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Document 32016D1757

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/1757 della Commissione, del 29 settembre 2016, relativa all'istituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO) [notificata con il numero C(2016) 5542] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/5542

    GU L 268 del 1.10.2016, p. 113–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1757/oj

    1.10.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 268/113


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1757 DELLA COMMISSIONE

    del 29 settembre 2016

    relativa all'istituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO)

    [notificata con il numero C(2016) 5542]

    (I testi in lingua inglese, francese, greca, italiana, portoghese, rumena e spagnola sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito hanno chiesto alla Commissione di istituire un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO).

    (2)

    L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito hanno convenuto che l'Italia sarà lo Stato membro ospitante dell'ERIC EMSO.

    (3)

    La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni stabilite da tale regolamento.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   È istituito il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua — (ERIC EMSO).

    2.   Gli elementi fondamentali dello statuto dell'ERIC EMSO figurano nell'allegato.

    Articolo 2

    L'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

    Per la Commissione

    Carlos MOEDAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DELL'ERIC EMSO

    1.   COMPITI E ATTIVITÀ

    1.

    I compiti dell'ERIC EMSO sono i seguenti:

    a)

    sviluppo e messa a disposizione delle strutture di proprietà dell'ERIC EMSO congiuntamente a tutte le strutture messe a sua disposizione dai suoi membri per la realizzazione delle attività da essi svolte per il conseguimento degli obiettivi dell'ERIC EMSO a livello europeo, al fine di garantire alla comunità scientifica e ad altri soggetti interessati l'accesso ai dati e alle strutture degli osservatori oceanografici in tutta Europa;

    b)

    gestione degli osservatori fissi dei fondali abissali e della colonna d'acqua esistenti in tutta Europa in concessione all'ERIC EMSO per periodi di tempo concordati, compreso l'accesso da parte di comunità scientifiche qualificate europee e internazionali;

    c)

    coordinamento e sostegno delle attività degli osservatori fissi dei fondali abissali e della colonna d'acqua esistenti in tutta Europa, promuovendo la continuità e la qualità delle serie temporali e una gestione dei dati affidabile;

    d)

    fornitura e razionalizzazione dell'accesso all'infrastruttura ERIC EMSO da parte di comunità scientifiche qualificate europee e internazionali, i cui progetti sono valutati a tale scopo;

    e)

    sostegno alla leadership europea nell'ambito delle tecnologie marine e dell'uso sostenibile delle risorse marine attraverso partenariati con le imprese e altri pertinenti soggetti interessati;

    f)

    integrazione della ricerca, della formazione e delle attività di divulgazione delle informazioni. L'ERIC EMSO è il punto di contatto centrale per la ricerca, la formazione, l'istruzione e le attività di divulgazione degli osservatori oceanografici in Europa al fine di consentire agli scienziati e ad altri soggetti interessati di utilizzare tali osservatori in modo efficiente;

    g)

    creazione di collegamenti con iniziative internazionali pertinenti all'osservazione dell'oceano aperto in modo da agire come rappresentante europeo nel mondo e organizzare e promuovere la cooperazione internazionale in questi settori; e

    h)

    sincronizzazione degli investimenti e dei fondi operativi in modo da ottimizzare le risorse nazionali, europee e internazionali.

    2.

    NELLO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI L'ERIC EMSO:

    a)

    garantisce l'elevata qualità dei suoi servizi scientifici:

    i)

    definendo una strategia scientifica globale mediante l'adozione di un piano strategico a lungo termine aggiornato periodicamente;

    ii)

    delineando gli sviluppi scientifici futuri e valutando il conseguimento degli obiettivi scientifici;

    iii)

    valutando gli esperimenti proposti dagli utilizzatori;

    iv)

    esaminando gli obiettivi scientifici dei siti; e

    v)

    gestendo la comunicazione con gli utilizzatori scientifici ed altri utilizzatori;

    b)

    garantisce l'accesso all'infrastruttura EMSO:

    i)

    stabilendo criteri di selezione ai fini dell'accesso, elaborati in base alla consulenza della pertinente comunità di utilizzatori scientifici;

    ii)

    gestendo l'accesso integrato agli osservatori oceanografici in tutta Europa;

    iii)

    gestendo questioni relative alla normazione e definendo orientamenti per la taratura e la registrazione degli strumenti conformemente a requisiti prestabiliti;

    iv)

    adoperandosi per garantire l'acquisizione di serie di dati di lungo periodo sui fondali abissali e in tutta la colonna d'acqua; e

    v)

    coordinando la conservazione e l'uso dei dati per la ricerca scientifica nonché la fornitura puntuale di dati da utilizzarsi nell'ambito dell'allarme tempestivo dei rischi geologici e dell'oceanografia operativa;

    c)

    sviluppa capacità per favorire la formazione coordinata di scienziati, ingegneri e utilizzatori;

    d)

    agisce a sostegno della comunità scientifica impegnata nell'osservazione oceanografica;

    e)

    promuove l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, prestando servizi e stabilendo partenariati con l'industria;

    f)

    svolge qualsiasi altra attività necessaria per la realizzazione dei suoi compiti.

    2.   SEDE LEGALE

    La sede legale dell'ERIC EMSO è a Roma sul territorio della Repubblica italiana, in seguito «Stato membro ospitante».

