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Document 32016R1076
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements (recast)
Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)
Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)
GU L 185 del 8.7.2016, p. 1–191
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2020
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32007R1528 | 28/07/2016 | |||
Repeal | 32008R1217 | 28/07/2016 | |||
Repeal | 32013R0527 | 28/07/2016 | |||
Modifies | 32014R0037 | abrogazione | allegato punto 14 | 28/07/2016 | |
Modifies | 32014R0038 | abrogazione | allegato punto 5 | 28/07/2016 | |
Repeal | 32014R1025 | 28/07/2016 | |||
Repeal | 32014R1026 | 28/07/2016 | |||
Repeal | 32014R1027 | 28/07/2016 | |||
Repeal | 32014R1387 | 28/07/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32017R1550 | aggiunta | allegato V | 16/09/2017 | |
Modified by | 32017R1551 | aggiunta | allegato I testo | 16/09/2017 | |
Modified by | 32019R0821 | aggiunta | allegato I testo | 11/06/2019 | |
Modified by | 32019R2178 | aggiunta | allegato I testo | 09/01/2020 | |
Modified by | 32020R1138 | aggiunta | allegato I testo | 20/08/2020 |
8.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1076 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2016
recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico
(rifusione)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (3) ha subito varie (4) e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione. |
(2) |
L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (5), come modificato, prevede l'entrata in vigore di accordi di partenariato economico (APE) al più tardi il 1o gennaio 2008. |
(3) |
Dal 2002 l'Unione negozia APE con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), suddiviso in sette regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, la Comunità dell'Africa orientale, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali APE devono essere conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie degli Stati ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita negli Stati ACP. Nella prima fase potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di APE riguardanti, come requisito minimo, regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con APE completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica. |
(4) |
Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di tali disposizioni. |
(5) |
Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. |
(6) |
Per le importazioni nell'Unione, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, a eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto della natura particolare della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (6), come modificato («ASSC»), fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, un APE. |
(7) |
Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere, per un periodo transitorio, quelle enunciate nell'allegato II. Tali norme d'origine dovrebbero essere sostituite da quelle allegate a ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. |
(8) |
È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la normativa unionale pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (7). |
(9) |
È altresì opportuno prevedere misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento. |
(10) |
Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno consentire che misure di salvaguardia siano adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati. |
(11) |
Come disposto dall'articolo 349 TFUE, è opportuno tenere debitamente conto, in tutte le politiche unionali, in particolare nell'ambito delle politiche doganali e commerciali, delle particolari situazioni strutturali, economiche e sociali delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. |
(12) |
È opportuno pertanto tenere conto in modo particolare della sensibilità dei prodotti agricoli, specie dello zucchero, nonché della vulnerabilità e degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione nel definire in modo efficace le norme relative alle salvaguardie. |
(13) |
L'articolo 134 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato soppresso dal trattato di Lisbona senza essere sostituito da un articolo equivalente del TUE o del TFUE. È opportuno pertanto omettere il riferimento a tale articolo nel regolamento (CE) n. 1528/2007. |
(14) |
Al fine di apportare modifiche tecniche ai regimi per prodotti originari di alcuni Stati che sono parti del gruppo ACP, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di aggiungere o ritirare regioni o Stati e di introdurre nell'allegato II del presente regolamento modifiche tecniche che si rendano necessarie in seguito all'applicazione di detto allegato. Inoltre, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per aggiungere al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un APE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(15) |
Alcuni paesi che non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi sono stati rimossi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). |
(16) |
Al fine di garantire che tali paesi possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I del presente regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa dell'entrata in vigore degli stessi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per reinserire i paesi esclusi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013. |
(17) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(18) |
Per sospendere la soppressione dei dazi, data la natura di tali sospensioni, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Essa dovrebbe essere usata anche per l'adozione di misure di vigilanza e misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di tali misure. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO AL MERCATO
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo con l'Unione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994).
3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell'articolo 22 che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:
a) |
se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I; |
b) |
se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o |
c) |
se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore. |
Articolo 3
Delega di potere
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013, che abbiano, in seguito a tale esclusione, adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.
Articolo 4
Accesso al mercato
1. Sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, a eccezione del capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 9 a 20.
2. Per i prodotti del capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'ASSC. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiungere al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un APE.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui alla voce tariffaria 0803 00 19 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione fino al 1o gennaio 2018. Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 8 non si applicano ai prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1o gennaio 2018. Tali periodi sono prorogati fino al 1o gennaio 2028, salvo diverse disposizioni convenute tra le Parti degli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che informa le parti interessate del cessare degli effetti di questa disposizione.
CAPO II
NORME D'ORIGINE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 5
Norme d'origine
1. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano nel determinare se i prodotti siano originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I.
2. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate a ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori circa la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo devono essere applicate ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per apportare modifiche tecniche all'allegato II ove necessario per tenere conto delle modifiche apportate ad altre disposizioni della normativa doganale.
4. Decisioni sulla gestione dell'allegato II sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5.
Articolo 6
Cooperazione amministrativa
1. Se la Commissione constata, sulla base di informazioni oggettive, un'assenza di cooperazione amministrativa o irregolarità o frodi, può sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi di cui agli articoli 4, 7 e 8 («trattamento pertinente»), secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:
a) |
l'inosservanza ripetuta dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti in questione; |
b) |
il rifiuto ripetuto di procedere alla verifica successiva della prova dell'origine o di comunicarne i risultati o un ritardo ingiustificato nell'adempimento di questi obblighi; |
c) |
il rifiuto ripetuto di autorizzare l'effettuazione di missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del pertinente trattamento o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione. |
Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o di frode può essere fatta, tra l'altro, quando si osservi un rapido incremento, di cui non si dia una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci, che ecceda il livello abituale di produzione e la capacità di esportazione della regione o dello Stato in questione.
3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente trattamento può essere sospeso secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4, purché la Commissione abbia:
a) |
informato il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2; |
b) |
informato la regione o lo Stato interessato secondo le pertinenti procedure vigenti nei rapporti tra l'Unione e tale regione o Stato; e |
c) |
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode. |
4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo non è più lungo di quanto necessario per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. Tale periodo è di durata non superiore a sei mesi, ma può essere rinnovato. Al termine del periodo la Commissione decide di porre termine alla sospensione o di prorogarla, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4.
5. Le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituite da quelle stabilite in ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori circa la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le procedure di sospensione temporanea stabilite dall'accordo devono essere applicate ai prodotti oggetto del presente regolamento.
6. Per applicare la sospensione temporanea stabilita negli accordi con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, la Commissione provvede senza indugio:
a) |
a informare il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, o di un'irregolarità o di una frode; e |
b) |
a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, o di un'irregolarità o di una frode. |
La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4.
CAPO III
DISPOSIZIONI PROVVISORIE
SEZIONE 1
Riso
Articolo 7
Contingenti tariffari a dazio zero
Non si applicano dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1006.
SEZIONE 2
Zucchero
Articolo 8
Contingenti tariffari a dazio zero
Non si applicano dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA
Articolo 9
Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per:
a) |
«industria unionale», tutti i produttori unionali di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell'Unione o i produttori unionali la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione unionale totale di questi prodotti; |
b) |
«pregiudizio grave», un deterioramento generale rilevante della situazione dell'industria unionale; |
c) |
«minaccia di pregiudizio grave», l'imminenza palese di un pregiudizio grave; |
d) |
«perturbazioni», i disordini che intervengono in un settore o in un'industria; |
e) |
«minaccia di perturbazioni», l'imminenza palese di perturbazioni. |
Articolo 10
Principi
1. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nell'Unione in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:
a) |
un pregiudizio grave all'industria unionale; |
b) |
perturbazioni in un settore dell'economia, in particolare se tali perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica dell'Unione; o |
c) |
perturbazioni nei mercati di prodotti agricoli compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura o nei meccanismi che regolano tali mercati. |
2. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nell'Unione in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.
Articolo 11
Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia
1. La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti:
a) |
il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione; |
b) |
il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione; |
c) |
le conseguenze per l'industria unionale, indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione; |
d) |
i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni che causano o possono aver causato un pregiudizio all'industria unionale interessata. |
2. La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali:
a) |
l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione nell'Unione e alle importazioni da altre fonti; e |
b) |
l'effetto di tali importazioni sui prezzi; o |
c) |
l'effetto di tali importazioni sull'industria unionale o sul settore economico interessato in relazione tra l'altro al livello delle vendite, alla produzione, alla situazione finanziaria e all'occupazione. |
3. Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato (OCM), occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti:
a) |
il volume delle importazioni rispetto a quello di cui agli anni civili o alle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, e i livelli futuri previsti secondo la riforma delle OCM; |
b) |
il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e, se non esistono, rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti; |
c) |
nei mercati di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701, le situazioni nelle quali durante due mesi consecutivi il prezzo medio unionale dello zucchero bianco è inferiore all'80 % del prezzo medio unionale dello zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione precedente. |
4. Per determinare se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, le analisi si restringono al territorio della regione o delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.
Articolo 12
Apertura del procedimento
1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
2. Se l'andamento delle importazioni da una delle regioni o uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. Tali informazioni comprendono gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 11. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi dalla loro ricezione.
3. Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di procedimenti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dalla data di ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.
La Commissione informa gli Stati membri della sua analisi delle informazioni di regola entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite alla Commissione.
4. Se la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 10, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di avviare un'inchiesta. La notifica può essere corredata di un invito per consultazioni allo scopo di chiarire la situazione e arrivare a una soluzione reciprocamente soddisfacente.
Articolo 13
Inchiesta
1. Una volta aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato; se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato.
3. Se un'inchiesta è ristretta a una regione ultraperiferica dell'Unione, la Commissione può chiedere alle autorità competenti locali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite lo Stato membro interessato.
4. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato di tre mesi.
Articolo 14
Adozione di misure di salvaguardia provvisorie
1. Le misure provvisorie di salvaguardia sono applicate in circostanze critiche laddove un ritardo causerebbe un danno difficile da risarcire, conformemente a una previa determinazione che sussistono le circostanze di cui all'articolo 10. Tali misure provvisorie di salvaguardia sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, all'articolo 19, paragrafo 6.
2. In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. Tali misure provvisorie di salvaguardia sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6.
3. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.
4. Le misure provvisorie di salvaguardia possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o in contingenti tariffari.
5. Le misure provvisorie di salvaguardia non si applicano per più di 180 giorni. Se le misure provvisorie sono ristrette alle regioni ultraperiferiche, non si applicano per più di 200 giorni.
6. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni stabilite agli articoli 10 e 11, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.
Articolo 15
Chiusura del procedimento e dell'inchiesta senza adozione di misure
Se le misure di salvaguardia sono ritenute inutili, il procedimento e l'inchiesta sono chiusi secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 5.
Articolo 16
Adozione di misure di salvaguardia definitive
1. Quando dall'accertamento definitivo dei fatti risulta che sussistono le circostanze di cui all'articolo 10, la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.
2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessati, la decisione di adottare misure di salvaguardia definitive è presa dalla Commissione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.
3. Le misure di salvaguardia definitive possono consistere:
a) |
nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato; |
b) |
nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC; |
c) |
in un contingente tariffario. |
4. Non sono applicate misure di salvaguardia definitive per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.
Articolo 17
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
1. Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo, inclusa la durata delle misure provvisorie, non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è ristretta a una o più delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni.
2. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni.
3. Le proroghe sono adottate secondo le procedure di cui al presente regolamento applicabili alle inchieste utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.
La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura ristretta a una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione, tale durata massima è portata a otto anni.
4. Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente a intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe.
Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali adeguate istituite coonformemente ai pertinenti accordi al fine di stabilire un calendario per la soppressione delle misure di salvaguardia non appena le circostanze lo permettono.
Articolo 18
Misure di sorveglianza
1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che tali importazioni potrebbero causare una delle circostanze di cui all'articolo 10, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza unionale preliminare.
2. La decisione di istituire misure di sorveglianza è adottata dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4.
3. Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.
4. Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.
