

a)

nel caso di ordini iceberg, dimensioni pari o superiore a 10 000 EUR;

b)

per tutti gli altri ordini, dimensioni pari o superiori al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema.

3.   L'ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte del quantitativo e in un ordine non pubblicato per il restante quantitativo, in cui il quantitativo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l'immissione nel book di negoziazione in quanto nuovo ordine pubblicato.

Sezione 2

Trasparenza pre-negoziazione per gli internalizzatori sistematici e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione

Articolo 9

Modalità di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili

[Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

Le modalità che l'internalizzatore sistematico adotta per rispettare l'obbligo di pubblicazione delle quotazioni irrevocabili soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le modalità includono tutte le misure ragionevolmente necessarie per assicurare che le informazioni da pubblicare siano attendibili, continuamente verificate per individuare eventuali errori, e corrette non appena gli errori vengano scoperti;

b)

le modalità rispettano disposizioni tecniche equivalenti a quelle specificate per i dispositivi di pubblicazione autorizzati all'articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2017/571 che facilitano il consolidamento dei dati con dati simili provenienti da altre fonti;

c)

le modalità consentono di rendere le informazioni accessibili al pubblico su base non discriminatoria;

d)

le modalità includono la pubblicazione della data e dell'ora in cui le quotazioni sono state immesse o modificate conformemente all'articolo 50 della direttiva 2014/65/UE, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/574 (9).

Articolo 10

Prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato

[Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]

I prezzi pubblicati dall'internalizzatore sistematico riflettono le condizioni prevalenti di mercato se al momento della pubblicazione sono prossime, in termini di prezzo, a quotazioni di dimensioni equivalenti per lo stesso strumento finanziario sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 11

Dimensione standard del mercato

[Articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   La dimensione standard del mercato per le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi per i quali esiste un mercato liquido è determinata sulla base del valore medio delle operazioni per ogni strumento finanziario, calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3 e alla tabella 3 dell'allegato II.

2.   Per determinare la dimensione standard del mercato applicabile ad un determinato strumento finanziario ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti calcolano il valore medio delle operazioni riguardo a tutte le azioni, i certificati di deposito, gli ETF, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati nella sede di negoziazione per i quali esiste un mercato liquido e per i quali esse sono l'autorità competente.

3.   Il calcolo di cui al paragrafo 2 presenta le seguenti caratteristiche:

a)

tiene conto delle operazioni eseguite nell'Unione in relazione allo strumento finanziario in questione sia nelle sedi di negoziazione che al di fuori di esse;

b)

copre l'anno civile precedente oppure, se del caso, il periodo dell'anno civile precedente durante il quale lo strumento finanziario è stato ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione e non è stato sospeso dalla negoziazione;

c)

esclude le operazioni con «modalità post-negoziazione per dimensione elevata» di cui alla tabella 4 dell'allegato I.

I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle azioni, ai certificati di deposito, agli ETF, ai certificati e agli altri strumenti finanziari analoghi che sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione quattro settimane o meno prima della fine dell'anno civile precedente.

4.   Prima che l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo siano negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione nell'Unione, l'autorità competente ne stima il volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di eventuali precedenti dati storici sulla negoziazione relativi allo strumento finanziario e ad altri strumenti finanziari che presentino caratteristiche simili, e assicura la pubblicazione della stima.

5.   La stima del valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 4 è utilizzata come dimensione standard del mercato per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo durante il periodo di sei settimane successivo alla data in cui l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato o altro strumento finanziario analogo è stato ammesso alla negoziazione o negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione.

6.   L'autorità competente calcola il valore medio delle operazioni, di cui assicura la pubblicazione, sulla base delle prime quattro settimane di negoziazione prima della fine del periodo di sei settimane di cui al paragrafo 5.

7.   Il valore medio delle operazioni di cui al paragrafo 6 si applica immediatamente dopo la sua pubblicazione e fino all'applicazione di un nuovo valore medio delle operazioni calcolato conformemente ai paragrafi 2 e 3.

