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Document 32016R1076

    Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

    GU L 185 del 8.7.2016, p. 1–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1076/oj

    8.7.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 185/1


    REGOLAMENTO (UE) 2016/1076 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    dell'8 giugno 2016

    recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico

    (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio (3) ha subito varie (4) e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    (2)

    L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (5), come modificato, prevede l'entrata in vigore di accordi di partenariato economico (APE) al più tardi il 1o gennaio 2008.

    (3)

    Dal 2002 l'Unione negozia APE con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), suddiviso in sette regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, la Comunità dell'Africa orientale, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali APE devono essere conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie degli Stati ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita negli Stati ACP. Nella prima fase potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di APE riguardanti, come requisito minimo, regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con APE completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica.

    (4)

    Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di tali disposizioni.

    (5)

    Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

    (6)

    Per le importazioni nell'Unione, i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, APE dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, a eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto della natura particolare della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (6), come modificato («ASSC»), fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, un APE.

    (7)

    Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere, per un periodo transitorio, quelle enunciate nell'allegato II. Tali norme d'origine dovrebbero essere sostituite da quelle allegate a ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima.

    (8)

    È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la normativa unionale pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (7).

    (9)

    È altresì opportuno prevedere misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento.

    (10)

    Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno consentire che misure di salvaguardia siano adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati.

    (11)

    Come disposto dall'articolo 349 TFUE, è opportuno tenere debitamente conto, in tutte le politiche unionali, in particolare nell'ambito delle politiche doganali e commerciali, delle particolari situazioni strutturali, economiche e sociali delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

    (12)

    È opportuno pertanto tenere conto in modo particolare della sensibilità dei prodotti agricoli, specie dello zucchero, nonché della vulnerabilità e degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione nel definire in modo efficace le norme relative alle salvaguardie.

    (13)

    L'articolo 134 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato soppresso dal trattato di Lisbona senza essere sostituito da un articolo equivalente del TUE o del TFUE. È opportuno pertanto omettere il riferimento a tale articolo nel regolamento (CE) n. 1528/2007.

    (14)

    Al fine di apportare modifiche tecniche ai regimi per prodotti originari di alcuni Stati che sono parti del gruppo ACP, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di aggiungere o ritirare regioni o Stati e di introdurre nell'allegato II del presente regolamento modifiche tecniche che si rendano necessarie in seguito all'applicazione di detto allegato. Inoltre, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per aggiungere al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un APE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (15)

    Alcuni paesi che non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi sono stati rimossi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

    (16)

    Al fine di garantire che tali paesi possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I del presente regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa dell'entrata in vigore degli stessi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per reinserire i paesi esclusi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013.

    (17)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    (18)

    Per sospendere la soppressione dei dazi, data la natura di tali sospensioni, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Essa dovrebbe essere usata anche per l'adozione di misure di vigilanza e misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di tali misure. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO AL MERCATO

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare l'allegato I per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo con l'Unione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994).

    3.   Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell'articolo 22 che modifichi tale allegato per ritirarne una regione o uno Stato, in particolare:

    a)

    se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I;

    b)

    se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o

    c)

    se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore.

    Articolo 3

    Delega di potere

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013, che abbiano, in seguito a tale esclusione, adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

    Articolo 4

    Accesso al mercato

    1.   Sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, a eccezione del capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 9 a 20.

    2.   Per i prodotti del capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'ASSC. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per aggiungere al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un APE.

    4.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti di cui alla voce tariffaria 0803 00 19 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione fino al 1o gennaio 2018. Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 8 non si applicano ai prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1o gennaio 2018. Tali periodi sono prorogati fino al 1o gennaio 2028, salvo diverse disposizioni convenute tra le Parti degli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che informa le parti interessate del cessare degli effetti di questa disposizione.

    CAPO II

    NORME D'ORIGINE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 5

    Norme d'origine

    1.   Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano nel determinare se i prodotti siano originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I.

    2.   Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate a ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori circa la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo devono essere applicate ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 per apportare modifiche tecniche all'allegato II ove necessario per tenere conto delle modifiche apportate ad altre disposizioni della normativa doganale.

    4.   Decisioni sulla gestione dell'allegato II sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

    Articolo 6

    Cooperazione amministrativa

    1.   Se la Commissione constata, sulla base di informazioni oggettive, un'assenza di cooperazione amministrativa o irregolarità o frodi, può sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi di cui agli articoli 4, 7 e 8 («trattamento pertinente»), secondo quanto disposto dal presente articolo.

    2.   Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:

    a)

    l'inosservanza ripetuta dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti in questione;

    b)

    il rifiuto ripetuto di procedere alla verifica successiva della prova dell'origine o di comunicarne i risultati o un ritardo ingiustificato nell'adempimento di questi obblighi;

    c)

    il rifiuto ripetuto di autorizzare l'effettuazione di missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del pertinente trattamento o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

    Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o di frode può essere fatta, tra l'altro, quando si osservi un rapido incremento, di cui non si dia una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci, che ecceda il livello abituale di produzione e la capacità di esportazione della regione o dello Stato in questione.

    3.   Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente trattamento può essere sospeso secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4, purché la Commissione abbia:

    a)

    informato il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2;

    b)

    informato la regione o lo Stato interessato secondo le pertinenti procedure vigenti nei rapporti tra l'Unione e tale regione o Stato; e

    c)

    pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

    4.   Il periodo di sospensione di cui al presente articolo non è più lungo di quanto necessario per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. Tale periodo è di durata non superiore a sei mesi, ma può essere rinnovato. Al termine del periodo la Commissione decide di porre termine alla sospensione o di prorogarla, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

    5.   Le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituite da quelle stabilite in ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per informare gli operatori circa la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le procedure di sospensione temporanea stabilite dall'accordo devono essere applicate ai prodotti oggetto del presente regolamento.

    6.   Per applicare la sospensione temporanea stabilita negli accordi con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, la Commissione provvede senza indugio:

    a)

    a informare il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, o di un'irregolarità o di una frode; e

    b)

    a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, o di un'irregolarità o di una frode.

    La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI PROVVISORIE

    SEZIONE 1

    Riso

    Articolo 7

    Contingenti tariffari a dazio zero

    Non si applicano dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1006.

    SEZIONE 2

    Zucchero

    Articolo 8

    Contingenti tariffari a dazio zero

    Non si applicano dazi all'importazione sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701.

    CAPO IV

    DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA

    Articolo 9

    Definizioni

    Ai fini del presente capo, si intende per:

    a)

    «industria unionale», tutti i produttori unionali di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell'Unione o i produttori unionali la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione unionale totale di questi prodotti;

    b)

    «pregiudizio grave», un deterioramento generale rilevante della situazione dell'industria unionale;

    c)

    «minaccia di pregiudizio grave», l'imminenza palese di un pregiudizio grave;

    d)

    «perturbazioni», i disordini che intervengono in un settore o in un'industria;

    e)

    «minaccia di perturbazioni», l'imminenza palese di perturbazioni.

    Articolo 10

    Principi

    1.   Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nell'Unione in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:

    a)

    un pregiudizio grave all'industria unionale;

    b)

    perturbazioni in un settore dell'economia, in particolare se tali perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica dell'Unione; o

    c)

    perturbazioni nei mercati di prodotti agricoli compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura o nei meccanismi che regolano tali mercati.

    2.   Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nell'Unione in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.

    Articolo 11

    Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia

    1.   La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti:

    a)

    il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;

    b)

    il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;

    c)

    le conseguenze per l'industria unionale, indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione;

    d)

    i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni che causano o possono aver causato un pregiudizio all'industria unionale interessata.

    2.   La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali:

    a)

    l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione nell'Unione e alle importazioni da altre fonti; e

    b)

    l'effetto di tali importazioni sui prezzi; o

    c)

    l'effetto di tali importazioni sull'industria unionale o sul settore economico interessato in relazione tra l'altro al livello delle vendite, alla produzione, alla situazione finanziaria e all'occupazione.

    3.   Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato (OCM), occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti:

    a)

    il volume delle importazioni rispetto a quello di cui agli anni civili o alle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, e i livelli futuri previsti secondo la riforma delle OCM;

    b)

    il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e, se non esistono, rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti;

    c)

    nei mercati di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701, le situazioni nelle quali durante due mesi consecutivi il prezzo medio unionale dello zucchero bianco è inferiore all'80 % del prezzo medio unionale dello zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione precedente.

    4.   Per determinare se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, le analisi si restringono al territorio della regione o delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.

    Articolo 12

    Apertura del procedimento

    1.   Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

    2.   Se l'andamento delle importazioni da una delle regioni o uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. Tali informazioni comprendono gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 11. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi dalla loro ricezione.

    3.   Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di procedimenti, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il procedimento è aperto entro un mese dalla data di ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.

    La Commissione informa gli Stati membri della sua analisi delle informazioni di regola entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite alla Commissione.

    4.   Se la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 10, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di avviare un'inchiesta. La notifica può essere corredata di un invito per consultazioni allo scopo di chiarire la situazione e arrivare a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

    Articolo 13

    Inchiesta

    1.   Una volta aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.

    2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato; se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato.

    3.   Se un'inchiesta è ristretta a una regione ultraperiferica dell'Unione, la Commissione può chiedere alle autorità competenti locali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite lo Stato membro interessato.

    4.   Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato di tre mesi.

    Articolo 14

    Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

    1.   Le misure provvisorie di salvaguardia sono applicate in circostanze critiche laddove un ritardo causerebbe un danno difficile da risarcire, conformemente a una previa determinazione che sussistono le circostanze di cui all'articolo 10. Tali misure provvisorie di salvaguardia sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, all'articolo 19, paragrafo 6.

    2.   In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. Tali misure provvisorie di salvaguardia sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6.

    3.   Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

    4.   Le misure provvisorie di salvaguardia possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o in contingenti tariffari.

    5.   Le misure provvisorie di salvaguardia non si applicano per più di 180 giorni. Se le misure provvisorie sono ristrette alle regioni ultraperiferiche, non si applicano per più di 200 giorni.

    6.   Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni stabilite agli articoli 10 e 11, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.

    Articolo 15

    Chiusura del procedimento e dell'inchiesta senza adozione di misure

    Se le misure di salvaguardia sono ritenute inutili, il procedimento e l'inchiesta sono chiusi secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

    Articolo 16

    Adozione di misure di salvaguardia definitive

    1.   Quando dall'accertamento definitivo dei fatti risulta che sussistono le circostanze di cui all'articolo 10, la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

    2.   Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessati, la decisione di adottare misure di salvaguardia definitive è presa dalla Commissione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.

    3.   Le misure di salvaguardia definitive possono consistere:

    a)

    nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato;

    b)

    nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC;

    c)

    in un contingente tariffario.

    4.   Non sono applicate misure di salvaguardia definitive per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.

    Articolo 17

    Durata e riesame delle misure di salvaguardia

    1.   Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo, inclusa la durata delle misure provvisorie, non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è ristretta a una o più delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni.

    2.   La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni.

    3.   Le proroghe sono adottate secondo le procedure di cui al presente regolamento applicabili alle inchieste utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.

    La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura ristretta a una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione, tale durata massima è portata a otto anni.

    4.   Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente a intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe.

    Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali adeguate istituite coonformemente ai pertinenti accordi al fine di stabilire un calendario per la soppressione delle misure di salvaguardia non appena le circostanze lo permettono.

    Articolo 18

    Misure di sorveglianza

    1.   Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che tali importazioni potrebbero causare una delle circostanze di cui all'articolo 10, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza unionale preliminare.

    2.   La decisione di istituire misure di sorveglianza è adottata dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

    3.   Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

    4.   Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione.

    5.   La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.

    Articolo 19

    Procedura di comitato

    1.   Ai fini degli articoli 14, 15, 16 e 18 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Ai fini degli articoli 5 e 6 del presente regolamento e ai fini dell'articolo 6, paragrafi 11 e 13, e dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'allegato II del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Ai fini degli articoli 7 e 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

    Articolo 20

    Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata

    Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia risultano sussistere in uno o più Stati membri, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia ristrette allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Unione. Tali misure devono avere una durata strettamente limitata e, per quanto possibile, non devono perturbare il funzionamento del mercato interno.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

    Articolo 21

    Adeguamento agli sviluppi tecnici

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22, riguardo alle modifiche tecniche dell'articolo 6 e degli articoli da 9 a 20 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi ai sensi dell'articolo 218 TFUE con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I.

    Articolo 22

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 giugno 2013. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 21 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3,dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 21 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    7.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 23

    Relazione

    La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (14).

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 24

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

    Articolo 25

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A.G. KOENDERS


    (1)  GU C 32 del 28.1.2016, pag. 23.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 aprile 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 maggio 2016.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).

    (4)  Cfr. allegato III.

    (5)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (6)  GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3.

    (7)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

    (8)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (9)  Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59).

    (10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (11)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

    (12)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (13)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (14)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).


    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE REGIONI O DEGLI STATI CHE HANNO CONCLUSO NEGOZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

     

    ANTIGUA E BARBUDA

     

    COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS

     

    BARBADOS

     

    BELIZE

     

    REPUBBLICA DEL BOTSWANA

     

    REPUBBLICA DEL CAMERUN

     

    REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO

     

    COMMONWEALTH DI DOMINICA

     

    REPUBBLICA DOMINICANA

     

    REPUBBLICA DI FIGI

     

    REPUBBLICA DEL GHANA

     

    GRENADA

     

    REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA

     

    GIAMAICA

     

    REPUBBLICA DEL KENYA

     

    REPUBBLICA DEL MADAGASCAR

     

    REPUBBLICA DI MAURIZIO

     

    REPUBBLICA DI NAMIBIA

     

    STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA

     

    FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS

     

    SANTA LUCIA

     

    SAINT VINCENT E GRENADINE

     

    REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES

     

    REPUBBLICA DI SURINAME

     

    REGNO DELLO SWAZILAND

     

    REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

     

    REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE


    ALLEGATO II

    Norme d'origine

    RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    TITOLO I:

    Disposizioni generali

    Articoli

    1.

    Definizioni

    TITOLO II:

    Definizione della nozione di prodotti originari

    Articoli

    2.

    Disposizioni generali

    3.

    Prodotti interamente ottenuti

    4.

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    5.

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    6.

    Cumulo dell'origine

    7.

    Unità da prendere in considerazione

    8.

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    9.

    Assortimenti

    10.

    Elementi neutri

    TITOLO III:

    Requisiti territoriali

    Articoli

    11.

    Principio di territorialità

    12.

    Trasporto diretto

    13.

    Esposizioni

    TITOLO IV:

    Prova dell'origine

    Articoli

    14.

    Disposizioni generali

    15.

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    16.

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

    17.

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    18.

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    19.

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    20.

    Esportatore autorizzato

    21.

    Validità della prova dell'origine

    22.

    Procedura di transito

    23.

    Presentazione della prova dell'origine

    24.

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    25.

    Esonero dalla prova dell'origine

    26.

    Procedura d'informazione ai fini del cumulo

    27.

    Documenti giustificativi

    28.

    Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

    29.

    Discordanze ed errori formali

    30.

    Somme espresse in euro

    TITOLO V:

    Misure di cooperazione amministrativa

    Articoli

    31.

    Assistenza reciproca

    32.

    Verifica delle prove dell'origine

    33.

    Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

    34.

    Sanzioni

    35.

    Zone franche

    36.

    Deroghe

    TITOLO VI:

    Ceuta e Melilla

    Articoli

    37.