5. La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.
Articolo 19
Procedura di comitato
1. Ai fini degli articoli 14, 15, 16 e 18 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e ai fini dell'articolo 6, paragrafi 11 e 13, e dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'allegato II del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Ai fini degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
Articolo 20
Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata
Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia risultano sussistere in uno o più Stati membri, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia ristrette allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Unione. Tali misure devono avere una durata strettamente limitata e, per quanto possibile, non devono perturbare il funzionamento del mercato interno.
CAPO V
DISPOSIZIONI DI PROCEDURA
Articolo 21
Adeguamento agli sviluppi tecnici
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22, riguardo alle modifiche tecniche dell'articolo 6 e degli articoli da 9 a 20 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi ai sensi dell'articolo 218 TFUE con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.
Articolo 22
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 giugno 2013. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 21 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3,dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 21 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 23
Relazione
La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (14).
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 25
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) GU C 32 del 28.1.2016, pag. 23.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2016.
(3) Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).
(4) Cfr. allegato III.
(5) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(6) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.
(7) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).
(8) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(9) Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59).
(10) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(11) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).
(12) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(13) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(14) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
ALLEGATO I
ELENCO DELLE REGIONI O DEGLI STATI CHE HANNO CONCLUSO NEGOZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
|
ANTIGUA E BARBUDA |
|
COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS |
|
BARBADOS |
|
BELIZE |
|
REPUBBLICA DEL BOTSWANA |
|
REPUBBLICA DEL CAMERUN |
|
REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO |
|
COMMONWEALTH DI DOMINICA |
|
REPUBBLICA DOMINICANA |
|
REPUBBLICA DI FIGI |
|
REPUBBLICA DEL GHANA |
|
GRENADA |
|
REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA |
|
GIAMAICA |
|
REPUBBLICA DEL KENYA |
|
REPUBBLICA DEL MADAGASCAR |
|
REPUBBLICA DI MAURIZIO |
|
REPUBBLICA DI NAMIBIA |
|
STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA |
|
FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS |
|
SANTA LUCIA |
|
SAINT VINCENT E GRENADINE |
|
REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES |
|
REPUBBLICA DI SURINAME |
|
REGNO DELLO SWAZILAND |
|
REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO |
|
REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE |
ALLEGATO II
Norme d'origine
RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
TITOLO I: |
Disposizioni generali |
Articoli
1. |
Definizioni |
TITOLO II: |
Definizione della nozione di prodotti originari |
Articoli
2. |
Disposizioni generali |
3. |
Prodotti interamente ottenuti |
4. |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
5. |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
6. |
Cumulo dell'origine |
7. |
Unità da prendere in considerazione |
8. |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
9. |
Assortimenti |
10. |
Elementi neutri |
TITOLO III: |
Requisiti territoriali |
Articoli
11. |
Principio di territorialità |
12. |
Trasporto diretto |
13. |
Esposizioni |
TITOLO IV: |
Prova dell'origine |
Articoli
14. |
Disposizioni generali |
15. |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 |
16. |
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 |
17. |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
18. |
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza |
19. |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura |
20. |
Esportatore autorizzato |
21. |
Validità della prova dell'origine |
22. |
Procedura di transito |
23. |
Presentazione della prova dell'origine |
24. |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
25. |
Esonero dalla prova dell'origine |
26. |
Procedura d'informazione ai fini del cumulo |
27. |
Documenti giustificativi |
28. |
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi |
29. |
Discordanze ed errori formali |
30. |
Somme espresse in euro |
TITOLO V: |
Misure di cooperazione amministrativa |
Articoli
31. |
Assistenza reciproca |
32. |
Verifica delle prove dell'origine |
33. |
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori |
34. |
Sanzioni |
35. |
Zone franche |
36. |
Deroghe |
TITOLO VI: |
Ceuta e Melilla |
Articoli
37. |
Condizioni speciali |
TITOLO VII: |
Disposizioni finali |
Articoli
38. |
Appendici |
INDICE
APPENDICI
APPENDICE 1: |
Note introduttive all'elenco dell'appendice 2 |
APPENDICE 2: |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario |
APPENDICE 2A: |
Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato |
APPENDICE 3: |
Modulo di certificato di circolazione EUR.1 |
APPENDICE 4: |
Dichiarazione su fattura |
APPENDICE 5A: |
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale |
APPENDICE 5B: |
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale |
APPENDICE 6: |
Scheda d'informazione |
APPENDICE 7: |
Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato |
APPENDICE 8: |
Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato |
APPENDICE 9: |
Paesi in via di sviluppo vicini |
APPENDICE 10: |
Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1o ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano |
APPENDICE 11: |
Prodotti ai quali le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano |
APPENDICE 12: |
Paesi e territori d'oltremare |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente allegato:
a) |
per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche; |
b) |
per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; |
c) |
per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; |
d) |
per «merci» s'intendono sia i materiali, sia i prodotti; |
e) |
per «valore in dogana» s'intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); |
f) |
per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; |
g) |
per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione; |
h) |
per «valore dei materiali originari» s'intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g); |
i) |
per «valore aggiunto» s'intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali importati nell'Unione o negli Stati ACP; |
j) |
per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato «Sistema armonizzato» o «SA»; |
k) |
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; |
l) |
per «spedizione» s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; |
m) |
per «territori» s'intendono territori, incluse le acque territoriali; |
n) |
per «PTOM» s'intendono i paesi e i territori d'oltremare definiti nell'appendice 12. |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente regolamento, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I, qui di seguito, ai fini del presente allegato, «gli Stati ACP»:
a) |
i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato; |
b) |
i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato. |
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.
I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente allegato.
3. Per i prodotti elencati nell'appendice 10, il paragrafo 2 si applica solo dopo il 1o ottobre 2015.
Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP o nell'Unione:
a) |
i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; |
b) |
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; |
c) |
gli animali vivi, ivi nati e allevati; |
d) |
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; |
e) |
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; |
f) |
i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati; |
g) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali; |
h) |
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g); |
i) |
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; |
j) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; |
k) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; |
l) |
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k). |
2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:
a) |
registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP; |
b) |
battenti bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP; |
c) |
che soddisfino una delle seguenti condizioni:
|
3. In deroga al paragrafo 2, l'Unione consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggiate o prese in leasing dallo Stato ACP svolgano attività di pesca nella sua zona economica esclusiva come «sue navi» a condizione che:
a) |
lo Stato ACP abbia offerto all'Unione la possibilità di negoziare un accordo di pesca e l'Unione abbia respinto tale offerta; |
b) |
il contratto di nolo o di leasing sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante. |
Articolo 4
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP o nell'Unione quando sussistono le condizioni elencate nell'appendice 2 o nell'appendice 2A. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nelle appendici 2 e 2A, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
a) |
il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
b) |
l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. |
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti compresi nei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.
3. |
|
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.
Articolo 5
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o meno le condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) |
che conservino le trasformazioni destinate ad assicurare che i prodotti rimangano in buona condizione durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); |
b) |
le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; |
c) |
il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; |
d) |
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento; |
e) |
l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
f) |
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; |
g) |
il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; |
h) |
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a g); |
i) |
la macellazione degli animali; |
j) |
la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; |
k) |
le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero; |
l) |
la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura. |
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP o nell'Unione su quel prodotto.
Articolo 6
Cumulo dell'origine
1. I materiali originari dell'Unione o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.
2. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP oltre a quelle indicate all'articolo 5.
3. Per determinare se i prodotti sono originari dei PTOM, si applicano le disposizioni del presente allegato mutatis mutandis.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati nell'appendice 10 solo dopo il 1o ottobre 2015.
5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP, a condizione che siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vadano oltre quelle indicate nell'articolo 5. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
6. I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 5 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP solo se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.
7. Il cumulo di cui al paragrafo 5 non si applica ai prodotti elencati nelle appendici 7, 10 e 11.
8. Il cumulo di cui al paragrafo 5 si applica ai prodotti elencati nell'appendice 8 solo quando i dazi su tali prodotti sono stati aboliti nell'ambito dell'ASSC. La Commissione pubblica la data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
9. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro dell'Unione doganale sudafricana (SACU) che è uno Stato ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.
10. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.
11. Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento.
12. Il cumulo di cui al paragrafo 5 può essere applicato solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato. Il cumulo di cui ai paragrafi 9 e 10 può essere applicato solo mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato.
13. Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:
— |
la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5, |
— |
gli Stati ACP, l'Unione e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo. |
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 o 16 del Sistema armonizzato e ai prodotti a base di riso che rientrano nella voce tariffaria 1006.
Per determinare se i prodotti sono originari di un paese in via di sviluppo vicino si applicano le disposizioni del presente allegato.
Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento. In tali decisioni sono specificati i prodotti per i quali il cumulo di cui al presente paragrafo non è autorizzato.
Articolo 7
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) |
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; |
b) |
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare il presente allegato ogni prodotto è considerato singolarmente. |
2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Articolo 8
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 9
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 10
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è un prodotto originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:
a) |
energia e combustibile; |
b) |
impianti e attrezzature; |
c) |
macchine e utensili; |
d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. |
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 11
Principio di territorialità
1. Fatto salvo l'articolo 6, le condizioni per acquisire il carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP.
2. Fatto salvo l'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dall'Unione o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
a) |
le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e |
b) |
esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. |
Articolo 12
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente regolamento si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato e sono trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, dell'Unione, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP o dell'Unione.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
a) |
un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o |
b) |
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
o |
c) |
in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. |
Articolo 13
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese o in un territorio diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente regolamento, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:
a) |
un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese o territorio dell'esposizione e ve li ha esposti; |
b) |
detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell'Unione; |
c) |
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; nonché |
d) |
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 14
Disposizioni generali
1. I prodotti originari degli Stati ACP beneficiano, all'atto dell'importazione nell'Unione, delle disposizioni del presente regolamento su presentazione dei seguenti documenti:
a) |
un certificato di circolazione EUR.1, di cui un modello figura nell'appendice 3; o |
b) |
nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, in seguito denominata «dichiarazione su fattura», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'appendice 4. |
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni dell'allegato del presente regolamento senza che sia necessario presentare i documenti di cui al suddetto paragrafo.
Articolo 15
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal rappresentante autorizzato dell'esportatore.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo di certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Tali moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 16
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) |
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o |
b) |
viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. |
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura:
«ISSUED RETROSPECTIVELY»
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 17
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:
«DUPLICATE»
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 18
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nell'Unione, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nell'Unione. Il certificato o i certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 19
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
a) |
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure |
b) |
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR. |
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale appendice conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
Articolo 20
Esportatore autorizzato
1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Le autorità doganali del paese esportatore possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali del paese esportatore attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali del paese esportatore controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali del paese esportatore possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.
Articolo 21
Validità della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.
Articolo 22
Procedura di transito
Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di quattro mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1 i seguenti dati:
— |
la dicitura «transito», |
— |
il nome del paese di transito, |
— |
il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31, |
— |
la data di apposizione delle suddette indicazioni. |
Articolo 23
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'attuazione del presente regolamento.
Articolo 24
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 25
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo di tali prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 26
Procedura d'informazione ai fini del cumulo
1. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente allegato, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dall'Unione o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5A, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
2. Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafi 2 e 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nell'Unione, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5B, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.
3. Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4. La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.
5. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.
6. Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione a cui è stato chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 27
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:
a) |
una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella contabilità interna dell'esportatore o del fornitore; |
b) |
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale; |
c) |
documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nell'Unione o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nell'Unione o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale; |
d) |
certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, in conformità del presente allegato. |
Articolo 28
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.
Articolo 29
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
Articolo 30
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri e degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 25, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi vengono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dalla Commissione. Nel procedere a detta revisione, la Commissione considera l'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO V
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 31
Assistenza reciproca
1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura.
I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.
La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali un prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, Stati membri e PTOM interessati.
Articolo 32
Verifica delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi della richiesta di controllo. A corredo di quest'ultima, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi o territori di cui all'articolo 6, e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, indagini appropriate sono effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni.
