Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2007

    Decisione (UE) 2017/2007 del Consiglio, dell'8 novembre 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2017

    GU L 290 del 9.11.2017, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2007/oj

    9.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 290/19


    DECISIONE (UE) 2017/2007 DEL CONSIGLIO

    dell'8 novembre 2017

    relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2017

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (1), come da ultimo modificato («accordo di partenariato ACP-UE»),

    visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (3) («regolamento finanziario dell'11o FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2017 una proposta che precisi: a) l'importo della terza quota del contributo per il 2017; e b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2017, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.

    (2)

    Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

    (3)

    A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti Fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito dell'11o FES.

    (4)

    Con decisione (UE) 2016/2026 (4), il 15 novembre 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2017: 3 850 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la BEI.

    (5)

    Con decisione (UE) 2017/1206 (5), il 4 luglio 2017 il Consiglio ha adottato una riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nel quadro dell'8o e del 9o FES,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di terza quota per il 2017 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

    I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8o e del 9o FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017

    Per il Consiglio

    Il president

    M. MAASIKAS


    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (2)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

    (3)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

    (4)  Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 25).

    (5)  Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 15).


    ALLEGATO

    STATI MEMBRI

    Ripartizione 10o FES, in %

    Ripartizione 11o FES, in %

    3a quota 2017 (EUR)

    Totale

    Commissione

    BEI

    11o FES

    10o FES

    BELGIO

    3,53

    3,24927

    27 618 795,00

    0,00

    27 618 795,00

    BULGARIA

    0,14

    0,21853

    1 857 505,00

    0,00

    1 857 505,00

    REPUBBLICA CECA

    0,51

    0,79745

    6 778 325,00

    0,00

    6 778 325,00

    DANIMARCA

    2,00

    1,98045

    16 833 825,00

    0,00

    16 833 825,00

    GERMANIA

    20,50

    20,57980

    174 928 300,00

    0,00

    174 928 300,00

    ESTONIA

    0,05

    0,08635

    733 975,00

    0,00

    733 975,00

    IRLANDA

    0,91

    0,94006

    7 990 510,00

    0,00

    7 990 510,00

    GRECIA

    1,47

    1,50735

    12 812 475,00

    0,00

    12 812 475,00

    SPAGNA

    7,85

    7,93248

    67 426 080,00

    0,00

    67 426 080,00

    FRANCIA

    19,55

    17,81269

    151 407 865,00

    0,00

    151 407 865,00

    CROAZIA

    0,00

    0,22518

    1 914 030,00

    0,00

    1 914 030,00

    ITALIA

    12,86

    12,53009

    106 505 765,00

    0,00

    106 505 765,00

    CIPRO

    0,09

    0,11162

    948 770,00

    0,00

    948 770,00

    LETTONIA

    0,07

    0,11612

    987 020,00

    0,00

    987 020,00

    LITUANIA

    0,12

    0,18077

    1 536 545,00

    0,00

    1 536 545,00

    LUSSEMBURGO

    0,27

    0,25509

    2 168 265,00

    0,00

    2 168 265,00

    UNGHERIA

    0,55

    0,61456

    5 223 760,00

    0,00

    5 223 760,00

    MALTA

    0,03

    0,03801

    323 085,00

    0,00

    323 085,00

    PAESI BASSI

    4,85

    4,77678

    40 602 630,00

    0,00

    40 602 630,00

    AUSTRIA

    2,41

    2,39757

    20 379 345,00

    0,00

    20 379 345,00

    POLONIA

    1,30

    2,00734

    17 062 390,00

    0,00

    17 062 390,00

    PORTOGALLO

    1,15

    1,19679

    10 172 715,00

    0,00

    10 172 715,00

    ROMANIA

    0,37

    0,71815

    6 104 275,00

    0,00

    6 104 275,00

    SLOVENIA

    0,18

    0,22452

    1 908 420,00

    0,00

    1 908 420,00

    SLOVACCHIA

    0,21

    0,37616

    3 197 360,00

    0,00

    3 197 360,00

    FINLANDIA

    1,47

    1,50909

    12 827 265,00

    0,00

    12 827 265,00

    SVEZIA

    2,74

    2,93911

    24 982 435,00

    0,00

    24 982 435,00

    REGNO UNITO

    14,82

    14,67862

    124 768 270,00

    0,00

    124 768 270,00

    TOTALE UE -28

    100,00

    100,00

    850 000 000,00

    0,00

    850 000 000,00


    Top