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Document 32015R0523

Regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio, del 25 marzo 2015 , che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

GU L 84 del 28.3.2015, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/523/oj

28.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/523 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2015

che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (1) non comprende limiti alle possibilità di pesca per lo stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nell'Atlantico nord-orientale.

(2)

Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale e ha confermato che tale stock è in rapido declino dal 2012. Inoltre, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la protezione offerta alla spigola dalle misure nazionali vigenti e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca della spigola nell'Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY).

(3)

La Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2015/111 (2), basato sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), al fine di fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale.

Anche la pesca ricreativa contribuisce in maniera significativa alla mortalità per pesca di tale stock. È pertanto opportuno fissare possibilità di pesca nella forma di un limite giornaliero applicabile al numero di esemplari che ciascun pescatore può prelevare nell'ambito della pesca ricreativa. Esistono vari tipi di pesca ricreativa, quali la pesca da un'imbarcazione da diporto o la pesca da riva.

(4)

Per evitare problemi di interpretazione, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/104 dovrebbe essere formulato in modo da corrispondere al testo dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(5)

I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono stati fissati a zero nell'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104, in attesa di un parere del CIEM. Il parere del CIEM sullo stock è disponibile dal 23 febbraio 2015 ed è quindi possibile fissare un totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello in questa zona, distribuito in sette zone di gestione onde evitare il depauperamento locale.

(6)

È opportuno prevedere una certa flessibilità all'interno della zona per i Lepidorombi che costituiscono lo stesso stock biologico per tutti gli Stati membri con un contingente nelle zone pertinenti.

(7)

Il regolamento (UE) 2015/104 contiene un errore nel TAC e nel contingente applicabili al gamberello boreale nel Mare del Nord, laddove sarebbe stato necessario adottare un rollover del TAC 2014. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104.

(8)

Per alcuni stock, le possibilità di pesca e le condizioni di accesso alle risorse della pesca per le navi nelle acque di Stati costieri sono stabilite ogni anno alla luce delle consultazioni in materia di pesca tra i pertinenti Stati costieri. In mancanza di un accordo sulle modalità di ripartizione dei contingenti per il 2015 riguardanti l'aringa atlantico-scandinava, è opportuno fissare un contingente autonomo sulla base della quota dell'Unione di questo stock negli ultimi anni. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104.

(9)

Nella terza riunione annuale del 2015 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(10)

Una nota in calce nell'allegato III del regolamento (UE) 2015/104 fa erroneamente riferimento a un accordo obsoleto e dovrebbe pertanto essere corretta.

(11)

Al fine di rispecchiare con precisione l'attuale ripartizione per attrezzi della flotta peschereccia francese e spagnola che pratica la pesca del tonno rosso per il 2015, è necessario modificare l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104, che stabilisce le limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso.

(12)

È necessario correggere un errore nella tabella del TAC per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-).

(13)

Il parere scientifico ricevuto dal CSTEP il 2 marzo 2015 indica come precauzionale la concessione di un piccolo contingente di catture accessorie per la razza ondulata (Raia undulata) nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIa-c, VIId, VIIe-k, VIII e IX. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104.

(14)

Secondo la procedura prevista nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca con le Isole Færøer, l'Unione ha tenuto consultazioni supplementari sugli accordi reciproci con le Isole Færøer per quanto riguarda le possibilità di pesca per l'aringa atlantico-scandinava e il melù per il 2015; è opportuno pertanto fissare le possibilità di pesca per tali stock.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104.

(16)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4), ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75 % di un TAC precauzionale, uno Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock può chiedere un aumento del TAC. Alla Commissione è pervenuta una richiesta di aumento del 10 % del TAC 2014 applicabile alle razze nel Mare del Nord. I pertinenti dati biologici giustificativi trasmessi a corredo della richiesta sono stati verificati e convalidati da esperti presso il Centro comune di ricerca della Commissione.

(17)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (5).

(18)

I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2015/104 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015. Anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Tuttavia, il nuovo limite di cattura per la spigola dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per le ragioni di cui al considerando (16), le disposizioni in materia di possibilità di pesca più elevate per le razze nel Mare del Nord dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/104 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)

navi dell'Unione;

b)

navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.   Ai fini dell'articolo 11 bis, il presente regolamento si applica anche alle attività di pesca ricreativa.»