Articolo 33
Controllo delle dichiarazioni dei fornitori
1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori deve essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.
2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'appendice 6. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.
Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.
3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con chiarezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.
4. Ai fini del controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente a ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.
5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.
6. I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.
Articolo 34
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.
Articolo 35
Zone franche
1. Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, allorché prodotti originari corredati di una prova dell'origine sono importati in una zona franca e sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.
Articolo 36
Deroghe
1. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un paese beneficiario, può concedere a un paese beneficiario una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato:
a) |
se fattori interni o esterni lo privano temporaneamente della capacità di conformarsi alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato, capacità di cui disponeva in precedenza; o |
b) |
se ha bisogno di un certo tempo per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato. |
2. Tale deroga temporanea è limitata alla durata dell'effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.
3. La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Vi sono i motivi di cui al paragrafo 1 che giustificano la deroga e include un'idonea documentazione.
4. Le misure ai sensi del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento.
L'Unione accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio a un'industria unionale già stabilita.
TITOLO VI
CEUTA E MELILLA
Articolo 37
Condizioni speciali
1. Il termine «Unione» utilizzato nel presente allegato non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari dell'Unione» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.
3. Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nell'Unione sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP.
4. Se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP, le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta o Melilla o nell'Unione sono considerate effettuate negli Stati ACP.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.
6. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 38
Appendici
Le appendici del presente allegato costituiscono parte integrante dello stesso.
Appendice 1
Note introduttive all'elenco dell'appendice 2
Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.
Nota 2:
1. |
Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la menzione figurante nella prima colonna è preceduta da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. |
2. |
Quando nella colonna 1 figurano più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
3. |
Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4. |
4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3. |
Nota 3:
1. |
Le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione o negli Stati ACP. Esempio:Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. |
2. |
La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. |
3. |
Fatto salvo quanto specificato alla nota 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce …» significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. |
4. |
Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Esempio:La norma per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. |
5. |
Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili). Esempio:La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente. Esempio:Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. |
6. |
Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. |
Nota 4:
1. |
Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
2. |
Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. |
3. |
Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
4. |
Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. |
Nota 5:
1. |
Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4). |
2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Esempio:Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Esempio:Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio:Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati. |
4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per il nastro è del 30 %. |
Nota 6:
1. |
Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati. Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori. |
2. |
Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5. |
3. |
Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3. Ad esempio (1), se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili. |
4. |
Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni e accessori. |
Nota 7:
1. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
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2. |
I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
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3. |
Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. |
(1) Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.
(2) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.
Appendice 2
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.
Voce SA n. |
Designazione dei prodotti |
Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) o (4) |
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Capitolo 01 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 02 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex Capitolo 03 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0304 |
Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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0305 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atta all'alimentazione umana: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 0306 |
Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 04 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 05 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
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Capitolo 06 |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 07 |
Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 08 |
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 09 |
Caffè, tè, mate e spezie; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0910 |
Miscele di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex Capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi: |
Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti |
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ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713 , sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 14 |
Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex Capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 : |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
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Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 , oppure da ossa della voce 0506 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione in cui:
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; esclusi: |
Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. |
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1604 e 1605 : |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
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ex 1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione in cui:
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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Fabbricazione in cui:
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Fabbricazione in cui:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11 |
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ex Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; esclusi: |
Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2004 e ex 2005 |
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione in cui:
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ex 2008 |
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Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve superare il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione in cui:
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata farina di senapa e senapa preparata: |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione in cui:
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione:
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione:
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ex Capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2301 |
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso |
Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto |
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ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % |
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
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ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
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ex Capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex 2515 |
Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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ex 2520 |
Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2524 |
Fibre di amianto naturali |
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2707 |
Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere impiegati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2709 |
Oli greggi di minerali bituminosi |
Distillazione distruttiva di materiali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs») |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2805 |
«Mischmetall» |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2932 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 : |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 e 3006 ): |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 31 |
Concimi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo (3) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205 ; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1) o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:
Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3505 |
Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli «altri materiali» della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3801 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3806 |
Gomme esteri |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3907 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
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Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi quelli delle voci ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 ed ex 3921 , per i quali le relative norme sono specificate in appresso: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3916 e ex 3917 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3920 |
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Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4001 |
Lastre «crêpe» di gomma per suole |
Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Coperture usate o rigenerate, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma: |
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Rigenerazione di coperture usate |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012 |
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ex 4017 |
Articoli in gomma indurita |
Fabbricazione a partire da gomma indurita |
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ex Capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di ovini |
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da 4104 a 4107 |
Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109 |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4109 |
Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107 , purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 42 |
42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
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Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex Capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4403 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm |
Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina |
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ex 4409 |
Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina: |
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Levigatura o incollatura, con giunture a spina |
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Fabbricazione di liste e modanature |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4416 |
Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex 4418 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno |
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Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex Capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4503 |
Articoli in sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione in cui:
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ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
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ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione in cui:
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ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47 |
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ex Capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911 |
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ex Capitolo 50 |
Seta; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (7):
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 52 |
Cotone; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (7):
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5407 e 5408 : |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto: |
Fabbricazione a partire da (7):
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da (7):
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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Fabbricazione a partire da (7):
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (7):
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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Fabbricazione a partire da (7):
Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da filati (7) Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
Fabbricazione a partire da filati |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
Fabbricazione a partire da filati |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati |
Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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Fabbricazione a partire da filati (7): |
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Fabbricazione a partire da filati (7): |
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Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
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Capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
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Fabbricazione a partire da tessuti |
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Fabbricazione a partire da filati (7) |
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ex Capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
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Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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Fabbricazione a partire da filati (7) |
Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
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Fabbricazione a partire da filati (7) |
Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
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Fabbricazione in cui:
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ex Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (a esclusione di quelli a maglia e a uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
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6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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ex Capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo altre acconciature; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6503 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 , anche guarniti |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (8) |
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6505 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (8) |
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ex Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7003 ex 7004 e ex 7005 |
Vetro con strati non riflettenti |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |
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Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006 |
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Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito |
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ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da:
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ex Capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7102 , ex 7103 e ex 7104 |
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106 , 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 7107 , ex 7109 e ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex 7218 , da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex 7224 , da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex Capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio: |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame |
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7404 |
Rifiuti e rottami di rame |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione in cui:
o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
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7602 |
Cascami e avanzi di alluminio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7616 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione in cui:
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Capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato |
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ex Capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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7801 |
Piombo greggio: |
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Fabbricazione a partire da piombo d'opera |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati |
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7802 |
Cascami e avanzi di piombo |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati |
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7902 |
Rifiuti e rottami di zinco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati |
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8002 e 8007 |
Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione in cui:
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione in cui:
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ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati |
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ex Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8401 |
Elementi combustibili nucleari |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata» |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8403 e ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404 . |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8415 |
Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8419 |
Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Da 8425 a, 8428 |
Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8441 |
Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8444 a 8447 |
Macchine per l'industria tessile |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8448 |
Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio e accessori delle voci da 8456 a 8466 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine per scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a sfere o a rulli |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8485 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8504 |
Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8520 |
Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8522 |
Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8524 |
Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi da presa di immagini per televisione; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 : |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8535 e 8536 : |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8541 |
Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8542 |
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»): |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 88 |
Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8804 |
Rotochutes |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi: |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9014 |
Altri strumenti e apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9018 |
Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9024 |
Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9026 |
Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9027 |
Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9032 |
Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 91 |
Orologeria; esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9111 |
Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9112 |
Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione in cui:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali, parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi, munizioni e loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9401 e ex 9403 |
Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403 , purché:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9405 |
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione in cui:
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ex 9506 |
Mazze da golf e loro parti |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex Capitolo 96 |
Lavori diversi; esclusi: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 9601 e ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |
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ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti |
Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione in cui:
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9608 |
Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 . |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione in cui:
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ex 9613 |
Accenditori e accendini piezoelettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9614 |
Pipe, comprese le teste di pipe |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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Capitolo 97 |
Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato |
Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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(1) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.
(2) Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.
(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.
(4) Per «gruppo» si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.
(5) Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.
(6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.
(7) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(8) Cfr. la nota introduttiva 6.
(9) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(10) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
Appendice 2A
Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato
Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente regolamento.
Disposizioni comuni
1. |
Per i prodotti figuranti nella tabella possono applicarsi anche le seguenti norme, anziché quelle indicate nell'appendice 2. |
2. |
Una prova dell'origine rilasciata o costituita a norma della presente appendice include la seguente indicazione in inglese: «Derogation — Appendix 2A of Annex II to Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council — Materials of HS heading … originating from … used.». Detta indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 17 dell'allegato II del presente regolamento protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui agli articoli 14 e 19 dell'allegato II del presente regolamento. |
3. |
Gli Stati ACP e gli Stati membri adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente appendice. |
Voce SA |
Designazione dei prodotti |
Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
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ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
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Capitolo 6 |
Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex Capitolo 8 |
Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni
|
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti |
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1101 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 1302 |
Succhi ed estratti vegetali;sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da ex 1507 a ex 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto |
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ex Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 1901 |
Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
|
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
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||||||
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Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |
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Fabbricazione in cui:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:
|
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari |
||||||
ex Capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||
ex Capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex Capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Appendice 3
Modulo di certificato di circolazione EUR.1
1. |
Il certificato di circolazione EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nella presente appendice. Detto modulo è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto il presente regolamento. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello. |
2. |
Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. |
3. |
Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. |
Testo di immagine
Testo di immagine
Testo di immagine
Testo di immagine
Appendice 4
Dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход … (2).
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).
Versione lituana
Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).
Versione olandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Versione portoghese
O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)), declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Versione rumena
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
… (3)
(Luogo e data)
… (4)
(Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)
(1) Quando la dichiarazione su fattura è resa da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del presente allegato, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere inserito in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è resa da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o viene lasciato uno spazio bianco.
(2) Va indicata l'origine dei prodotti. Quando la dichiarazione su fattura riguarda in tutto o in parte prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore deve chiaramente indicarli con il simbolo «CM» nel documento in cui è resa la dichiarazione.
(3) Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione figura nel documento stesso.
(4) Cfr. l'articolo 19, paragrafo 5, del presente allegato. Nei casi in cui non è richiesta la firma dell'esportatore, l'esenzione dalla firma implica altresì l'esenzione dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
Appendice 5A
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale
Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura … (1)
sono state prodotte in … (2) e sono conformi alle norme d'origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati ACP e l'Unione europea.
Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.
… (5)
Note
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
(1) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: « …elencate nella fattura e contrassegnate …sono state prodotte …».
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».
(2) Unione, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Se si tratta di un ACP o di un PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale unionale che detiene un certificato o certificati di circolazione EUR.1, fornendo il numero di riferimento dei certificati o dei moduli in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.
(3) (Luogo e data).
(4) Nome e funzione nella società.
(5) Firma.
Appendice 5B
Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale
Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura … (1) sono state prodotte in … (2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originarie di Stati ACP, di PTOM o dell'Unione per gli scambi preferenziali:
…
… (6)
Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.
… (9)
Note
Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.
(1) Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «…elencate nella fattura e contrassegnate …sono state prodotte …».
Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».
(2) Unione, Stato membro, Stato ACP, PTOM o Sudafrica.
(3) La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.
(4) Indicare il valore in dogana solo nei casi in cui è richiesto.
(5) Indicare il paese d'origine solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».
(6) Aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione] [nello Stato membro] [nello Stato ACP] [nel PTOM] [in Sudafrica]: …» Con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.
(7) Luogo e data.
(8) Nome e funzione nella società.
(9) Firma.
