Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0305

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/305 della Commissione, del 3 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gentamicina» (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/1230

    GU L 58 del 4.3.2016, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/305/oj

    4.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 58/35


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/305 DELLA COMMISSIONE

    del 3 marzo 2016

    che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «gentamicina»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

    visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009, il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari da somministrare ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.

    (2)

    La tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (2) contiene le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.

    (3)

    La gentamicina figura già in detta tabella come sostanza consentita per i bovini e i suini applicabile a muscolo, grasso, fegato e rene e nel latte bovino.

    (4)

    In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 470/2009, la Commissione ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali (di seguito «EMA») una richiesta di estrapolazione degli LMR in vigore per la gentamicina ad altre specie o tessuti.

    (5)

    Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l'EMA ha raccomandato l'estrapolazione degli LMR per la gentamicina a tutti i mammiferi da produzione alimentare e ai pesci.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «gentamicina» è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animale

    LMR

    Tessuti campione

    Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)

    Classificazione terapeutica

    «Gentamicina

    Somma di gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 e gentamicina C2a

    Tutti i mammiferi da produzione alimentare e i pesci

    50 μg/kg

    50 μg/kg

    200 μg/kg

    750 μg/kg

    100 μg/kg

    Muscolo

    Grasso

    Fegato

    Rene

    Latte

    Per i pesci l'LMR del muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”.

    Per i suini l'LMR del grasso si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”.

    Agenti antinfettivi/Antibiotici»


    Top