8.   Ai fini del presente articolo, il valore medio delle operazioni è calcolato dividendo il volume complessivo degli scambi relativo al particolare strumento finanziario come specificato all'articolo 17, paragrafo 4, per il numero complessivo delle operazioni eseguite per tale strumento finanziario nel periodo considerato.

CAPO III

TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE PER LE SEDI DI NEGOZIAZIONE E PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO LE NEGOZIAZIONI AL DI FUORI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Articolo 12

Obblighi di trasparenza post-negoziazione

[Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   I gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli di ogni operazione applicando le tabelle di riferimento 2, 3 e 4 dell'allegato I.

2.   In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I.

3.   In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:

a)

una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I;

b)

una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 4 dell'allegato I.

4.   Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

5.   In deroga al paragrafo 4, se solo un'impresa di investimento che è parte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario in questione e agisce come impresa acquirente, solo detta impresa rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato e ne informa il venditore.

6.   Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni esattamente compensate concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una stessa controparte sono considerate come un'operazione unica.

Articolo 13

Applicazione della trasparenza post-negoziazione a taluni tipi di operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni

[Articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

L'obbligo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica alle seguenti operazioni:

a)

le operazioni escluse elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (10), ove applicabile;

b)

le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento;

c)

operazioni give-up e operazioni give-in;

d)

i trasferimenti di strumenti finanziari come garanzie reali in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP.

Articolo 14

Pubblicazione in tempo reale delle operazioni

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, le informazioni post-negoziazione sono pubblicate:

a)

se l'operazione è effettuata durante l'orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione, in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro un minuto dall'operazione in questione;

b)

se l'operazione è effettuata fuori dall'orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione, prima dell'apertura del giorno di negoziazione successivo della sede di negoziazione.

2.   Per le operazioni eseguite fuori da una sede di negoziazione, le informazioni post-negoziazione sono pubblicate:

a)

se l'operazione è effettuata durante l'orario di contrattazione giornaliero del mercato più rilevante in termini di liquidità determinato in conformità all'articolo 4 per l'azione, il certificato di deposito, l'ETF, il certificato e altro strumento finanziario analogo o durante l'orario di contrattazione giornaliero dell'impresa di investimento, in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso entro un minuto dall'operazione in questione;

b)

se l'operazione ha luogo in un caso non contemplato alla lettera a), immediatamente dopo l'inizio dell'orario di contrattazione giornaliero dell'impresa di investimento e, al più tardi, prima dell'apertura del giorno di negoziazione successivo del mercato più rilevante in termini di liquidità determinato in conformità dell'articolo 4.

3.   Le informazioni relative ad un'operazione di portafoglio sono pubblicate per ciascuna operazione componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della necessità di attribuire un prezzo a ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato e altro strumento finanziario analogo. Ciascuna operazione componente è valutata separatamente al fine di determinare se la pubblicazione differita sia applicabile all'operazione ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 15

Pubblicazione differita delle operazioni

[Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi al termine del periodo pertinente di cui alle tabelle 4, 5 e 6 dell'allegato II, purché siano soddisfatti i seguenti criteri:

a)

si tratta di un'operazione tra un'impresa di investimento, che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, e un'altra controparte;

b)

le dimensioni dell'operazione sono pari o superiori alle dimensioni minime ammissibili specificate nelle tabelle 4, 5 o 6 dell'allegato II, a seconda dei casi.

2.   Le pertinenti dimensioni minime ammissibili ai fini del paragrafo 1, lettera b), sono determinate in conformità del volume medio giornaliero degli scambi calcolato conformemente all'articolo 7.

3.   Per le operazioni per le quali è autorizzata la pubblicazione differita fino alla fine del giorno di negoziazione, come specificato nelle tabelle 4, 5 e 6 dell'allegato II, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i dettagli delle operazioni:

a)

per quanto possibile in tempo reale dopo la fine del giorno di negoziazione, compresa l'asta di chiusura, se del caso, per le operazioni eseguite oltre due ore prima della fine del giorno di negoziazione;

b)

entro mezzogiorno ora locale del giorno di negoziazione successivo, per le operazioni non contemplate alla lettera a).

