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Document 32016R0670
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/670 of 28 April 2016 introducing prior Union surveillance of imports of certain iron and steel products originating in certain third countries
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi
C/2016/2602
GU L 115 del 29.4.2016, p. 37–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2017
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016R0670R(01) | (CS, EL, EN, LV, HU, SK) | |||
Corrected by | 32016R0670R(02) | (BG, NL) | |||
Corrected by | 32016R0670R(03) | (EL) | |||
Modified by | 32017R1092 | sostituzione | allegato II | 11/07/2017 | |
Modified by | 32017R1092 | sostituzione | allegato I | 11/07/2017 | |
Modified by | 32017R1092 | sostituzione | articolo 2 paragrafo 9 | 11/07/2017 | |
Modified by | 32017R1092 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 1 FR | 11/07/2017 |
29.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/670 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2016
che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 10,
visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,
considerando quanto segue:
(1) |
a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/478 una vigilanza unionale preventiva può essere introdotta qualora l'andamento delle importazioni di un prodotto rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori dell'Unione e ove gli interessi dell'Unione lo esigano. L'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/755 prevede inoltre la possibilità di introdurre una vigilanza preventiva quando gli interessi dell'Unione lo richiedono. |
(2) |
Il 16 marzo 2016 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che descrive le possibilità per superare le recenti sfide incontrate dai produttori di acciaio europei (3). |
(3) |
Le importazioni di prodotti siderurgici nell'UE sono aumentate in generale del 32 % tra il 2012 e il 2015, passando da 41,8 milioni di tonnellate a 55,0 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo i prezzi delle importazioni di acciaio in generale sono diminuiti del 17 %. Le esportazioni di prodotti siderurgici dell'Unione sono invece diminuite in media di quasi il 20 %, passando da 62,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 50,7 milioni di tonnellate nel 2015 (4). |
(4) |
Le tendenze sono ancora più marcate per i prodotti siderurgici soggetti a vigilanza unionale preventiva fino al 2012 (5). Le importazioni di questi prodotti sono aumentate del 53 % nello stesso periodo, passando da 13,3 milioni di tonnellate nel 2012 a 20,2 milioni di tonnellate nel 2015, e i corrispondenti prezzi all'importazione sono diminuiti in media del 22 % (6). |
(5) |
Dall'inizio degli anni 2000 la capacità di produzione dell'acciaio a livello mondiale è aumentata rapidamente e la maggior parte della nuova capacità deriva della Repubblica popolare cinese («Cina»). Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE») nel 2014 la capacità nominale di produzione di acciaio avrebbe raggiunto a livello mondiale i 2 243 milioni di tonnellate, più del doppio rispetto alla capacità di 1 060 milioni di tonnellate registrata nel 2000. |
(6) |
Allo stesso tempo le esportazioni totali sono aumentate enormemente, principalmente dalla Cina, a causa della flessione generale dell'economia e del calo della domanda interna. Ciò ha depresso i prezzi dell'acciaio a livello mondiale. La Cina è oggi il primo produttore mondiale di acciaio, con una produzione di 822,7 milioni di tonnellate di acciaio grezzo nel 2014 (7), pari a quasi la metà della produzione mondiale di acciaio. La sovraccapacità cinese è stimata a circa 350 milioni di tonnellate (8). Questa cifra rappresenta circa il 40 % della produzione cinese e quasi il doppio della produzione di acciaio annuale totale dell'Unione. |
(7) |
Già nel 2015 raggiungeva l'Unione il 10 % delle esportazioni cinesi, pari a oltre il 30 % delle importazioni totali nell'UE. Il modesto aumento della domanda interna dell'Unione era quindi interamente coperto dalle importazioni. Tenuto conto del fatto che l'Unione costituisce un importante mercato per l'acciaio in termini di dimensioni e prezzi, è più che probabile che le eventuali eccedenze di capacità di produzione dell'acciaio continueranno a essere reindirizzate verso l'Unione. |
(8) |
L'accesso ai mercati dei paesi terzi si è invece ridotto in misura significativa negli ultimi anni. I governi fanno sempre più ricorso a iniziative di politica commerciale in risposta alla crisi dell'industria siderurgica mondiale e molte economie che in precedenza non utilizzavano tali misure ora le adottano. Queste misure hanno assunto varie forme di barriera commerciale, fra cui aumenti dei dazi, misure antidumping e antisovvenzioni, e riguardano mercati che rappresentano una quota significativa dei consumi mondiali (9). Ciò aumenta ulteriormente le possibilità di deviazione del traffico dell'acciaio nell'Unione. |
