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Document 32017D0320

    Decisione di esecuzione (UE) 2017/320 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'Aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE

    GU L 47 del 24.2.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/320/oj

    24.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 47/9


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/320 DEL CONSIGLIO

    del 21 febbraio 2017

    che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'Aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE

    Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1) in particolare l'articolo 396, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, in merito al suo ambito di applicazione territoriale, il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è, in linea di principio, applicabile nel territorio di uno Stato membro.

    (2)

    Con lettera protocollata presso la Commissione il 24 settembre 2015, la Francia ha chiesto l'autorizzazione a concludere un accordo con la Confederazione svizzera («Svizzera») relativo all'Aeroporto di Basilea-Mulhouse («Aeroporto») che include disposizioni che derogano alla direttiva 2006/112/CE.

    (3)

    A norma dell'articolo 396, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 24 ottobre 2016, della domanda presentata dalla Francia. Con lettera del 25 ottobre 2016, la Commissione ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

    (4)

    L'aeroporto è interamente situato all'interno dell'Unione. Tuttavia, la convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'Aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim («convezione») istituisce un particolare settore doganale svizzero in una zona delimitata dell'aeroporto in cui le autorità svizzere sono autorizzate a esercitare controlli su merci e passeggeri in partenza da, o a destinazione della, Svizzera. È stato altresì previsto nella convenzione che sarebbe stato concluso un accordo separato tra i rispettivi paesi riguardante, tra l'altro, le norme fiscali per tale settore.

    (5)

    Sono sorti problemi relativamente al settore doganale svizzero, in particolare per quanto riguarda il controllo dell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di IVA da parte delle imprese stabilite in tale settore.

    (6)

    Nel 2015 la Francia e la Svizzera hanno convenuto di concludere un accordo internazionale a norma del quale il settore doganale svizzero sarebbe considerato come territorio svizzero ai fini dell'IVA. Poiché ciò derogherebbe alla direttiva 2006/112/CE, è richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 396 di tale direttiva.

    (7)

    La Francia garantisce che la deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Francia è autorizzata a concludere un accordo con la Svizzera per quanto riguarda l'aeroporto di Basilea-Mulhouse che prevede,in deroga alla direttiva 2006/112/CE, che il settore doganale svizzero dell'aeroporto, definito ai sensi dell'articolo 8 della convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, non debba essere trattato come parte del territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5 di tale direttiva.

    Articolo 2

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. SCICLUNA


    (1)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


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