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Document 32017D0814

    Decisione (UE) 2017/814 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, relativa alla posizione che dev’essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo alla sostituzione dell’articolo 12 dell’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

    GU L 127 del 18.5.2017, p. 88–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/814/oj

    18.5.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 127/88


    DECISIONE (UE) 2017/814 DEL CONSIGLIO

    del 12 ottobre 2015

    relativa alla posizione che dev’essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo alla sostituzione dell’articolo 12 dell’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 38 dell’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1) («accordo»), il comitato di associazione UE-Cile («comitato di associazione») può decidere di modificare le disposizioni di tale allegato.

    (2)

    Il 4 novembre 2014 il comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme d’origine, istituito dall’articolo 81 dell’accordo, ha convenuto di raccomandare al comitato di associazione una modifica dell’articolo 12 concernente il trasporto diretto dell’allegato III dell’accordo.

    (3)

    Le merci dovrebbero essere spedite direttamente da una parte dell’accordo all’altra parte, ma possono anche passare attraverso un paese terzo con determinate restrizioni. Le condizioni per il trasporto attraverso un paese terzo dovrebbero essere chiarite in modo da consentire espressamente il frazionamento delle spedizioni, pur evitando un allentamento delle restrizioni esistenti.

    (4)

    La modifica dell’articolo 12 dell’allegato III dell’accordo offrirà certezza giuridica agli importatori e agli esportatori e coerenza nell’interpretazione di tale articolo per le parti.

    (5)

    È opportuno che la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione sia basata sul progetto di decisione accluso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione che dev’essere adottata a nome dell’Unione in sede di comitato di associazione in relazione alla sostituzione dell’articolo 12 dell’allegato III dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.

    2.   I rappresentanti dell’Unione nel comitato di associazione possono accettare modifiche minori del progetto di decisione del comitato di associazione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    Dopo l’adozione, la decisione del comitato di associazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.


    PROGETTO

    DECISIONE N. …DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE

    del

    che sostituisce l’articolo 12 del titolo III dell’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra

    IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-CILE,

    visto l’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1), in particolare l’articolo 38 dell’allegato III,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 12 del titolo III dell’allegato III dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra («accordo») stabilisce che il trattamento preferenziale si applica unicamente alle merci che soddisfano i requisiti dell’allegato III trasportate direttamente dalla Repubblica del Cile («Cile») all’Unione europea.

    (2)

    Il Cile e l’Unione europea hanno concluso numerosi accordi commerciali dall’entrata in vigore dell’accordo, che hanno dato agli operatori economici la possibilità di adattare la loro strategia di esportazione al fine di ridurre i costi e rispondere meglio alla domanda del mercato.

    (3)

    Il Cile e l’Unione europea hanno convenuto di modificare l’articolo 12 del titolo III dell’allegato III dell’accordo, al fine di consentire una maggiore flessibilità per gli operatori economici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’articolo 12 concernente il trasporto diretto del titolo III dell’allegato III dell’accordo è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui è stata eseguita l’ultima notifica con la quale le parti comunicano il completamento delle necessarie procedure giuridiche interne.

    Fatto a…

    Per il comitato di associazione UE-Cile

    Il presidente


    (1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.


    ALLEGATO

    «Articolo 12

    Trasporto diretto

    1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra l’Unione europea e il Cile. Tuttavia il trasporto dei prodotti può effettuarsi attraversando altri territori mediante trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte l’aggiunta o l’apposizione di marchi, etichette o sigilli, lo scarico, il ricarico, il frazionamento delle spedizioni o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

    2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si presumono rispettate salvo che le autorità doganali abbiano motivo di ritenere il contrario. In tal caso dette autorità possono imporre all’importatore di fornire le prove del rispetto di tali disposizioni: le prove sono presentate in qualsiasi forma appropriata, quali documenti contrattuali di trasporto, ad esempio polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o la numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.».


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