    Condizioni speciali

    TITOLO VII:

    Disposizioni finali

    Articoli

    38.

    Appendici

    INDICE

    APPENDICI

    APPENDICE 1:

    Note introduttive all'elenco dell'appendice 2

    APPENDICE 2:

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario

    APPENDICE 2A:

    Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato

    APPENDICE 3:

    Modulo di certificato di circolazione EUR.1

    APPENDICE 4:

    Dichiarazione su fattura

    APPENDICE 5A:

    Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

    APPENDICE 5B:

    Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

    APPENDICE 6:

    Scheda d'informazione

    APPENDICE 7:

    Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

    APPENDICE 8:

    Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

    APPENDICE 9:

    Paesi in via di sviluppo vicini

    APPENDICE 10:

    Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1o ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

    APPENDICE 11:

    Prodotti ai quali le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

    APPENDICE 12:

    Paesi e territori d'oltremare

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente allegato:

    a)

    per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, ivi compresi il montaggio e le operazioni specifiche;

    b)

    per «materiale» s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    c)

    per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

    d)

    per «merci» s'intendono sia i materiali, sia i prodotti;

    e)

    per «valore in dogana» s'intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

    f)

    per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

    g)

    per «valore dei materiali» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;

    h)

    per «valore dei materiali originari» s'intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, della lettera g);

    i)

    per «valore aggiunto» s'intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana dei materiali importati nell'Unione o negli Stati ACP;

    j)

    per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente allegato «Sistema armonizzato» o «SA»;

    k)

    il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

    l)

    per «spedizione» s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

    m)

    per «territori» s'intendono territori, incluse le acque territoriali;

    n)

    per «PTOM» s'intendono i paesi e i territori d'oltremare definiti nell'appendice 12.

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 2

    Disposizioni generali

    1.   Ai fini del presente regolamento, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP elencati nell'allegato I, qui di seguito, ai fini del presente allegato, «gli Stati ACP»:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP ai sensi dell'articolo 3 del presente allegato;

    b)

    i prodotti ottenuti negli Stati ACP in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sui loro territori, a condizione che detti materiali siano stati oggetto negli Stati ACP di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

    2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, i territori degli Stati ACP si considerano un unico territorio.

    I prodotti originari composti di materiali interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati in due o più Stati ACP si considerano prodotti originari dello Stato ACP nel quale è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che tale lavorazione o trasformazione consista in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 5 del presente allegato.

    3.   Per i prodotti elencati nell'appendice 10, il paragrafo 2 si applica solo dopo il 1o ottobre 2015.

    Articolo 3

    Prodotti interamente ottenuti

    1.   Si considerano prodotti interamente ottenuti negli Stati ACP o nell'Unione:

    a)

    i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

    b)

    i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c)

    gli animali vivi, ivi nati e allevati;

    d)

    i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

    e)

    i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    f)

    i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci vi sono nati e allevati;

    g)

    i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, con le loro navi, al di fuori delle loro acque territoriali;

    h)

    i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera g);

    i)

    gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

    j)

    gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    k)

    i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

    l)

    le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a k).

    2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

    a)

    registrate in uno Stato membro o in uno Stato ACP;

    b)

    battenti bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP;

    c)

    che soddisfino una delle seguenti condizioni:

    i)

    sono per almeno il 50 % di proprietà di cittadini di uno Stato ACP o di uno Stato membro; o

    ii)

    sono di proprietà di società

    le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato ACP State o in uno Stato membro, e

    che sono detenute per almeno il 50 % da uno Stato ACP, da enti pubblici o cittadini di tale Stato o da cittadini di uno Stato membro.

    3.   In deroga al paragrafo 2, l'Unione consente, su richiesta di uno Stato ACP, che le navi noleggiate o prese in leasing dallo Stato ACP svolgano attività di pesca nella sua zona economica esclusiva come «sue navi» a condizione che:

    a)

    lo Stato ACP abbia offerto all'Unione la possibilità di negoziare un accordo di pesca e l'Unione abbia respinto tale offerta;

    b)

    il contratto di nolo o di leasing sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento allo Stato ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

    Articolo 4

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    1.   Ai fini del presente allegato, i prodotti non interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati negli Stati ACP o nell'Unione quando sussistono le condizioni elencate nell'appendice 2 o nell'appendice 2A. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nelle appendici 2 e 2A, non dovrebbero essere utilizzati nella produzione di un determinato prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

    a)

    il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    b)

    l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di nessuna delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

    Il presente paragrafo non si applica ai prodotti compresi nei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

    3.

    a)

    In deroga al paragrafo 1 e previa notifica alla Commissione da parte di uno Stato ACP del Pacifico, i prodotti della pesca trasformati delle voci 1604 e 1605 trasformati o fabbricati a terra in tale Stato a partire da materiali non originari delle voci 0302 o 0303 sbarcati in uno porto di tale Stato sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai fini dell'articolo 2. La notifica alla Commissione precisa i vantaggi che ne derivano per lo sviluppo del settore della pesca in tale Stato e contiene le necessarie informazioni sulle specie in questione, i prodotti da fabbricare e un'indicazione delle rispettive quantità interessate.

    b)

    Lo Stato ACP del Pacifico presenta all'Unione, entro tre anni dalla notifica, una relazione sull'applicazione della lettera a).

    c)

    La lettera a) si applica senza pregiudizio delle misure sanitarie e fitosanitarie in vigore nell'Unione, di una conservazione e gestione sostenibile efficaci delle risorse ittiche e del sostegno alla lotta contro le attività di pesca illegali, non registrate e non regolamentate nella regione.

    4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 5.

    Articolo 5

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o meno le condizioni di cui all'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    a)

    che conservino le trasformazioni destinate ad assicurare che i prodotti rimangano in buona condizione durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

    b)

    le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

    c)

    il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

    d)

    le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    e)

    l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    f)

    la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

    g)

    il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

    h)

    il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a g);

    i)

    la macellazione degli animali;

    j)

    la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

    k)

    le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; molitura parziale o totale dello zucchero;

    l)

    la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura.

    2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite negli Stati ACP o nell'Unione su quel prodotto.

    Articolo 6

    Cumulo dell'origine

    1.   I materiali originari dell'Unione o dei PTOM incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano materiali originari degli Stati ACP. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 5.

    2.   Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nell'Unione o nei PTOM sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP oltre a quelle indicate all'articolo 5.

    3.   Per determinare se i prodotti sono originari dei PTOM, si applicano le disposizioni del presente allegato mutatis mutandis.

    4.   Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti elencati nell'appendice 10 solo dopo il 1o ottobre 2015.

    5.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11, i materiali originari del Sudafrica incorporati in un prodotto ottenuto negli Stati ACP si considerano originari degli Stati ACP, a condizione che siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vadano oltre quelle indicate nell'articolo 5. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    6.   I prodotti cui è stato riconosciuto il carattere originario ai sensi del paragrafo 5 si continuano a considerare prodotti originari degli Stati ACP solo se il valore aggiunto negli Stati ACP supera quello dei materiali utilizzati originari del Sudafrica. In caso contrario, i prodotti in questione sono considerati originari del Sudafrica. Ai fini della determinazione dell'origine, non si tiene conto dei materiali originari del Sudafrica che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti negli Stati ACP.

    7.   Il cumulo di cui al paragrafo 5 non si applica ai prodotti elencati nelle appendici 7, 10 e 11.

    8.   Il cumulo di cui al paragrafo 5 si applica ai prodotti elencati nell'appendice 8 solo quando i dazi su tali prodotti sono stati aboliti nell'ambito dell'ASSC. La Commissione pubblica la data in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

    9.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate in un altro Stato membro dell'Unione doganale sudafricana (SACU) che è uno Stato ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in detto Stato membro della SACU.

    10.   Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, su richiesta degli Stati ACP, le lavorazioni e le trasformazioni effettuate in Sudafrica si considerano effettuate negli Stati ACP quando i materiali sono oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in uno Stato ACP nel quadro di un accordo di integrazione economica regionale.

    11.   Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento.

    12.   Il cumulo di cui al paragrafo 5 può essere applicato solo se ai materiali sudafricani utilizzati è stato riconosciuto il carattere di prodotti originari mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato. Il cumulo di cui ai paragrafi 9 e 10 può essere applicato solo mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente allegato.

    13.   Su richiesta degli Stati ACP, i materiali originari di un paese in via di sviluppo vicino non ACP, appartenente a una entità geografica omogenea, vengono considerati originari degli Stati ACP se incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che:

    la lavorazione o la trasformazione effettuata nello Stato ACP consista in operazioni più complesse di quelle elencate all'articolo 5,

    gli Stati ACP, l'Unione e gli altri paesi interessati abbiano concluso un accordo sulle procedure amministrative atte a garantire la corretta attuazione del presente paragrafo.

    Il presente paragrafo non si applica ai prodotti a base di tonno classificati nei capitoli 3 o 16 del Sistema armonizzato e ai prodotti a base di riso che rientrano nella voce tariffaria 1006.

    Per determinare se i prodotti sono originari di un paese in via di sviluppo vicino si applicano le disposizioni del presente allegato.

    Sulle richieste degli Stati ACP si delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento. In tali decisioni sono specificati i prodotti per i quali il cumulo di cui al presente paragrafo non è autorizzato.

    Articolo 7

    Unità da prendere in considerazione

    1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente allegato è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

    Ne consegue che:

    a)

    quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;

    b)

    quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare il presente allegato ogni prodotto è considerato singolarmente.

    2.   Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

    Articolo 8

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 9

    Assortimenti

    Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

    Articolo 10

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è un prodotto originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

    a)

    energia e combustibile;

    b)

    impianti e attrezzature;

    c)

    macchine e utensili;

    d)

    merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 11

    Principio di territorialità

    1.   Fatto salvo l'articolo 6, le condizioni per acquisire il carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione negli Stati ACP.

    2.   Fatto salvo l'articolo 6, le merci originarie esportate dagli Stati ACP, dall'Unione o dai PTOM verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

    a)

    le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

    b)

    esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

    Articolo 12

    Trasporto diretto

    1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente regolamento si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato e sono trasportati direttamente tra i territori degli Stati ACP, dell'Unione, dei PTOM o del Sudafrica, ai fini dell'articolo 6, senza entrare in nessun altro territorio. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

    I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli di uno Stato ACP o dell'Unione.

    2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

    a)

    un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o

    b)

    un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

    i)

    una descrizione esatta dei prodotti;

    ii)

    la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e

    iii)

    la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito;

    o

    c)

    in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

    Articolo 13

    Esposizioni

    1.   I prodotti originari spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese o in un territorio diverso da quelli di cui all'articolo 6 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente regolamento, purché siano fornite alle autorità doganali prove sufficienti del fatto che:

    a)

    un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese o territorio dell'esposizione e ve li ha esposti;

    b)

    detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell'Unione;

    c)

    i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; nonché

    d)

    dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

    2.   Alle autorità doganali del paese d'importazione è presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo IV, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

    3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

    TITOLO IV

    PROVA DELL'ORIGINE

    Articolo 14

    Disposizioni generali

    1.   I prodotti originari degli Stati ACP beneficiano, all'atto dell'importazione nell'Unione, delle disposizioni del presente regolamento su presentazione dei seguenti documenti:

    a)

    un certificato di circolazione EUR.1, di cui un modello figura nell'appendice 3; o

    b)

    nei casi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di una dichiarazione, in seguito denominata «dichiarazione su fattura», rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione su fattura figura nell'appendice 4.

    2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 25 i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano delle disposizioni dell'allegato del presente regolamento senza che sia necessario presentare i documenti di cui al suddetto paragrafo.

    Articolo 15

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    1.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal rappresentante autorizzato dell'esportatore.

    2.   A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo di certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Tali moduli sono compilati conformemente alle disposizioni del presente allegato. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si sbarra la parte non riempita.

    3.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali dello Stato ACP esportatore in cui è rilasciato il certificato di circolazione delle merci EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti nel presente allegato.

    4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

    5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

    6.   La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

    7.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    Articolo 16

    Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

    1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a)

    non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o

    b)

    viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

    2.   Per l'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

    3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

    4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura:

    «ISSUED RETROSPECTIVELY»

    5.   La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

    Articolo 17

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

    2.   Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura:

    «DUPLICATE»

    3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

    4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 18

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

    Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato ACP o nell'Unione, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove negli Stati ACP o nell'Unione. Il certificato o i certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

    Articolo 19

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    1.   La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

    a)

    da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, oppure

    b)

    da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

    2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari degli Stati ACP o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

    3.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

    4.   La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice 4, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale appendice conformemente alla legislazione nazionale del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

    5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

    6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

    Articolo 20

    Esportatore autorizzato

    1.   Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti spedizioni di prodotti ai sensi delle disposizioni del presente regolamento a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione offre alle autorità doganali le garanzie necessarie per accertare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

    2.   Le autorità doganali del paese esportatore possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.

    3.   Le autorità doganali del paese esportatore attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

    4.   Le autorità doganali del paese esportatore controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

    5.   Le autorità doganali del paese esportatore possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione, le autorità doganali procedono al ritiro di detta autorizzazione.

    Articolo 21

    Validità della prova dell'origine

    1.   La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

    2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

    3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.

    Articolo 22

    Procedura di transito

    Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di quattro mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1 i seguenti dati:

    la dicitura «transito»,

    il nome del paese di transito,

    il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 31,

    la data di apposizione delle suddette indicazioni.

    Articolo 23

    Presentazione della prova dell'origine

    Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'attuazione del presente regolamento.

    Articolo 24

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 25

    Esonero dalla prova dell'origine

    1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

    2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    3.   Inoltre, il valore complessivo di tali prodotti non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 26

    Procedura d'informazione ai fini del cumulo

    1.   Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, o l'articolo 6, paragrafo 1, la prova del carattere originario, ai sensi del presente allegato, dei materiali provenienti dagli altri Stati ACP, dall'Unione o dai PTOM consiste in un certificato di circolazione EUR.1 o in una dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5A, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.

    2.   Qualora si applichino l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafi 2 e 9, la prova della lavorazione o trasformazione effettuate negli altri Stati ACP, nell'Unione, nei PTOM o in Sudafrica consiste nella dichiarazione del fornitore, il cui modello figura nell'appendice 5B, fornita dall'esportatore nello Stato o nel PTOM di provenienza.

    3.   Per ciascuna spedizione di merci il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolla di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figuri una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata da consentirne l'identificazione.

    4.   La dichiarazione del fornitore può essere redatta su un modulo prestampato.

    5.   Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire le condizioni per l'attuazione del presente paragrafo.

    6.   Le dichiarazioni dei fornitori sono presentate all'ufficio doganale competente dello Stato ACP di esportazione a cui è stato chiesto il rilascio del certificato di circolazione EUR.1.

    Articolo 27

    Documenti giustificativi

    I documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di uno Stato ACP o di uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6 e soddisfano gli altri requisiti del presente allegato possono consistere, tra l'altro, in:

    a)

    una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella contabilità interna dell'esportatore o del fornitore;

    b)

    documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in uno Stato ACP o in uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;

    c)

    documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali negli Stati ACP, nell'Unione o nei PTOM, rilasciati o compilati in uno Stato ACP, nell'Unione o in un PTOM, dove tali documenti sono utilizzati in base alla legislazione nazionale;

    d)

    certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati negli Stati ACP o in uno degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, in conformità del presente allegato.

