This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016D0036
Council Decision (CFSP) 2016/36 of 14 January 2016 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Decisione (PESC) 2016/36 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Decisione (PESC) 2016/36 del Consiglio, del 14 gennaio 2016, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 10 del 15.1.2016, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32010D0413 | sostituzione | articolo 20 paragrafo 14 | 15/01/2016 |
15.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 10/17 |
DECISIONE (PESC) 2016/36 DEL CONSIGLIO
del 14 gennaio 2016
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. |
(2) |
La decisione 2010/413/PESC consente, tra l'altro, di dare esecuzione ad obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali obblighi, se la fornitura di petrolio greggio e di prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla loro fornitura corrispondono al rimborso di importi insoluti con riguardo a contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 a persone o entità situati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione, ove detti contratti prevedano specificamente tali rimborsi. |
(3) |
La decisione 2010/413/PESC stabilisce inoltre che le misure di congelamento dei beni ivi previste non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II di tale decisione nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 14 gennaio 2016, dei pertinenti obblighi. |
(4) |
Il Consiglio ritiene che tale esenzione debba essere prorogata fino al 28 gennaio 2016. |
(5) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare misure previste nella presente decisione. |
(6) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 20, paragrafo 14, della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:
«14. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli atti e alle transazioni compiuti con riguardo alle entità elencate all'allegato II nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 28 gennaio 2016, degli obblighi di cui all'articolo 3 quater, paragrafo 2, a condizione che tali atti e transazioni siano stati preventivamente autorizzati, caso per caso, dallo Stato membro in questione. Lo Stato membro in questione comunica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).