;

2)

all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«m)   “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.»

;

3)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento (“obbligo di sbarco”).

2.   La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci soggetti a limiti di cattura e catturati nel corso delle attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono consentiti unicamente se:

a)

le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o

b)

le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

3.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.»

;

4)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Pesca ricreativa della spigola nell'Atlantico nord-orientale

Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa praticate nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk non possono essere prelevati più di tre esemplari di spigola per persona al giorno.»

;

5)

l'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

6)

l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

7)

l'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

8)

l'allegato IJ del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;

9)

l'allegato III del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento;

10)

l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento;

11)

l'allegato VIII del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 3), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2015.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/0214 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (Dicentrarchus labrax) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 31).

(3)  Regolamento (UE)n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 è così modificato:

1.

la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce Deania calcea:

«Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola»

2.

la voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce relativa alla razza rotonda:

«Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax»


ALLEGATO II

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(SRX/2AC4-C)

Belgio

233 (1)  (2)  (3)

 

 

Danimarca

9 (1)  (2)  (3)

 

 

Germania

11 (1)  (2)  (3)

 

 

Francia

36 (1)  (2)  (3)

 

 

Paesi Bassi

198 (1)  (2)  (3)

 

 

Regno Unito

895 (1)  (2)  (3)

 

 

Unione

1 382 (1)  (3)

 

 

TAC

1 382 (3)

 

TAC precauzionale

(1)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

(3)  Non si applica al complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) e alla razza stellata (Amblyraja radiata). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.


ALLEGATO III

Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque norvegesi della zona IV

(SAN/04-N.)

Danimarca

0

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

0

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Cicerello

Ammodytes spp.

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

Danimarca

336 964 (2)

 

 

Regno Unito

7 366 (2)

 

 

Germania

515 (2)

 

 

Svezia

12 374 (2)

 

 

Unione

357 219

 

 

TAC

357 219

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

VII

(LEZ/07.)

Belgio

470 (3)  (5)

 

 

Spagna

5 216 (3)  (4)

 

 

Francia

6 329 (3)  (4)

 

 

Irlanda

2 878 (3)  (5)

 

 

Regno Unito

2 492 (3)  (5)

 

 

Unione

17 385

 

 

TAC

17 385

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

(WHB/1X14)

Danimarca

30 106 (6)  (8)

 

 

Germania

11 706 (6)  (8)

 

 

Spagna

25 524 (6)  (7)  (8)

 

 

Francia

20 952 (6)  (8)

 

 

Irlanda

23 313 (6)  (8)

 

 

Paesi Bassi

36 711 (6)  (8)

 

 

Portogallo

2 371 (6)  (7)  (8)

 

 

Svezia

7 447 (6)  (8)

 

 

Regno Unito

39 065 (6)  (8)

 

 

Unione

197 195 (6)  (8)

 

 

Norvegia

102 605

 

 

Isole Færøer

15 000

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Melù

Micromesistius poutassou

Zona:

Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30′ N e VII a ovest di 12° O

(WHB/24A567)

Norvegia

0 (9)  (10)

 

 

Isole Færøer

35 000 (11)  (12)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico


Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

(PRA/2AC4-C)

Danimarca

1 818

 

 

Paesi Bassi

17

 

 

Svezia

73

 

 

Regno Unito

538

 

 

Unione

2 446

 

 

TAC

2 446

 

TAC analitico


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

(SRX/67AKXD)

Belgio

725 (13)  (14)  (15)

 

 

Estonia

4 (13)  (14)  (15)

 

 

Francia

3 255 (13)  (14)  (15)

 

 

Germania

10 (13)  (14)  (15)

 

 

Irlanda

1 048 (13)  (14)  (15)

 

 

Lituania

17 (13)  (14)  (15)

 

 

Paesi Bassi

3 (13)  (14)  (15)

 

 

Portogallo

18 (13)  (14)  (15)

 

 

Spagna

876 (13)  (14)  (15)

 

 

Regno Unito

2 076 (13)  (14)  (15)

 

 

Unione

8 032 (13)  (14)  (15)

 

 

TAC

8 032 (14)

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(SRX/07D.)