    Articolo 28

    Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

    1.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

    2.   L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

    3.   Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

    4.   Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

    Articolo 29

    Discordanze ed errori formali

    1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

    2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

    Articolo 30

    Importi espressi in euro

    1.   Per l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri e degli altri paesi o territori di cui all'articolo 6, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

    2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 25, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

    3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi vengono comunicati alla Commissione entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

    4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione di un importo espresso in euro nella moneta nazionale. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso.

    5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dalla Commissione. Nel procedere a detta revisione, la Commissione considera l'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

    TITOLO V

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 31

    Assistenza reciproca

    1.   Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura.

    I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono accettati ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale a decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione.

    La Commissione trasmette tali informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

    2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni su fattura o delle dichiarazioni dei fornitori nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali un prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, Stati membri e PTOM interessati.

    Articolo 32

    Verifica delle prove dell'origine

    1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente allegato.

    2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di tali documenti, indicando, se del caso, i motivi della richiesta di controllo. A corredo di quest'ultima, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

    4.   Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    5.   I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Tali risultati indicano chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari degli Stati ACP o di uno dei paesi o territori di cui all'articolo 6, e se soddisfano gli altri requisiti del presente allegato.

    6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

    7.   Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente allegato, indagini appropriate sono effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni.

    Articolo 33

    Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

    1.   Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori deve essere effettuato per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

    2.   Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'appendice 6. In alternativa, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di presentare una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

    Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno tre anni.

    3.   I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali che ne hanno fatto richiesta. Dai risultati si deve poter evincere con chiarezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.

    4.   Ai fini del controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a tre anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente a ogni altro documento atto a comprovare il reale carattere dei materiali.

    5.   Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile per accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

    6.   I certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciati o redatte in base a una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

    Articolo 34

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 35

    Zone franche

    1.   Sono adottate tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati in virtù di una prova dell'origine o di una dichiarazione del fornitore e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga al paragrafo 1, allorché prodotti originari corredati di una prova dell'origine sono importati in una zona franca e sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato.

    Articolo 36

    Deroghe

    1.   La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un paese beneficiario, può concedere a un paese beneficiario una deroga temporanea alle disposizioni del presente allegato:

    a)

    se fattori interni o esterni lo privano temporaneamente della capacità di conformarsi alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato, capacità di cui disponeva in precedenza; o

    b)

    se ha bisogno di un certo tempo per potersi conformare alle norme per l'acquisizione dell'origine di cui al presente allegato.

    2.   Tale deroga temporanea è limitata alla durata dell'effetto dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese beneficiario per conformarsi alle norme.

    3.   La domanda di deroga è presentata per iscritto alla Commissione. Vi sono i motivi di cui al paragrafo 1 che giustificano la deroga e include un'idonea documentazione.

    4.   Le misure ai sensi del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del presente regolamento.

    L'Unione accoglie tutte le richieste che sono debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possono arrecare grave pregiudizio a un'industria unionale già stabilita.

    TITOLO VI

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 37

    Condizioni speciali

    1.   Il termine «Unione» utilizzato nel presente allegato non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione «prodotti originari dell'Unione» non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

    2.   Le disposizioni del presente allegato si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.

    3.   Quando prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla o nell'Unione sono oggetto di lavorazione o di trasformazione negli Stati ACP, sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP.

    4.   Se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP, le lavorazioni o trasformazioni effettuate a Ceuta o Melilla o nell'Unione sono considerate effettuate negli Stati ACP.

    5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 5.

    6.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 38

    Appendici

    Le appendici del presente allegato costituiscono parte integrante dello stesso.

    Appendice 1

    Note introduttive all'elenco dell'appendice 2

    Nota 1:

    L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni necessarie affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato.

    Nota 2:

    1.

    Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi la menzione figurante nella prima colonna è preceduta da un «ex»: questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

    2.

    Quando nella colonna 1 figurano più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    3.

    Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4.

    4.

    Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

    Nota 3:

    1.

    Le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione o negli Stati ACP.

    Esempio:

    Un motore della voce 8407, per il quale la norma d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224.

    Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

    2.

    La norma dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    3.

    Fatto salvo quanto specificato alla nota 3.2, quando una norma autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce …» significa che possono essere utilizzati soltanto materiali classificati nella stessa voce del prodotto con designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

    4.

    Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

    Esempio:

    La norma per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

    5.

    Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.3. per quanto riguarda i tessili).

    Esempio:

    La norma per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

    Esempio:

    Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

    6.

    Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

    Nota 4:

    1.

    Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    2.

    Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    3.

    Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    4.

    Nell'elenco, per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

    Nota 5:

    1.

    Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).

    2.

    Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    seta,

    lana,

    peli grossolani di animali,

    peli fini di animali,

    crine di cavallo,

    cotone,

    carta e materiali per la fabbricazione della carta,

    lino,

    canapa,

    iuta e altre fibre tessili liberiane,

    sisal e altre fibre tessili del genere Agave,

    cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali,

    filamenti sintetici,

    filamenti artificiali,

    filamenti conduttori elettrici,

    fibre sintetiche in fiocco di polipropilene,

    fibre sintetiche in fiocco di poliestere,

    fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

    fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile,

    fibre sintetiche in fiocco di poliammide,

    fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene,

    fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene,

    fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile,

    altre fibre sintetiche in fiocco,

    fibre artificiali in fiocco di viscosa,

    altre fibre artificiali in fiocco,

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti,

    prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica,

    altri prodotti di cui alla voce 5605.

    Esempio:

    Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

    Esempio:

    Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

    Esempio:

    Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

    Esempio:

    Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

    3.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

    4.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza per il nastro è del 30 %.

    Nota 6:

    1.

    Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota introduttiva, si possono utilizzare guarnizioni e accessori tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione, purché il loro peso non superi il 10 % del peso complessivo di tutti i materiali tessili incorporati.

    Le guarnizioni e gli accessori tessili sono quelli classificati ai capitoli da 50 a 63. Le fodere e le controfodere non sono considerate guarnizioni o accessori.

    2.

    Le guarnizioni e accessori non tessili o altri materiali utilizzati che contengano componenti tessili, non devono soddisfare le condizioni della colonna 3, anche se non rientrano nel campo di applicazione della nota 3.5.

    3.

    Conformemente alla nota 3.5, le guarnizioni e gli accessori non originari e non tessili o altri prodotti che non contengono componenti tessili, possono comunque essere utilizzati liberamente qualora non sia possibile produrli a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

    Ad esempio (1), se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una blusa, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non possono essere prodotti a partire da materiali tessili.

    4.

    Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore delle guarnizioni e accessori.

    Nota 7:

    1.

    I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713, 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2);

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    i)

    isomerizzazione.

    2.

    I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2).

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    i)

    isomerizzazione;

    j)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    k)

    solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    l)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);

    m)

    solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno del 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

    n)

    solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

    3.

    Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.


    (1)  Questo esempio è dato a titolo unicamente esplicativo. Non è giuridicamente vincolante.

    (2)  Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

    Appendice 2

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del regolamento.

    Voce SA n.

    Designazione dei prodotti

    Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

    (1)

    (2)

    (3) o (4)

    Capitolo 01

    Animali vivi

    Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    Capitolo 02

    Carni e frattaglie commestibili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex Capitolo 03

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    0304

    Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesce atta all'alimentazione umana:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 0306

    Crostacei, anche sgusciati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 0307

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 04

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti;

    i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve superare il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 05

    Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 0502

    Setole di maiale o di cinghiale, preparate

    Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

     

    Capitolo 06

    Piante vive e prodotti della floricoltura

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali del capitolo 6 devono essere interamente ottenuti;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 07

    Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    Capitolo 08

    Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

    Fabbricazione in cui:

    tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti;

    il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 09

    Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    0902

    Tè, anche aromatizzato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex 0910

    Miscele di spezie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    Capitolo 10

    Cereali

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex Capitolo 11

    Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:

    Fabbricazione in cui i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzata devono essere interamente ottenuti

     

    ex 1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, della voce 0713 , sgranati

    Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

     

    Capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

    Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati

    Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

     

    Altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 14

    Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex Capitolo 15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    1501

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 :

     

     

    Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0203 , 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

     

    Altri

    Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206 , oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

     

    1502

    Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

     

     

    Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce esclusi quelli delle voci 0201 , 0202 , 0204 o 0206 , oppure da ossa della voce 0506

     

    Altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1504

    Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

    Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

     

    Altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 1505

    Lanolina raffinata

    Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

     

    1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

    Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

     

    Altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    Da 1507 a 1515

    Oli vegetali e loro frazioni:

     

     

    Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 1507 a 1515

     

    Altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali del capitolo 2 devono essere interamente ottenuti;

    tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

     

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;

    tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507 , 1508 , 1511 e 1513

     

    ex Capitolo 16

    Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; esclusi:

    Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1.

     

    1604 e 1605 :

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

    Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

     

     

    Maltosio e fruttosio chimicamente puri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

     

    Altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

     

    ex 1703

    Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

    Estratti di malto

    Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

     

    Altri

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

    Contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

    Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    Contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi

    Fabbricazione in cui:

    tutti i cereali e i loro derivati (fatta eccezione per il grano duro e i suoi derivati) utilizzati devono essere interamente ottenuti;

    tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

     

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (esclusi farine e semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione:

    a partire da materiali non classificati nella voce 1806 ;

    in cui i cereali e la farina (a eccezione del grano duro e dei suoi derivati) devono essere interamente ottenuti;

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11

     

    ex Capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; esclusi:

    Fabbricazione in cui gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 2001

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o acido acetico

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2004 e ex 2005

    Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    2006

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2008

    Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

    Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801 , 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve superare il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    tutta la cicoria utilizzata deve essere interamente ottenuta

     

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata farina di senapa e senapa preparata:

     

     

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

     

    Farina di senapa e senapa preparata:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex 2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

     

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici e aceti; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, limetta e pompelmo) devono già essere originari

     

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    Fabbricazione:

    a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208 ;

    in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

    Fabbricazione:

    a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208 ;

    in cui l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    ex Capitolo 23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2301

    Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 2303

    Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

    Fabbricazione in cui il granturco utilizzato deve essere interamente ottenuto

     

    ex 2306

    Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

    Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

     

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    Fabbricazione in cui:

    tutti i cereali, lo zucchero o i melassi, la carne o il latte utilizzati devono già essere originari;

    tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex Capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

     

    ex 2403

    Tabacco da fumo

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

     

    ex Capitolo 25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2504

    Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

    Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

     

    ex 2515

    Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex 2516

    Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex 2518

    Dolomite calcinata

    Calcinazione della dolomite non calcinata

     

    ex 2519

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

     

    ex 2520

    Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2524

    Fibre di amianto naturali

    Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

     

    ex 2525

    Mica in polvere

    Triturazione della mica o dei residui di mica

     

    ex 2530

    Terre coloranti, calcinate o polverizzate

    Calcinazione o triturazione di terre coloranti

     

    Capitolo 26

    Minerali, scorie e ceneri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2707

    Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere impiegati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2709

    Oli greggi di minerali bituminosi

    Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

     

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente di base

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2711

    Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2714

    Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2715

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2805

    «Mischmetall»

    Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2811

    Triossido di zolfo

    Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2833

    Solfato di alluminio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2840

    Perborato di sodio

    Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 29

    Prodotti chimici organici; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2901

    Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2902

    Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2905

    Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2932

    Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2934

    Acidi nucleici e loro sali; altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 30

    Prodotti farmaceutici; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3002

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

     

     

    Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altri:

     

     

    – –

    sangue umano

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –

    sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –

    frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –

    emoglobina, globulina del sangue e globulina del siero

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    – –

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002 . Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3003 e 3004 :

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002 , 3005 e 3006 ):

     

     

    Ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altri

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 31

    Concimi; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pasticche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

    nitrato di sodio

    calciocianamide

    solfato di potassio

    solfato di potassio e di magnesio

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3201

    Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

    Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3205

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, specificate nella nota 3 di questo capitolo (3)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le voci 3203 e 3204 e 3205 ; tuttavia, i materiali della voce 3205 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi i materiali di un «gruppo» (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3403

    Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (1)

    o

    Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3404

    Cere artificiali e cere preparate:

     

     

    a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altre

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi:

    gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516 ;

    gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823 ;

    i materiali della voce 3404 .

    Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3505

    Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

     

     

    Eteri ed esteri di amido

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli «altri materiali» della voce 3505

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della voce 1108

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3507

    Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3701

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

     

     

    Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, i materiali della voce 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Altre

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 e 3702 . Tuttavia, i materiali classificati nelle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3702

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 3701 o 3702

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3704

    Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 3701 a 3704

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3801

    Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3803

    Tallol raffinato

    Raffinazione di tallol greggio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3805

    Essenza di trementina al solfato, depurata

    Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3806

    Gomme esteri

    Fabbricazione a partire da acidi resinici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3807

    Pece nera (pece di catrame vegetale)

    Distillazione del catrame di legno

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3808

    Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3810

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3811

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

     

     

    Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3812

    Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3813

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3814

    Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3818

    Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3819

    Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3820

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3822

    Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

     

     

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Alcoli grassi industriali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli altri materiali della voce 3823

     

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

     

     

    I seguenti prodotti della presente voce:

    – –

    leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

    – –

    Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    – –

    Sorbitolo diverso da quello della voce 2905

    – –

    Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali

    – –

    Scambiatori di ioni

    – –

    Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

    – –

    Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

    – –

    Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

    – –

    Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    – –

    Oli di flemma e olio di Dippel

    – –

    Miscele di sali aventi differenti anioni

    – –

    Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 3901 a 3915

    Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

     

     

    prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Altri

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3907

    Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

     

    Poliestere

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

     

    3912

    Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 3916 a 3921

    Semilavorati e lavori di materie plastiche; esclusi quelli delle voci ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 ed ex 3921 , per i quali le relative norme sono specificate in appresso:

     

     

    Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Altri:

     

     

    – –

    Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    – –

    Altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3916 e ex 3917

    Profilati e tubi

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3920

    Lastre o pellicole ionomere

    Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

    Fabbricazione in cui il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 3921

    Fogli di plastica, metallizzati

    Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Da 3922 a 3926

    Articoli di plastica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4001

    Lastre «crêpe» di gomma per suole

    Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale

     

    4005

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    4012

    Coperture usate o rigenerate, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:

     

     

    Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene

    Rigenerazione di coperture usate

     

    Altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012

     

    ex 4017

    Articoli in gomma indurita

    Fabbricazione a partire da gomma indurita

     

    ex Capitolo 41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4102

    Pelli gregge di ovini, senza vello

    Slanatura di pelli di ovini

     

    da 4104 a 4107

    Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109

    Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

    o

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    4109

    Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

    Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107 , purché il loro valore non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 42

    42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:

     

     

    Tavole, croci e manufatti simili

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

     

    Altre

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

     

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

     

    ex Capitolo 44

    Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4403

    Legno semplicemente squadrato

    Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

     

    ex 4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm

    Piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

     

    ex 4408

    Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

    Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina

     

    ex 4409

    Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:

     

     

    Levigato o incollato con giunture a spina

    Levigatura o incollatura, con giunture a spina

     

    Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    da ex 4410 a ex 4413

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex 4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

     

    ex 4416

    Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

    Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

     

    ex 4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

     

    Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex 4421

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

     

    ex Capitolo 45

    Sughero e lavori di sughero; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    4503

    Articoli in sughero naturale

    Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

     

    Capitolo 46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Capitolo 47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4811

    Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

     

    4816

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809 ) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

     

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4818

    Carta igienica

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

     

    ex 4819

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4820

    Blocchi di carta da lettere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47

     

    ex Capitolo 49

    Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    4909

    Cartoline postali stampate o illustrate, cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911

     

    4910

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

     

     

    Calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altri

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911

     

    ex Capitolo 50

    Seta; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 5003

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

    Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

     

    da 5004 a ex 5006

    Filati di seta e filati di cascami di seta

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    altre fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta:

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Da 5106 a 5110

    Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5111 a 5113

    Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 52

    Cotone; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5204 a 5207

    Filati di cotone

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5208 a 5212

    Tessuti di cotone:

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5306 a 5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5309 a 5311

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 5401 a 5406

    Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5407 e 5408 :

    Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 5501 a 5507

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili

     

    da 5508 a 5511

    Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta, cardati o pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5512 a 5516

    Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, eccetto:

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    filati di cocco,

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

     

     

    Feltri all'ago

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    materiali chimici o paste tessili

     

    Altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non

    materiali chimici o paste tessili

     

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

     

    Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili

     

    Altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5606

    Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    materiali chimici, o paste tessili, o

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    Capitolo 57

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

     

     

    di feltro all'ago

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, o

    materiali chimici o paste tessili

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

    di altri feltri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o

    materiali chimici o paste tessili

     

    Altri

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

    ex Capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5805

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5901

    Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili, rigidi dei tipi usati per cappelleria

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Fabbricazione a partire da filati

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati

    Fabbricazione a partire da filati (7)

     

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

    Fabbricazione a partire da filati

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti: tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    Fabbricazione a partire da filati

    Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    5908

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

     

     

    Reticelle a incandescenza impregnate

    Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia

     

    Altro

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5909 a 5911

    Manufatti tessili per usi industriali:

     

     

    Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

    Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

     

    Tessuti, del tipo comunemente utilizzato nella fabbricazione della carta o per altri impieghi tecnici, feltrati o meno, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame singole o multiple, o i tessuti piani a catene e/o a trame singole o multiple della voce 5911

    Fabbricazione a partire da filati (7):

     

    Altri

    Fabbricazione a partire da filati (7):

     

    Capitolo 60

    Stoffe a maglia

    Fabbricazione a partire da filati (7)

     

    Capitolo 61

    Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

     

     

    Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Fabbricazione a partire da tessuti

     

    Altri

    Fabbricazione a partire da filati (7)

     

    ex Capitolo 62

    Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:

    Fabbricazione a partire da tessuti

     

    6213 e 6214

    Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

     

     

    Ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (7)  (8):,

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

    Altri

    Fabbricazione a partire da filati (7)  (8)

    Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), purché il valore delle merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

     

     

    Ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati (7)

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7)

    Fodere interno collo e polsi, tagliate

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 6301 a 6304

    Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

     

     

    in feltro, non tessuti

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre, o

    materiali chimici o paste tessili

     

    Altri:

     

     

    – –

    Ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (8)  (9)

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (a esclusione di quelli a maglia e a uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    – –

    Altri

    Fabbricazione a partire da filati (7)  (8),

     

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

    Fabbricazione a partire da filati (7)

     

    6306

    Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

    Fabbricazione a partire da tessuti

     

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    ex Capitolo 64

    Calzature, ghette e oggetti simili; esclusi:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

     

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 65

    Cappelli, copricapo altre acconciature; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    6503

    Cappelli, copricapo e altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501 , anche guarniti

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (8)

     

    6505

    Cappelli, copricapo e altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (8)

     

    ex Capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 6803

    Lavori di ardesia naturale o agglomerata

    Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

     

    ex 6812

    Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex 6814

    Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

    Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

     

    Capitolo 69

    Prodotti ceramici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7003 ex 7004 e ex 7005

    Vetro con strati non riflettenti

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7006

    Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

     

     

    Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (10)

    Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006

     

    Altro

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7008

    Vetri isolanti a pareti multiple

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7009

    Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Decorazione a mano (a esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito

     

    ex 7019

    Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

    Fabbricazione a partire da:

    stoppini greggi, filati accoppiati in parellelo senza torsione (roving), o

    lana di vetro

     

    ex Capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7101

    Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 7102 , ex 7103 e ex 7104

    Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

    Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

     

    7106 , 7108 e 7110

    Metalli preziosi:

     

     

    Greggi

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106 , 7108 o 7110

    o

    Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110

    o

    Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

     

    Semilavorati o in polvere

    Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

     

    ex 7107 , ex 7109 e ex 7111

    Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

     

    7116

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7117

    Minuterie di fantasia

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 72

    Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

     

    da 7208 a 7216

    Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

     

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

     

    ex 7218 , da 7219 a 7222

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

     

    7223

    Fili di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

     

    ex 7224 , da 7225 a 7228

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206 , 7218 o 7224

     

    7229

    Fili di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

     

    ex Capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7301

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7304 , 7305 e 7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7218 o 7224

     

    ex 7307

    Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

    Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati

     

    ex 7315

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 74

    Rame e lavori di rame; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7401

    Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7402

    Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio:

     

     

    Rame raffinato

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

    Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

     

    7404

    Rifiuti e rottami di rame

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7405

    Leghe madri di rame

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 7501 a 7503

    Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7601

    Alluminio greggio

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    o

    Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

     

    7602

    Cascami e avanzi di alluminio

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7616

    Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 77

    Riservato a un eventuale uso futuro nel Sistema armonizzato

     

     

    ex Capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7801

    Piombo greggio:

     

     

    Raffinato

    Fabbricazione a partire da piombo d'opera

     

    Altro

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7802 non possono essere utilizzati

     

    7802

    Cascami e avanzi di piombo

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7901

    Zinco greggio

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 7902 non possono essere utilizzati

     

    7902

    Rifiuti e rottami di zinco

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8001

    Stagno greggio

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati

     

    8002 e 8007

    Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Capitolo 81

    Altri metalli comuni, cermet; lavori di queste materie:

     

     

    Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex Capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello e i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

     

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

     

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati

     

    ex Capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 8302

    Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8306

    Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8401

    Elementi combustibili nucleari

     

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8403 e ex 8404

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa dalle voci 8403 o 8404 .

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8406

    Turbine a vapore

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8412

    Altri motori e macchine motrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8413

    Pompe volumetriche rotative

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8414

    Ventilatori e simili, per usi industriali

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8415

    Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8419

    Macchine per le industrie del legno, della pasta per carta e del cartone

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino a un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce del prodotto sono utilizzati fino a un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Da 8425 a, 8428

    Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8429

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

     

     

    Rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altro

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8430

    Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8431

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8439

    Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8441

    Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzati fino non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8444 a 8447

    Macchine per l'industria tessile

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8448

    Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8452

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440 ; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

     

     

    Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati;

    il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

     

    Altre

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 8456 a 8466

    Macchine utensili, apparecchi e loro parti di ricambio e accessori delle voci da 8456 a 8466

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 8469 a 8472

    Macchine per ufficio (ad esempio, macchine per scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8482

    Cuscinetti a sfere o a rulli

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8485

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8501

    Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8501 o 8503 non supera, complessivamente, il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8504

    Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8518

    Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8519

    Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette e altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8520

    Magnetofoni e altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8522

    Parti e accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8523

    Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8524

    Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

     

     

    Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altro

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; apparecchi da presa di immagini per televisione; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8528

    Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528 :

     

     

    Riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altre

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8535 e 8536 :

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8541

    Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8542

    Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali delle voci 8541 o 8542 non supera, complessivamente il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8546

    Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8548

    Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8608

    Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8710

    Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»):

     

     

    Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

     

     

    – –

    non superiore a 50 cm3

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    – –

    superiore a 50 cm3

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Altri

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8712

    Biciclette senza cuscinetti a sfere

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8715

    Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili, loro parti

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 88

    Aeroplani, veicoli spaziali e loro parti; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8804

    Rotochutes

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8805

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 89

    Navigazione marittima o fluviale

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 90

    Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti e apparecchi medico-chirurgici; loro parti e accessori; esclusi:

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9001

    Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544 ; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9002

    Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9004

    Occhiali (correttivi, protettivi o altri) e oggetti simili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9005

    Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9006

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9007

    Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9011

    Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9014

    Altri strumenti e apparecchi di navigazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9015

    Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9016

    Bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9017

    Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9018

    Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia e altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

     

     

    Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli «altri materiali» della voce 9018

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Altri

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9019

    Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9020

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9024

    Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9026

    Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014 , 9015 , 9028 o 9032

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9027

    Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9028

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

     

     

    Parti e accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altro

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9029

    Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015 ; stroboscopi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9030

    Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028 ; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9031

    Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9032

    Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9033

    Parti e accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 91

    Orologeria; esclusi:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9105

    Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9109

    Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il valore dei materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9110

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

    Fabbricazione in cui:

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9111

    Casse per orologi delle voci 9101 e 9102 e loro parti

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9112

    Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9113

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

     

     

    Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 92

    Strumenti musicali, parti e accessori di questi strumenti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 93

    Armi, munizioni e loro parti e accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9401 e ex 9403

    Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    o

    Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403 , purché:

    il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9405

    Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9406

    Costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex Capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    9503

    Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9506

    Mazze da golf e loro parti

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

     

    ex Capitolo 96

    Lavori diversi; esclusi:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 9601 e ex 9602

    Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

    Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

     

    ex 9603

    Scope e spazzole (escluse le granate e articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9605

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

    Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9608

    Penne a sfera, penne e pennarelli (marker) con punta di feltro; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 .

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto.

    Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

     

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

    Fabbricazione in cui:

    tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;

    il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9613

    Accenditori e accendini piezoelettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9614

    Pipe, comprese le teste di pipe

    Fabbricazione a partire da sbozzi

     

    Capitolo 97

    Opere d'arte, oggetti da collezione e di antiquariato

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     


    (1)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. note introduttive 7.1 e 7.3.

    (2)  Per le condizioni speciali relative ai «trattamenti specifici» cfr. la nota introduttiva 7.2.

    (3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

    (4)  Per «gruppo» si intende una parte della sezione separata dal resto da un punto e virgola.

    (5)  Nel caso dei prodotti composti di materiali classificati alle voci da 3901 a 3906, da un lato, e alle voci da 3907 a 3911, dall'altro, tale restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina per peso nel prodotto.

    (6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.

    (7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

    (8)  Cfr. la nota introduttiva 6.

    (9)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

    (10)  SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

    Appendice 2A

    Deroghe all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa acquisire il carattere di prodotto originario ai sensi dell'articolo 4 del presente allegato

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente regolamento.

    Disposizioni comuni

    1.

    Per i prodotti figuranti nella tabella possono applicarsi anche le seguenti norme, anziché quelle indicate nell'appendice 2.

    2.

    Una prova dell'origine rilasciata o costituita a norma della presente appendice include la seguente indicazione in inglese: «Derogation — Appendix 2A of Annex II to Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council — Materials of HS heading … originating from … used.». Detta indicazione figura nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 di cui all'articolo 17 dell'allegato II del presente regolamento protocollo o è aggiunta alla dichiarazione su fattura di cui agli articoli 14 e 19 dell'allegato II del presente regolamento.

    3.

    Gli Stati ACP e gli Stati membri adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente appendice.

    Voce SA

    Designazione dei prodotti

    Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

    ex capitolo 4

    Latte e derivati del latte

    con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

    Capitolo 6

    Prodotti del regno vegetale Piante vive e prodotti della floricoltura

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

    ex Capitolo 8

    Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

    con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti

    1101

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 1302

    Succhi ed estratti vegetali;sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

    diversi da mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, modificati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

    diversi da frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    da ex 1507 a ex 1515

    Oli vegetali e loro frazioni:

     

    Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    diversi dagli oli di oliva delle voci 1509 e 1510

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    ex 1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:

    grassi e oli e loro frazioni di olio di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto

    ex Capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni

    con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    ex 1901

    Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

    con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

     

    contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

    Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

    contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

    Fabbricazione in cui:

    tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari;

    tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    con tenore, in peso, di materiali della voce 1108 13 (fecola di patate) non superiore al 20 %

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

    con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

    Fabbricazione:

    a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,

    in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Fabbricazione in cui tutti i prodotti del capitolo 11 utilizzati sono originari

    ex Capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

    a partire da materiali diversi da quelli della sottovoce 0711 51

    a partire da materiali diversi da quelli delle voci 2002 , 2003 , 2008 e 2009

    con tenore, in peso, di materiali del capitolo 17 non superiore al 20 %

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse

    con tenore, in peso, di materiali dei capitoli 4 e 17 non superiore al 20 %t

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex Capitolo 23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

    con tenore, in peso, di granturco o di materiali dei capitoli 2, 4 e 17 non superiore al 20 %

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Appendice 3

    Modulo di certificato di circolazione EUR.1

    1.

    Il certificato di circolazione EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nella presente appendice. Detto modulo è stampato in una o più lingue nelle quali è redatto il presente regolamento. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Se compilato a mano, deve essere scritto con inchiostro e a stampatello.

    2.

    Il certificato ha un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

    3.

    Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Su ogni certificato deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

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    Appendice 4

    Dichiarazione su fattura

    La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

    Versione bulgara

    Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход … (2).

    Versione spagnola

    El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)) declara que, salvo indicación expresa en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

    Versione ceca

    Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

    Versione danese

    Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

    Versione tedesca

    Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

    Versione estone

    Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

    Versione greca

    Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

    Versione inglese

    The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

    Versione francese

    L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)

    Versione croata

    Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom [carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

    Versione italiana

    L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

    Versione lettone

    To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

    Versione lituana

    Šiame dokumente išvardintų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

    Versione ungherese

    A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

    Versione maltese

    L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

    Versione olandese

    De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

    Versione polacca

    Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

    Versione portoghese

    O exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo declaração expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

    Versione rumena

    Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

    Versione slovacca

    Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

    Versione slovena

    Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

    Versione finlandese

    Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

    Versione svedese

    Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

     (3)

    (Luogo e data)

     (4)

    (Firma dell'esportatore; inoltre, il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile)


    (1)  Quando la dichiarazione su fattura è resa da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del presente allegato, il numero di autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere inserito in questo spazio. Quando la dichiarazione su fattura non è resa da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi sono omesse o viene lasciato uno spazio bianco.

    (2)  Va indicata l'origine dei prodotti. Quando la dichiarazione su fattura riguarda in tutto o in parte prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del presente allegato, l'esportatore deve chiaramente indicarli con il simbolo «CM» nel documento in cui è resa la dichiarazione.

    (3)  Tali indicazioni possono essere omesse se l'informazione figura nel documento stesso.

    (4)  Cfr. l'articolo 19, paragrafo 5, del presente allegato. Nei casi in cui non è richiesta la firma dell'esportatore, l'esenzione dalla firma implica altresì l'esenzione dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

    Appendice 5A

    Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

    Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura … (1)

    sono state prodotte in … (2) e sono conformi alle norme d'origine che disciplinano gli scambi preferenziali tra gli Stati ACP e l'Unione europea.

    Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

     (3) (4)

     (5)

    Note

    Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.


    (1)  Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: « …elencate nella fattura e contrassegnate …sono state prodotte …».

    Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».

    (2)  Unione, Stato membro, Stato ACP o PTOM. Se si tratta di un ACP o di un PTOM, deve essere indicato anche l'ufficio doganale unionale che detiene un certificato o certificati di circolazione EUR.1, fornendo il numero di riferimento dei certificati o dei moduli in questione ed eventualmente il relativo numero di registrazione doganale.

    (3)  (Luogo e data).

    (4)  Nome e funzione nella società.

    (5)  Firma.

    Appendice 5B

    Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti non aventi carattere originario preferenziale

    Io sottoscritto dichiaro che le merci elencate in questa fattura … (1) sono state prodotte in … (2) e incorporano i seguenti elementi o materiali che non sono originarie di Stati ACP, di PTOM o dell'Unione per gli scambi preferenziali:

     (3) (4) (5)

     (6)

    Mi impegno a presentare, su richiesta delle competenti autorità doganali, tutta la relativa documentazione giustificativa.

