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Document 32017D1775

    Decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

    GU L 251 del 29.9.2017, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/04/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1775/oj

    29.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 251/23


    DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO

    del 28 settembre 2017

    concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2374 (2017) che richiama le sue risoluzioni 2364 (2017) e 2359 (2017) e ribadisce il fermo impegno del Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale del Mali.

    (2)

    La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2374 (2017) richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito dal punto 9 dell'UNSCR 2374 (2017) («comitato delle sanzioni») nonché il congelamento dei fondi e dei beni delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni.

    (3)

    È necessaria un'azione dell'Unione per attuare alcune misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

    a)

    la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo»);

    b)

    azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;

    c)

    l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;

    d)

    il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

    i)

    le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;

    ii)

    le forze di pace della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite (MINUSMA) e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;

    iii)

    le forze di sicurezza internazionali, inclusa la Force Conjointe des Etats du G5 Sahel (FC-G5S), le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

    e)

    l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

    f)

    la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

    g)

    l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;

    h)

    agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio.

    L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

    2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di una procedura giudiziaria.

    4.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:

    a)

    l'ingresso o il transito è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

    b)

    una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

    5.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.

    Articolo 2

    1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:

    a)

    la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo;

    b)

    azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo;

    c)

    l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali;

    d)

    il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:

    i)

    le varie entità menzionate nell'accordo, incluse le istituzioni locali, regionali e statali, le pattuglie comuni e le forze di sicurezza e difesa del Mali;

    ii)

    le forze di pace della MINUSMA e altro personale delle Nazioni Unite o associato, inclusi i membri del gruppo di esperti;

    iii)

    le forze di sicurezza internazionali, inclusa la FC-G5S, le missioni dell'Unione europea e le forze francesi;

    e)

    l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese;

    f)

    la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio;

    g)

    l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile;

    h)

    agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio;

    o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.

    L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

    2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione, né è destinato a loro vantaggio.

    3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

    a)

    necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; oppure

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

    purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.

    4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

    a)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato la corrispondente decisione al comitato delle sanzioni e questi l'abbia approvata;

    b)

    oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato, non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni.

    5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.

    6.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

    7.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

    a)

    interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure

    b)

    pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive di cui alla presente decisione;

    purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.

    Articolo 3

    Il Consiglio redige l'elenco che figura nell'allegato e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

    Articolo 4

    1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

    2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

    Articolo 5

    1.   L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

    2.   L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

    Articolo 6

    La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MAASIKAS


    ALLEGATO

    Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e delle persone ed entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1.


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