Per le operazioni effettuate al di fuori delle sedi di negoziazione, il giorno di negoziazione e l'asta di chiusura sono quelli del mercato più rilevante in termini di liquidità stabilito ai sensi dell'articolo 4.

4.   Quando un'operazione tra due imprese di investimento è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 5 e 6.

Articolo 16

Riferimento al giorno di negoziazione e all'orario giornaliero di contrattazione

1.   In relazione alle sedi di negoziazione, per giorno di negoziazione si intendono i giorni in cui la sede di negoziazione è aperta alla negoziazione.

2.   Per orario di contrattazione giornaliero della sede di negoziazione o di un'impresa di investimento si intendono le ore che la sede di negoziazione o l'impresa di investimento ha precedentemente stabilito come orario di contrattazione e comunicato al pubblico.

3.   Per apertura del giorno di negoziazione della sede di negoziazione si intende l'inizio dell'orario di contrattazione quotidiano della sede di negoziazione.

4.   Per fine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione si intende la fine dell'orario di contrattazione quotidiano della sede di negoziazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI CALCOLI A FINI DI TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE E POST-NEGOZIAZIONE

Articolo 17

Metodologia, data di pubblicazione e data di applicazione dei calcoli a fini di trasparenza

[Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1.   Al più tardi 14 mesi dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e successivamente entro il 1o marzo di ogni anno le autorità competenti, in relazione a ciascuno strumento finanziario per le quali esse sono l'autorità competente, raccolgono i dati, effettuano i calcoli e assicurano la pubblicazione delle informazioni seguenti:

a)

la sede di negoziazione che è il mercato più rilevante in termini di liquidità come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2;

b)

il volume medio giornaliero degli scambi al fine di stabilire le dimensioni degli ordini di dimensione elevata, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3;

c)

il valore medio delle operazioni al fine della determinazione della dimensione standard del mercato come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2.

2.   Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1o aprile dell'anno in cui le informazioni sono state pubblicate.

Se le informazioni di cui al primo comma sono sostituite da nuove informazioni a norma del paragrafo 3 nel periodo di 12 mesi di cui allo stesso comma, le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le nuove informazioni ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014.

3.   Le autorità competenti assicurano che le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi del paragrafo 1 siano regolarmente aggiornate ai fini del regolamento (UE) n. 600/2014 e che tutte le modifiche di ogni azione, certificato di deposito, ETF, certificato o altro strumento finanziario analogo che incidono significativamente sui precedenti calcoli e sulle informazioni pubblicate siano incluse negli aggiornamenti.

4.   Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, il volume degli scambi in relazione ad uno strumento finanziario è calcolato sommando il risultato ottenuto moltiplicando, per ciascuna operazione eseguita durante un determinato periodo di tempo, il numero di unità dello strumento finanziario scambiate tra gli acquirenti e i venditori per il prezzo unitario applicabile all'operazione.

5.   Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate.

Articolo 18

Riferimento alle autorità competenti

[Articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

L'autorità competente per uno specifico strumento finanziario incaricata di eseguire i calcoli e assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 4, 7, 11 e 17 è l'autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 e all'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/571.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, le autorità competenti raccolgono i dati, effettuano i calcoli e ne assicurano la pubblicazione immediatamente dopo averli eseguiti entro i seguenti termini:

a)

quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno dieci settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati dei calcoli al più tardi quattro settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b)

quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti pubblicano i risultati dei calcoli entro la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

2.   I calcoli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti come segue:

a)

quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione precede di almeno sedici settimane la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i calcoli si basano sui dati disponibili per un periodo di riferimento di 40 settimane avente inizio 52 settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b)

quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio sedici settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i calcoli si basano sui dati disponibili per le prime quattro settimane di negoziazione dello strumento finanziario;

c)

quando la data in cui gli strumenti finanziari sono negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione all'interno dell'Unione cade nel periodo che ha inizio dieci settimane prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e si conclude il giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i calcoli si basano sui precedenti dati storici sulla negoziazione relativi agli strumenti finanziari o ad altri strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.

