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Document 32015R2411

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2411 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

    GU L 333 del 19.12.2015, p. 114–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2411/oj

    19.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 333/114


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2411 DELLA COMMISSIONE

    del 18 dicembre 2015

    che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

    (2)

    I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2015 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

    (3)

    Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).


    ALLEGATO

    Numero d'ordine

    Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2016

    (in kg)

    09.4091

    140 000

    09.4092

    800 000


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