Belgio

72 (16)  (17)  (18)

 

 

Francia

602 (16)  (17)  (18)

 

 

Paesi Bassi

4 (16)  (17)  (18)

 

 

Regno Unito

120 (16)  (17)  (18)

 

 

Unione

798 (16)  (17)  (18)

 

 

TAC

798 (17)

 

TAC precauzionale


Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

(SRX/89-C.)

Belgio

7 (19)  (20)

 

 

Francia

1 298 (19)  (20)

 

 

Portogallo

1 051 (19)  (20)

 

 

Spagna

1 057 (19)  (20)

 

 

Regno Unito

7 (19)  (20)

 

 

Unione

3 420 (19)  (20)

 

 

TAC

3 420 (20)

 

TAC precauzionale


Specie:

Sgombro

Scomber scombrus

Zona:

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

(MAC/2CX14-)

Germania

26 766

 

 

Spagna

28

 

 

Estonia

223

 

 

Francia

17 846

 

 

Irlanda

89 220

 

 

Lettonia

164

 

 

Lituania

164

 

 

Paesi Bassi

39 033

 

 

Polonia

1 885

 

 

Regno Unito

245 363

 

 

Unione

420 692

 

 

Norvegia

18 852 (21)  (22)

 

 

Isole Færøer

39 824 (23)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.


(1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona

:

Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danimarca

125 459

27 355

179 227

4 717

0

206

0

Regno Unito

2 742

598

3 918

103

0

5

0

Germania

192

42

274

7

0

0

0

Svezia

4 607

1 005

6 581

173

0

8

0

Unione

133 000

29 000

190 000

5 000

0

219

0

Totale

133 000

29 000

190 000

5 000

0

219

0

(3)  In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(4)  Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE).

(5)  Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(6)  Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

(7)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(8)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 35 000 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 17,7 %

(9)  Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri

(10)  Condizione speciale: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 0

Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 0 %

(11)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

(12)  Condizione speciale: possono anche essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 6 250

(13)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(14)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Le catture accessorie di razza ondulata effettuate esclusivamente nella zona VIIe possono essere sbarcate a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca e restino al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIIe

(RJU/67AKXD)

Belgio

9

 

 

Estonia

0

 

 

Francia

41

 

 

Germania

0

 

 

Irlanda

13

 

 

Lituania

0

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Portogallo

0

 

 

Spagna

11

 

 

Regno Unito

26

 

 

Unione

100

 

 

TAC

100

 

 

(15)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.), razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) e razza ondulata (Raja undulata) (RJU/*07D.) sono comunicate separatamente.

(16)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) e razza ondulata (Raja undulata) (RJU/07D.) sono comunicate separatamente.

(17)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca e restino al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIId

(RJU/07D.)

Belgio

1

 

 

Francia

8

 

 

Paesi Bassi

0

 

 

Regno Unito

2

 

 

Unione

11

 

 

TAC

11

 

 

(18)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Per la razza ondulata, questa condizione speciale si applica esclusivamente nella zona VIIe. Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD), razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) e razza ondulata (Raja undulata) (RJU//*67AKD) sono comunicate separatamente.

(19)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) e razza ondulata (Raja undulata) (RJU/89-C.) sono comunicate separatamente.

(20)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Le catture accessorie di razza ondulata effettuate esclusivamente nella zona VIII possono essere sbarcate a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca e restino al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/89-C.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Raja undulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona VIII

(RJU/89-C.)

Belgio

0

 

 

Francia

9

 

 

Portogallo

8

 

 

Spagna

8

 

 

Regno Unito

0

 

 

Unione

25

 

 

TAC

25

 

 

(21)  Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30′ N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

(22)  Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30′ N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 43 680

(23)  Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færœr. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° N (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

 

acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio 2015 e dal 1o settembre al 31 dicembre 2015

(MAC/*4 A-EN)

Acque norvegesi della zona IIa

(MAC/*2AN-)

Acque delle Isole Færøer

(MAC/*FRO2)

Germania

16 154

2 176

2 228

Francia

10 770

1 449

1 485

Irlanda

53 847

7 254

7 426

Paesi Bassi

23 557

3 172

3 249

Regno Unito

148 087

19 952

20 424

Unione

252 415

34 003

34 812


ALLEGATO IV

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

(HER/1/2-)

Belgio

6 (1)

 

 

Danimarca

6 314 (1)

 

 