Appendice 6
Scheda d'informazione
1. |
Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione figurante nella presente appendice. La scheda deve essere stampata in una o più lingue ufficiali in cui il presente regolamento è redatto e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se sono compilate a mano, devono esserlo con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle. |
2. |
La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2. |
3. |
Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. |
Testo di immagine
Testo di immagine
Testo di immagine
Appendice 7
Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato
(1)
Codice NC 96
Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli
|
8703 10 10 |
|
8703 10 90 |
|
8703 21 10 |
|
8703 21 90 |
|
8703 22 11 |
|
8703 22 19 |
|
8703 22 90 |
|
8703 23 11 |
|
8703 23 19 |
|
8703 23 90 |
|
8703 24 10 |
|
8703 24 90 |
|
8703 31 10 |
|
8703 31 90 |
|
8703 32 11 |
|
8703 32 19 |
|
8703 32 90 |
|
8703 33 11 |
|
8703 33 19 |
|
8703 33 90 |
|
8703 90 10 |
|
8703 90 90 |
Telai di autoveicoli, con motore
|
8706 00 11 |
|
8706 00 19 |
|
8706 00 91 |
|
8706 00 99 |
Carrozzerie di autoveicoli, comprese le cabine
|
8707 10 10 |
|
8707 10 90 |
|
8707 90 10 |
|
8707 90 90 |
Parti e accessori di autoveicoli
|
8708 10 10 |
|
8708 10 90 |
|
8708 21 10 |
|
8708 21 90 |
|
8708 29 10 |
|
8708 29 90 |
|
8708 31 10 |
|
8708 31 91 |
|
8708 31 99 |
|
8708 39 10 |
|
8708 39 90 |
|
8708 40 10 |
|
8708 40 90 |
|
8708 50 10 |
|
8708 50 90 |
|
8708 60 10 |
|
8708 60 91 |
|
8708 60 99 |
|
8708 70 10 |
|
8708 70 50 |
|
8708 70 91 |
|
8708 70 99 |
|
8708 80 10 |
|
8708 80 90 |
|
8708 91 10 |
|
8708 91 90 |
|
8708 92 10 |
|
8708 92 90 |
|
8708 93 10 |
|
8708 93 90 |
|
8708 94 10 |
|
8708 94 90 |
|
8708 99 10 |
|
8708 99 30 |
|
8708 99 50 |
|
8708 99 92 |
|
8708 99 98 |
(2)
Alluminio greggio
|
7601 10 00 |
|
7601 20 10 |
|
7601 20 91 |
|
7601 20 99 |
Polveri e pagliette di alluminio
|
7603 10 00 |
|
7603 20 00 |
(1)
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi
0101 20 10
Latte e crema di latte, non concentrati
|
0401 10 10 |
|
0401 10 90 |
|
0401 20 11 |
|
0401 20 19 |
|
0401 20 91 |
|
0401 20 99 |
|
0401 30 11 |
|
0401 30 19 |
|
0401 30 31 |
|
0401 30 39 |
|
0401 30 91 |
|
0401 30 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir
|
0403 10 11 |
|
0403 10 13 |
|
0403 10 19 |
|
0403 10 31 |
|
0403 10 33 |
|
0403 10 39 |
Patate, fresche o refrigerate
0701 90 51
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
|
0708 10 20 |
|
0708 10 95 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
|
0709 51 90 |
|
0709 60 10 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore
0710 80 95
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
|
0711 10 00 |
|
0711 30 00 |
|
0711 90 60 |
|
0711 90 70 |
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi
|
0804 20 90 |
|
0804 30 00 |
|
0804 40 20 |
|
0804 40 90 |
|
0804 40 95 |
Uve, fresche o secche
|
0806 10 29 (3) (12) |
|
0806 20 11 |
|
0806 20 12 |
|
0806 20 18 |
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
|
0807 11 00 |
|
0807 19 00 |
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)
|
0809 30 11 (5) (12) |
|
0809 30 51 (6) (12) |
Altra frutta fresca
|
0810 90 40 |
|
0810 90 85 |
Frutta temporaneamente conservata
|
0812 10 00 |
|
0812 20 00 |
|
0812 90 50 |
|
0812 90 60 |
|
0812 90 70 |
|
0812 90 95 |
Frutta secca
|
0813 40 10 |
|
0813 50 15 |
|
0813 50 19 |
|
0813 50 39 |
|
0813 50 91 |
|
0813 50 99 |
Pepe (del genere «Piper»); essiccato o tritato
0904 20 10
Olio di soia e sue frazioni
|
1507 10 10 |
|
1507 10 90 |
|
1507 90 10 |
|
1507 90 90 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone
|
1512 11 10 |
|
1512 11 91 |
|
1512 11 99 |
|
1512 19 10 |
|
1512 19 91 |
|
1512 19 99 |
|
1512 21 10 |
|
1512 21 90 |
|
1512 29 10 |
|
1512 29 90 |
Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni
|
1514 10 10 |
|
1514 10 90 |
|
1514 90 10 |
|
1514 90 90 |
Frutta e altre parti commestibili di piante
2008 19 59
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
|
2009 20 99 |
|
2009 40 99 |
|
2009 80 99 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
|
2401 10 10 |
|
2401 10 20 |
|
2401 10 41 |
|
2401 10 49 |
|
2401 10 60 |
|
2401 20 10 |
|
2401 20 20 |
|
2401 20 41 |
|
2401 20 60 |
|
2401 20 70 |
(2)
Fiori e boccioli di fiori recisi
|
0603 10 55 |
|
0603 10 61 |
|
0603 10 69 (11) |
Cipolle, scalogni, agli, porri
|
0703 10 11 |
|
0703 10 19 |
|
0703 10 90 |
|
0703 90 00 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti
|
0704 10 05 |
|
0704 10 10 |
|
0704 10 80 |
|
0704 20 00 |
|
0704 90 10 |
|
0704 90 90 |
Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie
|
0705 11 05 |
|
0705 11 10 |
|
0705 11 80 |
|
0705 19 00 |
|
0705 21 00 |
|
0705 29 00 |
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa
|
0706 10 00 |
|
0706 90 05 |
|
0706 90 11 |
|
0706 90 17 |
|
0706 90 30 |
|
0706 90 90 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
|
0708 10 90 |
|
0708 20 20 |
|
0708 20 90 |
|
0708 20 95 |
|
0708 90 00 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
|
0709 10 30 (12) |
|
0709 30 00 |
|
0709 40 00 |
|
0709 51 10 |
|
0709 51 50 |
|
0709 70 00 |
|
0709 90 10 |
|
0709 90 20 |
|
0709 90 40 |
|
0709 90 50 |
|
0709 90 90 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore
|
0710 10 00 |
|
0710 21 00 |
|
0710 22 00 |
|
0710 29 00 |
|
0710 30 00 |
|
0710 80 10 |
|
0710 80 51 |
|
0710 80 61 |
|
0710 80 69 |
|
0710 80 70 |
|
0710 80 80 |
|
0710 80 85 |
|
0710 90 00 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
|
0711 20 10 |
|
0711 40 00 |
|
0711 90 40 |
|
0711 90 90 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette
|
0712 20 00 |
|
0712 30 00 |
|
0712 90 30 |
|
0712 90 50 |
|
0712 90 90 |
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur
|
0714 90 11 |
|
0714 90 19 |
Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata
|
0802 11 90 |
|
0802 21 00 |
|
0802 22 00 |
|
0802 40 00 |
Banane, compresi i platani, fresche o essiccate
|
0803 00 11 |
|
0803 00 90 |
Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi
0804 20 10
Agrumi, freschi o secchi
|
0805 20 21 (1) (12) |
|
0805 20 23 (1) (12) |
|
0805 20 25 (1) (12) |
|
0805 20 27 (1) (12) |
|
0805 20 29 (1) (12) |
|
0805 30 90 |
|
0805 90 00 |
Uve, fresche o secche
|
0806 10 95 |
|
0806 10 97 |
Mele, pere e cotogne, fresche
|
0808 10 10 (12) |
|
0808 20 10 (12) |
|
0808 20 90 |
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)
|
0809 10 10 (12) |
|
0809 10 50 (12) |
|
0809 20 19 (12) |
|
0809 20 29 (12) |
|
0809 30 11 (7) (12) |
|
0809 30 19 (12) |
|
0809 30 51 (8) (12) |
|
0809 30 59 (12) |
|
0809 40 40 (12) |
Altra frutta fresca
|
0810 10 05 |
|
0810 20 90 |
|
0810 30 10 |
|
0810 30 30 |
|
0810 30 90 |
|
0810 40 90 |
|
0810 50 00 |
Frutta anche cotta in acqua o al vapore
|
0811 20 11 |
|
0811 20 31 |
|
0811 20 39 |
|
0811 20 59 |
|
0811 90 11 |
|
0811 90 19 |
|
0811 90 39 |
|
0811 90 75 |
|
0811 90 80 |
|
0811 90 95 |
Frutta temporaneamente conservata
|
0812 90 10 |
|
0812 90 20 |
Frutta secca
0813 20 00
Frumento (grano) e frumento segalato
1001 90 10
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
|
1008 10 00 |
|
1008 20 00 |
|
1008 90 90 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets
|
1105 10 00 |
|
1105 20 00 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi
|
1106 10 00 |
|
1106 30 10 |
|
1106 30 90 |
Grassi e oli, e loro frazioni, di pesce
1504 30 11
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
|
1602 20 11 |
|
1602 20 19 |
|
1602 31 11 |
|
1602 31 19 |
|
1602 31 30 |
|
1602 31 90 |
|
1602 32 19 |
|
1602 32 30 |
|
1602 32 90 |
|
1602 39 29 |
|
1602 39 40 |
|
1602 39 80 |
|
1602 41 90 |
|
1602 42 90 |
|
1602 90 31 |
|
1602 90 72 |
|
1602 90 76 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante
|
2001 10 00 |
|
2001 20 00 |
|
2001 90 50 |
|
2001 90 65 |
|
2001 90 96 |
Funghi e tartufi, preparati o conservati
|
2003 10 20 |
|
2003 10 30 |
|
2003 10 80 |
|
2003 20 00 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
|
2004 10 10 |
|
2004 10 99 |
|
2004 90 50 |
|
2004 90 91 |
|
2004 90 98 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
|
2005 10 00 |
|
2005 20 20 |
|
2005 20 80 |
|
2005 40 00 |
|
2005 51 00 |
|
2005 59 00 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta
|
2006 00 31 |
|
2006 00 35 |
|
2006 00 38 |
|
2006 00 99 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta
|
2007 10 91 |
|
2007 99 93 |
Frutta e altre parti commestibili di piante
|
2008 11 94 |
|
2008 11 98 |
|
2008 19 19 |
|
2008 19 95 |
|
2008 19 99 |
|
2008 20 51 |
|
2008 20 59 |
|
2008 20 71 |
|
2008 20 79 |
|
2008 20 91 |
|
2008 20 99 |
|
2008 30 11 |
|
2008 30 39 |
|
2008 30 51 |
|
2008 30 59 |
|
2008 40 11 |
|
2008 40 21 |
|
2008 40 29 |
|
2008 40 39 |
|
2008 60 11 |
|
2008 60 31 |
|
2008 60 39 |
|
2008 60 59 |
|
2008 60 69 |
|
2008 60 79 |
|
2008 60 99 |
|
2008 70 11 |
|
2008 70 31 |
|
2008 70 39 |
|
2008 70 59 |
|
2008 80 11 |
|
2008 80 31 |
|
2008 80 39 |
|
2008 80 50 |
|
2008 80 70 |
|
2008 80 91 |
|
2008 80 99 |
|
2008 99 23 |
|
2008 99 25 |
|
2008 99 26 |
|
2008 99 28 |
