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Document 32017L2096

Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/7498

GU L 299 del 16.11.2017, p. 24–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2096/oj

16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/24


DIRETTIVA (UE) 2017/2096 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2017

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.

(2)

L'allegato II della medesima direttiva elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Tale allegato deve essere periodicamente modificato onde tener conto del progresso tecnico e scientifico, e le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all'uso del piombo devono essere riesaminate.

(3)

Una valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 2 c). Le informazioni più recenti suggeriscono tuttavia che i sostituti del piombo potrebbero essere disponibili prossimamente per tali materiali e componenti. Per taluni materiali e componenti i sostituti del piombo dovrebbero essere disponibili prima di altri ed è pertanto opportuno scindere l'esenzione 2 c) in due sottovoci con date di riesame diverse, a seconda del progresso nello sviluppo di tali sostituti.

(4)

La valutazione del progresso tecnico e scientifico ha altresì dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 3. I sostituti possibili esistono ma devono essere ulteriormente sviluppati. È quindi opportuno fissare una nuova data per il riesame di tale esenzione, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.

(5)

Infine, la valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che per taluni materiali e componenti interessati dall'esenzione 5 esistono già le alternative al piombo ma che queste non sono ancora utilizzabili in tutti i veicoli interessati dall'esenzione. Per gli altri materiali e componenti interessati dall'esenzione 5, l'uso di piombo resta inevitabile. È pertanto opportuno separare tale esenzione in due sottovoci. Per i materiali e i componenti per i quali esistono alternative, si dovrebbe fissare una data di scadenza dell'esenzione che offra il tempo necessario a garantire che l'uso del piombo sia evitabile in tutti i veicoli interessati. Per quanto riguarda l'esenzione relativa ai materiali e ai componenti per i quali l'uso di piombo resta inevitabile, si dovrebbe fissare una nuova data per il riesame, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 giugno 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.

Materiali e componenti

Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione

Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)

Piombo come elemento di lega

1. a)

Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo

 

 

1. b)

Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

2. a)

Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

 

2. b)

Alluminio contenente, in peso, l'1,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

2. c) i)

Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo

 (1)

 

2. c) ii)

Leghe di alluminio non incluse nella voce 2 c) i) contenenti, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo (1)

 (2)

 

3.

Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo

 (1)

 

4. a)

Cuscinetti e pistoni

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

4. b)

Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011

 

Piombo e composti di piombo nei componenti

5. a)

Piombo negli accumulatori dei sistemi ad alta tensione (2) usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

5. b)

Piombo negli accumulatori per applicazioni non incluse nella voce 5. a)

 (1)

X

6.

Masse smorzanti

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

7. a)

Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

 

7. b)

Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006

 

7. c)

Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009

 

8. a)

Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (4)

8. b)

Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (4)

8. c)

Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (4)

8. d)

Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (4)

8. e)

Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

 (3)

X (4)

8. f) a)

Piombo in sistemi di connettori a pin conformi

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X (4)

8. f) b)

Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell'area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo

 (3)

X (4)

8. g)

Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip”

 (3)

X (4)

8. h)

Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli

X (4)

8. i)

Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli

X (4)

8. j)

Piombo nelle saldature di lastre laminate

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli

X (4)

9.

Sedi di valvole

Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003

 

10. a)

Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica.

Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in:

vetro delle lampadine e delle candele,

materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10. b), 10. c) e 10. d).

 

X (5) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)

10. b)

Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti

 

 

10. c)

Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

10. d)

Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli

 

11.

Inneschi pirotecnici

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli

 

12.

Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico

Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

Cromo esavalente

13. a)

Rivestimenti anticorrosione

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007

 

13. b)

Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

 

14.

Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento dei camper fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l'uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l'applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori

 

X

Mercurio

15. a)

Lampade a luminescenza per i proiettori

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

15. b)

Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti

Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

X

Cadmio

16.

Accumulatori per veicoli elettrici

Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008

 

»

(1)  Questa esenzione sarà riesaminata nel 2021.

(1)  

(1a)

Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato.

(2)  Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024.

(2)  

(2a)

Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi della definizione contenuta nella direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).

(3)  Questa esenzione sarà riesaminata nel 2019.

(4)  Demolizione se, in correlazione con la voce 10. a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.

(5)  Demolizione se, in correlazione con le voci da 8. a) a 8. j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.


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