     (7) (8)

     (9)

    Note

    Il testo di cui sopra, opportunamente completato secondo le indicazioni delle note seguenti, costituisce una dichiarazione del fornitore. Le note non devono essere riprodotte.


    (1)  Se soltanto alcune delle merci elencate nella fattura sono interessate, devono essere chiaramente indicate o contrassegnate e nella dichiarazione deve figurare la seguente precisazione: «…elencate nella fattura e contrassegnate …sono state prodotte …».

    Se viene utilizzato un documento diverso dalla fattura o un allegato alla fattura, deve essere indicato il tipo di documento in questione, sostituendolo al termine «fattura».

    (2)  Unione, Stato membro, Stato ACP, PTOM o Sudafrica.

    (3)  La descrizione deve essere fornita in tutti i casi; deve essere adeguata e sufficientemente precisa da permettere di determinare la classificazione tariffaria delle merci interessate.

    (4)  Indicare il valore in dogana solo nei casi in cui è richiesto.

    (5)  Indicare il paese d'origine solo nei casi in cui è richiesto. L'origine deve essere preferenziale; in tutti gli altri casi indicare «paese terzo».

    (6)  Aggiungere «e sono state sottoposte alle seguenti operazioni [nell'Unione] [nello Stato membro] [nello Stato ACP] [nel PTOM] [in Sudafrica]: …» Con una descrizione delle operazioni effettuate se tale informazione è richiesta.

    (7)  Luogo e data.

    (8)  Nome e funzione nella società.

    (9)  Firma.

    Appendice 6

    Scheda d'informazione

    1.

    Deve essere utilizzato il modello di scheda di informazione figurante nella presente appendice. La scheda deve essere stampata in una o più lingue ufficiali in cui il presente regolamento è redatto e in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione. Le schede d'informazione devono essere compilate in una di tali lingue; se sono compilate a mano, devono esserlo con inchiostro e a stampatello. Sulle schede deve figurare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerle.

    2.

    La scheda d'informazione deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 8 mm in più e di 5 mm in meno nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m2.

    3.

    Le amministrazioni nazionali possono riservarsi la stampa delle schede o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascuna scheda deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni scheda deve figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione.

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    Appendice 7

    Prodotti ai quali non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

    Prodotti industriali (1)

    Codice NC 96

    Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli

     

    8703 10 10

     

    8703 10 90

     

    8703 21 10

     

    8703 21 90

     

    8703 22 11

     

    8703 22 19

     

    8703 22 90

     

    8703 23 11

     

    8703 23 19

     

    8703 23 90

     

    8703 24 10

     

    8703 24 90

     

    8703 31 10

     

    8703 31 90

     

    8703 32 11

     

    8703 32 19

     

    8703 32 90

     

    8703 33 11

     

    8703 33 19

     

    8703 33 90

     

    8703 90 10

     

    8703 90 90

    Telai di autoveicoli, con motore

     

    8706 00 11

     

    8706 00 19

     

    8706 00 91

     

    8706 00 99

    Carrozzerie di autoveicoli, comprese le cabine

     

    8707 10 10

     

    8707 10 90

     

    8707 90 10

     

    8707 90 90

    Parti e accessori di autoveicoli

     

    8708 10 10

     

    8708 10 90

     

    8708 21 10

     

    8708 21 90

     

    8708 29 10

     

    8708 29 90

     

    8708 31 10

     

    8708 31 91

     

    8708 31 99

     

    8708 39 10

     

    8708 39 90

     

    8708 40 10

     

    8708 40 90

     

    8708 50 10

     

    8708 50 90

     

    8708 60 10

     

    8708 60 91

     

    8708 60 99

     

    8708 70 10

     

    8708 70 50

     

    8708 70 91

     

    8708 70 99

     

    8708 80 10

     

    8708 80 90

     

    8708 91 10

     

    8708 91 90

     

    8708 92 10

     

    8708 92 90

     

    8708 93 10

     

    8708 93 90

     

    8708 94 10

     

    8708 94 90

     

    8708 99 10

     

    8708 99 30

     

    8708 99 50

     

    8708 99 92

     

    8708 99 98

    Prodotti industriali (2)

    Alluminio greggio

     

    7601 10 00

     

    7601 20 10

     

    7601 20 91

     

    7601 20 99

    Polveri e pagliette di alluminio

     

    7603 10 00

     

    7603 20 00

    Prodotti agricoli (1)

    Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

    0101 20 10

    Latte e crema di latte, non concentrati

     

    0401 10 10

     

    0401 10 90

     

    0401 20 11

     

    0401 20 19

     

    0401 20 91

     

    0401 20 99

     

    0401 30 11

     

    0401 30 19

     

    0401 30 31

     

    0401 30 39

     

    0401 30 91

     

    0401 30 99

    Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

     

    0403 10 11

     

    0403 10 13

     

    0403 10 19

     

    0403 10 31

     

    0403 10 33

     

    0403 10 39

    Patate, fresche o refrigerate

    0701 90 51

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

     

    0708 10 20

     

    0708 10 95

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

     

    0709 51 90

     

    0709 60 10

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

    0710 80 95

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

     

    0711 10 00

     

    0711 30 00

     

    0711 90 60

     

    0711 90 70

    Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi

     

    0804 20 90

     

    0804 30 00

     

    0804 40 20

     

    0804 40 90

     

    0804 40 95

    Uve, fresche o secche

     

    0806 10 29 (3) (12)

     

    0806 20 11

     

    0806 20 12

     

    0806 20 18

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

     

    0807 11 00

     

    0807 19 00

    Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

     

    0809 30 11 (5) (12)

     

    0809 30 51 (6) (12)

    Altra frutta fresca

     

    0810 90 40

     

    0810 90 85

    Frutta temporaneamente conservata

     

    0812 10 00

     

    0812 20 00

     

    0812 90 50

     

    0812 90 60

     

    0812 90 70

     

    0812 90 95

    Frutta secca

     

    0813 40 10

     

    0813 50 15

     

    0813 50 19

     

    0813 50 39

     

    0813 50 91

     

    0813 50 99

    Pepe (del genere «Piper»); essiccato o tritato

    0904 20 10

    Olio di soia e sue frazioni

     

    1507 10 10

     

    1507 10 90

     

    1507 90 10

     

    1507 90 90

    Oli di girasole, di cartamo o di cotone

     

    1512 11 10

     

    1512 11 91

     

    1512 11 99

     

    1512 19 10

     

    1512 19 91

     

    1512 19 99

     

    1512 21 10

     

    1512 21 90

     

    1512 29 10

     

    1512 29 90

    Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni

     

    1514 10 10

     

    1514 10 90

     

    1514 90 10

     

    1514 90 90

    Frutta e altre parti commestibili di piante

    2008 19 59

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

     

    2009 20 99

     

    2009 40 99

     

    2009 80 99

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

     

    2401 10 10

     

    2401 10 20

     

    2401 10 41

     

    2401 10 49

     

    2401 10 60

     

    2401 20 10

     

    2401 20 20

     

    2401 20 41

     

    2401 20 60

     

    2401 20 70

    Prodotti agricoli (2)

    Fiori e boccioli di fiori recisi

     

    0603 10 55

     

    0603 10 61

     

    0603 10 69 (11)

    Cipolle, scalogni, agli, porri

     

    0703 10 11

     

    0703 10 19

     

    0703 10 90

     

    0703 90 00

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti

     

    0704 10 05

     

    0704 10 10

     

    0704 10 80

     

    0704 20 00

     

    0704 90 10

     

    0704 90 90

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie

     

    0705 11 05

     

    0705 11 10

     

    0705 11 80

     

    0705 19 00

     

    0705 21 00

     

    0705 29 00

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedano rapa

     

    0706 10 00

     

    0706 90 05

     

    0706 90 11

     

    0706 90 17

     

    0706 90 30

     

    0706 90 90

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

     

    0708 10 90

     

    0708 20 20

     

    0708 20 90

     

    0708 20 95

     

    0708 90 00

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

     

    0709 10 30 (12)

     

    0709 30 00

     

    0709 40 00

     

    0709 51 10

     

    0709 51 50

     

    0709 70 00

     

    0709 90 10

     

    0709 90 20

     

    0709 90 40

     

    0709 90 50

     

    0709 90 90

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

     

    0710 10 00

     

    0710 21 00

     

    0710 22 00

     

    0710 29 00

     

    0710 30 00

     

    0710 80 10

     

    0710 80 51

     

    0710 80 61

     

    0710 80 69

     

    0710 80 70

     

    0710 80 80

     

    0710 80 85

     

    0710 90 00

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

     

    0711 20 10

     

    0711 40 00

     

    0711 90 40

     

    0711 90 90

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

     

    0712 20 00

     

    0712 30 00

     

    0712 90 30

     

    0712 90 50

     

    0712 90 90

    Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

     

    0714 90 11

     

    0714 90 19

    Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

     

    0802 11 90

     

    0802 21 00

     

    0802 22 00

     

    0802 40 00

    Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

     

    0803 00 11

     

    0803 00 90

    Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi

    0804 20 10

    Agrumi, freschi o secchi

     

    0805 20 21 (1) (12)

     

    0805 20 23 (1) (12)

     

    0805 20 25 (1) (12)

     

    0805 20 27 (1) (12)

     

    0805 20 29 (1) (12)

     

    0805 30 90

     

    0805 90 00

    Uve, fresche o secche

     

    0806 10 95

     

    0806 10 97

    Mele, pere e cotogne, fresche

     

    0808 10 10 (12)

     

    0808 20 10 (12)

     

    0808 20 90

    Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

     

    0809 10 10 (12)

     

    0809 10 50 (12)

     

    0809 20 19 (12)

     

    0809 20 29 (12)

     

    0809 30 11 (7) (12)

     

    0809 30 19 (12)

     

    0809 30 51 (8) (12)

     

    0809 30 59 (12)

     

    0809 40 40 (12)

    Altra frutta fresca

     

    0810 10 05

     

    0810 20 90

     

    0810 30 10

     

    0810 30 30

     

    0810 30 90

     

    0810 40 90

     

    0810 50 00

    Frutta anche cotta in acqua o al vapore

     

    0811 20 11

     

    0811 20 31

     

    0811 20 39

     

    0811 20 59

     

    0811 90 11

     

    0811 90 19

     

    0811 90 39

     

    0811 90 75

     

    0811 90 80

     

    0811 90 95

    Frutta temporaneamente conservata

     

    0812 90 10

     

    0812 90 20

    Frutta secca

    0813 20 00

    Frumento (grano) e frumento segalato

    1001 90 10

    Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

     

    1008 10 00

     

    1008 20 00

     

    1008 90 90

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

     

    1105 10 00

     

    1105 20 00

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

     

    1106 10 00

     

    1106 30 10

     

    1106 30 90

    Grassi e oli, e loro frazioni, di pesce

    1504 30 11

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

     

    1602 20 11

     

    1602 20 19

     

    1602 31 11

     

    1602 31 19

     

    1602 31 30

     

    1602 31 90

     

    1602 32 19

     

    1602 32 30

     

    1602 32 90

     

    1602 39 29

     

    1602 39 40

     

    1602 39 80

     

    1602 41 90

     

    1602 42 90

     

    1602 90 31

     

    1602 90 72

     

    1602 90 76

    Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

     

    2001 10 00

     

    2001 20 00

     

    2001 90 50

     

    2001 90 65

     

    2001 90 96

    Funghi e tartufi, preparati o conservati

     

    2003 10 20

     

    2003 10 30

     

    2003 10 80

     

    2003 20 00

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

     

    2004 10 10

     

    2004 10 99

     

    2004 90 50

     

    2004 90 91

     

    2004 90 98

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

     

    2005 10 00

     

    2005 20 20

     

    2005 20 80

     

    2005 40 00

     

    2005 51 00

     

    2005 59 00

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta

     

    2006 00 31

     

    2006 00 35

     

    2006 00 38

     

    2006 00 99

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

     

    2007 10 91

     

    2007 99 93

    Frutta e altre parti commestibili di piante

     

    2008 11 94

     

    2008 11 98

     

    2008 19 19

     

    2008 19 95

     

    2008 19 99

     

    2008 20 51

     

    2008 20 59

     

    2008 20 71

     

    2008 20 79

     

    2008 20 91

     

    2008 20 99

     

    2008 30 11

     

    2008 30 39

     

    2008 30 51

     

    2008 30 59

     

    2008 40 11

     

    2008 40 21

     

    2008 40 29

     

    2008 40 39

     

    2008 60 11

     

    2008 60 31

     

    2008 60 39

     

    2008 60 59

     

    2008 60 69

     

    2008 60 79

     

    2008 60 99

     

    2008 70 11

     

    2008 70 31

     

    2008 70 39

     

    2008 70 59

     

    2008 80 11

     

    2008 80 31

     

    2008 80 39

     

    2008 80 50

     

    2008 80 70

     

    2008 80 91

     

    2008 80 99

     

    2008 99 23

     

    2008 99 25

     

    2008 99 26

     

    2008 99 28

     

    2008 99 36

     

    2008 99 45

     

    2008 99 46

     

    2008 99 49

     

    2008 99 53

     

    2008 99 55

     

    2008 99 61

     

    2008 99 62

     

    2008 99 68

     

    2008 99 72

     

    2008 99 74

     

    2008 99 79

     

    2008 99 99

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

     

    2009 11 19

     

    2009 11 91

     

    2009 19 19

     

    2009 19 91

     

    2009 19 99

     

    2009 20 19

     

    2009 20 91

     

    2009 30 19

     

    2009 30 31

     

    2009 30 39

     

    2009 30 51

     

    2009 30 55

     

    2009 30 91

     

    2009 30 95

     

    2009 30 99

     

    2009 40 19

     

    2009 40 91

     

    2009 80 19

     

    2009 80 50

     

    2009 80 61

     

    2009 80 63

     

    2009 80 73

     

    2009 80 79

     

    2009 80 83

     

    2009 80 84

     

    2009 80 86

     

    2009 80 97

     

    2009 90 19

     

    2009 90 29

     

    2009 90 39

     

    2009 90 41

     

    2009 90 51

     

    2009 90 59

     

    2009 90 73

     

    2009 90 79

     

    2009 90 92

     

    2009 90 94

     

    2009 90 95

     

    2009 90 96

     

    2009 90 97

     

    2009 90 98

    Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele)

    2206 00 10

    Fecce di vino; tartaro greggio

    2307 00 19

    Materie vegetali e cascami vegetali

    2308 90 19

    Prodotti agricoli (3)

    Animali vivi della specie suina

     

    0103 91 10

     

    0103 92 11

     

    0103 92 19

    Animali vivi delle specie ovina e caprina

     

    0104 10 30

     

    0104 10 80

     

    0104 20 90

    Animali vivi delle specie domestiche di pollame

     

    0105 11 11

     

    0105 11 19

     

    0105 11 91

     

    0105 11 99

     

    0105 12 00

     

    0105 19 20

     

    0105 19 90

     

    0105 92 00

     

    0105 93 00

     

    0105 99 10

     

    0105 99 20

     

    0105 99 30

     

    0105 99 50

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

     

    0203 11 10

     

    0203 12 11

     

    0203 12 19

     

    0203 19 11

     

    0203 19 13

     

    0203 19 15

     

    0203 19 55

     

    0203 19 59

     

    0203 21 10

     

    0203 22 11

     

    0203 22 19

     

    0203 29 11

     

    0203 29 13

     

    0203 29 15

     

    0203 29 55

     

    0203 29 59

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

     

