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Document 32016R0824

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/3019

    GU L 137 del 26.5.2016, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/824/oj

    26.5.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 137/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/824 DELLA COMMISSIONE

    del 25 maggio 2016

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 11, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È importante riconoscere il fatto che le autorità competenti devono ricevere informazioni complete circa lo scopo, la struttura e l'organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e dei sistemi organizzati di negoziazione (OTF) sui quali saranno tenute a vigilare per assicurare un funzionamento efficiente e ordinato dei mercati finanziari.

    (2)

    Dette informazioni dovrebbero basarsi sulle informazioni che l'impresa di investimento o il gestore del mercato sono tenuti a comunicare in ossequio agli obblighi generali ai fini dell'autorizzazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE. Dovrebbero vertere sulla specifica funzionalità del sistema di negoziazione in modo da consentire alle autorità competenti di valutare se il sistema rientri nella definizione di MTF o di OTF e di valutarne la conformità ai requisiti specifici relativi alle sedi previsti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'obbligo di fornire una descrizione dettagliata non dovrebbe incidere sul dovere dell'impresa di investimento o del gestore del mercato di comunicare all'autorità competente le altre informazioni previste dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 né sul diritto delle autorità competenti di chiedere altre informazioni nell'ambito dell'esercizio della vigilanza continua sulle sedi di negoziazione.

    (3)

    Le informazioni ricevute dalle autorità competenti dovrebbero assicurare la raccolta, secondo modalità uniformi, di descrizioni dettagliate del funzionamento degli MTF e degli OTF a norma della direttiva 2014/65/UE e un trattamento efficiente delle informazioni relative agli MTF esistenti, già operativi in base a un'autorizzazione nazionale alla data in cui entra in vigore l'obbligo di presentare una descrizione dettagliata.

    (4)

    È necessario che i mercati di crescita per le PMI comunichino informazioni supplementari perché si differenziano dagli altri MTF in quanto soggetti a norme supplementari conformemente alla direttiva 2014/65/UE.

    (5)

    Gli OTF dovrebbero comunicare informazioni supplementari perché si differenziano dagli MTF in quanto, nel loro caso, il processo di negoziazione può comportare l'applicazione di norme discrezionali da parte del gestore e perché il gestore dell'OTF è responsabile nei confronti degli utenti del sistema.

    (6)

    Ai fini di un trattamento efficiente le informazioni richieste dovrebbero essere comunicate in formato elettronico.

    (7)

    Per agevolare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) nella pubblicazione dell'elenco di tutti gli MTF e gli OTF esistenti nell'Unione, con indicazione dei servizi che prestano e del codice unico di identificazione di ciascuno, è opportuno comunicare le informazioni usando un modello uniforme.

    (8)

    A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

    (9)

    I dati personali previsti dal presente regolamento dovrebbero essere rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità. A norma dell'articolo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i dati personali dovrebbero essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza e dovrebbe essere indicato un periodo massimo di conservazione.

    (10)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

    (11)

    L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (1)   «gestore»:

    (a)

    l'impresa di investimento che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione (MTF);

    (b)

    l'impresa di investimento che gestisce un sistema organizzato di negoziazione (OTF);

    (c)

    il gestore del mercato che gestisce un MTF;

    (d)

    il gestore del mercato che gestisce un OTF;

    (2)   «classe di attività»: ciascuna delle categorie di strumenti finanziari elencate all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE.

    Articolo 2

    Informazioni da comunicare sugli MTF e sugli OTF

    1.   Il gestore comunica all'autorità competente le informazioni seguenti:

    (a)

    classi di attività degli strumenti finanziari negoziati nell'MTF o nell'OTF;

    (b)

    norme e procedure applicate per mettere gli strumenti finanziari a disposizione per la negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni;

    (c)

    norme e procedure applicate per assicurare obiettività e non discriminazione nella concessione dell'accesso ai sistemi di negoziazione, con indicazione delle modalità di pubblicazione applicate per rendere pubbliche le informazioni;

    (d)

    misure e procedure applicate per assicurare la disponibilità pubblica di informazioni sufficienti a permettere agli utenti dell'MTF o dell'OTF di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura dell'utente sia della classe degli strumenti finanziari negoziati;

    (e)

    sistemi, procedure e modalità applicati per assicurare il soddisfacimento delle condizioni previste agli articoli 48 e 49 della direttiva 2014/65/UE;

    (f)

    descrizione dettagliata dei dispositivi volti ad agevolare la fornitura di liquidità al sistema, quali i sistemi di market making;

