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Document 32017D1214
Commission Decision (EU) 2017/1214 of 23 June 2017 establishing the EU Ecolabel criteria for hand dishwashing detergents (notified under document C(2017) 4227) (Text with EEA relevance. )
Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti [notificata con il numero C(2017) 4227] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti [notificata con il numero C(2017) 4227] (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2017/4227
GU L 180 del 12.7.2017, p. 1–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/03/2023
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32011D0382 | 26/06/2017 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32017D1214R(01) | (HR) | |||
Corrected by | 32017D1214R(02) | (CS) | |||
Modified by | 32018D0993 | sostituzione | articolo 7 paragrafo 3 | 12/07/2018 | |
Modified by | 32019D0418 | sostituzione | allegato testo | 14/03/0129 | |
Validity extended by | 32023D0693 | 29/03/2023 | 31/12/2026 | ||
Modified by | 32023D0693 | sostituzione | articolo 4 | 29/03/2023 |
12.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/1 |
DECISIONE (UE) 2017/1214 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2017
che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti
[notificata con il numero C(2017) 4227]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, l'Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. |
(2) |
Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti. |
(3) |
La decisione 2011/382/UE (2) della Commissione ha stabilito i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i detersivi per piatti, validi fino al 31 dicembre 2016. |
(4) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, si ritiene opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici per tale gruppo di prodotti. |
(5) |
Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per sei anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. Detti criteri sono intesi a promuovere i prodotti che esercitano un impatto ridotto sugli ecosistemi acquatici, contengono una quantità limitata di sostanze pericolose, sono efficaci e minimizzano la produzione di rifiuti grazie alla riduzione dell'imballaggio. |
(6) |
Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/382/UE dovrebbe essere abrogata. |
(7) |
Occorre istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/382/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti riesaminati. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» comprende tutti i detersivi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), commercializzati e intesi per il lavaggio a mano di articoli quali oggetti per la tavola in vetro, stoviglie e utensili da cucina, compresi posate, pentole, padelle e articoli da forno.
Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso domestico sia quelli per uso professionale. I prodotti consistono in miscele di sostanze chimiche e non contengono microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.
Articolo 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) |
«sostanze usate», sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime, presenti nella formulazione finale [(inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile)]; |
2) |
«imballaggio primario»,
|
3) |
«microplastiche», particelle di dimensione inferiore a 5 mm di plastica macromolecolare insolubile, ottenute mediante uno dei seguenti processi:
|
4) |
«nanomateriale», un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese fra 1 nm e 100 nm (4). |
Articolo 3
Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per piatti rientra nel gruppo di prodotti «detersivi per piatti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato.
Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi per sei anni dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 5
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «detersivi per piatti» è «019».
Articolo 6
La decisione 2011/382/UE è abrogata.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «detersivi per piatti» presentate prima della data di notifica della presente decisione sono valutate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE.
2. Le domande relative al marchio Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «detersivi per piatti» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE o sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).
(3) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).
(4) Raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 38).
ALLEGATO
OSSERVAZIONI GENERALI
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA DELL'UNIONE EUROPEA (ECOLABEL UE)
Criteri di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti
CRITERI
1. |
Tossicità per gli organismi acquatici |
2. |
Biodegradabilità |
3. |
Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati |
4. |
Sostanze escluse e soggette a restrizione |
5. |
Imballaggio |
6. |
Idoneità all'uso |
7. |
Informazioni per l'utilizzatore |
8. |
Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE |
VALUTAZIONE E VERIFICA
a) Requisiti
Per ciascun criterio sono previsti requisiti specifici di valutazione e di verifica.
Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a trasmettere agli organismi competenti dichiarazioni, documenti, analisi, relazioni di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può a seconda dei casi provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori.
Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accreditamento è eseguito a norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.
Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o visite in loco.
Come prerequisito, il prodotto soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui se ne intende la commercializzazione. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.
