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Document 32015R0941

    Regolamento (UE) 2015/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (codificazione)

    GU L 160 del 25.6.2015, p. 76–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/941/oj

    25.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 160/76


    REGOLAMENTO (UE) 2015/941 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 9 giugno 2015

    relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra

    (codificazione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio (2) ha subito varie e sostanziali modifiche (3). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

    (2)

    Un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (4) («ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2004.

    (3)

    Occorre stabilire le procedure per l'applicazione di determinate disposizioni dell'ASA.

    (4)

    A norma dell'ASA, determinati prodotti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano all'importazione nell'Unione di un'aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. Occorre pertanto stabilire le disposizioni necessarie per il calcolo delle aliquote ridotte dei dazi doganali.

    (5)

    L'ASA indica già i prodotti che possono beneficiare di dette misure tariffarie, i volumi corrispondenti (e i rispettivi incrementi), i dazi applicabili, i periodi di applicazione e i criteri di ammissibilità.

    (6)

    Per semplificare le procedure e consentire la pubblicazione tempestiva dei regolamenti che applicano i contingenti tariffari dell'Unione, è opportuno autorizzare la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti di «baby beef».

    (7)

    È opportuno autorizzare la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), ad adottare i regolamenti recanti apertura e gestione dei contingenti tariffari che potrebbero venire accordati in seguito a negoziati in merito a ulteriori concessioni tariffarie in applicazione dell'articolo 29 dell'ASA.

    (8)

    I dazi dovrebbero essere totalmente sospesi quando il trattamento preferenziale consista in dazi ad valorem pari o inferiori all'1 %, o in dazi specifici pari o inferiori a 1 EUR.

    (9)

    L'attuazione delle clausole bilaterali di salvaguardia dell'ASA richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia e altre misure. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    (10)

    Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a circostanze eccezionali e critiche sollevate ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'ASA, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le procedure per l'adozione di norme dettagliate per l'applicazione di determinate disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (ASA).

    Articolo 2

    Concessioni per i prodotti di «baby-beef»

    Le norme dettagliate per l'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'ASA, riguardanti il contingente tariffario per i prodotti «baby-beef», sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Articolo 3

    Ulteriori concessioni

    Qualora, in applicazione dell'articolo 29 dell'ASA, siano accordate ulteriori concessioni per i prodotti della pesca entro i limiti dei contingenti tariffari, norme dettagliate per l'attuazione di tali contingenti tariffari sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Articolo 4

    Riduzioni tariffarie

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate per difetto al primo decimale.

    2.   Le aliquote del dazio preferenziale sono assimilate a un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:

    a)

    pari o inferiore all'1 % nel caso dei dazi ad valorem; o

    b)

    pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

    Articolo 5

    Adeguamenti tecnici

    Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni dettagliate di attuazione adottate a norma del presente regolamento resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o dalla conclusione di nuovi accordi, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra l'Unione e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

    Articolo 6

    Clausola di salvaguardia generale e clausola di penuria

    1.   Se uno Stato membro chiede alla Commissione di prendere misure conformemente agli articoli 37 e 38 dell'ASA, esso fornisce alla Commissione le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta.

    2.   Quando la Commissione stabilisce, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistono le condizioni di cui agli articoli 37 e 38 dell'ASA:

    a)

    ne informa gli Stati membri immediatamente se agisce di propria iniziativa oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

    b)

    consulta il comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento in merito alle misure proposte;

    c)

    ne informa contemporaneamente l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e le notifica l'avvio delle consultazioni in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, e dell'articolo 38, paragrafo 3, dell'ASA;

    d)

    comunica contemporaneamente al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per le consultazioni di cui alla lettera c).

    3.   Al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), e se non è stato possibile pervenire a un accordo, la Commissione può decidere, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento, di non agire o di adottare le misure del caso ai sensi degli articoli 37 e 38 dell'ASA.

    Tale decisione è notificata immediatamente al Consiglio e al comitato di stabilizzazione e di associazione.

    La decisione si applica immediatamente.

    4.   Le consultazioni nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione di cui al paragrafo 2, lettera c), si considerano concluse dopo 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2.

    Articolo 7

    Circostanze eccezionali e critiche

    Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 38, paragrafo 4, dell'ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi degli articoli 37 e 38 dell'ASA, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento.

    Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

    Articolo 8

    Clausola di salvaguardia per i prodotti dell'agricoltura e della pesca

    Fatte salve le procedure di cui agli articoli 6 e 7, le misure necessarie relative ai prodotti dell'agricoltura e della pesca ai sensi degli articoli 30 o 37 dell'ASA o delle disposizioni degli allegati dell'ASA attinenti a tali prodotti, nonché del relativo protocollo 3, possono essere adottate secondo le procedure di cui alle norme pertinenti che istituiscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli o dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché dalle specifiche disposizioni adottate a norma dell'articolo 352 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti dell'agricoltura e della pesca, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 30 dell'ASA, oppure all'articolo 37, paragrafi 3, 4 e 5, dell'ASA.

    Articolo 9

    Dumping

    Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure di cui all'articolo 36, paragrafo 1, dell'ASA, l'introduzione delle misure anti-dumping è decisa a norma delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (8) e secondo la procedura di cui all'articolo 36, paragrafo 2, dell'ASA.

    Articolo 10

    Concorrenza

    1.   Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte dell'Unione, delle misure di cui all'articolo 69 dell'ASA, la Commissione, previo esame del caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, decide se tali pratiche sono compatibili con l'ASA. Se necessario, essa adotta misure di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (9), caso in cui le misure sono adottate secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure sono adottate unicamente se sussistono le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 5, dell'ASA.

