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Document 32017D2334

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/8353

GU L 333 del 15.12.2017, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2334/oj

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/64


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2334 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Il principio attivo creosoto è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva summenzionata.

(2)

L'approvazione del creosoto scadrà il 30 aprile 2018. In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in data 27 ottobre 2016 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva.

(3)

Il Regno Unito, in qualità di autorità di valutazione competente, ha informato i servizi della Commissione in data 14 luglio 2017 che sarà necessario effettuare una valutazione completa. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, per effettuare una valutazione completa è consentito un periodo di 365 giorni. Nel corso di tale valutazione, l'autorità di valutazione competente può, se del caso, invitare il richiedente a fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare i 180 giorni in totale a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(4)

Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento.

(5)

Inoltre, poiché il creosoto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1B e soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o una sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) (PBT o vPvB) conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), esso soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Sarà pertanto necessario effettuare ulteriori esami per stabilire se almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento sia soddisfatta, e se l'approvazione del creosoto possa pertanto essere rinnovata.

(6)

Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione del creosoto scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione del creosoto per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i periodi di tempo consentiti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia come pure il periodo di tempo necessario per decidere se almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento sia soddisfatta e se l'approvazione del creosoto possa pertanto essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione del creosoto al 31 ottobre 2020.

(7)

Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, il creosoto dovrebbe rimanere approvato fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 31 ottobre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


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