    (g)

    dispositivi e procedure applicati per monitorare le operazioni a norma dell'articolo 31 della direttiva 2014/65/UE;

    (h)

    norme e procedure applicate per la sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione a norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/65/UE;

    (i)

    modalità applicate per adempiere gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano agli strumenti finanziari negoziati e alla funzionalità di negoziazione dell'MTF o dell'OTF; queste informazioni sono corredate di informazioni sull'intenzione di avvalersi delle esenzioni previste dagli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014 e della pubblicazione differita prevista dallo stesso regolamento, articoli 7 e 11;

    (j)

    misure applicate per il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nel sistema che gestisce e per assicurare che gli utenti siano a conoscenza delle rispettive responsabilità al riguardo;

    (k)

    elenco dei membri o partecipanti dell'MTF o dell'OTF che gestisce.

    2.   Il gestore comunica all'autorità competente una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema di negoziazione che gestisce indicando:

    (a)

    se il sistema opera a voce, per via telematica o secondo una funzionalità ibrida;

    (b)

    in caso di sistema di negoziazione telematico o ibrido, la natura di qualsiasi algoritmo o programma usato per abbinare gli interessi di negoziazione ed eseguirli;

    (c)

    in caso di sistema di negoziazione a voce, le regole e i protocolli applicati per abbinare gli interessi di negoziazione ed eseguirli;

    (d)

    una descrizione che illustra in che modo il sistema di negoziazione risponde a ciascun elemento della definizione di MTF o OTF.

    3.   Il gestore informa l'autorità competente del modo e dei casi in cui l'esercizio dell'MTF o dell'OTF determinerà potenziali conflitti tra gli interessi del sistema stesso, del relativo gestore o dei proprietari e il sano funzionamento dell'MTF o dell'OTF. Il gestore indica le procedure e modalità applicate per adempiere gli obblighi imposti dall'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.

    4.   Il gestore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni sulle modalità di esternalizzazione applicate per quanto riguarda la gestione e l'esercizio o la sorveglianza dell'MTF o dell'OTF:

    (a)

    provvedimenti organizzativi atti a individuare i rischi inerenti alle attività esternalizzate e a monitorare le attività esternalizzate;

    (b)

    accordo contrattuale tra il gestore e il prestatore del servizio esternalizzato nel quale sono stabiliti la natura, la portata, le finalità e il livello di servizio concordati.

    5.   Il gestore informa l'autorità competente dei legami che intrattiene con un mercato regolamentato, un MTF, un OTF o un internalizzatore sistematico di sua proprietà e delle partecipazioni che lo legano ad esso.

    Articolo 3

    Altre informazioni da comunicare sugli MTF

    Oltre alle informazioni previste all'articolo 2, il gestore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni relative agli obblighi imposti dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE:

    (a)

    descrizione dei dispositivi approntati e dei sistemi applicati per gestire i rischi ai quali è esposto, identificare tutti i rischi che possano comprometterne il funzionamento e prendere misure efficaci per attenuare tali rischi;

    (b)

    descrizione dei dispositivi applicati per agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema che gestisce;

    (c)

    tenuto conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse sul mercato, nonché della portata e del grado dei rischi ai quali il gestore è esposto, indicazione delle risorse finanziarie considerate sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato.

    Articolo 4

    Informazioni da comunicare sugli MTF già operativi

    L'impresa di investimento o il gestore del mercato autorizzati, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), a gestire un MTF già operativo alla data di applicazione del presente regolamento comunica le informazioni previste agli articoli 2 e 3 laddove siano necessarie:

    (a)

    per rettificare, aggiornare o precisare le informazioni che il gestore ha precedentemente comunicato all'autorità competente;

    (b)

    per dimostrare la conformità agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 che non si applicavano all'MTF prima dell'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 5

    Altre informazioni da comunicare sugli MTF ai fini della registrazione come mercato di crescita per le PMI

    Il gestore che chiede la registrazione dell'MTF come mercato di crescita per le PMI provvede a che le informazioni comunicate a norma degli articoli 2 e 3 indichino chiaramente le funzionalità o modalità applicabili al mercato di crescita per le PMI.