(9) |
L'industria siderurgica dell'Unione resta uno dei leader mondiali nel segmento dei prodotti altamente specializzati sul piano tecnologico. Da qualche anno a questa parte la posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell'Unione sul mercato mondiale dell'acciaio si è tuttavia deteriorata e i risultati finanziari dell'industria siderurgica dell'Unione sono peggiorati rapidamente negli ultimi anni. La redditività operativa media è inferiore ai livelli sostenibili, gli investimenti hanno subito un rallentamento, i livelli di occupazione sono diminuiti e non vi è praticamente alcun margine di espansione. L'industria dell'Unione deve far fronte a costi dell'energia elevati e alla dipendenza dall'importazione di materie prime. |
(10) |
Inoltre, benché la produzione di acciaio grezzo nell'Unione sia rimasta relativamente stabile nel periodo 2013-2015 a circa 166-169 milioni di tonnellate l'anno, durante il secondo semestre del 2015 vi è stata una contrazione significativa, pari a circa il 10 % rispetto al primo semestre. |
(11) |
Sulla base dell'andamento recente delle importazioni di prodotti siderurgici, dell'attuale vulnerabilità dell'industria dell'Unione, della persistente debolezza della domanda sul mercato dell'UE e della probabilità che le capacità in eccesso attuali e future vengano reindirizzate verso l'Unione in caso di ripresa della domanda, si ritiene che esista un rischio di pregiudizio nei confronti dei produttori dell'Unione. |
(12) |
È quindi nell'interesse dell'Unione sottoporre a vigilanza unionale preventiva le importazioni di determinati prodotti siderurgici, affinché possano essere raccolte informazioni statistiche dettagliate che consentano di analizzare rapidamente l'andamento delle importazioni da tutti i paesi non membri dell'UE. È necessario poter disporre rapidamente e con tempestività di dati relativi agli scambi commerciali per poter ovviare alla vulnerabilità del mercato europeo dell'acciaio di fronte agli improvvisi cambiamenti sui mercati siderurgici mondiali. Ciò risulta tanto più importante nel quadro dell'attuale crisi, caratterizzata da incertezze circa la possibilità di una ripresa strutturale della domanda di cui l'industria dell'UE possa effettivamente beneficiare. |
(13) |
Alla luce dei cambiamenti sul mercato di determinati prodotti siderurgici, è opportuno che il campo di applicazione della vigilanza preventiva comprenda i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento. |
(14) |
Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che gli importatori nell'Unione devono espletare siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci. |
(15) |
Per agevolare la raccolta dei dati, l'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a questo regolamento dovrebbe essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi. Tale obbligo inizierà ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento al fine di non impedire l'immissione in libera pratica dei prodotti in viaggio verso l'Unione e in modo da lasciare tempo sufficiente agli importatori per chiedere la documentazione necessaria. |
(16) |
Tale documento dovrebbe essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento dovrebbe quindi essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato. |
(17) |
I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza unionale preventiva dovrebbero essere validi in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati. |
(18) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza unionale preventiva. |
(19) |
Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello dell'Unione, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali. |
(20) |
Al fine di minimizzare le restrizioni inutili e di non perturbare eccessivamente le attività delle imprese vicine alle frontiere, le importazioni il cui peso netto non supera 2 500 kg dovrebbero essere escluse dall'applicazione del presente regolamento, |
(21) |
L'Unione ha un'integrazione economica molto stretta con la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein nell'ambito dello Spazio economico europeo («SEE»). Inoltre, a norma dell'accordo SEE, in linea di principio i membri del SEE non applicano misure di difesa commerciale nei loro rapporti reciproci. Per tali ragioni i prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del presente regolamento. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti siderurgici elencati nell'allegato I del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente al regolamento (UE) 2015/478 e al regolamento (UE) 2015/755. Ciò vale per le importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione («TARIC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata a norma dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione (10).
