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Document 32017D0883

    Decisione (UE) 2017/883 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12 02 01)

    GU L 135 del 24.5.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/883/oj

    24.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/18


    DECISIONE (UE) 2017/883 DEL CONSIGLIO

    dell'11 maggio 2017

    relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12 02 01)

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

    (2)

    A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

    (3)

    Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

    (4)

    È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative ai servizi finanziari.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017.

    (6)

    L'Unione dovrebbe adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. GALDES


    (1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

    (2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


    PROGETTO

    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017

    del …

    che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.

    (2)

    È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 7, paragrafo 11, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

    Articolo 3

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    I segretari del Comitato misto SEE


    (*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


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