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Document 32016D2369

    Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

    GU L 356 del 24.12.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2369/oj

    Related international agreement

    24.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 356/1


    DECISIONE (UE) 2016/2369 DEL CONSIGLIO

    dell'11 novembre 2016

    relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, un accordo commerciale multiparti con i paesi membri della Comunità andina che condividevano l'obiettivo di concludere un accordo commerciale ambizioso, globale ed equilibrato.

    (2)

    Il 26 giugno 2012 l'Unione ha firmato l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (1) («accordo»), che si applica in via provvisoria dal 1o marzo 2013 per il Perù e dal 1o agosto 2013 per la Colombia.

    (3)

    L'articolo 329 dell'accordo stabilisce le disposizioni relative all'adesione di altri paesi membri della Comunità andina all'accordo.

    (4)

    I negoziati relativi a un protocollo di adesione all'accordo sono stati condotti tra l'Unione e l'Ecuador nel 2014 e si sono conclusi il 17 luglio 2014.

    (5)

    Il testo del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador («protocollo») è stato approvato dal comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo nella riunione dell'8 febbraio 2016, in applicazione dell'articolo 329, paragrafo 4, dell'accordo.

    (6)

    È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e applicarlo in via provvisoria in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione. L'articolo 27, paragrafo 4, del protocollo prevede la sua applicazione provvisoria. In conseguenza dell'applicazione provvisoria del protocollo, l'accordo deve applicarsi in via provvisoria.

    (7)

    L'applicazione provvisoria di cui alla presente decisione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri conformemente ai trattati.

    (8)

    Il protocollo non dovrebbe essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La firma a nome dell'Unione del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, è autorizzata con riserva della conclusione di detto protocollo.

    2.   Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    Il protocollo è applicato tra l'Unione e l'Ecuador in via provvisoria da parte dell'Unione, secondo quanto previsto dall'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso (2), in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione. Le disposizioni dell'accordo sono pertanto applicate dall'Unione in via provvisoria, come stabilito dall'articolo 330, paragrafo 3, del medesimo accordo, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione di detto protocollo, a eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 202, paragrafo 1, e degli articoli 291 e 292 dell'accordo.

    Articolo 4

    Il protocollo non è inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. ŽIGA


    (1)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

    (2)  La data a decorrere dalla quale il protocollo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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