3. I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein ne sono dispensati.
Articolo 2
1. L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.
2. Il paragrafo 1 inizia ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
4. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta l'Unione.
5. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/478 o nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/755 per le importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I di detto regolamento.
6. La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni:
a) |
il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di porta elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA; |
b) |
all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di porta elettronica); |
c) |
una descrizione delle merci, che specifichi:
|
d) |
i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.); |
e) |
il valore delle merci, in euro, cif frontiera dell'Unione; |
f) |
la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio dell'Unione». |
L'importatore presenta inoltre prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore presenta un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.
7. Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:
a) |
il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi; |
b) |
i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. |
8. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
9. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
Articolo 3
1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulta preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.
2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.
Articolo 4
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza.
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice TARIC e paese.
2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.
Articolo 5
Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione e comunicate per via elettronica attraverso la rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 15 maggio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.
(2) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.
(3) Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe (pag. 2). http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947.
(4) Fonte: Eurostat.
(5) Regolamento (UE) n. 1241/2009 della Commissione, del 16 dicembre 2009, che proroga e aggiorna il campo di applicazione della vigilanza preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GU L 332 del 17.12.2009, pag. 54).
(6) Fonte: Eurostat.
(7) Fonte: Associazione mondiale dei produttori siderurgici https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2015/World-crude-steel-output-increases-by-1.2--in-2014.html.
(8) Fonte: Steel: Preserving sustainable jobs and growth in Europe (pag. 2). http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15947.
(9) Fonte: OMC: Overview of Developments in the International Trading Environment https://www.wto.org/english/news_e/news15_e/trdev_09dec15_e.htm.
(10) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva
7207 11 14 |
7304 |
7208 |
7305 |
7209 |
7306 |
7210 |
7307 19 10 |
7211 |
7307 23 |
7212 |
7307 91 00 |
7213 |
7307 93 11 |
7214 |
7307 93 19 |
7215 |
7307 99 80 |
7216 |
7318 12 90 |
7217 |
7318 14 91 |
7219 |
7318 14 99 |
7220 |
7318 15 41 |
7221 |
7318 15 59 |
7222 |
7318 15 69 |
7223 |
7318 15 81 |
7225 |
7318 15 89 |
7226 |
7318 15 90 |
7227 |
7318 16 91 |
7228 |
7318 16 99 |
7301 |
7318 19 00 |
7302 |
7318 21 00 |
7303 |
7318 22 00 |
ALLEGATO II
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie |
Direction générale du potentiel économique |
Service des licences |
rue du Progrès 50 |
B-1210 Bruxelles |
Fax (32-2) 277 50 63 |
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, |
Middenstand & Energie |
Algemene Directie Economisch Potentieel |
Dienst Vergunningen |
Vooruitgangstraat 50 |
B-1210 Brussel |
Fax (32-2) 277 50 63 |
БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката и енергетиката |
дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол» |
ул. «Славянска» № 8 |
1052 София |
Факс: (359-2) 981 50 41 |
Fax (359-2) 980 47 10 |
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