    2.   Nel caso di pratiche che possano esporre l'Unione a misure adottate dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia conformemente all'articolo 69 dell'ASA, la Commissione, dopo aver esaminato la questione, decide sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell'ASA. All'occorrenza, la Commissione prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 101, 102 e 107 del trattato.

    Articolo 11

    Frode o mancata cooperazione amministrativa

    1.   Ai fini dell'interpretazione dell'articolo 42 dell'ASA si ritiene che non si sia prestata la cooperazione amministrativa necessaria per verificare la prova dell'origine quando si rilevino, inter alia:

    a)

    l'assenza di cooperazione amministrativa, quale la mancata comunicazione dei nomi e degli indirizzi delle autorità doganali o statali preposte al rilascio e alla verifica dei certificati di origine, o la mancata trasmissione dei facsimili dei timbri utilizzati per autenticare i certificati, o il mancato aggiornamento, qualora appropriato, di queste informazioni;

    b)

    la reiterata inadeguatezza o assenza di azione nella verifica del carattere originario dei prodotti e dell'adempimento degli altri requisiti di cui al protocollo 4 dell'accordo ASA, nonché nell'identificazione o nella prevenzione della violazione delle norme di origine;

    c)

    il rifiuto ripetuto o l'indebito ritardo a effettuare, su richiesta della Commissione, la verifica a posteriori della prova dell'origine e la tempestiva comunicazione dei relativi risultati;

    d)

    il rifiuto ripetuto o l'indebito ritardo a ottenere l'autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa e investigativa nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, onde verificare l'autenticità dei documenti o l'esattezza delle informazioni necessarie per la concessione del trattamento preferenziale a norma dell'ASA, ovvero condurre o gestire le indagini necessarie per individuare o prevenire le violazioni delle norme di origine;

    e)

    il ripetuto mancato rispetto delle disposizioni del protocollo n. 5 dell'ASA sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, nella misura in cui esso sia rilevante per l'applicazione delle disposizioni relative agli scambi commerciali dell'ASA.

    2.   La Commissione, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, qualora accerti che sussistono le condizioni di cui all'articolo 42 dell'ASA:

    a)

    ne informa il Consiglio;

    b)

    avvia immediatamente consultazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per trovare una soluzione adeguata ai sensi dell'articolo 42 dell'ASA.

    La Commissione può inoltre:

    a)

    invitare gli Stati membri ad adottare i provvedimenti cautelari necessari per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

    b)

    pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per indicare che esistono dubbi fondati in merito all'applicazione dell'articolo 42 dell'ASA.

    3.   In attesa che si trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente attraverso le consultazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), la Commissione può adottare le misure che ritiene opportune a norma dell'articolo 42 dell'ASA, nonché secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Articolo 12

    Procedura di comitato

    1.   Ai fini dell'articolo 2 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Ai fini dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Ai fini degli articoli 6, 7, 10 e 11 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia, istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

    Articolo 13

    Notifica

    La Commissione procede, a nome dell'Unione, alle notifiche al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall'ASA.

    Articolo 14

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 153/2002 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 9 giugno 2015

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2015.

    (2)  Regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16).

    (3)  Cfr. allegato I.

    (4)  GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

    (5)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

    (6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (8)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

    (9)  Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93).

    (10)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).


    ALLEGATO I

    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 153/2002 del Consiglio

    (GU L 25 del 29.1.2002, pag. 16)

     

    Regolamento (CE) n. 3/2003 del Consiglio

    (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 30)

     

    Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)

    limitatamente al punto 8 dell'allegato


    ALLEGATO II

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 153/2002

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 4

    Articolo 3

    Articolo 6

    Articolo 4

    Articolo 7

    Articolo 5

    Articolo 7 bis, paragrafo 1

    Articlo 6, paragrafo 1

    Articolo 7 bis, paragrafo 5, frase introduttiva

    Articlo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

    Articolo 7 bis, paragrafo 5, primo trattino

    Articlo 6, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 7 bis, paragrafo 5, secondo trattino

    Articlo 6, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 7 bis, paragrafo 5, terzo trattino

    Articlo 6, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 7 bis, paragrafo 5, quarto trattino

    Articlo 6, paragrafo 2, lettera d)

    Articolo 7 bis, paragrafo 6

    Articlo 6, paragrafo 3

    Articolo 7 bis, paragrafo 10

    Articlo 6, paragrafo 4

    Articolo 7 ter

    Articolo 7

    Articolo 7 quater

    Articolo 8

    Articolo 7 quinquies

    Articolo 9

    Articolo 7 sexies

    Articolo 10

    Articolo 7 septies, paragrafo 1, frase introduttiva

    Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva

    Articolo 7 septies, paragrafo 1, primo trattino

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 7 septies, paragrafo 1, secondo trattino

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 7 septies, paragrafo 1, terzo trattino

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 7 septies, paragrafo 1, quarto trattino

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 7 septies, paragrafo 1, quinto trattino

    Articolo 11, paragrafo 1, lettera e)

    Articolo 7 septies, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

    Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

    Articolo 7 septies, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

    Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

    Articolo 7 septies, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

    Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

    Articolo 7 septies, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

    Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, frase introduttiva

    Articolo 7 septies, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

    Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

    Articolo 7 septies, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

    Articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

    Articolo 7 septies, paragrafo 3

    Articolo 11, paragrafo 3

    Articolo 7 septies bis

    Articolo 12

    Articolo 7 octies

    Articolo 13

    ––

    Articolo 14

    Articolo 8

    Articolo 15

    ––

    Allegato I

    ––

    Allegato II


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