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Document 32017D1545

    Decisione (UE) 2017/1545 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    GU L 237 del 15.9.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj

    15.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 237/1


    DECISIONE (UE) 2017/1545 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 settembre 2017

    recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) intende tutelare e promuovere la ricchezza e la diversità delle culture in Europa e valorizzare le loro caratteristiche comuni nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un'area culturale comune, incoraggiando così la comprensione reciproca e il dialogo interculturale e mettendo in primo piano il patrimonio culturale comune. Tale decisione ha come obiettivo anche quello di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città, che possono associare i territori circostanti, conformemente alle loro rispettive strategie e priorità, nella prospettiva di sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

    (2)

    Le capitali europee della cultura contribuiscono in modo determinante a promuovere i valori dell'Unione.

    (3)

    Le attività di messa in rete tra capitali europee della cultura passate, presenti e future dovrebbero essere ulteriormente incoraggiate al fine di promuovere lo scambio di esperienze e buone prassi.

    (4)

    La decisione n. 445/2014/UE stabilisce che solo le città degli Stati membri, dei paesi candidati e dei potenziali candidati o, a determinate condizioni stabilite in tale decisione, di un paese che aderisce all'Unione, hanno accesso all'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» («azione»).

    (5)

    Nella prospettiva di un rafforzamento dei legami culturali tra i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (3) («paesi EFTA/SEE») e l'Unione, l'azione dovrebbe, a determinate condizioni, essere aperta anche alle città di tali paesi, in conformità di tale accordo.

    (6)

    Tuttavia, nel periodo oggetto della decisione n. 445/2014/UE, segnatamente dal 2020 al 2033, per motivi di equità nei confronti delle città degli Stati membri partecipanti all'azione, le città dei paesi EFTA/SEE dovrebbero essere autorizzate a partecipare a un solo concorso per l'ottenimento del titolo. Per motivi di equità nei confronti degli Stati membri, ogni paese EFTA/SEE dovrebbe essere autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta durante tale periodo, come avviene nel caso dei paesi candidati e dei potenziali candidati.

    (7)

    Dal momento che gli inviti a presentare candidature devono essere pubblicati almeno sei anni prima dell'anno del titolo, un paese candidato, un paese potenziale candidato o un paese EFTA/SEE dovrebbe ospitare la manifestazione «Capitale europea della cultura» nel 2028 anziché nel 2027 in modo da consentire a tali paesi di negoziare la loro partecipazione al programma dell'Unione a sostegno della cultura successivo al programma Europa creativa per il periodo 2021-2027.

    (8)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 445/2014/UE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione n. 445/2014/UE è così modificata:

    1)

    l'articolo 3 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il numero delle città cui è attribuito il titolo in un determinato anno (“anno del titolo”) non può essere superiore a tre.

    Ogni anno il titolo è attribuito al massimo a una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato (“calendario”) e, negli anni pertinenti, a una città di un paese dell'Associazione europea di libero scambio che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo (“paese EFTA/SEE”), di un paese candidato o potenziale candidato o a una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 5.»;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature di cui all'articolo 10, paragrafo 2, partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura, possono candidarsi al titolo per un anno nell'ambito di un concorso generale organizzato conformemente al calendario di cui all'allegato.

    Le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e dei potenziali candidati sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033.

    Ciascun paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.»;

    2)

    l'articolo 10 è così modificato:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Preselezione e selezione nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali candidati»;

    b)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi EFTA/SEE, dei paesi candidati e potenziali candidati.»;

    c)

    al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «6.   La giuria predispone una relazione di selezione sulle candidature delle città candidate preselezionate unitamente a una raccomandazione sulla nomina di una sola città di un paese EFTA/SEE, candidato o potenziale candidato.»;

    3)

    all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Nel caso di paesi EFTA/SEE, di paesi candidati e potenziali candidati, la Commissione designa una città destinata a detenere il titolo negli anni pertinenti sulla base delle raccomandazioni contenute nella relazione di selezione della giuria, e notifica tale designazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni almeno quattro anni prima dell'anno del titolo.»;

    4)

    l'articolo 13 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Lo Stato membro, il paese EFTA/SEE, il paese candidato o potenziale candidato interessato può designare un osservatore per partecipare a tali riunioni.»;

    b)

    al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «La giuria trasmette le sue relazioni di monitoraggio alla Commissione, alle città designate e ai loro Stati membri, come anche alle città designate e al pertinente paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato interessato.»;

    5)

    l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MAASIKAS


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 luglio 2017.

    (2)  Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).

    (3)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


    ALLEGATO

    «CALENDARIO

    2020

    Croazia

    Irlanda

     

    2021

    Romania

    Grecia

    Paese candidato o potenziale candidato

    2022

    Lituania

    Lussemburgo

     

    2023

    Ungheria

    Regno Unito

     

    2024

    Estonia

    Austria

    Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato (1)

    2025

    Slovenia

    Germania

     

    2026

    Slovacchia

    Finlandia

     

    2027

    Lettonia

    Portogallo

     

    2028

    Repubblica ceca

    Francia

    Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato

    2029

    Polonia

    Svezia

     

    2030

    Cipro

    Belgio

    Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato

    2031

    Malta

    Spagna

     

    2032

    Bulgaria

    Danimarca

     

    2033

    Paesi Bassi

    Italia

    Paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato


    (1)  A condizione che la presente decisione entri in vigore prima della data prevista per la pubblicazione dell'invito a presentare candidature per l'edizione 2024 del concorso, vale a dire sei anni prima dell'anno del titolo.»


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