    0204 10 00

     

    0204 21 00

     

    0204 22 10

     

    0204 22 30

     

    0204 22 50

     

    0204 22 90

     

    0204 23 00

     

    0204 30 00

     

    0204 41 00

     

    0204 42 10

     

    0204 42 30

     

    0204 42 50

     

    0204 42 90

     

    0204 43 10

     

    0204 43 90

     

    0204 50 11

     

    0204 50 13

     

    0204 50 15

     

    0204 50 19

     

    0204 50 31

     

    0204 50 39

     

    0204 50 51

     

    0204 50 53

     

    0204 50 55

     

    0204 50 59

     

    0204 50 71

     

    0204 50 79

    Carni e frattaglie commestibili

     

    0207 11 10

     

    0207 11 30

     

    0207 11 90

     

    0207 12 10

     

    0207 12 90

     

    0207 13 10

     

    0207 13 20

     

    0207 13 30

     

    0207 13 40

     

    0207 13 50

     

    0207 13 60

     

    0207 13 70

     

    0207 13 99

     

    0207 14 10

     

    0207 14 20

     

    0207 14 30

     

    0207 14 40

     

    0207 14 50

     

    0207 14 60

     

    0207 14 70

     

    0207 14 99

     

    0207 24 10

     

    0207 24 90

     

    0207 25 10

     

    0207 25 90

     

    0207 26 10

     

    0207 26 20

     

    0207 26 30

     

    0207 26 40

     

    0207 26 50

     

    0207 26 60

     

    0207 26 70

     

    0207 26 80

     

    0207 26 99

     

    0207 27 10

     

    0207 27 20

     

    0207 27 30

     

    0207 27 40

     

    0207 27 50

     

    0207 27 60

     

    0207 27 70

     

    0207 27 80

     

    0207 27 99

     

    0207 32 11

     

    0207 32 15

     

    0207 32 19

     

    0207 32 51

     

    0207 32 59

     

    0207 32 90

     

    0207 33 11

     

    0207 33 19

     

    0207 33 51

     

    0207 33 59

     

    0207 33 90

     

    0207 35 11

     

    0207 35 15

     

    0207 35 21

     

    0207 35 23

     

    0207 35 25

     

    0207 35 31

     

    0207 35 41

     

    0207 35 51

     

    0207 35 53

     

    0207 35 61

     

    0207 35 63

     

    0207 35 71

     

    0207 35 79

     

    0207 35 99

     

    0207 36 11

     

    0207 36 15

     

    0207 36 21

     

    0207 36 23

     

    0207 36 25

     

    0207 36 31

     

    0207 36 41

     

    0207 36 51

     

    0207 36 53

     

    0207 36 61

     

    0207 36 63

     

    0207 36 71

     

    0207 36 79

     

    0207 36 90

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

     

    0209 00 11

     

    0209 00 19

     

    0209 00 30

     

    0209 00 90

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

     

    0210 11 11

     

    0210 11 19

     

    0210 11 31

     

    0210 11 39

     

    0210 11 90

     

    0210 12 11

     

    0210 12 19

     

    0210 12 90

     

    0210 19 10

     

    0210 19 20

     

    0210 19 30

     

    0210 19 40

     

    0210 19 51

     

    0210 19 59

     

    0210 19 60

     

    0210 19 70

     

    0210 19 81

     

    0210 19 89

     

    0210 19 90

     

    0210 90 11

     

    0210 90 19

     

    0210 90 21

     

    0210 90 29

     

    0210 90 31

     

    0210 90 39

    Latte e crema di latte, concentrati

     

    0402 91 11

     

    0402 91 19

     

    0402 91 31

     

    0402 91 39

     

    0402 91 51

     

    0402 91 59

     

    0402 91 91

     

    0402 91 99

     

    0402 99 11

     

    0402 99 19

     

    0402 99 31

     

    0402 99 39

     

    0402 99 91

     

    0402 99 99

    Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

     

    0403 90 51

     

    0403 90 53

     

    0403 90 59

     

    0403 90 61

     

    0403 90 63

     

    0403 90 69

    Siero di latte, anche concentrato

     

    0404 10 48

     

    0404 10 52

     

    0404 10 54

     

    0404 10 56

     

    0404 10 58

     

    0404 10 62

     

    0404 10 72

     

    0404 10 74

     

    0404 10 76

     

    0404 10 78

     

    0404 10 82

     

    0404 10 84

    Formaggi e latticini

     

    0406 10 20 (11)

     

    0406 10 80 (11)

     

    0406 20 90 (11)

     

    0406 30 10 (11)

     

    0406 30 31 (11)

     

    0406 30 39 (11)

     

    0406 30 90 (11)

     

    0406 40 90 (11)

     

    0406 90 01 (11)

     

    0406 90 21 (11)

     

    0406 90 50 (11)

     

    0406 90 69 (11)

     

    0406 90 78 (11)

     

    0406 90 86 (11)

     

    0406 90 87 (11)

     

    0406 90 88 (11)

     

    0406 90 93 (11)

     

    0406 90 99 (11)

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

     

    0407 00 11

     

    0407 00 19

     

    0407 00 30

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi

     

    0408 11 80

     

    0408 19 81

     

    0408 19 89

     

    0408 91 80

     

    0408 99 80

    Miele naturale

    0409 00 00

    Pomodori freschi o refrigerati

     

    0702 00 15 (12)

     

    0702 00 20 (12)

     

    0702 00 25 (12)

     

    0702 00 30 (12)

     

    0702 00 35 (12)

     

    0702 00 40 (12)

     

    0702 00 45 (12)

     

    0702 00 50 (12)

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

     

    0707 00 10 (12)

     

    0707 00 15 (12)

     

    0707 00 20 (12)

     

    0707 00 25 (12)

     

    0707 00 30 (12)

     

    0707 00 35 (12)

     

    0707 00 40 (12)

     

    0707 00 90

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

     

    0709 10 10 (12)

     

    0709 10 20 (12)

     

    0709 20 00

     

    0709 90 39

     

    0709 90 75 (12)

     

    0709 90 77 (12)

     

    0709 90 79 (12)

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

    0711 20 90

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette

    0712 90 19

    Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur

     

    0714 10 10

     

    0714 10 91

     

    0714 10 99

     

    0714 20 90

    Agrumi, freschi o secchi

     

    0805 10 37 (2) (12)

     

    0805 10 38 (2) (12)

     

    0805 10 39 (2) (12)

     

    0805 10 42 (2) (12)

     

    0805 10 46 (2) (12)

     

    0805 10 82

     

    0805 10 84

     

    0805 10 86

     

    0805 20 11 (12)

     

    0805 20 13 (12)

     

    0805 20 15 (12)

     

    0805 20 17 (12)

     

    0805 20 19 (12)

     

    0805 20 21 (10) (12)

     

    0805 20 23 (10) (12)

     

    0805 20 25 (10) (12)

     

    0805 20 27 (10) (12)

     

    0805 20 29 (10) (12)

     

    0805 20 31 (12)

     

    0805 20 33 (12)

     

    0805 20 35 (12)

     

    0805 20 37 (12)

     

    0805 20 39 (12)

    Uve, fresche o secche

     

    0806 10 21 (12)

     

    0806 10 29 (4) (12)

     

    0806 10 30 (12)

     

    0806 10 50 (12)

     

    0806 10 61 (12)

     

    0806 10 69 (12)

     

    0806 10 93

    Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci)

     

    0809 10 20 (12)

     

    0809 10 30 (12)

     

    0809 10 40 (12)

     

    0809 20 11 (12)

     

    0809 20 21 (12)

     

    0809 20 31 (12)

     

    0809 20 39 (12)

     

    0809 20 41 (12)

     

    0809 20 49 (12)

     

    0809 20 51 (12)

     

    0809 20 59 (12)

     

    0809 20 61 (12)

     

    0809 20 69 (12)

     

    0809 20 71 (12)

     

    0809 20 79 (12)

     

    0809 30 21 (12)

     

    0809 30 29 (12)

     

    0809 30 31 (12)

     

    0809 30 39 (12)

     

    0809 30 41 (12)

     

    0809 30 49 (12)

     

    0809 40 20 (12)

     

    0809 40 30 (12)

    Altra frutta fresca

     

    0810 10 10

     

    0810 10 80

     

    0810 20 10

    Frutta anche cotta in acqua o al vapore

     

    0811 10 11

     

    0811 10 19

    Frumento (grano) e frumento segalato

     

    1001 10 00

     

    1001 90 91

     

    1001 90 99

    Segala

    1002 00 00

    Orzo

     

    1003 00 10

     

    1003 00 90

    Avena

    1004 00 00

    Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

    1008 90 10

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

     

    1101 00 11

     

    1101 00 15

     

    1101 00 90

    Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

     

    1102 10 00

     

    1102 90 10

     

    1102 90 30

     

    1102 90 90

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

     

    1103 11 10

     

    1103 11 90

     

    1103 12 00

     

    1103 19 10

     

    1103 19 30

     

    1103 19 90

     

    1103 21 00

     

    1103 29 10

     

    1103 29 20

     

    1103 29 30

     

    1103 29 90

    Cereali altrimenti lavorati

     

    1104 11 10

     

    1104 11 90

     

    1104 12 10

     

    1104 12 90

     

    1104 19 10

     

    1104 19 30

     

    1104 19 99

     

    1104 21 10

     

    1104 21 30

     

    1104 21 50

     

    1104 21 90

     

    1104 21 99

     

    1104 22 20

     

    1104 22 30

     

    1104 22 50

     

    1104 22 90

     

    1104 22 92

     

    1104 22 99

     

    1104 29 11

     

    1104 29 15

     

    1104 29 19

     

    1104 29 31

     

    1104 29 35

     

    1104 29 39

     

    1104 29 51

     

    1104 29 55

     

    1104 29 59

     

    1104 29 81

     

    1104 29 85

     

    1104 29 89

     

    1104 30 10

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi

     

    1106 20 10

     

    1106 20 90

    Malto, anche torrefatto

     

    1107 10 11

     

    1107 10 19

     

    1107 10 91

     

    1107 10 99

     

    1107 20 00

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero

     

    1212 91 20

     

    1212 91 80

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili

    1501 00 19

    Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati

     

    1509 10 10

     

    1509 10 90

     

    1509 90 00

    Altri oli e loro frazioni

     

    1510 00 10

     

    1510 00 90

    Degras

     

    1522 00 31

     

    1522 00 39

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue

     

    1601 00 91

     

    1601 00 99

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

     

    1602 10 00

     

    1602 20 90

     

    1602 32 11

     

    1602 39 21

     

    1602 41 10

     

    1602 42 10

     

    1602 49 11

     

    1602 49 13

     

    1602 49 15

     

    1602 49 19

     

    1602 49 30

     

    1602 49 50

     

    1602 49 90

     

    1602 50 31

     

    1602 50 39

     

    1602 50 80

     

    1602 90 10

     

    1602 90 41

     

    1602 90 51

     

    1602 90 69

     

    1602 90 74

     

    1602 90 78

     

    1602 90 98

    Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

     

    1702 11 00

     

    1702 19 00

    Paste alimentari anche cotte o farcite

    1902 20 30

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

     

    2007 10 99

     

    2007 91 90

     

    2007 99 91

     

    2007 99 98

    Frutta e altre parti commestibili di piante

     

    2008 20 11

     

    2008 20 31

     

    2008 30 19

     

    2008 30 31

     

    2008 30 79

     

    2008 30 91

     

    2008 30 99

     

    2008 40 19

     

    2008 40 31

     

    2008 50 11

     

    2008 50 19

     

    2008 50 31

     

    2008 50 39

     

    2008 50 51

     

    2008 50 59

     

    2008 60 19

     

    2008 60 51

     

    2008 60 61

     

    2008 60 71

     

    2008 60 91

     

    2008 70 19

     

    2008 70 51

     

    2008 80 19

     

    2008 92 16

     

    2008 92 18

     

    2008 99 21

     

    2008 99 32

     

    2008 99 33

     

    2008 99 34

     

    2008 99 37

     

    2008 99 43

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

     

    2009 11 11

     

    2009 19 11

     

    2009 20 11

     

    2009 30 11

     

    2009 30 59

     

    2009 40 11

     

    2009 50 10

     

    2009 50 90

     

    2009 80 11

     

    2009 80 32

     

    2009 80 33

     

    2009 80 35

     

    2009 90 11

     

    2009 90 21

     

    2009 90 31

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    2106 90 51

    Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

     

    2204 10 19 (11)

     

    2204 10 99 (11)

     

    2204 21 10

     

    2204 21 81

     

    2204 21 82

     

    2204 21 98

     

    2204 21 99

     

    2204 29 10

     

    2204 29 58

     

    2204 29 75

     

    2204 29 98

     

    2204 29 99

     

    2204 30 10

     

    2204 30 92 (12)

     

    2204 30 94 (12)

     

    2204 30 96 (12)

     

    2204 30 98 (12)

    Alcole etilico non denaturato

    2208 20 40

    Crusche, stacciature e altri residui

     

    2302 30 10

     

    2302 30 90

     

    2302 40 10

     

    2302 40 90

    Panelli e altri residui solidi

    2306 90 19

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

     

    2309 10 13

     

    2309 10 15

     

    2309 10 19

     

    2309 10 33

     

    2309 10 39

     

    2309 10 51

     

    2309 10 53

     

    2309 10 59

     

    2309 10 70

     

    2309 90 33

     

    2309 90 35

     

    2309 90 39

     

    2309 90 43

     

    2309 90 49

     

    2309 90 51

     

    2309 90 53

     

    2309 90 59

     

    2309 90 70

    Albumine

     

    3502 11 90

     

    3502 19 90

     

    3502 20 91

     

    3502 20 99

    Prodotti agricoli (4)

    Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

     

    0403 10 51

     

    0403 10 53

     

    0403 10 59

     

    0403 10 91

     

    0403 10 93

     

    0403 10 99

     

    0403 90 71

     

    0403 90 73

     

    0403 90 79

     

    0403 90 91

     

    0403 90 93

     

    0403 90 99

    Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

     

    0405 20 10

     

    0405 20 30

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche

     

    1302 20 10

     

    1302 20 90

    Margarina

     

    1517 10 10

     

    1517 90 10

    Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

     

    1702 50 00

     

    1702 90 10

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

     

    1704 10 11

     

    1704 10 19

     

    1704 10 91

     

    1704 10 99

     

    1704 90 10

     

    1704 90 30

     

    1704 90 51

     

    1704 90 55

     

    1704 90 61

     

    1704 90 65

     

    1704 90 71

     

    1704 90 75

     

    1704 90 81

     

    1704 90 99

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

     

    1806 10 15

     

    1806 10 20

     

    1806 10 30

     

    1806 10 90

     

    1806 20 10

     

    1806 20 30

     

    1806 20 50

     

    1806 20 70

     

    1806 20 80

     

    1806 20 95

     

    1806 31 00

     

    1806 32 10

     

    1806 32 90

     

    1806 90 11

     

    1806 90 19

     

    1806 90 31

     

    1806 90 39

     

    1806 90 50

     

    1806 90 60

     

    1806 90 70

     

    1806 90 90

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini

     

    1901 10 00

     

    1901 20 00

     

    1901 90 11

     

    1901 90 19

     

    1901 90 99

    Paste alimentari anche cotte o farcite

     

    1902 11 00

     

    1902 19 10

     

    1902 19 90

     

    1902 20 91

     

    1902 20 99

     

    1902 30 10

     

    1902 30 90

     

    1902 40 10

     

    1902 40 90

    Tapioca e suoi succedanei

    1903 00 00

    Preparazioni alimentari

     