|
2008 99 36 |
|
2008 99 45 |
|
2008 99 46 |
|
2008 99 49 |
|
2008 99 53 |
|
2008 99 55 |
|
2008 99 61 |
|
2008 99 62 |
|
2008 99 68 |
|
2008 99 72 |
|
2008 99 74 |
|
2008 99 79 |
|
2008 99 99 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
|
2009 11 19 |
|
2009 11 91 |
|
2009 19 19 |
|
2009 19 91 |
|
2009 19 99 |
|
2009 20 19 |
|
2009 20 91 |
|
2009 30 19 |
|
2009 30 31 |
|
2009 30 39 |
|
2009 30 51 |
|
2009 30 55 |
|
2009 30 91 |
|
2009 30 95 |
|
2009 30 99 |
|
2009 40 19 |
|
2009 40 91 |
|
2009 80 19 |
|
2009 80 50 |
|
2009 80 61 |
|
2009 80 63 |
|
2009 80 73 |
|
2009 80 79 |
|
2009 80 83 |
|
2009 80 84 |
|
2009 80 86 |
|
2009 80 97 |
|
2009 90 19 |
|
2009 90 29 |
|
2009 90 39 |
|
2009 90 41 |
|
2009 90 51 |
|
2009 90 59 |
|
2009 90 73 |
|
2009 90 79 |
|
2009 90 92 |
|
2009 90 94 |
|
2009 90 95 |
|
2009 90 96 |
|
2009 90 97 |
|
2009 90 98 |
Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)
2206 00 10
Fecce di vino; tartaro greggio
2307 00 19
Materie vegetali e cascami vegetali
2308 90 19
(3)
Animali vivi della specie suina
|
0103 91 10 |
|
0103 92 11 |
|
0103 92 19 |
Animali vivi delle specie ovina e caprina
|
0104 10 30 |
|
0104 10 80 |
|
0104 20 90 |
Animali vivi delle specie domestiche di pollame
|
0105 11 11 |
|
0105 11 19 |
|
0105 11 91 |
|
0105 11 99 |
|
0105 12 00 |
|
0105 19 20 |
|
0105 19 90 |
|
0105 92 00 |
|
0105 93 00 |
|
0105 99 10 |
|
0105 99 20 |
|
0105 99 30 |
|
0105 99 50 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
|
0203 11 10 |
|
0203 12 11 |
|
0203 12 19 |
|
0203 19 11 |
|
0203 19 13 |
|
0203 19 15 |
|
0203 19 55 |
|
0203 19 59 |
|
0203 21 10 |
|
0203 22 11 |
|
0203 22 19 |
|
0203 29 11 |
|
0203 29 13 |
|
0203 29 15 |
|
0203 29 55 |
|
0203 29 59 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
|
0204 10 00 |
|
0204 21 00 |
|
0204 22 10 |
|
0204 22 30 |
|
0204 22 50 |
|
0204 22 90 |
|
0204 23 00 |
|
0204 30 00 |
|
0204 41 00 |
|
0204 42 10 |
|
0204 42 30 |
|
0204 42 50 |
|
0204 42 90 |
|
0204 43 10 |
|
0204 43 90 |
|
0204 50 11 |
|
0204 50 13 |
|
0204 50 15 |
|
0204 50 19 |
|
0204 50 31 |
|
0204 50 39 |
|
0204 50 51 |
|
0204 50 53 |
|
0204 50 55 |
|
0204 50 59 |
|
0204 50 71 |
|
0204 50 79 |
Carni e frattaglie commestibili
|
0207 11 10 |
|
0207 11 30 |
|
0207 11 90 |
|
0207 12 10 |
|
0207 12 90 |
|
0207 13 10 |
|
0207 13 20 |
|
0207 13 30 |
|
0207 13 40 |
|
0207 13 50 |
|
0207 13 60 |
|
0207 13 70 |
|
0207 13 99 |
|
0207 14 10 |
|
0207 14 20 |
|
0207 14 30 |
|
0207 14 40 |
|
0207 14 50 |
|
0207 14 60 |
|
0207 14 70 |
|
0207 14 99 |
|
0207 24 10 |
|
0207 24 90 |
|
0207 25 10 |
|
0207 25 90 |
|
0207 26 10 |
|
0207 26 20 |
|
0207 26 30 |
|
0207 26 40 |
|
0207 26 50 |
|
0207 26 60 |
|
0207 26 70 |
|
0207 26 80 |
|
0207 26 99 |
|
0207 27 10 |
|
0207 27 20 |
|
0207 27 30 |
|
0207 27 40 |
|
0207 27 50 |
|
0207 27 60 |
|
0207 27 70 |
|
0207 27 80 |
|
0207 27 99 |
|
0207 32 11 |
|
0207 32 15 |
|
0207 32 19 |
|
0207 32 51 |
|
0207 32 59 |
|
0207 32 90 |
|
0207 33 11 |
|
0207 33 19 |
|
0207 33 51 |
|
0207 33 59 |
|
0207 33 90 |
|
0207 35 11 |
|
0207 35 15 |
|
0207 35 21 |
|
0207 35 23 |
|
0207 35 25 |
|
0207 35 31 |
|
0207 35 41 |
|
0207 35 51 |
|
0207 35 53 |
|
0207 35 61 |
|
0207 35 63 |
|
0207 35 71 |
|
0207 35 79 |
|
0207 35 99 |
|
0207 36 11 |
|
0207 36 15 |
|
0207 36 21 |
|
0207 36 23 |
|
0207 36 25 |
|
0207 36 31 |
|
0207 36 41 |
|
0207 36 51 |
|
0207 36 53 |
|
0207 36 61 |
|
0207 36 63 |
|
0207 36 71 |
|
0207 36 79 |
|
0207 36 90 |
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili
|
0209 00 11 |
|
0209 00 19 |
|
0209 00 30 |
|
0209 00 90 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia
|
0210 11 11 |
|
0210 11 19 |
|
0210 11 31 |
|
0210 11 39 |
|
0210 11 90 |
|
0210 12 11 |
|
0210 12 19 |
|
0210 12 90 |
|
0210 19 10 |
|
0210 19 20 |
|
0210 19 30 |
|
0210 19 40 |
|
0210 19 51 |
|
0210 19 59 |
|
0210 19 60 |
|
0210 19 70 |
|
0210 19 81 |
|
0210 19 89 |
|
0210 19 90 |
|
0210 90 11 |
|
0210 90 19 |
|
0210 90 21 |
|
0210 90 29 |
|
0210 90 31 |
|
0210 90 39 |
Latte e crema di latte, concentrati
|
0402 91 11 |
|
0402 91 19 |
|
0402 91 31 |
|
0402 91 39 |
|
0402 91 51 |
|
0402 91 59 |
|
0402 91 91 |
|
0402 91 99 |
|
0402 99 11 |
|
0402 99 19 |
|
0402 99 31 |
|
0402 99 39 |
|
0402 99 91 |
|
0402 99 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir
|
0403 90 51 |
|
0403 90 53 |
|
0403 90 59 |
|
0403 90 61 |
|
0403 90 63 |
|
0403 90 69 |
Siero di latte, anche concentrato
|
0404 10 48 |
|
0404 10 52 |
|
0404 10 54 |
|
0404 10 56 |
|
0404 10 58 |
|
0404 10 62 |
|
0404 10 72 |
|
0404 10 74 |
|
0404 10 76 |
|
0404 10 78 |
|
0404 10 82 |
|
0404 10 84 |
Formaggi e latticini
|
0406 10 20 (11) |
|
0406 10 80 (11) |
|
0406 20 90 (11) |
|
0406 30 10 (11) |
|
0406 30 31 (11) |
|
0406 30 39 (11) |
|
0406 30 90 (11) |
|
0406 40 90 (11) |
|
0406 90 01 (11) |
|
0406 90 21 (11) |
|
0406 90 50 (11) |
|
0406 90 69 (11) |
|
0406 90 78 (11) |
|
0406 90 86 (11) |
|
0406 90 87 (11) |
|
0406 90 88 (11) |
|
0406 90 93 (11) |
|
0406 90 99 (11) |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
|
0407 00 11 |
|
0407 00 19 |
|
0407 00 30 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi
|
0408 11 80 |
|
0408 19 81 |
|
0408 19 89 |
|
0408 91 80 |
|
0408 99 80 |
Miele naturale
0409 00 00
Pomodori freschi o refrigerati
|
0702 00 15 (12) |
|
0702 00 20 (12) |
|
0702 00 25 (12) |
|
0702 00 30 (12) |
|
0702 00 35 (12) |
|
0702 00 40 (12) |
|
0702 00 45 (12) |
|
0702 00 50 (12) |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
|
0707 00 10 (12) |
|
0707 00 15 (12) |
|
0707 00 20 (12) |
|
0707 00 25 (12) |
|
0707 00 30 (12) |
|
0707 00 35 (12) |
|
0707 00 40 (12) |
|
0707 00 90 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
|
0709 10 10 (12) |
|
0709 10 20 (12) |
|
0709 20 00 |
|
0709 90 39 |
|
0709 90 75 (12) |
|
0709 90 77 (12) |
|
0709 90 79 (12) |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
0711 20 90
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette
0712 90 19
Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur
|
0714 10 10 |
|
0714 10 91 |
|
0714 10 99 |
|
0714 20 90 |
Agrumi, freschi o secchi
|
0805 10 37 (2) (12) |
|
0805 10 38 (2) (12) |
|
0805 10 39 (2) (12) |
|
0805 10 42 (2) (12) |
|
0805 10 46 (2) (12) |
|
0805 10 82 |
|
0805 10 84 |
|
0805 10 86 |
|
0805 20 11 (12) |
|
0805 20 13 (12) |
|
0805 20 15 (12) |
|
0805 20 17 (12) |
|
0805 20 19 (12) |
|
0805 20 21 (10) (12) |
|
0805 20 23 (10) (12) |
|
0805 20 25 (10) (12) |
|
0805 20 27 (10) (12) |
|
0805 20 29 (10) (12) |
|
0805 20 31 (12) |
|
0805 20 33 (12) |
|
0805 20 35 (12) |
|
0805 20 37 (12) |
|
0805 20 39 (12) |
Uve, fresche o secche
|
0806 10 21 (12) |
|
0806 10 29 (4) (12) |
|
0806 10 30 (12) |
|
0806 10 50 (12) |
|
0806 10 61 (12) |
|
0806 10 69 (12) |
|
0806 10 93 |
Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)
|
0809 10 20 (12) |
|
0809 10 30 (12) |
|
0809 10 40 (12) |
|
0809 20 11 (12) |
|
0809 20 21 (12) |
|
0809 20 31 (12) |
|
0809 20 39 (12) |
|
0809 20 41 (12) |
|
0809 20 49 (12) |
|
0809 20 51 (12) |
|
0809 20 59 (12) |
|
0809 20 61 (12) |
|
0809 20 69 (12) |
|
0809 20 71 (12) |
|
0809 20 79 (12) |
|
0809 30 21 (12) |
|
0809 30 29 (12) |
|
0809 30 31 (12) |
|
0809 30 39 (12) |
|
0809 30 41 (12) |
|
0809 30 49 (12) |
|
0809 40 20 (12) |
|
0809 40 30 (12) |
Altra frutta fresca
|
0810 10 10 |
|
0810 10 80 |
|
0810 20 10 |
Frutta anche cotta in acqua o al vapore
|
0811 10 11 |
|
0811 10 19 |
Frumento (grano) e frumento segalato
|
1001 10 00 |
|
1001 90 91 |
|
1001 90 99 |
Segala
1002 00 00
Orzo
|
1003 00 10 |
|
1003 00 90 |
Avena
1004 00 00
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
1008 90 10
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato
|
1101 00 11 |
|
1101 00 15 |
|
1101 00 90 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
|
1102 10 00 |
|
1102 90 10 |
|
1102 90 30 |
|
1102 90 90 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets
|
1103 11 10 |
|
1103 11 90 |
|
1103 12 00 |
|
1103 19 10 |
|
1103 19 30 |
|
1103 19 90 |
|
1103 21 00 |
|
1103 29 10 |
|
1103 29 20 |
|
1103 29 30 |
|
1103 29 90 |
Cereali altrimenti lavorati
|
1104 11 10 |
|
1104 11 90 |
|
1104 12 10 |
|
1104 12 90 |
|
1104 19 10 |
|
1104 19 30 |
|
1104 19 99 |
|
1104 21 10 |
|
1104 21 30 |
|
1104 21 50 |
|
1104 21 90 |
|
1104 21 99 |
|
1104 22 20 |
|
1104 22 30 |
|
1104 22 50 |
|
1104 22 90 |
|
1104 22 92 |
|
1104 22 99 |
|
1104 29 11 |
|
1104 29 15 |
|
1104 29 19 |
|
1104 29 31 |
|
1104 29 35 |
|
1104 29 39 |
|
1104 29 51 |
|
1104 29 55 |
|
1104 29 59 |
|
1104 29 81 |
|
1104 29 85 |
|
1104 29 89 |
|
1104 30 10 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi
|
1106 20 10 |
|
1106 20 90 |
Malto, anche torrefatto
|
1107 10 11 |
|
1107 10 19 |
|
1107 10 91 |
|
1107 10 99 |
|
1107 20 00 |
Carrube, alghe, barbabietole da zucchero
|
1212 91 20 |
|
1212 91 80 |
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili
1501 00 19
Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati
|
1509 10 10 |
|
1509 10 90 |
|
1509 90 00 |
Altri oli e loro frazioni
|
1510 00 10 |
|
1510 00 90 |
Degras
|
1522 00 31 |
|
1522 00 39 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue
|
1601 00 91 |