    3.   DENOMINAZIONE

    È istituito il consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca relativo all'Osservatorio multidisciplinare europeo del fondo marino e della colonna d'acqua (ERIC EMSO) a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.

    4.   DURATA E PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO

    1.

    L'ERIC EMSO è istituito fino al 31 dicembre 2024.

    2.

    L'assemblea dei membri può decidere di sciogliere l'ERIC EMSO con la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.

    3.

    Il direttore generale notifica la decisione di sciogliere l'ERIC EMSO e la chiusura della procedura di scioglimento in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 723/2009.

    4.

    Gli attivi restanti dopo l'estinzione dei debiti dell'ERIC EMSO sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi all'ERIC EMSO al momento dello scioglimento.

    5.   PRINCIPI DI BASE

    5.1.   Politica in materia di accesso degli utilizzatori

    a)

    L'accesso ai dati prodotti dall'ERIC EMSO è libero e aperto a tutti i membri delle istituzioni scientifiche e ad altri soggetti interessati, ove possibile tenendo in considerazione le licenze di terzi ed eventuali accordi preesistenti. Viene inoltre garantito l'accesso all'infrastruttura dell'ERIC EMSO alle comunità scientifiche qualificate europee e internazionali, i cui progetti sono valutati a tale scopo. L'ERIC EMSO utilizza criteri di selezione elaborati conformemente ai pareri della pertinente comunità di utilizzatori scientifici. L'uso e la raccolta dei dati sono soggetti alle pertinenti disposizioni normative sulla riservatezza dei dati.

    b)

    I membri si adoperano in modo ragionevole per ospitare gli scienziati, gli ingegneri e i tecnici venuti per collaborare con le persone direttamente coinvolte nelle attività dell'ERIC EMSO nei loro laboratori.

    5.2.   Politica di valutazione scientifica

    a)

    La valutazione scientifica annuale delle attività dell'ERIC EMSO è effettuata dal comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico. La relazione di valutazione è trasmessa all'assemblea dei membri per approvazione.

    b)

    Ogni 5 anni un gruppo di esperti designati dall'assemblea dei membri su proposta del comitato consultivo scientifico, tecnico ed etico effettua un riesame delle attività e del funzionamento dell'ERIC EMSO.

    5.3.   Politica in materia di diffusione

    a)

    L'ERIC EMSO può divulgare i dati raccolti ad utilizzatori diversi dai membri delle istituzioni scientifiche e da altri soggetti interessati e dalle comunità scientifiche qualificate europee e internazionali previa valutazione e dietro compenso. Tale compenso è calcolato sulla base di tutti i costi connessi all'uso dell'infrastruttura dell'ERIC EMSO da parte di tali utilizzatori, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ad altre legislazioni applicabili. Il suddetto obbligo di un contributo finanziario non si applica alle domande di accesso al catalogo e, per quanto riguarda tutte le altre domande, non supera un importo ragionevole.

    b)

    Qualora i dati prodotti dall'ERIC EMSO vengano comunicati a terzi, l'ERIC EMSO ne conserva tutti i diritti, interessi e titoli.

    c)

    Gli utilizzatori dell'ERIC EMSO sono incoraggiati a pubblicare i loro risultati nelle pubblicazioni di letteratura scientifica soggette a revisione tra pari, a presentare comunicazioni nel quadro di conferenze scientifiche, nonché in altri mezzi d'informazione destinati ad un pubblico più ampio ivi compresi il grande pubblico, la stampa, le associazioni di cittadini e gli istituti di istruzione.

    d)

    L'ERIC EMSO elabora prodotti di dati a valore aggiunto a favore di una vasta gamma di utilizzatori privati e pubblici, allo scopo di sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze dei soggetti interessati.

    5.4.   Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

    a)

    Per «proprietà intellettuale» si intende la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.

    b)

    Tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, ottenuti o sviluppati dall'ERIC EMSO sono attribuiti all'ERIC EMSO che ne ha la proprietà assoluta.

    c)

    L'assemblea dei membri definisce le politiche dell'ERIC EMSO relativamente all'identificazione, alla protezione, alla gestione e al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale dell'ERIC EMSO, compreso l'accesso a tali diritti, come stabilito nelle norme di attuazione.

    d)

    Il direttore generale, in consultazione con il comitato esecutivo, propone una politica dei prezzi basata sul recupero integrale dei costi che deve essere approvata dall'assemblea dei membri.

    e)

    Per quanto riguarda le questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra i membri e gli osservatori dell'ERIC EMSO sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali di cui essi sono parti.

    f)

    Le disposizioni del presente statuto e le norme di attuazione non pregiudicano i diritti di proprietà intellettuale di base detenuti da membri e osservatori.

    5.5.   Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità

    a)

    L'ERIC EMSO applica al proprio personale una politica di pari opportunità. Le procedure di selezione del personale dell'ERIC EMSO sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano le pari opportunità.

    b)

    I contratti di lavoro sono conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali applicabili del paese in cui il personale svolge le proprie attività.

    c)

    Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale ciascun membro, nell'ambito della propria giurisdizione, agevola la circolazione e il soggiorno di cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività dell'ERIC EMSO nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini.

    5.6.   Politica in materia di appalti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza

    a)

    La politica in materia di appalti dell'ERIC EMSO è disciplinata da principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza.

    b)

    La politica in materia di appalti è definita dettagliatamente nelle norme di attuazione.


    (1)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

    (2)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).


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