    1904 10 10

     

    1904 10 30

     

    1904 10 90

     

    1904 20 10

     

    1904 20 91

     

    1904 20 95

     

    1904 20 99

     

    1904 90 10

     

    1904 90 90

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

     

    1905 10 00

     

    1905 20 10

     

    1905 20 30

     

    1905 20 90

     

    1905 30 11

     

    1905 30 19

     

    1905 30 30

     

    1905 30 51

     

    1905 30 59

     

    1905 30 91

     

    1905 30 99

     

    1905 40 10

     

    1905 40 90

     

    1905 90 10

     

    1905 90 20

     

    1905 90 30

     

    1905 90 40

     

    1905 90 45

     

    1905 90 55

     

    1905 90 60

     

    1905 90 90

    Ortaggi e legumi, frutta

    2001 90 40

    Altri ortaggi e legumi

    2004 10 91

    Altri ortaggi e legumi

    2005 20 10

    Frutta e altre parti commestibili di piante

     

    2008 99 85

     

    2008 99 91

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

    2009 80 69

    Estratti, essenze e concentrati, di caffè

     

    2101 11 11

     

    2101 11 19

     

    2101 12 92

     

    2101 12 98

     

    2101 20 98

     

    2101 30 11

     

    2101 30 19

     

    2101 30 91

     

    2101 30 99

    Lieviti (vivi o morti)

     

    2102 10 10

     

    2102 10 31

     

    2102 10 39

     

    2102 10 90

     

    2102 20 11

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

    2103 20 00

    Gelati

     

    2105 00 10

     

    2105 00 91

     

    2105 00 99

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

     

    2106 10 20

     

    2106 10 80

     

    2106 90 10

     

    2106 90 20

     

    2106 90 98

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate

     

    2202 90 91

     

    2202 90 95

     

    2202 90 99

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

     

    2209 00 11

     

    2209 00 19

     

    2209 00 91

     

    2209 00 99

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati

     

    2905 43 00

     

    2905 44 11

     

    2905 44 19

     

    2905 44 91

     

    2905 44 99

     

    2905 45 00

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli

     

    3302 10 10

     

    3302 10 21

     

    3302 10 29

    Agenti d'apprettatura o di finitura

     

    3809 10 10

     

    3809 10 30

     

    3809 10 50

     

    3809 10 90

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

     

    3824 60 11

     

    3824 60 19

     

    3824 60 91

     

    3824 60 99

    Prodotti agricoli (5)

    Fiori e boccioli di fiori recisi

     

    0603 10 15 (11)

     

    0603 10 29 (11)

     

    0603 10 51 (11)

     

    0603 10 65 (11)

     

    0603 90 00 (11)

    Frutta anche cotta in acqua o al vapore

    0811 10 90 (11)

    Frutta e altre parti commestibili di piante

     

    2008 40 51 (11)

     

    2008 40 59 (11)

     

    2008 40 71 (11)

     

    2008 40 79 (11)

     

    2008 40 91 (11)

     

    2008 40 99 (11)

     

    2008 50 61 (11)

     

    2008 50 69 (11)

     

    2008 50 71 (11)

     

    2008 50 79 (11)

     

    2008 50 92 (11)

     

    2008 50 94 (11)

     

    2008 50 99 (11)

     

    2008 70 61 (11)

     

    2008 70 69 (11)

     

    2008 70 71 (11)

     

    2008 70 79 (11)

     

    2008 70 92 (11)

     

    2008 70 94 (11)

     

    2008 70 99 (11)

     

    2008 92 59 (11)

     

    2008 92 72 (11)

     

    2008 92 74 (11)

     

    2008 92 78 (11)

     

    2008 92 98 (11)

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

     

    2009 11 99 (11)

     

    2009 40 30 (11)

     

    2009 70 11 (11)

     

    2009 70 19 (11)

     

    2009 70 30 (11)

     

    2009 70 91 (11)

     

    2009 70 93 (11)

     

    2009 70 99 (11)

    Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

     

    2204 21 79 (11)

     

    2204 21 80 (11)

     

    2204 21 83 (11)

     

    2204 21 84 (11)

    Prodotti agricoli (6)

    Animali vivi della specie bovina

     

    0102 90 05

     

    0102 90 21

     

    0102 90 29

     

    0102 90 41

     

    0102 90 49

     

    0102 90 51

     

    0102 90 59

     

    0102 90 61

     

    0102 90 69

     

    0102 90 71

     

    0102 90 79

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

     

    0201 10 00

     

    0201 20 20

     

    0201 20 30

     

    0201 20 50

     

    0201 20 90

     

    0201 30 00

    Carni di animali della specie bovina, congelate

     

    0202 10 00

     

    0202 20 10

     

    0202 20 30

     

    0202 20 50

     

    0202 20 90

     

    0202 30 10

     

    0202 30 50

     

    0202 30 90

    Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

     

    0206 29 99

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia

     

    0210 20 10

     

    0210 20 90

     

    0210 90 41

     

    0210 90 49

     

    0210 90 90

    Latte e crema di latte, concentrati

     

    0402 10 11

     

    0402 10 19

     

    0402 10 91

     

    0402 10 99

     

    0402 21 11

     

    0402 21 17

     

    0402 21 19

     

    0402 21 91

     

    0402 21 99

     

    0402 29 11

     

    0402 29 15

     

    0402 29 19

     

    0402 29 91

     

    0402 29 99

    Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir

     

    0403 90 11

     

    0403 90 13

     

    0403 90 19

     

    0403 90 31

     

    0403 90 33

     

    0403 90 39

    Siero di latte, anche concentrato

     

    0404 10 02

     

    0404 10 04

     

    0404 10 06

     

    0404 10 12

     

    0404 10 14

     

    0404 10 16

     

    0404 10 26

     

    0404 10 28

     

    0404 10 32

     

    0404 10 34

     

    0404 10 36

     

    0404 10 38

     

    0404 90 21

     

    0404 90 23

     

    0404 90 29

     

    0404 90 81

     

    0404 90 83

     

    0404 90 89

    Burro e altre materie grasse provenienti dal latte

     

    0405 10 11

     

    0405 10 30

     

    0405 10 50

     

    0405 10 90

     

    0405 20 90

     

    0405 90 10

     

    0405 90 90

    Fiori e boccioli di fiori recisi

     

    0603 10 11

     

    0603 10 13

     

    0603 10 21

     

    0603 10 25

     

    0603 10 53

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

    0709 90 60

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore

    0710 40 00

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati

    0711 90 30

    Banane, compresi i platani, fresche o essiccate

    0803 00 19

    Agrumi, freschi o secchi

     

    0805 10 01 (12)

     

    0805 10 05 (12)

     

    0805 10 09 (12)

     

    0805 10 11 (12)

     

    0805 10 15 (2)

     

    0805 10 19 (2)

     

    0805 10 21 (2)

     

    0805 10 25 (12)

     

    0805 10 29 (12)

     

    0805 10 31 (12)

     

    0805 10 33 (12)

     

    0805 10 35 (12)

     

    0805 10 37 (9) (12)

     

    0805 10 38 (9) (12)

     

    0805 10 39 (9) (12)

     

    0805 10 42 (9) (12)

     

    0805 10 44 (12)

     

    0805 10 46 (9) (12)

     

    0805 10 51 (2)

     

    0805 10 55 (2)

     

    0805 10 59 (2)

     

    0805 10 61 (2)

     

    0805 10 65 (2)

     

    0805 10 69 (2)

     

    0805 30 20 (2)

     

    0805 30 30 (2)

     

    0805 30 40 (2)

    Uve, fresche o secche

    0806 10 40 (12)

    Mele, pere e cotogne, fresche

     

    0808 10 51 (12)

     

    0808 10 53 (12)

     

    0808 10 59 (12)

     

    0808 10 61 (12)

     

    0808 10 63 (12)

     

    0808 10 69 (12)

     

    0808 10 71 (12)

     

    0808 10 73 (12)

     

    0808 10 79 (12)

     

    0808 10 92 (12)

     

    0808 10 94 (12)

     

    0808 10 98 (12)

     

    0808 20 31 (12)

     

    0808 20 37 (12)

     

    0808 20 41 (12)

     

    0808 20 47 (12)

     

    0808 20 51 (12)

     

    0808 20 57 (12)

     

    0808 20 67 (12)

    Granturco

     

    1005 10 90

     

    1005 90 00

    Riso

     

    1006 10 10

     

    1006 10 21

     

    1006 10 23

     

    1006 10 25

     

    1006 10 27

     

    1006 10 92

     

    1006 10 94

     

    1006 10 96

     

    1006 10 98

     

    1006 20 11

     

    1006 20 13

     

    1006 20 15

     

    1006 20 17

     

    1006 20 92

     

    1006 20 94

     

    1006 20 96

     

    1006 20 98

     

    1006 30 21

     

    1006 30 23

     

    1006 30 25

     

    1006 30 27

     

    1006 30 42

     

    1006 30 44

     

    1006 30 46

     

    1006 30 48

     

    1006 30 61

     

    1006 30 63

     

    1006 30 65

     

    1006 30 67

     

    1006 30 92

     

    1006 30 94

     

    1006 30 96

     

    1006 30 98

     

    1006 40 00

    Sorgo da granella

     

    1007 00 10

     

    1007 00 90

    Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

     

    1102 20 10

     

    1102 20 90

     

    1102 30 00

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets

     

    1103 13 10

     

    1103 13 90

     

    1103 14 00

     

    1103 29 40

     

    1103 29 50

    Cereali altrimenti lavorati

     

    1104 19 50

     

    1104 19 91

     

    1104 23 10

     

    1104 23 30

     

    1104 23 90

     

    1104 23 99

     

    1104 30 90

    Amidi e fecole; inulina

     

    1108 11 00

     

    1108 12 00

     

    1108 13 00

     

    1108 14 00

     

    1108 19 10

     

    1108 19 90

     

    1108 20 00

    Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

    1109 00 00

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

     

    1602 50 10

     

    1602 90 61

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro

     

    1701 11 10

     

    1701 11 90

     

    1701 12 10

     

    1701 12 90

     

    1701 91 00

     

    1701 99 10

     

    1701 99 90

    Altri zuccheri, compreso il lattosio, chimicamente puro

     

    1702 20 10

     

    1702 20 90

     

    1702 30 10

     

    1702 30 51

     

    1702 30 59

     

    1702 30 91

     

    1702 30 99

     

    1702 40 10

     

    1702 40 90

     

    1702 60 10

     

    1702 60 90

     

    1702 90 30

     

    1702 90 50

     

    1702 90 60

     

    1702 90 71

     

    1702 90 75

     

    1702 90 79

     

    1702 90 80

     

    1702 90 99

    Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante

    2001 90 30

    Pomodori preparati o conservati

     

    2002 10 10

     

    2002 10 90

     

    2002 90 11

     

    2002 90 19

     

    2002 90 31

     

    2002 90 39

     

    2002 90 91

     

    2002 90 99

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

    2004 90 10

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati

     

    2005 60 00

     

    2005 80 00

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

     

    2007 10 10

     

    2007 91 10

     

    2007 91 30

     

    2007 99 10

     

    2007 99 20

     

    2007 99 31

     

    2007 99 33

     

    2007 99 35

     

    2007 99 39

     

    2007 99 51

     

    2007 99 55

     

    2007 99 58

    Frutta e altre parti commestibili di piante

     

    2008 30 55

     

    2008 30 75

     

    2008 92 51

     

    2008 92 76

     

    2008 92 92

     

    2008 92 93

     

    2008 92 94

     

    2008 92 96

     

    2008 92 97

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva)

     

    2009 40 93

     

    2009 60 11 (12)

     

    2009 60 19 (12)

     

    2009 60 51 (12)

     

    2009 60 59 (12)

     

    2009 60 71 (12)

     

    2009 60 79 (12)

     

    2009 60 90 (12)

     

    2009 80 71

     

    2009 90 49

     

    2009 90 71

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

     

    2106 90 30

     

    2106 90 55

     

    2106 90 59

    Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

     

    2204 21 94

     

    2204 29 62

     

    2204 29 64

     

    2204 29 65

     

    2204 29 83

     

    2204 29 84

     

    2204 29 94

    Vermut e altri vini di uve fresche

     

    2205 10 10

     

    2205 10 90

     

    2205 90 10

     

    2205 90 90

    Alcole etilico non denaturato

     

    2207 10 00

     

    2207 20 00

    Alcole etilico non denaturato

     

    2208 40 10

     

    2208 40 90

     

    2208 90 91

     

    2208 90 99

    Crusche, stacciature e altri residui

     

    2302 10 10

     

    2302 10 90

     

    2302 20 10

     

    2302 20 90

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

    2303 10 11

    Destrina e altri amidi e fecole modificati

     

    3505 10 10

     

    3505 10 90

     

    3505 20 10

     

    3505 20 30

     

    3505 20 50

     

    3505 20 90

    Prodotti agricoli (7)

    Formaggi e latticini

     

    0406 20 10

     

    0406 40 10

     

    0406 40 50

     

    0406 90 02

     

    0406 90 03

     

    0406 90 04

     

    0406 90 05

     

    0406 90 06

     

    0406 90 07

     

    0406 90 08

     

    0406 90 09

     

    0406 90 12

     

    0406 90 14

     

    0406 90 16

     

    0406 90 18

     

    0406 90 19

     

    0406 90 23

     

    0406 90 25

     

    0406 90 27

     

    0406 90 29

     

    0406 90 31

     

    0406 90 33

     

    0406 90 35

     

    0406 90 37

     

    0406 90 39

     

    0406 90 61

     

    0406 90 63

     

    0406 90 73

     

    0406 90 75

     

    0406 90 76

     

    0406 90 79

     

    0406 90 81

     

    0406 90 82

     

    0406 90 84

     

    0406 90 85

    Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati

     

    2204 10 11

     

    2204 10 91

     

    2204 21 11

     

    2204 21 12

     

    2204 21 13

     

    2204 21 17

     

    2204 21 18

     

    2204 21 19

     

    2204 21 22

     

    2204 21 24

     

    2204 21 26

     

    2204 21 27

     

    2204 21 28

     

    2204 21 32

     

    2204 21 34

     

    2204 21 36

     

    2204 21 37

     

    2204 21 38

     

    2204 21 42

     

    2204 21 43

     

    2204 21 44

     

    2204 21 46

     

    2204 21 47

     

    2204 21 48

     

    2204 21 62

     

    2204 21 66

     

    2204 21 67

     

    2204 21 68

     

    2204 21 69

     

    2204 21 71

     

    2204 21 74

     

    2204 21 76

     

    2204 21 77

     

    2204 21 78

     

    2204 21 87

     

    2204 21 88

     

    2204 21 89

     

    2204 21 91

     

    2204 21 92

     

    2204 21 93

     

    2204 21 95

     

    2204 21 96

     

    2204 21 97

     

    2204 29 12

     

    2204 29 13

     

    2204 29 17

     

    2204 29 18

     

    2204 29 42

     

    2204 29 43

     

    2204 29 44

     

    2204 29 46

     

    2204 29 47

     

    2204 29 48

     

    2204 29 71

     

    2204 29 72

     

    2204 29 81

     

    2204 29 82

     

    2204 29 87

     

    2204 29 88

     

    2204 29 89

     

    2204 29 91

     

    2204 29 92

     

    2204 29 93

     

    2204 29 95

     

    2204 29 96

     

    2204 29 97

    Alcole etilico non denaturato

     

    2208 20 12

     

    2208 20 14

     

    2208 20 26

     

    2208 20 27

     

    2208 20 62

     

    2208 20 64

     

    2208 20 86

     

    2208 20 87

     

    2208 30 11

     

    2208 30 19

     

    2208 30 32

     

    2208 30 38

     

    2208 30 52

     

    2208 30 58

     

    2208 30 72

     

    2208 30 78

     

    2208 90 41

     

    2208 90 45

     

    2208 90 52

    Note

    (1)

    (16/5-15/9)

    (2)

    (1/6-15/10)

    (3)

    (1/1-31/5) esclusa la varietà Imperatore

    (4)

    varietà Imperatore o (1/6-31/12)

    (5)

    (1/1-31/3)

    (6)

    (1/10-31/12)

    (7)

    (1/4-31/12)

    (8)

    (1/1-30/9)

    (9)

    (16/10-31/5)

    (10)

    (16/9-15/5)

    (11)

    In base all'ASSC, il fattore di crescita annua (fca) sarà applicato annualmente alle rispettive quantità di base.

