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Document 32015R1775

Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 262 del 7.10.2015, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1775/oj

7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1775 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca. Tali misure sono state adottate in risposta alle preoccupazioni di ordine morale sollevate dall'opinione pubblica circa gli aspetti dell'uccisione delle foche inerenti al benessere degli animali e in merito alla possibile presenza sul mercato dell'Unione di prodotti derivati da foche uccise secondo modalità che causano eccessivi dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza. Tali preoccupazioni sono state corroborate da dati comprovanti l'impossibilità di applicare e far rispettare in modo coerente ed efficace un metodo di uccisione non crudele nelle condizioni in cui è praticata la caccia alla foca. Per conseguire tale obiettivo il regolamento (CE) n. 1007/2009 ha introdotto, come regola generale, il divieto di immettere sul mercato i prodotti derivati dalla foca.

(2)

Allo stesso tempo, la caccia alla foca è parte integrante della realtà socioeconomica, della nutrizione, della cultura e dell'identità degli Inuit e di altre comunità indigene, contribuendo notevolmente al loro sostentamento e sviluppo, fornendo alimenti e reddito di supporto alla vita e alla sussistenza sostenibile della comunità, nonché assicurando la salvaguardia e la continuità dell'esistenza tradizionale della comunità. Per tali motivi, la caccia alla foca tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene non desta nell'opinione pubblica le stesse preoccupazioni morali della caccia alla foca praticata principalmente per motivi commerciali. Inoltre, è ampiamente riconosciuto che gli interessi fondamentali, economici e sociali degli Inuit e di altre comunità indigene non dovrebbero essere pregiudicati, conformemente alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni adottata il 13 settembre 2007 e altri strumenti internazionali pertinenti. Inoltre, tre Stati membri (Danimarca, Paesi Bassi e Spagna) hanno ratificato la convenzione relativa alle popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti (convenzione n. 169), adottata il 27 giugno 1989 dall'Organizzazione internazionale del lavoro (4). Per questi motivi, il regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza, in via eccezionale, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata tradizionalmente dagli Inuit e da altre comunità indigene per il proprio sostentamento e che contribuiscono allo stesso.

(3)

Alla luce dell'obiettivo perseguito dal regolamento (CE) n. 1007/2009, l'immissione sul mercato dell'Unione dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene dovrebbe essere subordinata alla condizione che tale caccia sia praticata nel dovuto rispetto del benessere degli animali secondo modalità che riducono nei limiti del possibile dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza provata dagli animali cacciati, tenendo conto al tempo stesso dei modi di vita degli Inuit e dell'obiettivo di sussistenza della caccia. Pertanto, la deroga concessa per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene dovrebbe essere limitata alla caccia che contribuisce al sostentamento di tali comunità.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza anche, in via eccezionale, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Pur riconoscendo l'importanza della caccia esercitata per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine, nella pratica può essere difficile distinguere queste forme di caccia da quelle su grande scala esercitate principalmente per motivi commerciali. Ne può derivare una discriminazione ingiustificata in relazione ai prodotti interessati derivati dalla foca. Tale deroga non dovrebbe quindi più essere prevista. Tuttavia, la soppressione della deroga relativa alla gestione sostenibile delle risorse marine potrebbe creare problemi negli Stati membri in cui le carcasse provenienti da forme legali di caccia alla foca sono state utilizzate come materiale per prodotti derivati dalla foca che sono stati immessi sul mercato locale occasionalmente e in piccole quantità. È opportuno che la Commissione includa, nella sua valutazione del funzionamento, dell'efficacia e dell'impatto del regolamento (CE) n. 1007/2009, le informazioni fornitele sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009, come modificato dal presente regolamento, in tali Stati membri. La soppressione di tale deroga fa salva la facoltà degli Stati membri di continuare a disciplinare la caccia praticata ai fini della gestione sostenibile delle risorse marine.

