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Document 32015R2244

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2244 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli

    GU L 318 del 4.12.2015, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2244/oj

    4.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2244 DELLA COMMISSIONE

    del 3 dicembre 2015

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 30quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

    (2)

    Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, il 2013 e il 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1o novembre 2015.

    (3)

    Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di conseguenza. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento.

    (4)

    Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO XVIII

    DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Volumi limite (in tonnellate)

    78.0015

    0702 00 00

    Pomodori

    Dal 1o ottobre 2015 al 31 maggio 2016

    451 045

    78.0020

    Dal 1o giugno 2016 al 30 settembre 2016

    29 768

    78.0065

    0707 00 05

    Cetrioli

    Dal 1o maggio 2016 al 31 ottobre 2016

    16 093

    78.0075

    Dal 1o novembre 2015 al 30 aprile 2016

    13 271

    78.0085

    0709 91 00

    Carciofi

    Dal 1o novembre 2015 al 30 giugno 2016

    16 157

    78.0100

    0709 93 10

    Zucchine

    Dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

    Dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

    263 359

    258 846

    78.0110

    0805 10 20

    Arance

    Dal 1o dicembre 2015 al 31 maggio 2016

    713 508

    78.0120

    0805 20 10

    Clementine

    Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016

    267 618

    78.0130

    0805 20 30

    0805 20 50

    0805 20 70

    0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

    Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016

    105 541

    78.0155

    0805 50 10

    Limoni

    Dal 1o giugno 2015 al 31 dicembre 2015

    Dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2016

    302 950

    293 087

    78.0160

    Dal 1o gennaio 2016 al 31 maggio 2016

    65 269

    78.0170

    0806 10 10

    Uva da tavola

    Dal 21 luglio 2015 al 20 novembre 2015

    68 450

    78.0175

    0808 10 80

    Mele

    Dal 1o gennaio 2016 al 31 agosto 2016

    667 666

    78.0180

    Dal 1o settembre 2015 al 31 dicembre 2015

    Dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016

    464 902

    54 155

    78.0220

    0808 30 90

    Pere

    Dal 1o gennaio 2016 al 30 aprile 2016

    170 513

    78.0235

    Dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015

    Dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016

    235 468

    118 018

    78.0250

    0809 10 00

    Albicocche

    Dal 1o giugno 2016 al 31 luglio 2016

    5 422

    78.0265

    0809 29 00

    Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

    Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016

    29 831

    78.0270

    0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016

    4 701

    78.0280

    0809 40 05

    Prugne

    Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016

    17 825»


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