    Articolo 6

    Altre informazioni da comunicare sugli OTF

    Oltre alle informazioni previste all'articolo 2, il gestore dell'OTF comunica all'autorità competente le informazioni seguenti:

    (a)

    se un'altra impresa di investimento è impiegata per svolgere market making nell'OTF su base indipendente a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE;

    (b)

    descrizione dettagliata del modo e delle situazioni in cui l'esecuzione degli ordini nell'OTF è realizzata su base discrezionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE;

    (c)

    norme, procedure e protocolli per dirigere gli interessi di negoziazione di un membro o partecipante al di fuori dei sistemi dell'OTF;

    (d)

    descrizione dell'impiego della negoziazione matched principal conformemente all'articolo 20, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE;

    (e)

    norme e procedure per garantire l'osservanza degli articoli 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/65/UE per le operazioni concluse nell'OTF, laddove il gestore sia tenuto ad applicare tali norme in relazione agli utenti dell'OTF.

    Articolo 7

    Informazioni specifiche alla classe di attività

    Il gestore dell'MTF o dell'OTF che applica norme diverse a classi di attività diverse comunica le informazioni richieste dal presente regolamento separatamente per ognuna di tali classi di attività.

    Articolo 8

    Modifiche rilevanti

    1.   Il gestore trasmette all'autorità competente una descrizione della modifica rilevante delle informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento che risulterebbe pertinente ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014.

    2.   Il gestore trasmette all'autorità competente informazioni nuove che rettificano, aggiornano o precisano informazioni precedentemente comunicate a norma del presente regolamento senza includervi necessariamente le informazioni di carattere minimo o prettamente tecnico che non risulterebbero pertinenti ai fini della valutazione della conformità del gestore alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014.

    3.   Oltre alle informazioni previste al paragrafo 1, l'impresa di investimento o il gestore del mercato autorizzati a norma della direttiva 2004/39/CE a gestire un MTF operativo alla data di applicazione del presente regolamento trasmettono all'autorità competente una descrizione delle modifiche rilevanti delle informazioni sull'MTF precedentemente comunicate all'autorità competente a norma di detta direttiva.

    Articolo 9

    Formato della descrizione

    1.   Nel trasmettere all'autorità competente, a norma del presente regolamento, la descrizione del funzionamento dell'MTF o OTF che gestisce, il gestore vi inserisce riferimenti precisi rispondenti ai requisiti del modello riportato nella tabella 1 dell'allegato.

    2.   Nella comunicazione delle informazioni prescritte dal presente regolamento il gestore inserisce i riferimenti alle regole applicabili dell'MTF o dell'OTF che gestisce, agli accordi o contratti con i partecipanti o i terzi pertinenti e alle procedure e politiche interne.

    3.   Il gestore trasmette all'autorità competente le informazioni prescritte dal presente regolamento in formato elettronico.

    4.   Il gestore che trasmette le informazioni prescritte dal presente regolamento:

    (a)

    attribuisce un numero di riferimento unico a ciascun documento presentato;

    (b)

    provvede a che le informazioni comunicate indichino chiaramente a quale requisito specifico del presente regolamento fanno riferimento e specifichino in quale documento sono contenute indicando il numero di riferimento unico che lo identifica;

    (c)

    provvede a indicare se un dato requisito prescritto dal presente regolamento non si applica e a spiegarne il motivo;

    (d)

    trasmette le informazioni nel formato previsto alla tabella 1 dell'allegato.

    5.   Laddove la descrizione sia trasmessa nel contesto di una domanda di autorizzazione, il soggetto che chiede l'autorizzazione a prestare più di un servizio allo stesso tempo presenta una domanda che indica chiaramente i servizi cui si applicano le informazioni comunicate. Laddove lo stesso documento sia considerato pertinente per varie domande di autorizzazione, ai fini della comunicazione delle informazioni nel formato previsto alla tabella 1 dell'allegato lo stesso numero di riferimento è usato per la presentazione dello stesso documento nel quadro delle diverse domande.

    Articolo 10

    Notifica all'ESMA

    L'autorità competente notifica all'ESMA di aver autorizzato il gestore quale MTF o OTF in formato elettronico e nel formato previsto alla tabella 2 dell'allegato.

    Articolo 11

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

    (2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

    (3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (5)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).


    ALLEGATO

    Formati

    Tabella 1

    Informazioni trasmesse dai gestori di MTF e OTF

    Gestore richiedente

    Articolo applicabile del regolamento di esecuzione (UE) 2016/824

    Numero di riferimento del documento

    Titolo del documento

    Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tabella 2

    Informazioni da comunicare all'ESMA

    Autorità competente notificante

    Nome del gestore

    Nome dell'MTF o OTF gestito

    Codice MIC

    Servizi prestati dall'MTF o OTF

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


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