Germania

1 105 (1)

 

 

Spagna

21 (1)

 

 

Francia

272 (1)

 

 

Irlanda

1 634 (1)

 

 

Paesi Bassi

2 259 (1)

 

 

Polonia

319 (1)

 

 

Portogallo

21 (1)

 

 

Finlandia

98 (1)

 

 

Svezia

2 339 (1)

 

 

Regno Unito

4 036 (1)

 

 

Unione

18 424 (1)

 

 

Isole Færøer

9 000 (2)  (3)

 

 

TAC

non stabilito

 

TAC analitico

(1)  La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)  Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N

(3)  Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

 

zone II, Vb a nord di 62o N (acque delle isole Færøer) (HER/*2 A 5B-F)

Belgio

3

Danimarca

3 084

Germania

540

Spagna

10

Francia

133

Irlanda

798

Paesi Bassi

1 104

Polonia

156

Portogallo

10

Finlandia

48

Svezia

1 143

Regno Unito

1 971


ALLEGATO V

«ALLEGATO I J

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

7 067,15

 

 

Paesi Bassi

7 660,06

 

 

Lituania

4 917,5

 

 

Polonia

8 455,29

 

 

Unione

28 100

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»


ALLEGATO VI

«ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

DK

da fissare

da fissare

DE

da fissare

FR

da fissare

IE

da fissare

NL

da fissare

PL

da fissare

SV

da fissare

UK

da fissare

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

80

DE

16

50

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

UK

14

Non assegnate

2

Sgombro (1)

Non pertinente

Non pertinente

70

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

480

DK

450

150

UK

30

Acque delle Isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

26

BE

0

13

DE

4

FR

4

UK

18

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

8 (2)

Non pertinente

4

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1o marzo al 31 maggio e dal 1o ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

BE

0

26

DE

10

FR

40

UK

20

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

70

Non pertinente

22 (4)

Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”

34

DE

2

20

DK

5

FR

4

NL

6

UK

7

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

Pesca con palangari

10

UK

10

6

Sgombro

12

DK

1

12

BE

0

DE

1

FR

1

IE

2

NL

1

SE

1

UK

5

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

DK

5

 

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

UK

4


(1)  Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)  Questi dati sono inclusi nei dati di tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

(3)  Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)  Questi dati sono inclusi nei dati delle “Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer”.»


ALLEGATO VII

«ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT (1)

1.   Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

60

Francia

37

Unione

97

2.   Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

151

Francia

94

Italia

30

Cipro

6 (2)

Malta

28 (3)

Unione

309

3.   Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia

11

Italia

12

Unione

23

4.   Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci (4)

 

Cipro (5)

Grecia (6)

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta (7)

Pescherecci con reti da circuizione

1

1

11

12

17

6

1

Pescherecci con palangari

6 (8)

0

0

30

8

58

28

Tonniere con lenze a canna

0

0

0

0

8

70

0

Pescherecci con lenze a mano

0

0

12

0

29 (9)

1

0

Pescherecci da traino

0

0

0

0

57

0

0

Altri pescherecci artigianali (10)

0

21

0

0

94

83

0


Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Tonniere con lenze a canna

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

5.   Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

 

Numero di tonnare (11)

Spagna

5

Italia

6

Portogallo

2

6.   Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

 

Numero di allevamenti

Capacità (in t)

Spagna

14

11 852

Italia

15

13 000

Grecia

2

2 100

Cipro

3

3 000

Croazia

7

7 880

Malta

8

12 300


Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna

5 855

Italia

3 764

Grecia

785

Cipro

2 195

Croazia

2 947

Malta

8 768


(1)  Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

(2)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Cipro decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 5 della tabella A della sezione 4.

(3)  Questo numero può essere aumentato di 10, se Malta decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.

(4)  I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

(5)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(6)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci per la pesca artigianale o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e tre pescherecci per la pesca artigianale.

(7)  È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

(8)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

(9)  Pescherecci con lenze trainate operanti nell'Atlantico orientale.

(10)  Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

(11)  Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.»


ALLEGATO VIII

«ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

da fissare

da fissare

Isole Færøer

Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)

Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

14

14

Aringa, a nord di 62° 00′ N

20

 

Aringa, IIIa

4

4

Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

14

14

Molva e brosmio

20

10

Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

20

20

Molva azzurra

16

16»


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