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Document 32017R0238

    Regolamento (UE) 2017/238 della Commissione, del 10 febbraio 2017, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

    C/2017/0716

    GU L 36 del 11.2.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/238/oj

    11.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/37


    REGOLAMENTO (UE) 2017/238 DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2017

    che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha concluso, nel suo parere del 16 dicembre 2008 (2), che l'impiego di benzophenone-3 come filtro UV a una concentrazione massima del 6 % p/p nei prodotti cosmetici per la protezione solare e dello 0,5 % p/p nelle altre tipologie di prodotti cosmetici per proteggere la formulazione non presenta rischi per la salute umana, a parte il potenziale allergenico e fotoallergenico da contatto.

    (2)

    Di conseguenza l'attuale concentrazione massima del 10 % p/p per il benzophenone-3 impiegato come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere ridotta al 6 % p/p.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

    (4)

    L'applicazione della nuova concentrazione massima dovrebbe essere differita per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per adottare le misure necessarie a immettere sul mercato prodotti conformi e per cessare la messa a disposizione di prodotti già immessi sul mercato che non rispettano la nuova concentrazione massima.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento si applica dal 3 settembre 2017.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

    (2)  SCCP 1201/08.


    ALLEGATO

    All'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, la voce 4 è sostituita dalla seguente:

    Numero d'ordine

    Identificazione della sostanza

    Condizioni

    Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

    Denominazione chimica/INN/XAN

    Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

    Numero CAS

    Numero CE

    Tipo di prodotto, parti del corpo

    Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

    Altre

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    g

    h

    i

    «4

    2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone

    Benzophenone-3

    131-57-7

    205-031-5

     

    6 %

    Tenore massimo dello 0,5 % per proteggere la formulazione del prodotto

    Contiene Benzophenone-3 (1


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