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Document 32016R0139

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/139 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 27 del 3.2.2016, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/139/oj

3.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/139 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2016

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 24 in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile, di cui alla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2016.

(2)

Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del metsulfuron-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 (4) della Commissione entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione del rinnovo e l'8 agosto 2013 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso tale rapporto di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrarle alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(6)

Il 5 dicembre 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che il metsulfuron-metile soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 29 maggio 2015 la Commissione ha presentato il progetto del rapporto di riesame per il metsulfuron-metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

Con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano rispettati.

(8)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del metsulfuron-metile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti metsulfuron-metile possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come erbicida.

(9)

La Commissione ritiene comunque il metsulfuron-metile una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il metsulfuron-metile è considerata una sostanza persistente e tossica in conformità, rispettivamente, ai punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento in acqua dolce è superiore a 40 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il metsulfuron-metile soddisfa pertanto la condizione di cui al punto 4, secondo trattino, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario fissare alcune condizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(11)

È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione.

(12)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione (6) ha prorogato la scadenza per il metsulfuron-metile al 30 giugno 2016 in modo da consentire il completamento del processo di rinnovo entro la scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima della proroga della data di scadenza, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  EFSA Journal 2015;13(1):3936. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, piraflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Metsulfuron-metile

n. CAS 74223-64-6

n. CIPAC 441.201

Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate

967 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2023

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del metsulfuron-metile, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione dei consumatori,

alla protezione delle falde acquifere,

alla protezione delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Entro il 30 settembre 2016 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098) al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 7 sul metsulfuron-metile è soppressa;

2)

nella parte E è inserita la voce seguente:

 

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«3

Metsulfuron-metile

n. CAS 74223-64-6

n. CIPAC 441.201

Methyl 2-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2- ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate

967 g/kg

1o aprile 2016

31 marzo 2023

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame del metsulfuron-metile, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione dei consumatori,

alla protezione delle falde acquifere,

alla protezione delle piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Entro il 30 settembre 2016 il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (IN-A4098) al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.


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