La banca dati degli ingredienti dei detersivi (elenco DID), disponibile sul sito web dedicato all'Ecolabel UE, elenca i principali ingredienti utilizzati nella formulazione dei detersivi e dei cosmetici. L'elenco è utilizzato per ricavare i dati per il calcolo del volume critico di diluizione (VCD) e per valutare la biodegradabilità delle sostanze usate. Per le sostanze che non figurano nell'elenco DID sono fornite indicazioni sulle modalità di calcolo o di estrapolazione dei dati pertinenti.
All'organismo competente si comunicano la denominazione commerciale (se esistente), la denominazione chimica, il numero CAS, il numero DID, la quantità usata, la funzione e la forma di tutti gli ingredienti usati nella formulazione del prodotto finale (inclusa l'eventuale pellicola idrosolubile).
I conservanti, le fragranze e le sostanze coloranti sono indicati indipendentemente dalla loro concentrazione. Si indicano le altre sostanze usate a partire da una concentrazione minima pari allo 0,010 % peso/peso.
Tutte le sostanze usate presenti sotto forma di nanomateriali sono chiaramente indicate nell'elenco con il termine «nano» in virgolettato.
Per ciascuna sostanza usata elencata si allega la scheda dati di sicurezza a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Se per una sostanza individuale non è disponibile la scheda dati di sicurezza in quanto parte di una miscela, il richiedente allega la scheda dati di sicurezza relativa alla miscela.
b) Soglie di misurazione
È richiesta la conformità ai criteri ecologici per tutte le sostanze usate come indicato nella tabella 1.
Tabella 1
Livelli soglia applicabili alle sostanze usate per criterio per i detersivi per piatti (% peso/peso)
Denominazione del criterio |
Tensioattivi |
Conservanti |
Sostanze coloranti |
Fragranze |
Altri (per esempio enzimi) |
|
Tossicità per gli organismi acquatici |
≥ 0,010 |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
≥ 0,010 |
|
Biodegradabilità |
Tensioattivi |
≥ 0,010 |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
Sostanze organiche |
≥ 0,010 |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
≥ 0,010 |
|
Provenienza sostenibile dell'olio di palma |
≥ 0,010 |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
≥ 0,010 |
|
Sostanze escluse o soggette a limitazione |
Specifiche sostanze escluse e soggette a limitazione |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
Sostanze pericolose |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
≥ 0,010 |
|
SVHC |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
nessun limite (*1) |
|
Fragranze |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
nessun limite (*1) |
n.p. |
|
Conservanti |
n.p. |
nessun limite (*1) |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
|
Sostanze coloranti |
n.p. |
n.p. |
nessun limite (*1) |
n.p. |
n.p. |
|
Enzimi |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
n.p. |
nessun limite (*1) |
|
DOSAGGIO DI RIFERIMENTO
Il seguente dosaggio funge da dosaggio di riferimento per i calcoli intesi a documentare la rispondenza ai criteri per l'Ecolabel UE e a sottoporre a prova la capacità detergente.
Dosaggio massimo raccomandato dal fabbricante per preparare 1 litro di soluzione detergente destinata a pulire superfici normalmente sporche (indicato in g/l di acqua di lavaggio o ml/l di acqua di lavaggio).
Valutazione e verifica: il richiedente presenta l'etichetta del prodotto o le istruzioni destinate all'utilizzatore che includono le istruzioni di dosaggio.
Criterio 1 — Tossicità per gli organismi acquatici
Il volume critico di diluizione (CDVchronic) del prodotto non supera i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento.
Tipo di prodotto |
VCD limite (l/l di acqua di lavaggio) |
Detersivi per piatti (a mano) |
2 500 |
Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore CDVchronic del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo del valore CDVchronic è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.
Il valore CDVchronic è calcolato per tutte le sostanze usate (i) contenute nel prodotto mediante la seguente equazione:
dove:
dosaggio(i) |
: |
peso (g) della sostanza (i) contenuta nella dose di riferimento; |
DF(i) |
: |
fattore di degradazione della sostanza (i); |
TFchronic(i) |
: |
fattore di tossicità cronica della sostanza (i). |
I valori DF(i) e TFchronic(i) corrispondono a quelli riportati nell'ultima versione della parte A dell'elenco DID. Se una sostanza usata non è inserita nella parte A, il richiedente stima i valori mediante il metodo illustrato nella parte B di detto elenco e allega la documentazione pertinente.
