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Document 32016R1380

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1380 della Commissione, del 16 agosto 2016, che dispone una deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativamente alle norme d'origine applicabili al cumulo regionale per il tonno originario dell'Ecuador

C/2016/5219

GU L 222 del 17.8.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1380/oj

17.8.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 222/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1380 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2016

che dispone una deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativamente alle norme d'origine applicabili al cumulo regionale per il tonno originario dell'Ecuador

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Col regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) l'Unione ha concesso all'Ecuador, a titolo di accordo reciproco provvisorio, un trattamento tariffario preferenziale per il periodo dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi tra l'Unione e l'Ecuador dopo che, il 12 dicembre 2014, era stato siglato il protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (3).

(2)

Ai fini delle preferenze concesse dal regolamento (UE) n. 1384/2014, si applicano le norme di origine previste alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4), comprese le norme relative al cumulo regionale dell'origine nell'ambito di un gruppo di paesi formato da Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela. Dal 1o gennaio 2014 il cumulo regionale si può applicare, nello stesso gruppo regionale, soltanto ai paesi che, alla data dell'esportazione nell'Unione, beneficiano del sistema di preferenze generalizzate (SPG) a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(3)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato abrogato con effetto dal 1o maggio 2016, data a partire dalla quale le norme d'origine applicabili ai fini delle preferenze tariffarie concesse alle merci originarie dell'Ecuador sono quelle previste al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (6), e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (7). In materia di cumulo il regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede le stesse norme del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(4)

Dal 1o gennaio 2016 Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, paesi inclusi nello stesso gruppo regionale dell'Ecuador, non beneficiano più dell'SPG. Ne consegue che dal 1o gennaio 2016 non è più possibile, ai fini delle preferenze tariffarie concesse a norma del regolamento (UE) n. 1384/2014, considerare originarie dell'Ecuador nell'ambito del cumulo regionale con tali paesi le preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA) e le preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus della sottovoce 1604 20 70 della nomenclatura combinata (NC).

(5)

Il 4 aprile 2016 l'Ecuador ha chiesto una deroga alle norme sull'origine preferenziale che, per determinare l'origine delle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e delle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus della sottovoce 1604 20 70 dell'NC, permettesse all'industria ecuadoriana di trasformazione del pesce di considerare, in virtù del cumulo regionale, materiali originari dell'Ecuador i materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. La domanda chiedeva l'applicazione della deroga a partire dal 1o gennaio 2016. Il 30 giugno 2016 sono state trasmesse informazioni complementari alla domanda iniziale.

(6)

Nella domanda di deroga l'Ecuador ha spiegato che la produzione delle preparazioni e conserve di tonno esportate dall'Ecuador nell'Unione implica quantitativi consistenti di tonno crudo provenienti dall'America centrale e dai paesi andini. Senza la possibilità di cumulo con detti paesi all'interno dello stesso gruppo regionale, le esportazioni ecuadoriane di preparazioni e conserve originarie di tonno verso l'Unione subirebbero un calo del 30 %.

(7)

Nel frattempo, il 16 aprile 2016 la zona costiera dell'Ecuador è stata colpita da un terremoto di magnitudo 7,8, che ha infierito particolarmente sulla provincia di Manabì e sulla zona di Manta, in cui opera la maggior parte del settore della pesca ecuadoriano. Dati anche gli ingenti danni materiali provocati dal terremoto, compreso alle infrastrutture essenziali, l'industria ecuadoriana di trasformazione del pesce versa in una situazione ancor più grave.

(8)

In considerazione delle circostanze, della motivazione addotta per la richiesta e delle ulteriori conseguenze negative del terremoto per l'industria di trasformazione del pesce del paese, l'Ecuador dovrebbe beneficiare di una deroga temporanea all'obbligo imposto dall'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in conformità dell'articolo 64, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013. È pertanto opportuno, a determinate condizioni, considerare originari dell'Ecuador i materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama impiegati nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus della sottovoce 1604 20 70 dell'NC.

(9)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi e di facilitare il conseguimento degli obiettivi delle preferenze tariffarie concesse all'Ecuador a norma del regolamento (UE) n. 1384/2014, la deroga temporanea dovrebbe valere per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

(10)

In considerazione della prova d'origine utilizzabile per i materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, il cumulo può applicarsi anche in base alla prova dell'origine prevista, rispettivamente, dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, o dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (8).

(11)

Per garantire l'efficacia delle misure necessarie per l'applicazione del cumulo con Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, l'Ecuador dovrebbe assicurarsi che vigano le relative misure di cooperazione amministrativa.

(12)

Ai fini di un controllo efficace del funzionamento della deroga, al termine del periodo di applicazione le autorità ecuadoriane dovrebbero trasmettere alla Commissione i dati sui certificati di origine, modulo A, rilasciati in tale ambito.

(13)

Per evitare ulteriori ritardi nell'applicazione della deroga, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai fini del cumulo di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 e in deroga all'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, l'Ecuador è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 aprile 2016, a impiegare materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus della sottovoce 1604 20 70 dell'NC.

Per i prodotti di cui al primo comma la prova dell'origine è redatta conformemente all'articolo 97 terdecies del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Ai fini del cumulo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e in deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, l'Ecuador è autorizzato, per il periodo dal 1o maggio 2016 al 31 dicembre 2016, a impiegare materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus della sottovoce 1604 20 70 dell'NC.

Per i prodotti di cui al primo comma la prova dell'origine è redatta conformemente all'articolo 76 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3.   L'autorità competente dell'Ecuador chiamata a rilasciare un certificato d'origine, modulo A, per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 può basarsi anche su un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dall'autorità competente di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Panama in conformità, rispettivamente, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, o dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

4.   L'Ecuador provvede a che vigano le misure di cooperazione amministrativa necessarie per l'applicazione del cumulo con Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

5.   È considerato rientrare tra le «circostanze particolari» menzionate all'articolo 74, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 il caso dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 per i quali, alla data dell'esportazione, non è stato rilasciato un certificato di origine, modulo A.

Articolo 2

Entro il 31 gennaio 2017 l'autorità ecuadoriana competente trasmette alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi e dei valori per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, ai fini della deroga di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, indicando parimenti il numero di serie dei certificati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador (GU L 372 del 30.12.2014, pag. 5).

(3)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

(4)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(8)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.


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