3.   Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, si avvalgono delle informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, per un periodo di 15 mesi a decorrere dalla data di applicazione del medesimo regolamento.

4.   Durante il periodo di cui al paragrafo 3, le autorità competenti assicurano quanto segue per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 2, lettere b) e c):

a)

che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 continuino ad essere adeguate ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 600/2014;

b)

che le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 siano aggiornate sulla base di un più lungo periodo di negoziazione e di dati storici sulle negoziazioni più ampi, se necessario.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Tuttavia, l'articolo 19 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (Cfr. pagina 174 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (Cfr. pagina 126 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(7)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (Cfr. pagina 148 della presente Gazzetta ufficiale).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Cfr. pagina 449 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO I

Informazioni da rendere pubbliche

Tabella 1

Descrizione del tipo di sistemi di negoziazione e relative informazioni da rendere pubbliche ai sensi dell'articolo 3

Tipo di sistema di negoziazione

Descrizione del sistema di negoziazione

Informazioni da rendere pubbliche

Sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione

Un sistema che mediante un book di negoziazione e un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano abbina, su base continua, gli ordini di vendita e gli ordini di acquisto corrispondenti sulla base del miglior prezzo disponibile.

Il numero aggregato di ordini, azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi che essi rappresentano a ciascun livello di prezzo per almeno i cinque migliori livelli del prezzo di acquisto e di vendita.

Sistema di negoziazione basato su quotazioni (quote driven)

Un sistema nel quale le operazioni sono concluse sulla base di quotazioni irrevocabili rese continuamente accessibili ai partecipanti, che impone ai market maker di mantenere quotazioni per quantitativi che tengano conto sia delle esigenze dei membri e partecipanti di negoziare quantitativi commerciali, sia dei rischi ai quali il market maker si espone.

Il migliore prezzo di acquisto e di vendita di ciascun market maker per azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione e i volumi corrispondenti ai prezzi.

Le quotazioni pubblicate rappresentano impegni irrevocabili ad acquistare e vendere gli strumenti finanziari e indicano il prezzo e il volume degli strumenti finanziari ai quali i market maker registrati sono disposti ad acquistare o a vendere. Tuttavia, in condizioni di mercato eccezionali, possono essere consentite, per un periodo limitato, quotazioni indicative o quotazioni di solo acquisto o di sola vendita.

Sistema di negoziazione ad asta periodica

Un sistema che abbina gli ordini sulla base di un'asta periodica e di un algoritmo di negoziazione gestito senza intervento umano.

Il prezzo al quale il sistema di negoziazione ad asta soddisferebbe meglio il suo algoritmo di negoziazione in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione e il volume delle operazioni potenzialmente eseguibili a quel prezzo dai partecipanti al sistema.

Sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione (request for quote)

Un sistema di negoziazione in cui vengono fornite una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più membri o partecipanti. La quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente. Il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta.

Le quotazioni e i relativi volumi forniti dai membri o partecipanti che, se accettate, porterebbero alla conclusione di un'operazione in base alle regole del sistema. Tutte le quotazioni presentate in risposta alla richiesta di quotazione possono essere pubblicate nel momento in cui diventano eseguibili ma non oltre.

Tutti gli altri sistemi di negoziazione

Qualsiasi altro tipo di sistema di negoziazione, compreso un sistema ibrido che rientra in due o più tipologie di sistemi di negoziazione di cui alla presente tabella.

Informazioni adeguate in merito al livello degli ordini o delle quotazioni e degli interessi di negoziazione in relazione ad azioni, certificati di deposito, ETF, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati sul sistema di negoziazione; in particolare, se le caratteristiche del meccanismo di formazione del prezzo lo consentono, i cinque migliori prezzi di acquisto e di vendita e/o quotazioni di acquisto e di vendita di ciascun market maker dello strumento.


Tabella 2

Tabella dei simboli della tabella 3

Simbolo

Tipo di dati

Definizione

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ.

«AAAA» indica l'anno;

«MM» indica il mese;

«GG» indica il giorno;

«T» indica che va inserita la lettera «T'»;

«hh» indica l'ora;

«mm» indica il minuto;

«ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione;

«Z» indica l'ora UTC.

Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.

il simbolo del decimale è «.» (punto);

i numeri negativi sono preceduti dal segno «–» (meno);

Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383


Tabella 3

Elenco dei dettagli ai fini della trasparenza post-negoziazione

Identificativo del campo

Descrizione e dettagli da pubblicare

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Formato da inserire come indicato nella tabella 2

Data e ora di negoziazione

Data e ora di esecuzione dell'operazione.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute nei campi 31, 34 e 44, di cui alla tabella 2 dell'allegato 1del regolamento delegato (UE) 2017/590, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo più prossimo.

Per le operazioni derivanti da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa che lo esegue per conto di un cliente, laddove le condizioni della trasmissione stabilite all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/590 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora della trasmissione dell'ordine.

Mercato regolamentato (RM), sistema multilaterale di negoziazione (MTF), sistema organizzato di negoziazione (OTF),

dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA),

fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

RM, MTF

APA

CTP

{ISIN}

Prezzo

Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati.

Quando il prezzo è segnalato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale.

Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG».

Lasciare in bianco se il prezzo non è applicabile.

Le informazioni inserite in questo campo sono in linea con i valori indicati nel campo Quantitativo.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento

«PNDG» se il prezzo non è disponibile

Valuta del prezzo

Valuta nella quale è espresso il prezzo (si applica se il prezzo è espresso in valore monetario).

RM, MTF

APA

CTP

{CURRENCYCODE_3}

Quantitativo

Numero di unità dello strumento finanziario.

Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario.

Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nel campo Prezzo.

RM, MTF

APA

CTP

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale

Sede di esecuzione

Identificativo della sede in cui l'operazione è stata eseguita.

Per le operazioni eseguite nelle sedi di negoziazione utilizzare il MIC del segmento secondo ISO 10383. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzate il MIC operativo.

Utilizzare il codice MIC «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione, presso un internalizzatore sistematico o su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione.

Utilizzare il codice «SINT» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, quando l'operazione sullo strumento finanziario è eseguita presso un internalizzatore sistematico.

RM, MTF

APA

CTP

Sedi di negoziazione: {MIC}

Internalizzatori sistematici: «SINT»

Data e ora di pubblicazione

Data e ora in cui l'operazione è stata pubblicata da una sede di negoziazione o da un APA.

Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora devono essere approssimate almeno al secondo più prossimo.

RM, MTF

APA

CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

Sede di pubblicazione

Codice utilizzato per identificare la sede di negoziazione o l'APA che pubblica l'operazione.

CTP

Sede di negoziazione: {MIC}

APA: MIC del segmento secondo l'ISO 10383 (4 caratteri), se disponibile. Altrimenti codice di 4 caratteri pubblicato nell'elenco dei fornitori di servizi di comunicazione dati sul sito web dell'ESMA.

Codice identificativo dell'operazione

Codice alfanumerico assegnato dalle sedi di negoziazione (ai sensi dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione (1) e dagli APA e utilizzato successivamente ogni volta che si fa riferimento alla specifica operazione.

Il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC di segmento secondo ISO 10383 e per il giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza il MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione è unico, uniforme e costante per il MIC operativo per giorno di negoziazione.

Se l'APA non utilizza i MIC, dovrebbe essere un codice univoco, uniforme e costante a 4 caratteri utilizzato per identificare l'APA per giorno di negoziazione.

Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice

RM, MTF

APA

CTP

{ALPHANUM-52}


Tabella 4

Elenco degli indicatori ai fini della trasparenza post-negoziazione

Indicatore

Denominazione

Tipo di sede di esecuzione o di pubblicazione

Descrizione

«BENC»

Indicatore di operazione con parametro di riferimento

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni eseguite con riferimento ad un prezzo calcolato in molteplici momenti secondo un determinato parametro di riferimento, quale il prezzo medio ponderato per il volume o il prezzo medio ponderato per il tempo.