    (12)

    In base all'ASSC, l'intero dazio specifico è esigibile nel caso in cui non sia stato raggiunto il prezzo di entrata corrispondente.

    Appendice 8

    Prodotti della pesca ai quali temporaneamente non si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del presente allegato

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (1)

    Codice NC 96

    Pesci vivi

     

    0301 10 90

     

    0301 92 00

     

    0301 99 11

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

     

    0302 12 00

     

    0302 31 10

     

    0302 32 10

     

    0302 33 10

     

    0302 39 11

     

    0302 39 19

     

    0302 66 00

     

    0302 69 21

    Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

     

    0303 10 00

     

    0303 22 00

     

    0303 41 11

     

    0303 41 13

     

    0303 41 19

     

    0303 42 12

     

    0303 42 18

     

    0303 42 32

     

    0303 42 38

     

    0303 42 52

     

    0303 42 58

     

    0303 43 11

     

    0303 43 13

     

    0303 43 19

     

    0303 49 21

     

    0303 49 23

     

    0303 49 29

     

    0303 49 41

     

    0303 49 43

     

    0303 49 49

     

    0303 76 00

     

    0303 79 21

     

    0303 79 23

     

    0303 79 29

    Filetti e altre carni di pesci

     

    0304 10 13

     

    0304 20 13

    Paste alimentari anche cotte o farcite

    1902 20 10

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (2)

    Pesci vivi

     

    0301 91 10

     

    0301 93 00

     

    0301 99 19

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

     

    0302 11 10

     

    0302 19 00

     

    0302 21 10

     

    0302 21 30

     

    0302 22 00

     

    0302 62 00

     

    0302 63 00

     

    0302 65 20

     

    0302 65 50

     

    0302 65 90

     

    0302 69 11

     

    0302 69 19

     

    0302 69 31

     

    0302 69 33

     

    0302 69 41

     

    0302 69 45

     

    0302 69 51

     

    0302 69 85

     

    0302 69 86

     

    0302 69 92

     

    0302 69 99

     

    0302 70 00

    Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

     

    0303 21 10

     

    0303 29 00

     

    0303 31 10

     

    0303 31 30

     

    0303 33 00

     

    0303 39 10

     

    0303 72 00

     

    0303 73 00

     

    0303 75 20

     

    0303 75 50

     

    0303 75 90

     

    0303 79 11

     

    0303 79 19

     

    0303 79 35

     

    0303 79 37

     

    0303 79 45

     

    0303 79 51

     

    0303 79 60

     

    0303 79 62

     

    0303 79 83

     

    0303 79 85

     

    0303 79 87

     

    0303 79 92

     

    0303 79 93

     

    0303 79 94

     

    0303 79 96

     

    0303 80 00

    Filetti e altre carni di pesci

     

    0304 10 19

     

    0304 10 91

     

    0304 20 19

     

    0304 20 21

     

    0304 20 29

     

    0304 20 31

     

    0304 20 33

     

    0304 20 35

     

    0304 20 37

     

    0304 20 41

     

    0304 20 43

     

    0304 20 61

     

    0304 20 69

     

    0304 20 71

     

    0304 20 73

     

    0304 20 87

     

    0304 20 91

     

    0304 90 10

     

    0304 90 31

     

    0304 90 39

     

    0304 90 41

     

    0304 90 45

     

    0304 90 57

     

    0304 90 59

     

    0304 90 97

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

     

    0305 42 00

     

    0305 59 50

     

    0305 59 70

     

    0305 63 00

     

    0305 69 30

     

    0305 69 50

     

    0305 69 90

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

     

    0306 11 10

     

    0306 11 90

     

    0306 12 10

     

    0306 12 90

     

    0306 13 10

     

    0306 13 90

     

    0306 14 10

     

    0306 14 30

     

    0306 14 90

     

    0306 19 10

     

    0306 19 90

     

    0306 21 00

     

    0306 22 10

     

    0306 22 91

     

    0306 22 99

     

    0306 23 10

     

    0306 23 90

     

    0306 24 10

     

    0306 24 30

     

    0306 24 90

     

    0306 29 10

     

    0306 29 90

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi

     

    0307 10 90

     

    0307 21 00

     

    0307 29 10

     

    0307 29 90

     

    0307 31 10

     

    0307 31 90

     

    0307 39 10

     

    0307 39 90

     

    0307 41 10

     

    0307 41 91

     

    0307 41 99

     

    0307 49 01

     

    0307 49 11

     

    0307 49 18

     

    0307 49 31

     

    0307 49 33

     

    0307 49 35

     

    0307 49 38

     

    0307 49 51

     

    0307 49 59

     

    0307 49 71

     

    0307 49 91

     

    0307 49 99

     

    0307 51 00

     

    0307 59 10

     

    0307 59 90

     

    0307 91 00

     

    0307 99 11

     

    0307 99 13

     

    0307 99 15

     

    0307 99 18

     

    0307 99 90

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

     

    1604 11 00

     

    1604 13 90

     

    1604 15 11

     

    1604 15 19

     

    1604 15 90

     

    1604 19 10

     

    1604 19 50

     

    1604 19 91

     

    1604 19 92

     

    1604 19 93

     

    1604 19 94

     

    1604 19 95

     

    1604 19 98

     

    1604 20 05

     

    1604 20 10

     

    1604 20 30

     

    1604 30 10

     

    1604 30 90

    Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

     

    1605 10 00

     

    1605 20 10

     

    1605 20 91

     

    1605 20 99

     

    1605 30 00

     

    1605 40 00

     

    1605 90 11

     

    1605 90 19

     

    1605 90 30

     

    1605 90 90

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (3)

    Pesci vivi

    0301 91 90

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

    0302 11 90

    Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

    0303 21 90

    Filetti e altre carni di pesci

     

    0304 10 11

     

    0304 20 11

     

    0304 20 57

     

    0304 20 59

     

    0304 90 47

     

    0304 90 49

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

    1604 13 11

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (4)

    Pesci vivi

    0301 99 90

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

     

    0302 21 90

     

    0302 23 00

     

    0302 29 10

     

    0302 29 90

     

    0302 31 90

     

    0302 32 90

     

    0302 33 90

     

    0302 39 91

     

    0302 39 99

     

    0302 40 05

     

    0302 40 98

     

    0302 50 10

     

    0302 50 90

     

    0302 61 10

     

    0302 61 30

     

    0302 61 90

     

    0302 61 98

     

    0302 64 05

     

    0302 64 98

     

    0302 69 25

     

    0302 69 35

     

    0302 69 55

     

    0302 69 61

     

    0302 69 75

     

    0302 69 87

     

    0302 69 91

     

    0302 69 93

     

    0302 69 94

     

    0302 69 95

    Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

     

    0303 31 90

     

    0303 32 00

     

    0303 39 20

     

    0303 39 30

     

    0303 39 80

     

    0303 41 90

     

    0303 42 90

     

    0303 43 90

     

    0303 49 90

     

    0303 50 05

     

    0303 50 98

     

    0303 60 11

     

    0303 60 19

     

    0303 60 90

     

    0303 71 10

     

    0303 71 30

     

    0303 71 90

     

    0303 71 98

     

    0303 74 10

     

    0303 74 20

     

    0303 74 90

     

    0303 77 00

     

    0303 79 31

     

    0303 79 41

     

    0303 79 55

     

    0303 79 65

     

    0303 79 71

     

    0303 79 75

     

    0303 79 91

     

    0303 79 95

    Filetti e altre carni di pesci

     

    0304 10 31

     

    0304 10 33

     

    0304 10 35

     

    0304 10 38

     

    0304 10 94

     

    0304 10 96

     

    0304 10 98

     

    0304 20 45

     

    0304 20 51

     

    0304 20 53

     

    0304 20 75

     

    0304 20 79

     

    0304 20 81

     

    0304 20 85

     

    0304 20 96

     

    0304 90 05

     

    0304 90 20

     

    0304 90 27

     

    0304 90 35

     

    0304 90 38

     

    0304 90 51

     

    0304 90 55

     

    0304 90 61

     

    0304 90 65

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati

     

    0305 10 00

     

    0305 20 00

     

    0305 30 11

     

    0305 30 19

     

    0305 30 30

     

    0305 30 50

     

    0305 30 90

     

    0305 41 00

     

    0305 49 10

     

    0305 49 20

     

    0305 49 30

     

    0305 49 45

     

    0305 49 50

     

    0305 49 80

     

    0305 51 10

     

    0305 51 90

     

    0305 59 11

     

    0305 59 19

     

    0305 59 30

     

    0305 59 60

     

    0305 59 90

     

    0305 61 00

     

    0305 62 00

     

    0305 69 10

     

    0305 69 20

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi

     

    0306 13 30

     

    0306 19 30

     

    0306 23 31

     

    0306 23 39

     

    0306 29 30

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

     

    1604 12 10

     

    1604 12 91

     

    1604 12 99

     

    1604 14 12

     

    1604 14 14

     

    1604 14 16

     

    1604 14 18

     

    1604 14 90

     

    1604 19 31

     

    1604 19 39

     

    1604 20 70

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (5)

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce

     

    0302 69 65

     

    0302 69 81

    Pesci congelati, esclusi i filetti di pesce

     

    0303 78 10

     

    0303 78 90

     

    0303 79 81

    Filetti e altre carni di pesci

    0304 20 83

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei

     

    1604 13 19

     

    1604 16 00

     

    1604 20 40

     

    1604 20 50

     

    1604 20 90

    Appendice 9

    Paesi in via di sviluppo vicini

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 13, del presente allegato, l'espressione «paesi in via di sviluppo vicini appartenenti a un'entità geografica coerente» si riferisce ai seguenti paesi:

    Africa:

    Algeria, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia;

    Caraibi:

    Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela

    Appendice 10

    Prodotti ai quali le disposizioni relative al cumulo degli articoli 2, paragrafo 2, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente allegato si applicano dal 1o ottobre 2015 e le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

    Codice NC

    Descrizione

    1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati

    1704 90 99

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

    altri:

    – –

    altri:

    – – –

    altri:

    – – – –

    altri:

    – – – – –

    altri:

    1806 10 30

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %

    1806 10 90

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    – –

    avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore all'80 %

    1806 20 95

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

    altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso, in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

    – –

    altre:

    – – –

    altre

    1901 90 99

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

    altri:

    – –

    altri:

    – – –

    altri

    2101 12 98

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

    estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di caffè:

    – –

    preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di caffè:

    – – –

    altri

    2101 20 98

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

    estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati o a base di tè o mate:

    – –

    preparazioni:

    – – –

    altri

    2106 90 59

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    altre:

    – –

    sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

    – – –

    altri:

    – – – –

    altri

    2106 90 98

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    altre:

    – –

    altre:

    – – –

    altre

    3302 10 29

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:

    dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:

    – –

    dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

    – – –

    preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:

    – – – –

    altre:

    – – – – –

    altre

    Appendice 11

    Prodotti ai quali le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 5, 9 e 12, del presente allegato non si applicano

    Codice NC

    Descrizione

    ex 1006

    Riso diverso dal riso del codice 1006 10 10

    Appendice 12

    Paesi e territori d'oltremare

    Ai sensi del presente allegato, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati in appresso:

    (Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

    1.

    Paesi che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

    Groenlandia.

    2.

    Territori d'oltremare della Repubblica francese:

     

    Nuova Caledonia e dipendenze,

     

    Polinesia francese,

     

    Terre australi e antartiche francesi,

     

    Isole Wallis e Futuna.

    3.

    Collettività territoriali della Repubblica francese:

    Saint Pierre e Miquelon.

    4.

    Parte caraibica del Regno dei Paesi bassi:

     

    Aruba,

     

    Bonaire,

     

    Curaçao,

     

    Saba,

     

    Sint Eustatius,

     

    Sint Maarten.

    5.

    Paesi e territori d'oltremare britannici:

     

    Anguilla,

     

    Isole Cayman,

     

    Isole Falkland,

     

    Georgia australe e Sandwich australi,

     

    Montserrat,

     

    Pitcairn,

     

    Sant'Elena, Isole dell'Ascensione, Tristan da Cunha

     

    Territori dell'Antartico britannico,

     

    Territorio britannico dell'Oceano Indiano,

     

    Turks e Caicos,

     

    Isole Vergini britanniche.


    ALLEGATO III

    REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

    Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio

    (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1)

     

    Regolamento (CE) n. 1217/2008 del Consiglio

    (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 1)

     

    Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio

    (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1)

    limitatamente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), secondo trattino, e al punto 15.B.2 dell'allegato

    Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59)

     

    Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)

    limitatamente al punto 14 dell'allegato

    Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52)

    limitatamente al punto 5 dell'allegato

    Regolamento delegato (UE) n. 1025/2014 della Commissione

    (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 1)

     

    Regolamento delegato (UE) n. 1026/2014 della Commissione

    (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 3)

     

    Regolamento delegato (UE) n. 1027/2014 della Commissione

    (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 5)

     

    Regolamento delegato (UE) n. 1387/2014 della Commissione

    (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 35)

     


    ALLEGATO IV

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento (CE) n. 1528/2007

    Presente regolamento

    Articoli 1 e 2

    Articoli 1 e 2

    Articolo 2 bis

    Articolo 3

    Articolo 2 ter

    Articolo 3, paragrafi 1 e 2

    Articolo 4, paragrafi 1 e 2

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 5

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 7

    Articolo 6, paragrafi 2 e 3

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 8

    Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

    Articolo 8

    Articoli da 9 a 15

    Articoli da 9 a 13

    Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 16, paragrafo 5

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 16, paragrafo 6

    Articolo 14, paragrafo 5

    Articolo 16, paragrafo 7

    Articolo 14, paragrafo 6

    Articolo 17

    Articolo 15

    Articolo 18, paragrafi 1 e 2

    Articolo 16, paragrafi 1 e 2

    Articolo 18, paragrafo 5, parole introduttive

    Articolo 16, paragrafo 3, parole introduttive

    Articolo 18, paragrafo 5, primo trattino

    Articolo 16, paragrafo 3, lettera a)

    Articolo 18, paragrafo 5, secondo trattino

    Articolo 16, paragrafo 3, lettera b)

    Articolo 18, paragrafo 5, terzo trattino

    Articolo 16, paragrafo 3, lettera c)

    Articolo 18, paragrafo 6

    Articolo 16, paragrafo 4

    Articoli da 19 a 23

    Articoli da 17 a 21

    Articolo 24 bis

    Articolo 22

    Articolo 24 ter

    Articolo 23

    Articolo 25

    Articoli 26 e 27

    Articoli 24 e 25

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato II

    Allegato III

    Allegato IV


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