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Document 32015R2313

Regolamento (UE) 2015/2313 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia

GU L 328 del 12.12.2015, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2313/oj

12.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/44


REGOLAMENTO (UE) 2015/2313 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2015, l'Unione europea e la Repubblica di Liberia hanno siglato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Liberia in materia di pesca.

(2)

Il 30 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2312 (1) relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del relativo protocollo.

(3)

È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

(4)

A norma all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (2), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informarne gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dovrebbe considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione,

(5)

L'articolo 12 del protocollo dispone in merito all'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dalla data della sua firma. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data della firma dela protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

16 unità;

Francia

12 unità;

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

6 unità.

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è stabilito a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione richiede tale conferma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER


(1)  Decisione (UE) 2015/2312 del Consiglio, del 30 novembre 2015, relativa alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).


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