|
1601 00 99 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
|
1602 10 00 |
|
1602 20 90 |
|
1602 32 11 |
|
1602 39 21 |
|
1602 41 10 |
|
1602 42 10 |
|
1602 49 11 |
|
1602 49 13 |
|
1602 49 15 |
|
1602 49 19 |
|
1602 49 30 |
|
1602 49 50 |
|
1602 49 90 |
|
1602 50 31 |
|
1602 50 39 |
|
1602 50 80 |
|
1602 90 10 |
|
1602 90 41 |
|
1602 90 51 |
|
1602 90 69 |
|
1602 90 74 |
|
1602 90 78 |
|
1602 90 98 |
Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro
|
1702 11 00 |
|
1702 19 00 |
Paste alimentari anche cotte o farcite
1902 20 30
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta
|
2007 10 99 |
|
2007 91 90 |
|
2007 99 91 |
|
2007 99 98 |
Frutta e altre parti commestibili di piante
|
2008 20 11 |
|
2008 20 31 |
|
2008 30 19 |
|
2008 30 31 |
|
2008 30 79 |
|
2008 30 91 |
|
2008 30 99 |
|
2008 40 19 |
|
2008 40 31 |
|
2008 50 11 |
|
2008 50 19 |
|
2008 50 31 |
|
2008 50 39 |
|
2008 50 51 |
|
2008 50 59 |
|
2008 60 19 |
|
2008 60 51 |
|
2008 60 61 |
|
2008 60 71 |
|
2008 60 91 |
|
2008 70 19 |
|
2008 70 51 |
|
2008 80 19 |
|
2008 92 16 |
|
2008 92 18 |
|
2008 99 21 |
|
2008 99 32 |
|
2008 99 33 |
|
2008 99 34 |
|
2008 99 37 |
|
2008 99 43 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
|
2009 11 11 |
|
2009 19 11 |
|
2009 20 11 |
|
2009 30 11 |
|
2009 30 59 |
|
2009 40 11 |
|
2009 50 10 |
|
2009 50 90 |
|
2009 80 11 |
|
2009 80 32 |
|
2009 80 33 |
|
2009 80 35 |
|
2009 90 11 |
|
2009 90 21 |
|
2009 90 31 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2106 90 51
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati
|
2204 10 19 (11) |
|
2204 10 99 (11) |
|
2204 21 10 |
|
2204 21 81 |
|
2204 21 82 |
|
2204 21 98 |
|
2204 21 99 |
|
2204 29 10 |
|
2204 29 58 |
|
2204 29 75 |
|
2204 29 98 |
|
2204 29 99 |
|
2204 30 10 |
|
2204 30 92 (12) |
|
2204 30 94 (12) |
|
2204 30 96 (12) |
|
2204 30 98 (12) |
Alcole etilico non denaturato
2208 20 40
Crusche, stacciature e altri residui
|
2302 30 10 |
|
2302 30 90 |
|
2302 40 10 |
|
2302 40 90 |
Panelli e altri residui solidi
2306 90 19
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
|
2309 10 13 |
|
2309 10 15 |
|
2309 10 19 |
|
2309 10 33 |
|
2309 10 39 |
|
2309 10 51 |
|
2309 10 53 |
|
2309 10 59 |
|
2309 10 70 |
|
2309 90 33 |
|
2309 90 35 |
|
2309 90 39 |
|
2309 90 43 |
|
2309 90 49 |
|
2309 90 51 |
|
2309 90 53 |
|
2309 90 59 |
|
2309 90 70 |
Albumine
|
3502 11 90 |
|
3502 19 90 |
|
3502 20 91 |
|
3502 20 99 |
(4)
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir
|
0403 10 51 |
|
0403 10 53 |
|
0403 10 59 |
|
0403 10 91 |
|
0403 10 93 |
|
0403 10 99 |
|
0403 90 71 |
|
0403 90 73 |
|
0403 90 79 |
|
0403 90 91 |
|
0403 90 93 |
|
0403 90 99 |
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte
|
0405 20 10 |
|
0405 20 30 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche
|
1302 20 10 |
|
1302 20 90 |
Margarina
|
1517 10 10 |
|
1517 90 10 |
Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro
|
1702 50 00 |
|
1702 90 10 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)
|
1704 10 11 |
|
1704 10 19 |
|
1704 10 91 |
|
1704 10 99 |
|
1704 90 10 |
|
1704 90 30 |
|
1704 90 51 |
|
1704 90 55 |
|
1704 90 61 |
|
1704 90 65 |
|
1704 90 71 |
|
1704 90 75 |
|
1704 90 81 |
|
1704 90 99 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
|
1806 10 15 |
|
1806 10 20 |
|
1806 10 30 |
|
1806 10 90 |
|
1806 20 10 |
|
1806 20 30 |
|
1806 20 50 |
|
1806 20 70 |
|
1806 20 80 |
|
1806 20 95 |
|
1806 31 00 |
|
1806 32 10 |
|
1806 32 90 |
|
1806 90 11 |
|
1806 90 19 |
|
1806 90 31 |
|
1806 90 39 |
|
1806 90 50 |
|
1806 90 60 |
|
1806 90 70 |
|
1806 90 90 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini
|
1901 10 00 |
|
1901 20 00 |
|
1901 90 11 |
|
1901 90 19 |
|
1901 90 99 |
Paste alimentari anche cotte o farcite
|
1902 11 00 |
|
1902 19 10 |
|
1902 19 90 |
|
1902 20 91 |
|
1902 20 99 |
|
1902 30 10 |
|
1902 30 90 |
|
1902 40 10 |
|
1902 40 90 |
Tapioca e suoi succedanei
1903 00 00
Preparazioni alimentari
|
1904 10 10 |
|
1904 10 30 |
|
1904 10 90 |
|
1904 20 10 |
|
1904 20 91 |
|
1904 20 95 |
|
1904 20 99 |
|
1904 90 10 |
|
1904 90 90 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria
|
1905 10 00 |
|
1905 20 10 |
|
1905 20 30 |
|
1905 20 90 |
|
1905 30 11 |
|
1905 30 19 |
|
1905 30 30 |
|
1905 30 51 |
|
1905 30 59 |
|
1905 30 91 |
|
1905 30 99 |
|
1905 40 10 |
|
1905 40 90 |
|
1905 90 10 |
|
1905 90 20 |
|
1905 90 30 |
|
1905 90 40 |
|
1905 90 45 |
|
1905 90 55 |
|
1905 90 60 |
|
1905 90 90 |
Ortaggi e legumi, frutta
2001 90 40
Altri ortaggi e legumi
2004 10 91
Altri ortaggi e legumi
2005 20 10
Frutta e altre parti commestibili di piante
|
2008 99 85 |
|
2008 99 91 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
2009 80 69
Estratti, essenze e concentrati, di caffè
|
2101 11 11 |
|
2101 11 19 |
|
2101 12 92 |
|
2101 12 98 |
|
2101 20 98 |
|
2101 30 11 |
|
2101 30 19 |
|
2101 30 91 |
|
2101 30 99 |
Lieviti (vivi o morti)
|
2102 10 10 |
|
2102 10 31 |
|
2102 10 39 |
|
2102 10 90 |
|
2102 20 11 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti
2103 20 00
Gelati
|
2105 00 10 |
|
2105 00 91 |
|
2105 00 99 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
2106 10 20 |
|
2106 10 80 |
|
2106 90 10 |
|
2106 90 20 |
|
2106 90 98 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate
|
2202 90 91 |
|
2202 90 95 |
|
2202 90 99 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
|
2209 00 11 |
|
2209 00 19 |
|
2209 00 91 |
|
2209 00 99 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati
|
2905 43 00 |
|
2905 44 11 |
|
2905 44 19 |
|
2905 44 91 |
|
2905 44 99 |
|
2905 45 00 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli
|
3302 10 10 |
|
3302 10 21 |
|
3302 10 29 |
Agenti d'apprettatura o di finitura
|
3809 10 10 |
|
3809 10 30 |
|
3809 10 50 |
|
3809 10 90 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
|
3824 60 11 |
|
3824 60 19 |
|
3824 60 91 |
|
3824 60 99 |
(5)
Fiori e boccioli di fiori recisi
|
0603 10 15 (11) |
|
0603 10 29 (11) |
|
0603 10 51 (11) |
|
0603 10 65 (11) |
|
0603 90 00 (11) |
Frutta anche cotta in acqua o al vapore
0811 10 90 (11)
Frutta e altre parti commestibili di piante
|
2008 40 51 (11) |
|
2008 40 59 (11) |
|
2008 40 71 (11) |
|
2008 40 79 (11) |
|
2008 40 91 (11) |
|
2008 40 99 (11) |
|
2008 50 61 (11) |
|
2008 50 69 (11) |
|
2008 50 71 (11) |
|
2008 50 79 (11) |
|
2008 50 92 (11) |
|
2008 50 94 (11) |
|
2008 50 99 (11) |
|
2008 70 61 (11) |
|
2008 70 69 (11) |
|
2008 70 71 (11) |
|
2008 70 79 (11) |
|
2008 70 92 (11) |
|
2008 70 94 (11) |
|
2008 70 99 (11) |
|
2008 92 59 (11) |
|
2008 92 72 (11) |
|
2008 92 74 (11) |
|
2008 92 78 (11) |
|
2008 92 98 (11) |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
|
2009 11 99 (11) |
|
2009 40 30 (11) |
|
2009 70 11 (11) |
|
2009 70 19 (11) |
|
2009 70 30 (11) |
|
2009 70 91 (11) |
|
2009 70 93 (11) |
|
2009 70 99 (11) |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati
|
2204 21 79 (11) |
|
2204 21 80 (11) |
|
2204 21 83 (11) |
|
2204 21 84 (11) |
(6)
Animali vivi della specie bovina
|
0102 90 05 |
|
0102 90 21 |
|
0102 90 29 |
|
0102 90 41 |
|
0102 90 49 |
|
0102 90 51 |
|
0102 90 59 |
|
0102 90 61 |
|
0102 90 69 |
|
0102 90 71 |
|
0102 90 79 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
|
0201 10 00 |
|
0201 20 20 |
|
0201 20 30 |
|
0201 20 50 |
|
0201 20 90 |
|
0201 30 00 |
Carni di animali della specie bovina, congelate
|
0202 10 00 |
|
0202 20 10 |
|
0202 20 30 |
|
0202 20 50 |
|
0202 20 90 |
|
0202 30 10 |
|
0202 30 50 |
|
0202 30 90 |
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina
|
0206 10 95 |
|
0206 29 91 |
|
0206 29 99 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia
|
0210 20 10 |
|
0210 20 90 |
|
0210 90 41 |
|
0210 90 49 |
|
0210 90 90 |
Latte e crema di latte, concentrati
|
0402 10 11 |
|
0402 10 19 |
|
0402 10 91 |
|
0402 10 99 |
|
0402 21 11 |
|
0402 21 17 |
|
0402 21 19 |
|
0402 21 91 |
|
0402 21 99 |
|
0402 29 11 |
|
0402 29 15 |
|
0402 29 19 |
|
0402 29 91 |
|
0402 29 99 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir
|
0403 90 11 |
|
0403 90 13 |
|
0403 90 19 |
|
0403 90 31 |
|
0403 90 33 |
|
0403 90 39 |
Siero di latte, anche concentrato
|
0404 10 02 |
|
0404 10 04 |
|
0404 10 06 |
|
0404 10 12 |
|
0404 10 14 |
|
0404 10 16 |
|
0404 10 26 |
|
0404 10 28 |
|
0404 10 32 |
|
0404 10 34 |
|
0404 10 36 |
|
0404 10 38 |
|
0404 90 21 |
|
0404 90 23 |
|
0404 90 29 |
|
0404 90 81 |
|
0404 90 83 |
|
0404 90 89 |
Burro e altre materie grasse provenienti dal latte
|
0405 10 11 |
|
0405 10 30 |
|
0405 10 50 |
|
0405 10 90 |
|
0405 20 90 |
|
0405 90 10 |
|
0405 90 90 |
Fiori e boccioli di fiori recisi
|
0603 10 11 |
|
0603 10 13 |
|
0603 10 21 |
|
0603 10 25 |
|
0603 10 53 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati
0709 90 60
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore
0710 40 00
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati
0711 90 30
Banane, compresi i platani, fresche o essiccate
0803 00 19
Agrumi, freschi o secchi
|
0805 10 01 (12) |
|
0805 10 05 (12) |
|
0805 10 09 (12) |
|
0805 10 11 (12) |
|
0805 10 15 (2) |
|
0805 10 19 (2) |
|
0805 10 21 (2) |
|
0805 10 25 (12) |
