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Document 32016R1226

    Regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva

    C/2016/2693

    GU L 202 del 28.7.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1226/oj

    28.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 202/5


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1226 DELLA COMMISSIONE

    del 4 maggio 2016

    che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 86,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. I metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli sono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»).

    (2)

    Il 26 novembre 2015 il Consiglio oleicolo internazionale ha approvato un nuovo metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini che modifica la terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura.

    (3)

    Le menzioni riservate facoltative sono definite nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO IX

    MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

    Categoria di prodotto

    (riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata)

    Menzioni riservate facoltative

    Carni di pollame

    (codici NC 0207 , NC 0210 )

    alimentato con il … % di …

    oche alimentate con avena

    estensivo al coperto

    all'aperto

    rurale all'aperto

    rurale in libertà

    età alla macellazione

    durata del periodo d'ingrasso

    Uova

    (codice NC 0407 )

    fresche

    extra o extra fresche

    indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole

    Olio di oliva

    (codice NC 1509 )

    prima spremitura a freddo

    estratto a freddo

    acidità

    piccante

    fruttato: maturo o verde

    amaro

    intenso

    medio

    leggero

    ben equilibrato

    olio dolce»


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