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Document 32015R2294
Commission Regulation (EU) 2015/2294 of 9 December 2015 amending Regulation (EC) No 1831/2003 of the European Parliament and of the Council as regards the establishment of a new functional group of feed additives (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 324 del 10.12.2015, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32003R1831 | complemento | allegato I punto 1 punto (n) | 30/12/2012 |
10.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 324/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/2294 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un nuovo gruppo funzionale di additivi per mangimi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce che gli additivi per mangimi vengano suddivisi in categorie, all'interno delle quali vengano poi ulteriormente ripartiti in gruppi funzionali a seconda delle loro funzioni e proprietà. |
(2) |
A seguito dei progressi tecnologici e scientifici, alcuni additivi per mangimi possono migliorare le condizioni d'igiene di un mangime, in particolare riducendo una determinata contaminazione microbiologica e contenendo così gli eventuali effetti avversi dei microorganismi sulla salute degli animali. |
(3) |
Oltre all'attuazione delle prescrizioni e di buone pratiche igieniche nella filiera dei mangimi, gli operatori possono aver bisogno, in determinati casi, di utilizzare potenziatori delle condizioni d'igiene al fine di migliorare la qualità dei mangimi per l'alimentazione animale fornendo garanzie supplementari per la protezione della sanità pubblica e della salute degli animali. Poiché tali additivi per mangimi non possono essere assegnati a nessuno dei gruppi funzionali stabiliti dal regolamento (CE) n. 1831/2003 è necessario aggiungere un nuovo gruppo funzionale alla categoria «additivi tecnologici». |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è aggiunta la seguente lettera n):
«n) potenziatori delle condizioni d'igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che influenzano favorevolmente le caratteristiche igieniche di un mangime riducendo una determinata contaminazione microbiologica.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.