Criterio 2 — Biodegradabilità
a) Biodegradabilità dei tensioattivi
Tutti i tensioattivi sono rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.
Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, ossia tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono inoltre biodegradabili in condizioni anaerobiche.
b) Biodegradabilità dei composti organici
Le sostanze organiche contenute nel prodotto che non sono biodegradabili aerobicamente (non biodegradabili rapidamente, aNBO) o anaerobicamente (anNBO) non superano i seguenti valori limite per il dosaggio di riferimento:
Tipo di prodotto |
aNBO (g/l di acqua di lavaggio) |
anNBO (g/l di acqua di lavaggio) |
Detersivi per piatti (a mano) |
0,03 |
0,08 |
Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione relativa alla biodegradabilità dei tensioattivi nonché i calcoli dei valori di aNBO e anNBO del prodotto. Un foglio elettronico per il calcolo dei valori di aNBO e anNBO è disponibile sul sito web dedicato al marchio Ecolabel UE.
Sia per la biodegradabilità dei tensioattivi, sia per i valori aNBO e anNBO dei composti organici, si fa riferimento all'ultima versione dell'elenco DID.
Per quanto concerne le sostanze usate che non figurano nella parte A dell'elenco DID, si comunicano le informazioni pertinenti tratte dalla letteratura scientifica o da altre fonti, oppure risultati di test significativi che dimostrino la biodegradabilità aerobica e anaerobica di tali sostanze, conformemente a quanto indicato nella parte B dell'elenco DID.
In assenza della documentazione relativa alla biodegradabilità conforme a quanto sopra esposto, una sostanza usata diversa da un tensioattivo può essere esentata dal requisito di degradabilità anaerobica se è soddisfatto uno dei seguenti tre criteri alternativi:
1) |
rapidamente degradabile e con un basso adsorbimento (A < 25 %); |
2) |
rapidamente degradabile e con un alto desorbimento (D > 75 %); |
3) |
rapidamente degradabile e non bioaccumulante (4). |
Le prove di adsorbimento/desorbimento sono effettuate conformemente agli orientamenti OCSE 106.
Criterio 3 — Provenienza sostenibile dell'olio di palma, dell'olio di palmisti e dei relativi derivati
Le sostanze usate nei prodotti derivate dall'olio di palma o di palmisti provengono da colture che soddisfano i requisiti di un sistema di certificazione per la produzione sostenibile basato su organizzazioni composte da diverse parti interessate ad ampia partecipazione, comprese le ONG, l'industria e le amministrazioni pubbliche e che tiene conto degli impatti sull'ambiente, compresi i suoli, la biodiversità, gli stock di carbonio organico e la conservazione delle risorse naturali.
Valutazione e verifica: il richiedente dimostra mediante certificati e catene di custodia indipendenti che l'olio di palma e l'olio di palmisti usati nella fabbricazione del prodotto provengono da colture gestite in modo sostenibile.
Fra le certificazioni accettate si includono l'RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil, sistemi «identity preserved», «segregated» o «mass balance») o qualsiasi altro sistema equivalente o più rigoroso di produzione sostenibile.
Per i derivati chimici di tali oli è accettata la dimostrazione di sostenibilità mediante sistemi «book and claim», quale GreenPalm, o equivalenti, mediante comunicazione ACOP (Annual Communications of Progress) dei quantitativi dichiarati di certificati GreenPalm acquistati e venduti durante l'ultimo periodo annuo di scambio.