|
0805 10 29 (12) |
|
0805 10 31 (12) |
|
0805 10 33 (12) |
|
0805 10 35 (12) |
|
0805 10 37 (9) (12) |
|
0805 10 38 (9) (12) |
|
0805 10 39 (9) (12) |
|
0805 10 42 (9) (12) |
|
0805 10 44 (12) |
|
0805 10 46 (9) (12) |
|
0805 10 51 (2) |
|
0805 10 55 (2) |
|
0805 10 59 (2) |
|
0805 10 61 (2) |
|
0805 10 65 (2) |
|
0805 10 69 (2) |
|
0805 30 20 (2) |
|
0805 30 30 (2) |
|
0805 30 40 (2) |
Uve, fresche o secche
0806 10 40 (12)
Mele, pere e cotogne, fresche
|
0808 10 51 (12) |
|
0808 10 53 (12) |
|
0808 10 59 (12) |
|
0808 10 61 (12) |
|
0808 10 63 (12) |
|
0808 10 69 (12) |
|
0808 10 71 (12) |
|
0808 10 73 (12) |
|
0808 10 79 (12) |
|
0808 10 92 (12) |
|
0808 10 94 (12) |
|
0808 10 98 (12) |
|
0808 20 31 (12) |
|
0808 20 37 (12) |
|
0808 20 41 (12) |
|
0808 20 47 (12) |
|
0808 20 51 (12) |
|
0808 20 57 (12) |
|
0808 20 67 (12) |
Granturco
|
1005 10 90 |
|
1005 90 00 |
Riso
|
1006 10 10 |
|
1006 10 21 |
|
1006 10 23 |
|
1006 10 25 |
|
1006 10 27 |
|
1006 10 92 |
|
1006 10 94 |
|
1006 10 96 |
|
1006 10 98 |
|
1006 20 11 |
|
1006 20 13 |
|
1006 20 15 |
|
1006 20 17 |
|
1006 20 92 |
|
1006 20 94 |
|
1006 20 96 |
|
1006 20 98 |
|
1006 30 21 |
|
1006 30 23 |
|
1006 30 25 |
|
1006 30 27 |
|
1006 30 42 |
|
1006 30 44 |
|
1006 30 46 |
|
1006 30 48 |
|
1006 30 61 |
|
1006 30 63 |
|
1006 30 65 |
|
1006 30 67 |
|
1006 30 92 |
|
1006 30 94 |
|
1006 30 96 |
|
1006 30 98 |
|
1006 40 00 |
Sorgo da granella
|
1007 00 10 |
|
1007 00 90 |
Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato
|
1102 20 10 |
|
1102 20 90 |
|
1102 30 00 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets
|
1103 13 10 |
|
1103 13 90 |
|
1103 14 00 |
|
1103 29 40 |
|
1103 29 50 |
Cereali altrimenti lavorati
|
1104 19 50 |
|
1104 19 91 |
|
1104 23 10 |
|
1104 23 30 |
|
1104 23 90 |
|
1104 23 99 |
|
1104 30 90 |
Amidi e fecole; inulina
|
1108 11 00 |
|
1108 12 00 |
|
1108 13 00 |
|
1108 14 00 |
|
1108 19 10 |
|
1108 19 90 |
|
1108 20 00 |
Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1109 00 00
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
|
1602 50 10 |
|
1602 90 61 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro
|
1701 11 10 |
|
1701 11 90 |
|
1701 12 10 |
|
1701 12 90 |
|
1701 91 00 |
|
1701 99 10 |
|
1701 99 90 |
Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro
|
1702 20 10 |
|
1702 20 90 |
|
1702 30 10 |
|
1702 30 51 |
|
1702 30 59 |
|
1702 30 91 |
|
1702 30 99 |
|
1702 40 10 |
|
1702 40 90 |
|
1702 60 10 |
|
1702 60 90 |
|
1702 90 30 |
|
1702 90 50 |
|
1702 90 60 |
|
1702 90 71 |
|
1702 90 75 |
|
1702 90 79 |
|
1702 90 80 |
|
1702 90 99 |
Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante
2001 90 30
Pomodori preparati o conservati
|
2002 10 10 |
|
2002 10 90 |
|
2002 90 11 |
|
2002 90 19 |
|
2002 90 31 |
|
2002 90 39 |
|
2002 90 91 |
|
2002 90 99 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
2004 90 10
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati
|
2005 60 00 |
|
2005 80 00 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta
|
2007 10 10 |
|
2007 91 10 |
|
2007 91 30 |
|
2007 99 10 |
|
2007 99 20 |
|
2007 99 31 |
|
2007 99 33 |
|
2007 99 35 |
|
2007 99 39 |
|
2007 99 51 |
|
2007 99 55 |
|
2007 99 58 |
Frutta e altre parti commestibili di piante
|
2008 30 55 |
|
2008 30 75 |
|
2008 92 51 |
|
2008 92 76 |
|
2008 92 92 |
|
2008 92 93 |
|
2008 92 94 |
|
2008 92 96 |
|
2008 92 97 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)
|
2009 40 93 |
|
2009 60 11 (12) |
|
2009 60 19 (12) |
|
2009 60 51 (12) |
|
2009 60 59 (12) |
|
2009 60 71 (12) |
|
2009 60 79 (12) |
|
2009 60 90 (12) |
|
2009 80 71 |
|
2009 90 49 |
|
2009 90 71 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
2106 90 30 |
|
2106 90 55 |
|
2106 90 59 |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati
|
2204 21 94 |
|
2204 29 62 |
|
2204 29 64 |
|
2204 29 65 |
|
2204 29 83 |
|
2204 29 84 |
|
2204 29 94 |
Vermut e altri vini di uve fresche
|
2205 10 10 |
|
2205 10 90 |
|
2205 90 10 |
|
2205 90 90 |
Alcole etilico non denaturato
|
2207 10 00 |
|
2207 20 00 |
Alcole etilico non denaturato
|
2208 40 10 |
|
2208 40 90 |
|
2208 90 91 |
|
2208 90 99 |
Crusche, stacciature e altri residui
|
2302 10 10 |
|
2302 10 90 |
|
2302 20 10 |
|
2302 20 90 |
Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 10 11
Destrina e altri amidi e fecole modificati
|
3505 10 10 |
|
3505 10 90 |
|
3505 20 10 |
|
3505 20 30 |
|
3505 20 50 |
|
3505 20 90 |
(7)
Formaggi e latticini
|
0406 20 10 |
|
0406 40 10 |
|
0406 40 50 |
|
0406 90 02 |
|
0406 90 03 |
|
0406 90 04 |
|
0406 90 05 |
|
0406 90 06 |
|
0406 90 07 |
|
0406 90 08 |
|
0406 90 09 |
|
0406 90 12 |
|
0406 90 14 |
|
0406 90 16 |
|
0406 90 18 |
|
0406 90 19 |
|
0406 90 23 |
|
0406 90 25 |
|
0406 90 27 |
|
0406 90 29 |
|
0406 90 31 |
|
0406 90 33 |
|
0406 90 35 |
|
0406 90 37 |
|
0406 90 39 |
|
0406 90 61 |
|
0406 90 63 |
|
0406 90 73 |
|
0406 90 75 |
|
0406 90 76 |
|
0406 90 79 |
|
0406 90 81 |
|
0406 90 82 |
|
0406 90 84 |
|
0406 90 85 |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati
|
2204 10 11 |
|
2204 10 91 |
|
2204 21 11 |
|
2204 21 12 |
|
2204 21 13 |
|
2204 21 17 |
|
2204 21 18 |
|
2204 21 19 |
|
2204 21 22 |
|
2204 21 24 |
|
2204 21 26 |
|
2204 21 27 |
|
2204 21 28 |
|
2204 21 32 |
|
2204 21 34 |
|
2204 21 36 |
|
2204 21 37 |
|
2204 21 38 |
|
2204 21 42 |
|
2204 21 43 |
|
2204 21 44 |
|
2204 21 46 |
|
2204 21 47 |
|
2204 21 48 |
|
2204 21 62 |
|
2204 21 66 |
|
2204 21 67 |
|
2204 21 68 |
|
2204 21 69 |
|
2204 21 71 |
|
2204 21 74 |
|
2204 21 76 |
|
2204 21 77 |
|
2204 21 78 |
|
2204 21 87 |
|
2204 21 88 |
|
2204 21 89 |
|
2204 21 91 |
|
2204 21 92 |
|
2204 21 93 |
|
2204 21 95 |
|
2204 21 96 |
|
2204 21 97 |
|
2204 29 12 |
|
2204 29 13 |
|
2204 29 17 |
|
2204 29 18 |
|
2204 29 42 |
|
2204 29 43 |
|
2204 29 44 |
|
2204 29 46 |
|
2204 29 47 |
|
2204 29 48 |
|
2204 29 71 |
|
2204 29 72 |
|
2204 29 81 |
|
2204 29 82 |
|
2204 29 87 |
|
2204 29 88 |
|
2204 29 89 |
|
2204 29 91 |
|
2204 29 92 |
|
2204 29 93 |
|
2204 29 95 |
|
2204 29 96 |
|
2204 29 97 |
Alcole etilico non denaturato
|
2208 20 12 |
|
2208 20 14 |
|
2208 20 26 |
|
2208 20 27 |
|
2208 20 62 |
|
2208 20 64 |
|
2208 20 86 |
|
2208 20 87 |
|
2208 30 11 |
|
2208 30 19 |
|
2208 30 32 |
|
2208 30 38 |
|
2208 30 52 |
|
2208 30 58 |
|
2208 30 72 |
|
2208 30 78 |
|
2208 90 41 |
|
2208 90 45 |
|
2208 90 52 |
Note
(1) |
(16/5-15/9) |
(2) |
(1/6-15/10) |
(3) |
(1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore |
(4) |
varietà Imperatore o (1/6-31/12) |
(5) |
(1/1-31/3) |
(6) |
(1/10-31/12) |
(7) |
(1/4-31/12) |
(8) |
(1/1-30/9) |
(9) |
(16/10-31/5) |
(10) |
(16/9-15/5) |
(11) |
In base all'ASSC, il fattore di crescita annua (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base. |
(12) |
In base all'ASSC, l'intero dazio specifico è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente. |
Appendice 8
Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato
(1)
Codice NC 96
Pesci vivi
|
0301 10 90 |
|
0301 92 00 |
|
0301 99 11 |
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce
|
0302 12 00 |
|
0302 31 10 |
|
0302 32 10 |
|
0302 33 10 |
|
0302 39 11 |
|
0302 39 19 |
|
0302 66 00 |
|
0302 69 21 |
Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce
|
0303 10 00 |
|
0303 22 00 |
|
0303 41 11 |
|
0303 41 13 |
|
0303 41 19 |
|
0303 42 12 |
|
0303 42 18 |
|
0303 42 32 |
|
0303 42 38 |
|
0303 42 52 |
|
0303 42 58 |
|
0303 43 11 |
|
0303 43 13 |
|
0303 43 19 |
|
0303 49 21 |
|
0303 49 23 |
|
0303 49 29 |
|
0303 49 41 |
|
0303 49 43 |
|
0303 49 49 |
|
0303 76 00 |
|
0303 79 21 |
|
0303 79 23 |
|
0303 79 29 |
Filetti e altre carni di pesci
|
0304 10 13 |
|
0304 20 13 |
Paste alimentari anche cotte o farcite
1902 20 10
(2)
Pesci vivi
|
0301 91 10 |
|
0301 93 00 |
|
0301 99 19 |
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce
|
0302 11 10 |
|
0302 19 00 |
|
0302 21 10 |
|
0302 21 30 |
|
0302 22 00 |
|
0302 62 00 |
|
0302 63 00 |
|
0302 65 20 |
|
0302 65 50 |
|
0302 65 90 |
|
0302 69 11 |
|
0302 69 19 |
|
0302 69 31 |
|
0302 69 33 |
|
0302 69 41 |
|
0302 69 45 |
|
0302 69 51 |
|
0302 69 85 |
|
0302 69 86 |
|
0302 69 92 |
|
0302 69 99 |
|
0302 70 00 |
Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce
|
0303 21 10 |
|
0303 29 00 |
|
0303 31 10 |
|
0303 31 30 |
|
0303 33 00 |
|
0303 39 10 |
|
0303 72 00 |
|
0303 73 00 |
|
0303 75 20 |
|
0303 75 50 |
|
0303 75 90 |
|
0303 79 11 |
|
0303 79 19 |
|
0303 79 35 |
|
0303 79 37 |
|
0303 79 45 |
|
0303 79 51 |
|
0303 79 60 |
|
0303 79 62 |
|
0303 79 83 |
|
0303 79 85 |
|
0303 79 87 |
|
0303 79 92 |
|
0303 79 93 |
|
0303 79 94 |
|
0303 79 96 |
|
0303 80 00 |
Filetti e altre carni di pesci
|
0304 10 19 |
|
0304 10 91 |
|
0304 20 19 |
|
0304 20 21 |
|
0304 20 29 |
|
0304 20 31 |
|
0304 20 33 |
|
0304 20 35 |
|
0304 20 37 |
|
0304 20 41 |
|
0304 20 43 |
|
0304 20 61 |
|
0304 20 69 |
|
0304 20 71 |
|
0304 20 73 |
|
0304 20 87 |
|
0304 20 91 |
|
0304 90 10 |
|
0304 90 31 |
|
0304 90 39 |
|
0304 90 41 |
|
0304 90 45 |
|
0304 90 57 |
|
0304 90 59 |
|
0304 90 97 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati
|
0305 42 00 |
|
0305 59 50 |
|
0305 59 70 |
|
0305 63 00 |
|