«ACTX»

Indicatore delle operazioni di tipo agency cross

APA

CTP

Operazioni nelle quali l'impresa di investimento abbina gli ordini dei clienti in cui l'acquisto e la vendita sono eseguiti come un'unica operazione e che riguardano il medesimo volume e lo stesso prezzo.

«NPFT»

Indicatore delle operazione che non contribuiscono alla formazione del prezzo

RM, MTF

CTP

Operazioni in cui lo scambio degli strumenti finanziari è determinato da fattori diversi dalla valutazione corrente di mercato degli strumenti finanziari, elencate nell'articolo 13.

«TNCP»

Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 600/2014

RM, MTF

APA

CTP

Operazione che non contribuisce al processo di formazione del prezzo ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 600/2014 come previsto all'articolo 2.

«SDIV»

Indicatore delle operazioni speciali con dividendo

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni che sono:

 

eseguite nel corso del periodo ex dividendo, in cui il dividendo o altre forme di distribuzione vanno all'acquirente e non al venditore; o

 

eseguite nel corso nel periodo cum dividendo, in cui il dividendo o altre forme di distribuzioni vanno al venditore e non all'acquirente.

«LRGS»

Indicatore delle operazioni con modalità post-negoziazione per dimensione elevata

RM, MTF

APA

CTP

Operazioni di dimensione elevata rispetto alle dimensioni normali di mercato per le quali è consentita la pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 15.

«RFPT»

Indicatore delle operazioni al prezzo di riferimento

RM, MTF

CTP

Operazioni eseguite in sistemi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014.

«NLIQ»

Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari liquidi

RM, MTF

CTP

Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 600/2014.

«OILQ»

Indicatore di operazione concordata in strumenti finanziari illiquidi

RM, MTF

CTP

Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014.

«PRIC»

Indicatore di operazione concordata soggetta a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato

RM, MTF

CTP

Operazione eseguita conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 600/2014 e in conformità all'articolo 6.

«ALGO»

Indicatore di operazione algoritmica

RM, MTF

CTP

Operazioni eseguite da un'impresa di investimento che pratica la negoziazione algoritmica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE.

«SIZE»

Indicatore di operazione superiore alle normali dimensioni di mercato

APA

CTP

Operazioni eseguite presso un internalizzatore sistematico in cui le dimensioni dell'ordine in entrata sono superiori alle dimensioni standard del mercato determinate ai sensi dell'articolo 11.

«ILQD»

Indicatore delle operazioni in strumenti illiquidi

APA

CTP

Operazioni in strumenti illiquidi determinate conformemente agli articoli da 1 a 9 del regolamento delegato della Commissione (UE) 2017/567 (2) eseguite presso un internalizzatore sistematico.

«RPRI»

Indicatore delle operazioni che hanno ricevuto un miglioramento del prezzo

APA

CTP

Operazioni eseguite presso un internalizzatore sistematico con un miglioramento del prezzo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014.

«CANC»

Indicatore di annullamento

RM, MTF

APA

CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene annullata.

«AMND»

Indicatore di modifica

RM, MTF

APA

CTP

Quando un'operazione precedentemente pubblicata viene modificata.

«DUPL»

Indicatore della doppia segnalazione dell'operazione

APA

Quando un'operazione è segnalata a più di un APA conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/571.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (Cfr. pagina 193 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (Cfr. pagina 90 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO II

Ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato, dimensioni standard del mercato, pubblicazione differita e termini

Tabella 1

Ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato per azioni e certificati di deposito

Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) in EUR

ADT < 50 000

50 000 ≤ ADT < 100 000

100 000 ≤ ADT < 500 000

500 000 ≤ ADT < 1 000 000

1 000 000 ≤ ADT < 5 000 000

5 000 000 ≤ ADT < 25 000 000

25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000

50 000 000 ≤ ADT < 100 000 000

ADT ≥ 100 000 000

Dimensioni minime degli ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato in EUR

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000


Tabella 2

Ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato per certificati e altri strumenti finanziari analoghi

Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) in EUR

ADT < 50 000

ADT ≥ 50 000

Dimensioni minime degli ordini di dimensione elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato in EUR

15 000

30 000


Tabella 3

Dimensioni standard del mercato

Valore medio delle operazioni (AVT) in EUR

AVT < 20 000

20 000 ≤ AVT < 40 000

40 000 ≤ AVT < 60 000

60 000 ≤ AVT < 80 000

80 000 ≤ AVT < 100 000

100 000 ≤ AVT < 120 000

120 000 ≤ AVT < 140 000

Ecc.