Criterio 4 — Sostanze escluse e soggette a restrizione
a) Sostanze specifiche escluse e soggette a restrizione
i)
Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto, indipendentemente dalla loro concentrazione:
— |
alchil-fenoli-etossilati (APEO) e altri derivati alchilfenolici; |
— |
atranolo; |
— |
cloroatranolo; |
— |
acido dietilen-triammina-pentaacetico (DTPA); |
— |
acido etilen-diammina-tetraacetico (EDTA) e i suoi sali; |
— |
formaldeide e i prodotti che la rilasciano (per esempio 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo, 5-bromo-5-nitro-1,3-diossano, glicinato di sodio-idrossil-metile, diazolidinilurea), fatta eccezione per le impurità di formaldeide contenute nei tensioattivi polialcossici in concentrazione non superiore allo 0,010 % peso/peso nella sostanze usate; |
— |
(solo per i prodotti a uso professionale) fragranze |
— |
glutaraldeide; |
— |
idrossiisoesil 3-cicloesene carbossaldeide (HICC); |
— |
microplastiche; |
— |
nanoargento; |
— |
muschi azotati e muschi policiclici; |
— |
fosfati; |
— |
alchilati perfluorati; |
— |
sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili; |
— |
composti clorurati reattivi; |
— |
rodammina B; |
— |
triclosano; |
— |
3-iodo-2-propinil butilcarbammato. |
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno dalle dichiarazioni dei fornitori, attestanti che il prodotto non contiene le sostanze suelencate, indipendentemente dalla concentrazione.
ii)
Le sostanze indicate in appresso non sono incluse nella formulazione del prodotto in concentrazione superiore a quanto indicato:
— |
2-metil-2H-isotiazol-3-one: 0,0050 % peso/peso (se il valore del 2-metil-2H-isotiazol-3-one ammesso nell'allegato V (Elenco dei conservanti ammessi nei prodotti cosmetici) del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) è inferiore al momento della presentazione della domanda, allora prevale tale valore inferiore); |
— |
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 0,0050 % peso/peso; |
— |
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one/2-metil-4-isotiazolin-3-one: 0,0015 % peso/peso. |
Il contenuto totale di fosforo (P), calcolato come fosforo elementare, è limitato a 0,08 g/l di acqua di lavaggio.
Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantità ≥ 0,010 % peso/peso per sostanza.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta i seguenti documenti:
a) |
se si usano tiazolinoni, una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il contenuto di tiazolinoni usati è uguale o inferiore ai limiti fissati; |
b) |
una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che il quantitativo totale di fosforo elementare è uguale o inferiore ai limiti fissati; La dichiarazione è corroborata dai calcoli relativi al contenuto totale di fosforo nel prodotto; |
c) |
una dichiarazione di conformità firmata, corredata ove opportuno delle dichiarazioni dei fornitori attestanti che le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione previsto dal regolamento (CE) n. 648/2004 non sono presenti in quantitativo superiore ai limiti fissati. Per i prodotti a uso professionale si allega una dichiarazione firmata di non presenza di fragranze. |
b) Sostanze pericolose
i)
Il prodotto finale non è classificato né etichettato per tossicità acuta, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria o cutanea, come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione o pericoloso per l'ambiente acquatico, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.
ii)
Il prodotto non contiene sostanze in concentrazione uguale o superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale, che rispondano ai criteri per la classificazione come tossiche, pericolose per l'ambiente acquatico, sensibilizzanti per le vie respiratorie o per la pelle, cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dell'elenco della tabella 2.