(5)

Al fine di garantire che la deroga concessa per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene non sia utilizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da una caccia effettuata principalmente per motivi commerciali, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo di provvedere, se del caso e sulla base di prove, a vietare l'immissione sul mercato o limitare la quantità di prodotti derivati dalla foca risultanti dalla caccia in questione che possono essere immessi sul mercato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. È altresì importante che la Commissione effettui adeguate consultazioni con i paesi di origine interessati e le parti interessate. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1007/2009, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per specificare ulteriormente le modalità amministrative per il riconoscimento degli organismi che possono attestare la conformità con le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca e per il rilascio e il controllo delle attestazioni, e le disposizioni amministrative necessarie per garantire il rispetto delle condizioni per l'importazione dei prodotti derivati dalla foca destinati all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie, come pure per la messa a punto delle note tecniche orientative. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(7)

Al fine di agevolare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 e delle relative deroghe, la Commissione dovrebbe informare il pubblico e le autorità competenti, comprese le autorità doganali, in merito alle disposizioni di detto regolamento e alle norme per l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene.

(8)

È opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente relazioni sulle misure adottate per attuare il regolamento (CE) n. 1007/2009. Sulla base di dette relazioni, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1007/2009, incluse le ripercussioni sullo sviluppo socioeconomico degli Inuit e di altre comunità indigene.

(9)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

Considerata la misura in cui il commercio dei prodotti derivati dalla foca è disciplinato nel regolamento (CE) n. 1007/2009, modificato dal presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (6).

(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1007/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1007/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 2 è inserito il punto seguente:

«4 bis)   “altre comunità indigene”: comunità stabilite in paesi indipendenti che sono considerate indigene in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica a cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse;»;

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Condizioni di immissione sul mercato

1.   L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando essi provengono dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la caccia costituisce una pratica tradizionalmente svolta dalla comunità;

b)

la caccia è praticata per il sostentamento della comunità e contribuisce allo stesso, anche al fine di fornire alimenti e reddito di supporto alla vita e alla sussistenza sostenibile, e non è praticata principalmente per motivi commerciali;

c)

la caccia è praticata con modalità che rispettino il benessere degli animali, tenendo conto dei modi di vita della comunità e dello scopo di sostentamento della caccia.

Le condizioni illustrate al primo comma si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti derivati dalla foca importati.

bis.   Al momento dell'immissione sul mercato, i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati da un documento che attesta il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 (“attestazione”).

Un'attestazione è rilasciata, su richiesta, da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione.

Gli organismi riconosciuti sono indipendenti, competenti a svolgere le loro funzioni e soggetti a controllo esterno.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di dette merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere motivi commerciali.

3.   L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di specificare ulteriormente le modalità amministrative per il riconoscimento degli organismi che possono attestare la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio e il controllo delle attestazioni, nonché le disposizioni amministrative necessarie per garantire il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

5.   Se vi sono dati comprovanti che una forma di caccia alla foca è praticata principalmente per motivi commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis al fine di proibire l'immissione sul mercato o limitare la quantità di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia in questione che può essere immessa sul mercato. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni a livello di esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione per pubblicare note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 ottobre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (7). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Per quanto riguarda gli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(7)  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1)."

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"

5)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Informazione

La Commissione informa il pubblico, al fine di sensibilizzarlo, e le autorità competenti, comprese le autorità doganali, relativamente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme per l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene.»;

6)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Relazioni

1.   Entro il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare attuazione al presente regolamento.

2.   La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro 12 mesi dalla fine di ciascun periodo di cui al paragrafo 1. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2019.

3.   Nelle relazioni presentate a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta il funzionamento, l'efficacia e l'incidenza del presente regolamento nel raggiungimento del suo obiettivo.»

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 737/2010 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di applicazione dell'atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1007/2009, quale modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 18 ottobre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 6 ottobre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Parere del 27 maggio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o ottobre 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36).

(4)  La convenzione n. 169 fa riferimento, tra l'altro, al diritto di autoidentificazione delle comunità indigene e al loro diritto di esercitare un controllo, nella misura del possibile, sul proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 216 del 17.8.2010, pag. 1).


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