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Document 32016R2222
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2222 of 5 December 2016 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2222 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2222 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
C/2016/8362
GU L 336 del 10.12.2016, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | aggiunta | allegato I pag. II capo 95 NOTE 1 | 30/12/2016 |
10.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2222 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2016
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito la nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata»), che figura nell'allegato I del medesimo regolamento. |
(2) |
La sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata include gli oggetti per feste di Natale. |
(3) |
Orientamenti sull'interpretazione dell'espressione «oggetti per feste di Natale» sono riportati nelle note esplicative del sistema armonizzato («NESA») alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2). Permangono, tuttavia, divergenze di opinione sugli oggetti da ricomprendere nella sottovoce 9505 10. |
(4) |
Pertanto, per motivi di certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito l'ambito di applicazione della sottovoce 9505 10, distinguendo tra i tradizionali oggetti per feste di Natale di cui alla voce 9505, punti (A) 1) e (A) 2), delle NESA e oggetti alla moda utilizzati più genericamente come decorazioni in inverno. |
(5) |
È quindi necessario inserire una nota complementare al capitolo 95 della nomenclatura combinata per assicurare un'interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l'Unione. |
(6) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al capitolo 95 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 1:
«1. |
La sottovoce 9505 10 comprende:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016
Per la Commissione
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.