0305 69 30 |
|
0305 69 50 |
|
0305 69 90 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi
|
0306 11 10 |
|
0306 11 90 |
|
0306 12 10 |
|
0306 12 90 |
|
0306 13 10 |
|
0306 13 90 |
|
0306 14 10 |
|
0306 14 30 |
|
0306 14 90 |
|
0306 19 10 |
|
0306 19 90 |
|
0306 21 00 |
|
0306 22 10 |
|
0306 22 91 |
|
0306 22 99 |
|
0306 23 10 |
|
0306 23 90 |
|
0306 24 10 |
|
0306 24 30 |
|
0306 24 90 |
|
0306 29 10 |
|
0306 29 90 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi
|
0307 10 90 |
|
0307 21 00 |
|
0307 29 10 |
|
0307 29 90 |
|
0307 31 10 |
|
0307 31 90 |
|
0307 39 10 |
|
0307 39 90 |
|
0307 41 10 |
|
0307 41 91 |
|
0307 41 99 |
|
0307 49 01 |
|
0307 49 11 |
|
0307 49 18 |
|
0307 49 31 |
|
0307 49 33 |
|
0307 49 35 |
|
0307 49 38 |
|
0307 49 51 |
|
0307 49 59 |
|
0307 49 71 |
|
0307 49 91 |
|
0307 49 99 |
|
0307 51 00 |
|
0307 59 10 |
|
0307 59 90 |
|
0307 91 00 |
|
0307 99 11 |
|
0307 99 13 |
|
0307 99 15 |
|
0307 99 18 |
|
0307 99 90 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
|
1604 11 00 |
|
1604 13 90 |
|
1604 15 11 |
|
1604 15 19 |
|
1604 15 90 |
|
1604 19 10 |
|
1604 19 50 |
|
1604 19 91 |
|
1604 19 92 |
|
1604 19 93 |
|
1604 19 94 |
|
1604 19 95 |
|
1604 19 98 |
|
1604 20 05 |
|
1604 20 10 |
|
1604 20 30 |
|
1604 30 10 |
|
1604 30 90 |
Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
|
1605 10 00 |
|
1605 20 10 |
|
1605 20 91 |
|
1605 20 99 |
|
1605 30 00 |
|
1605 40 00 |
|
1605 90 11 |
|
1605 90 19 |
|
1605 90 30 |
|
1605 90 90 |
(3)
Pesci vivi
0301 91 90
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce
0302 11 90
Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce
0303 21 90
Filetti e altre carni di pesci
|
0304 10 11 |
|
0304 20 11 |
|
0304 20 57 |
|
0304 20 59 |
|
0304 90 47 |
|
0304 90 49 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
1604 13 11
(4)
Pesci vivi
0301 99 90
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce
|
0302 21 90 |
|
0302 23 00 |
|
0302 29 10 |
|
0302 29 90 |
|
0302 31 90 |
|
0302 32 90 |
|
0302 33 90 |
|
0302 39 91 |
|
0302 39 99 |
|
0302 40 05 |
|
0302 40 98 |
|
0302 50 10 |
|
0302 50 90 |
|
0302 61 10 |
|
0302 61 30 |
|
0302 61 90 |
|
0302 61 98 |
|
0302 64 05 |
|
0302 64 98 |
|
0302 69 25 |
|
0302 69 35 |
|
0302 69 55 |
|
0302 69 61 |
|
0302 69 75 |
|
0302 69 87 |
|
0302 69 91 |
|
0302 69 93 |
|
0302 69 94 |
|
0302 69 95 |
Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce
|
0303 31 90 |
|
0303 32 00 |
|
0303 39 20 |
|
0303 39 30 |
|
0303 39 80 |
|
0303 41 90 |
|
0303 42 90 |
|
0303 43 90 |
|
0303 49 90 |
|
0303 50 05 |
|
0303 50 98 |
|
0303 60 11 |
|
0303 60 19 |
|
0303 60 90 |
|
0303 71 10 |
|
0303 71 30 |
|
0303 71 90 |
|
0303 71 98 |
|
0303 74 10 |
|
0303 74 20 |
|
0303 74 90 |
|
0303 77 00 |
|
0303 79 31 |
|
0303 79 41 |
|
0303 79 55 |
|
0303 79 65 |
|
0303 79 71 |
|
0303 79 75 |
|
0303 79 91 |
|
0303 79 95 |
Filetti e altre carni di pesci
|
0304 10 31 |
|
0304 10 33 |
|
0304 10 35 |
|
0304 10 38 |
|
0304 10 94 |
|
0304 10 96 |
|
0304 10 98 |
|
0304 20 45 |
|
0304 20 51 |
|
0304 20 53 |
|
0304 20 75 |
|
0304 20 79 |
|
0304 20 81 |
|
0304 20 85 |
|
0304 20 96 |
|
0304 90 05 |
|
0304 90 20 |
|
0304 90 27 |
|
0304 90 35 |
|
0304 90 38 |
|
0304 90 51 |
|
0304 90 55 |
|
0304 90 61 |
|
0304 90 65 |
Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati
|
0305 10 00 |
|
0305 20 00 |
|
0305 30 11 |
|
0305 30 19 |
|
0305 30 30 |
|
0305 30 50 |
|
0305 30 90 |
|
0305 41 00 |
|
0305 49 10 |
|
0305 49 20 |
|
0305 49 30 |
|
0305 49 45 |
|
0305 49 50 |
|
0305 49 80 |
|
0305 51 10 |
|
0305 51 90 |
|
0305 59 11 |
|
0305 59 19 |
|
0305 59 30 |
|
0305 59 60 |
|
0305 59 90 |
|
0305 61 00 |
|
0305 62 00 |
|
0305 69 10 |
|
0305 69 20 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi
|
0306 13 30 |
|
0306 19 30 |
|
0306 23 31 |
|
0306 23 39 |
|
0306 29 30 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
|
1604 12 10 |
|
1604 12 91 |
|
1604 12 99 |
|
1604 14 12 |
|
1604 14 14 |
|
1604 14 16 |
|
1604 14 18 |
|
1604 14 90 |
|
1604 19 31 |
|
1604 19 39 |
|
1604 20 70 |
(5)
Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce
|
0302 69 65 |
|
0302 69 81 |
Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce
|
0303 78 10 |
|
0303 78 90 |
|
0303 79 81 |
Filetti e altre carni di pesci
0304 20 83
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei
|
1604 13 19 |
|
1604 16 00 |
|
1604 20 40 |
|
1604 20 50 |
|
1604 20 90 |
Appendice 9
Paesi in via di sviluppo vicini
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 13, del presente allegato, l'espressione «paesi in via di sviluppo vicini appartenenti a un'entità geografica coerente» si riferisce ai seguenti paesi:
Africa: |
Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia; |
Caraibi: |
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela |
Appendice 10
Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1o ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano
Codice NC |
Descrizione |
||||||||||
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
||||||||||
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati |
||||||||||
1704 90 99 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
|
||||||||||
1806 10 30 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
|
||||||||||
1806 10 90 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
|
||||||||||
1806 20 95 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
|
||||||||||
1901 90 99 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
|
||||||||||
2101 12 98 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
|
||||||||||
2101 20 98 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
|
||||||||||
2106 90 59 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
||||||||||
2106 90 98 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
|
||||||||||
3302 10 29 |
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:
|
Appendice 11
Prodotti ai quali le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano
Codice NC |
Descrizione |
ex 1006 |
Riso diverso dal riso del codice 1006 10 10 |
Appendice 12
Paesi e territori d'oltremare
Ai sensi del presente allegato, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati in appresso:
(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)
1. |
Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca: Groenlandia. |
2. |
Territori d'oltremare della Repubblica francese:
|
3. |
Collettività territoriali della Repubblica francese: Saint Pierre e Miquelon. |
4. |
Parte caraibica del Regno dei Paesi bassi:
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5. |
Paesi e territori d'oltremare britannici:
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ALLEGATO III
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio |
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Regolamento (CE) n. 1217/2008 del Consiglio |
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Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio |
limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), secondo trattino, e al punto 15.B.2 dell'allegato |
Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio |
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Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente al punto 14 dell'allegato |
Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente al punto 5 dell'allegato |
Regolamento delegato (UE) n. 1025/2014 della Commissione |
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Regolamento delegato (UE) n. 1026/2014 della Commissione |
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Regolamento delegato (UE) n. 1027/2014 della Commissione |
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Regolamento delegato (UE) n. 1387/2014 della Commissione |
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ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 1528/2007 |
Presente regolamento |
Articoli 1 e 2 |
Articoli 1 e 2 |
Articolo 2 bis |
Articolo 3 |
Articolo 2 ter |
— |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 7 |
Articolo 6, paragrafi 2 e 3 |
— |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 8 |
Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 |
— |
Articolo 8 |
— |
Articoli da 9 a 15 |
Articoli da 9 a 13 |
Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 6 |
Articolo 14, paragrafo 5 |
Articolo 16, paragrafo 7 |
Articolo 14, paragrafo 6 |
Articolo 17 |
Articolo 15 |
Articolo 18, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 16, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 18, paragrafo 5, parole introduttive |
Articolo 16, paragrafo 3, parole introduttive |
Articolo 18, paragrafo 5, primo trattino |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino |
Articolo 16, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 18, paragrafo 6 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articoli da 19 a 23 |
Articoli da 17 a 21 |
Articolo 24 bis |
Articolo 22 |
Articolo 24 ter |
Articolo 23 |
Articolo 25 |
— |
Articoli 26 e 27 |
Articoli 24 e 25 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
— |
Allegato III |
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Allegato IV |