Licenční správa |
Na Františku 32 |
CZ-110 15 Praha 1 |
Fax (420) 224 21 21 33 |
DANMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
Økonomi- og Erhvervsministeriet |
Langelinie Allé 17 |
DK-2100 København Ø |
Fax (45) 35 46 60 01 |
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, |
(BAFA) |
Frankfurter Straße 29—35 |
D-65760 Eschborn 1 |
Fax (49) 6196 90 88 00 |
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
Harju 11 |
EE-15072 Tallinn |
Faks: +372 631 3660 |
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment |
Import/Export Licensing, Block C |
Earlsfort Centre |
Hatch Street |
IE-Dublin 2 |
Fax +353-1-631 25 62 |
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού |
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής |
Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων |
Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών |
Οδός Κορνάρου 1 |
GR 105 63 Αθήνα |
Τηλ..: +30 210 3286041-43 |
Φαξ: +30 210 3286094 |
Email: e3a@mnec.gr |
ESPAÑA
Ministerio de Economía y Competitividad |
Secretaría de Estado de Comercio |
Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales |
Paseo de la Castellana 162 |
E-28046 Madrid |
(+34) 91 349 36 70 |
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie |
Direction générale des entreprises |
Sous-direction des biens de consommation |
Bureau textile-importations |
Le Bervil |
12, rue Villiot |
F-75572 Paris Cedex 12 |
Fax (33) 153 44 91 81 |
REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova |
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, |
10000 Zagreb |
Tel. (385) 1 6444626 |
Fax (385) 1 6444601 |
ITALIA
Ministero dello Sviluppo Economico |
Direzione Generale per la Politica Commerciale |
DIV. III |
Viale America, 341 |
I-00144 Roma |
Fax (39) 06 59 93 26 36 |
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it |
ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού |
Υπηρεσία Εμπορίου |
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής |
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6 |
CY-1421 Λευκωσία |
Φαξ (357) 22 37 51 20 |
LATVIJA
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija |
K. Valdemāra iela 3 |
LV-1395 Rīga |
Fakss: +371-67 828 121 |
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija |
Investicijų ir eksporto departamentas |
Gedimino pr. 38/2 |
LT-01104 Vilnius |
Faks. +370 706 64 762 |
LUXEMBOURG
Ministère de l'économie et du commerce extérieur |
Office des licences |
BP 113 |
L-2011 Luxembourg |
Fax (352) 46 61 38 |
MAGYARORSZÁG
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal |
Margit krt. 85. |
HU-1024 Budapest |
Fax (36-1) 336 73 02 |
MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ |
Servizzi Kummerċjali |
Lascaris |
MT-Valletta CMR02 |
Fax (356) 25 69 02 99 |
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer |
Postbus 30003, Engelse Kamp 2 |
NL-9700 RD Groningen |
Fax (31-50) 523 23 41 |
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft |
Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle |
A- 1011 Wien, Stubenring 1 |
POST.C29@bmwfw.gv.at |
Fax 01/71100/8366 |
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki |
Plac Trzech Krzyży 3/5 |
00-507 Warszawa |
Polska |
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22 |
PORTUGAL
Ministério das Finanças |
Autoridade Tributária e Aduaneira |
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c |
P-1149-006 Lisboa |
Fax (+ 351) 218 81 39 90 |
ROMÂNIA
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri |
Departamentul de Comerț Exterior și Relații Internaționale |
Direcția Politici Comerciale |
Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, |
București 010096 |
Tel. +40 40 10 504 |
Fax +40 40 10 594 |
e-mail: dgre@dce.gov.ro |
SLOVENIJA
Ministrstvo za finance |
Carinska uprava Republike Slovenije |
Carinski urad Jesenice |
Spodnji plavž 6C |
SI-4270 Jesenice |
Faks (386-4) 297 44 72 |
SLOVENSKO
Ministerstvo hospodárstva |
Mierová 19 |
827 15 Bratislava 212 |
Slovenská republika |
Fax (421-2) 43 42 39 15 |
SUOMI/FINLAND
Tulli |
PL 512 |
FI-00101 Helsinki |
Sähköposti: kirjaamo@tulli.fi<mailto:kirjaamo@tulli.fi |
Tullen |
PB 512 |
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