Se più rigorosi, prevalgono i limiti di concentrazione generici o specifici determinati a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Tabella 2
Classi di pericolo soggette a restrizione e relative categorie
Tossicità acuta |
|
Categorie 1 e 2 |
Categoria 3 |
H300 Letale se ingerito |
H301 Tossico se ingerito |
H310 Letale a contatto con la pelle |
H311 Tossico a contatto con la pelle |
H330 Letale se inalato |
H331 Tossico se inalato |
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie |
EUH070 Tossico per contatto oculare |
Tossicità specifica per organi bersaglio |
|
Categoria 1 |
Categoria 2 |
H370 Provoca danni agli organi |
H371 Può provocare danni agli organi |
H372 Provoca danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta |
H373 Può provocare danni agli organi con esposizione prolungata o ripetuta |
Sensibilizzazione respiratoria e cutanea |
|
Categoria 1 A/1 |
Categoria 1B |
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle |
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle |
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione |
|
Categorie 1 A e 1B |
Categoria 2 |
H340 Può provocare alterazioni genetiche |
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche |
H350 Può provocare il cancro |
H351 Sospettato di provocare il cancro |
H350i Può provocare il cancro se inalato |
|
H360F Può nuocere alla fertilità |
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità |
H360D Può nuocere al feto |
H361d Sospettato di nuocere al feto. |
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto |
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto |
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno |
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità |
|
Pericoloso per l'ambiente acquatico |
|
Categorie 1 e 2 |
Categorie 3 e 4 |
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici |
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga di durata |
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
|
Pericoloso per lo strato di ozono |
|
H420 Pericoloso per lo strato di ozono |
|
Questo criterio non si applica alle sostanze usate di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabiliscono i criteri per esentare le sostanze ai sensi degli allegati IV e V di detto regolamento dai requisiti relativi all'obbligo di registrazione e di valutazione e relativamente agli utilizzatori a valle. Al fine di determinare l'eventuale esclusione, il richiedente esamina tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso.
Le sostanze e le miscele incluse nella tabella 3 sono esentate da quanto previsto alla lettera b), punto ii), del criterio 4.
Tabella 3
Sostanze in deroga
Sostanza |
Indicazione di pericolo |
Tensioattivi |
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici |
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
|
Subtilisina |
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici |
|
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
Enzimi (*2) |
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle |
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato |
|
NTA quale impurità in MGDA e GLDA (*3) |
H351 Sospettato di provocare il cancro |
Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità a questo criterio per il prodotto finale e per tutte le sostanze usate presenti in concentrazione superiore allo 0,010 % peso/peso nel prodotto finale. Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti che nessuna di queste sostanze risponde ai criteri di classificazione con una o più delle indicazioni di pericolo di cui alla tabella 2 nella forma e nello stato fisico in cui sono presenti nel prodotto.
Per le sostanze elencate negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1907/2006, esentate dall'obbligo di registrazione in base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), di detto regolamento, un'apposita dichiarazione del richiedente è sufficiente per realizzare la conformità.
Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti la presenza delle sostanze usate che rispondono alle condizioni di deroga.
c) Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
Il prodotto finale non contiene le sostanze usate identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che definisce l'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti.
Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori o delle schede dati di sicurezza attestanti l'assenza di tutte le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate.
Alla data della domanda è fatto riferimento all'ultima versione dell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti.
d) Fragranze
Tutte le sostanze usate aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente al codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi) (6). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze.
Nei detersivi per piatti per uso professionale non devono essere utilizzate fragranze.
Valutazione e verifica: il fornitore o il fabbricante delle fragranze, come opportuno, rilascia una dichiarazione firmata di conformità.
e) Conservanti
i) |
Il prodotto può contenere solo conservanti che esercitino un'azione conservante e comunque in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. |
ii) |
Il prodotto può contenere conservanti purché non siano bioaccumulanti. Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato. |
iii) |
È fatto divieto di dichiarare o suggerire, mediante diciture apposte sull'imballaggio o altri metodi, che il prodotto è in grado di esercitare un'azione antimicrobica o disinfettante. |
Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti i conservanti aggiunti e contenenti informazioni relative ai valori BCF o log Kow. Il richiedente allega inoltre la raffigurazione grafica dell'imballaggio.
f) Sostanze coloranti
Le sostanze coloranti contenute nel prodotto non sono bioaccumulanti.
Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato. Se le sostanze coloranti sono approvate per l'uso alimentare, non è necessario presentare una documentazione sul potenziale di bioaccumulo.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutte le sostanze coloranti aggiunte e contenenti informazioni relative ai valori BCF o log Kow oppure una documentazione intesa a garantire che la sostanza colorante sia approvata per l'uso alimentare.
g) Enzimi
Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi/in sospensione.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata corredata, ove opportuno, delle dichiarazioni dei fornitori nonché delle schede dati di sicurezza di tutti gli enzimi aggiunti.
h) Proprietà corrosive
Il prodotto non è classificato come preparato «corrosivo» (C) contrassegnato con la frase H314 (Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) come miscela corrosiva e irritante per la pelle delle categorie 1 A, 1B, 1C ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Valutazione e verifica: il richiedente comunica all'autorità competente le concentrazioni esatte di tutte le sostanze utilizzate nel prodotto, come parte della formulazione o come parte di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione, classificate come «corrosive» (C) e contrassegnate con la frase H314 (Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, allegando le schede di sicurezza del prodotto.
Criterio 5 — Imballaggio
a) Rapporto peso/utilità (RPU)
Il rapporto peso/utilità (RPU) del prodotto è calcolato solo per l'imballaggio primario e non supera i seguenti valori per il dosaggio di riferimento.
Tipo di prodotto |
RPU (g/l di acqua di lavaggio) |
Detersivo per piatti |
0,6 |
L'imballaggio primario composto da oltre l'80 % di materiali riciclati è esentato da questo requisito.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta il calcolo del valore RPU del prodotto. Se il prodotto è venduto in condizionamenti diversi (ossia con diversi volumi) si comunica il calcolo per ciascuna dimensione di imballaggio per il quale si richiede l'assegnazione dell'Ecolabel UE.
Il valore RPU è così calcolato:
WUR = Σ ((Wi + Ui )/(Di * Ri ))
dove:
Wi |
: |
peso (g) dell'imballaggio primario (i); |
Ui |
: |
peso (g) dell'imballaggio riciclato diverso dal post-consumo nell'imballaggio primario (i). Ui = Wi a meno che il richiedente possa dimostrare diversamente; |
Di |
: |
numero di dosi di riferimento contenute nell'imballaggio primario (i); |
Ri |
: |
indice di ricarica. Ri = 1 (l'imballaggio non è riutilizzato per lo stesso fine) o Ri = 2 (se il richiedente può documentare che il componente dell'imballaggio può essere riutilizzato per lo stesso fine e che si vendono ricariche). |
Il richiedente presenta inoltre una dichiarazione firmata di conformità attestante il contenuto del materiale riciclato post-consumo, congiuntamente alla documentazione pertinente. L'imballaggio è considerato riciclato post-consumo se le materie prime usate per produrlo sono state raccolte presso fabbricanti di imballaggi in fase di distribuzione o di consumo.
b) Progettazione in funzione del riciclaggio
L'imballaggio di plastica è concepito per agevolare un riciclaggio efficace, evitando contaminanti potenziali e materiali incompatibili di cui è nota la capacità di ostacolare la differenziazione o la trasformazione o di ridurre la qualità del materiale riciclato. L'etichetta anche termoretraibile, la chiusura e, se del caso, i rivestimenti, non possono comprendere, separatamente o in combinazione, i materiali e i componenti elencati alla tabella 4. I meccanismi a pompa (anche negli spray) sono esentati da questo requisito.
Tabella 4
Materiali e componenti esclusi dagli elementi dell'imballaggio
Elemento dell'imballaggio |
Materiali e componenti esclusi (*4) |
||||||||||||
Etichetta, anche termoretraibile |
|
||||||||||||
Chiusura |
|
||||||||||||
Rivestimenti |
Poliammide, poliolefine funzionali, barriere metallizzate e per la luce |
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata nella quale si specifica la composizione materiale dell'imballaggio, compresi il contenitore, l'etichetta anche termoretraibile, gli adesivi, la chiusura e il rivestimento, come opportuno, congiuntamente a fotografie o disegni tecnici dell'imballaggio primario.
Criterio 6 — Idoneità all'uso
Il prodotto presenta una prestazione di lavaggio a bassa temperatura e con il dosaggio raccomandato dal fabbricante per la durezza dell'acqua, secondo il documento «Framework performance test for hand dishwashing detergents», pubblicato sul sito web dedicato all'Ecolabel UE (7).