Dimensioni standard del mercato

10 000

30 000

50 000

70 000

90 000

110 000

130 000

Ecc.


Tabella 4

Soglie e termini per la pubblicazione differita per azioni e certificati di deposito

Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) in EUR

Dimensioni minime ammissibili di un'operazione per il termine consentito, in EUR

Intervallo di tempo per la pubblicazione dopo l'operazione

> 100 m

10 000 000

60 minuti

20 000 000

120 minuti

35 000 000

Fine del giorno di negoziazione

50 m — 100 m

7 000 000

60 minuti

15 000 000

120 minuti

25 000 000

Fine del giorno di negoziazione

25 m — 50 m

5 000 000

60 minuti

10 000 000

120 minuti

12 000 000

Fine del giorno di negoziazione

5 m — 25 m

2 500 000

60 minuti

4 000 000

120 minuti

5 000 000

Fine del giorno di negoziazione

1 m — 5 m

450 000

60 minuti

750 000

120 minuti

1 000 000

Fine del giorno di negoziazione

500 000 — 1 m

75 000

60 minuti

150 000

120 minuti

225 000

Fine del giorno di negoziazione

100 000 — 500 000

30 000

60 minuti

80 000

120 minuti

120 000

Fine del giorno di negoziazione

50 000 — 100 000

15 000

60 minuti

30 000

120 minuti

50 000

Fine del giorno di negoziazione

< 50 000

7 500

60 minuti

15 000

120 minuti

25 000

Fine del successivo giorno di negoziazione


Tabella 5

Soglie e termini per la pubblicazione differita per gli ETF

Dimensioni minime ammissibili di un'operazione per il termine consentito, in EUR

Intervallo di tempo per la pubblicazione dopo l'operazione

10 000 000

60 minuti

50 000 000

Fine del giorno di negoziazione


Tabella 6

Soglie e termini per la pubblicazione differita per i certificati e altri strumenti finanziari analoghi

Volume medio giornaliero degli scambi (ADT) in EUR

Dimensioni minime ammissibili di un'operazione per il termine consentito, in EUR

Intervallo di tempo per la pubblicazione dopo l'operazione

ADT < 50 000

15 000

120 minuti

30 000

Fine del giorno di negoziazione

ADT ≥ 50 000

30 000

120 minuti

60 000

Fine del giorno di negoziazione


ALLEGATO III

Dati di riferimento da indicare per i calcoli a fini di trasparenza

Tabella 1

Tabella dei simboli

Simbolo

Tipo di dati

Definizione

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato secondo ISO 10383


Tabella 2

Dettagli sui dati di riferimento da indicare per i calcoli a fini di trasparenza

#

Campo

Dati da comunicare

Formato e standard per la segnalazione

1

Codice identificativo dello strumento

Codice usato per identificare lo strumento finanziario

{ISIN}

2

Nome completo dello strumento

Nome completo dello strumento finanziario

{ALPHANUM-350}

3

Sede di negoziazione

MIC del segmento per la sede di negoziazione o l'internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo.

{MIC}

4

Identificativo MiFIR

Identificativo degli strumenti finanziari rappresentativi di capitale

 

Azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;

 

Certificati di deposito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 45, della direttiva 2014/65/UE;

 

ETF ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE;

 

Certificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 600/2014;

 

Per altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale si intendono valori mobiliari che sono strumenti rappresentativi di capitale simili alle azioni, agli ETF, ai certificati di deposito o ai certificati ma che non sono azioni, ETF, certificati di deposito o certificati.

Strumenti finanziari rappresentativi di capitale:

 

SHRS = azioni

 

ETFS = ETF

 

DPRS = certificati di deposito

 

CRFT = certificati

 

OTHR = altri strumenti finanziari simili agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale


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