This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R1136
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1136 of 13 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 402/2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 185 del 14.7.2015, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2015
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32013R0402 | sostituzione | allegato I punto 2.5.1 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | allegato I punto 2.5.10 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | allegato I punto 2.5.11 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | allegato I punto 2.5.12 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | sostituzione | allegato I punto 2.5.4. | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | sostituzione | allegato I punto 2.5.5. | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | sostituzione | allegato I punto 2.5.6. | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | sostituzione | allegato I punto 2.5.7 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | allegato I punto 2.5.8 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | allegato I punto 2.5.9 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | sostituzione | articolo 3 punto 23 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | articolo 3 punto 32 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | articolo 3 punto 33 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | articolo 3 punto 34 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | articolo 3 punto 35 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | articolo 3 punto 36 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | complemento | articolo 3 punto 37 | 03/08/2015 | |
Modifies | 32013R0402 | sostituzione | articolo 3 punto 9 | 03/08/2015 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32015R1136R(01) | (FI) | |||
Corrected by | 32015R1136R(02) | (DE, IT) |
14.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1136 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2004/49/CE, per garantire il mantenimento di un elevato livello di sicurezza e, se e quando necessario e ragionevolmente praticabile, per migliorarlo, dovrebbero essere progressivamente introdotti metodi comuni di sicurezza. |
(2) |
Il 12 ottobre 2010, conformemente alla direttiva 2004/49/CE, la Commissione ha conferito all'Agenzia ferroviaria europea («l'Agenzia») un mandato per modificare il regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione (2). Una revisione di tale regolamento era necessaria al fine di tener conto di ulteriori modifiche dei ruoli e delle responsabilità dell'organismo di valutazione di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento e di criteri armonizzati supplementari di accettazione dei rischi che potrebbero essere utilizzati per valutare l'accettabilità dei rischi derivanti da guasti di sistemi tecnici nei casi in cui il proponente scelga di usare il criterio della stima accurata dei rischi. Era necessario verificare che, nell'includere i criteri armonizzati supplementari di accettazione dei rischi di cui sopra, l'attuale livello di sicurezza ferroviaria nell'Unione fosse almeno mantenuto, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE. Ciò ha richiesto molto più tempo del previsto e la Commissione ha pertanto adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 (3) che ha mantenuto l'unico criterio di accettazione dei rischi già contenuto nel regolamento (CE) n. 352/2009. |
(3) |
La valutazione di impatto effettuata in relazione alle modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 comprende l'analisi dei criteri armonizzati di accettazione dei rischi per sistemi tecnici. La relazione ha sottolineato l'importanza di includere nel metodo comune di sicurezza criteri supplementari di accettazione dei rischi non previsti dal regolamento attuale. Tali criteri dovrebbero facilitare il riconoscimento reciproco tra Stati membri dei sottosistemi strutturali e dei veicoli conformi alla legislazione dell'Unione in materia di interoperabilità ferroviaria. |
(4) |
Al fine di distinguere l'accettazione dei rischi associati ai sistemi tecnici dall'accettazione dei rischi operativi e del rischio generale a livello del sistema ferroviario, il termine «criteri di accettazione dei rischi» con riguardo ai sistemi tecnici dovrebbe essere sostituito da «obiettivi di progettazione armonizzati» per tali sistemi tecnici. Gli obiettivi di progettazione armonizzati proposti in tale regolamento possono essere usati per comprovare l'accettabilità dei rischi derivanti dal guasto delle funzioni di un sistema tecnico, nei casi in cui il proponente scelga di usare il criterio della stima accurata dei rischi. Alcune definizioni dovrebbero essere modificate al fine di rispecchiare i recenti cambiamenti nella terminologia e nuove definizioni dovrebbero essere aggiunte. |
(5) |
L'Agenzia ha trasmesso alla Commissione la sua raccomandazione in merito alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 intesa a conseguire il restante obiettivo del mandato della Commissione in relazione agli obiettivi di progettazione armonizzati. Il presente regolamento si basa sulla raccomandazione dell'Agenzia. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 è così modificato:
1) |
l'articolo 3 è così modificato:
|
2) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean Claude JUNCKER
(1) GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.
(2) Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 è così modificato:
1) |
il punto 2.5.1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
i punti da 2.5.4 a 2.5.7 sono sostituiti dai seguenti:
|
3) |
sono aggiunti i seguenti punti da 2.5.8 a 2.5.12:
(1) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).»" |