Valutazione e verifica: il richiedente presenta la documentazione attestante che il prodotto è stato sottoposto a prova alle condizioni specificate nel quadro di riferimento e che i risultati dimostrano che il prodotto ha realizzato almeno la prestazione minima richiesta. Il richiedente presenta inoltre la documentazione attestante la conformità con i requisiti di laboratorio inclusi nelle pertinenti norme armonizzate per i laboratori di prova e di taratura, se opportuno.
Può essere applicato un metodo alternativo per la prova della prestazione se l'equivalenza ne è stata valutata e accettata dall'organismo competente.
Criterio 7 — Informazioni destinate all'utilizzatore
Il prodotto è corredato delle istruzioni per un uso adeguato onde massimizzare la prestazione del prodotto e minimizzare la produzione di rifiuti, riducendo nel contempo l'inquinamento dell'acqua e l'uso delle risorse. Tali istruzioni sono leggibili o comprendono rappresentazioni grafiche o icone e includono informazioni in merito a quanto segue.
a) Istruzioni per il dosaggio
Il richiedente adotta le misure necessarie per aiutare i consumatori a rispettare il dosaggio raccomandato, comunicando le istruzioni e mettendo a disposizione un apposito sistema di dosaggio (per esempio tappi).
Le istruzioni per il dosaggio comprendono il dosaggio raccomandato per almeno due livelli di sporcizia e, se del caso, l'impatto della durezza dell'acqua sul dosaggio.
Se del caso, l'indicazione della durezza dell'acqua prevalente nella zona in cui il prodotto è destinato a essere commercializzato o delle modalità di reperimento di tale informazione.
b) Informazioni relative allo smaltimento dell'imballaggio
L'imballaggio primario include informazioni sul riutilizzo, il riciclaggio e il corretto smaltimento dell'imballaggio stesso.
c) Informazioni a carattere ambientale
Sull'imballaggio primario figura una dicitura che indica l'importanza di usare il dosaggio corretto e la temperatura raccomandata più bassa per minimizzare il consumo di energia e acqua nonché ridurre l'inquinamento dell'acqua.
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto.
Criterio 8 — Informazioni che figurano sull'Ecolabel UE
Il marchio è visibile e leggibile. Il numero di registrazione/licenza dell'Ecolabel UE figura sul prodotto ed è leggibile e chiaramente visibile.
Il richiedente ha la facoltà di includere una casella di testo facoltativa sull'etichetta, recante le seguenti diciture:
— |
Impatto limitato sull'ambiente acquatico |
— |
Quantitativo limitato di sostanze pericolose |
— |
Testato per la prestazione detergente. |
Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità firmata congiuntamente a un campione dell'etichetta del prodotto o una raffigurazione dell'imballaggio ove è collocato l'Ecolabel UE, congiuntamente a una dichiarazione di conformità firmata.
(1) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(*1) Per «nessun limite» si intende: indipendentemente dalla concentrazione, tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente, sottoprodotti e impurità derivate da materie prime (limite di rilevabilità analitica).
n.p.: non pertinente
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Un conservante non è considerato bioaccumulante con valori BCF < 100 o log Kow < 3,0. Se sono disponibili entrambi i valori BCF e log Kow, si utilizza il valore BCF più alto misurato.
(5) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
(*2) Compresi gli agenti stabilizzanti e altre sostanze ausiliarie presenti nei preparati.
(*3) In concentrazioni inferiori allo 0,2 % nella materia prima, purché la concentrazione totale nel prodotto finale sia inferiore allo 0,10 %.
(6) Pubblicato sul sito web dell'IFRA: http://www.ifraorg.org.
(*4) EVA — Etilene vinilacetato, HDPE — Polietilene ad alta densità, PET — Polietilene tereftalato, PETG — Polietilene tereftalato glicol-modificato, PP — Polipropilene, PS — Polistirene, PVC — Polivinilcloruro
(7) Pubblicato all'indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/performance_test.pdf.