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Document 32015R0408

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell' 11 marzo 2015 , recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 67 del 12.3.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/408/oj

12.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 67/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/408 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive sono identificate come sostanze candidate alla sostituzione se soddisfano uno o più dei criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4.

(2)

In conformità all'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione stabilisce un elenco di sostanze di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4, (nel seguito «elenco di sostanze candidate alla sostituzione»).

(3)

Al fine di assicurare la coerenza della politica dell'Unione in merito alle sostanze attive aventi proprietà che le identificano come sostanze candidate alla sostituzione, e al fine di applicare a tali sostanze il principio della parità di trattamento, la Commissione dovrebbe inoltre includere in tale elenco le sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 in forza delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 80, paragrafo 1.

(4)

Dalle informazioni contenute nella relazione di esame, dalle conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (3), dal progetto di relazione di valutazione e relativi addenda e relazioni delle peer review o dalla classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stato possibile identificare le sostanze che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4. Tali documenti forniscono, se del caso, le informazioni relative alla dose giornaliera ammissibile (DGA), alla dose acuta di riferimento (DAR) e al livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO); le informazioni riguardanti le proprietà di persistenza, bioaccumulabilità e tossicità (PBT) delle sostanze; le informazioni riguardanti gli effetti critici di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4, terzo trattino; la proporzione di isomeri non attivi; la classificazione della sostanza, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come cancerogena di categoria 1A o 1B o tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B; le proprietà d'interferente endocrino. Sulla base di tali informazioni le sostanze figuranti nell'allegato del presente regolamento sono state identificate come soddisfacenti uno o più dei criteri di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le informazioni sono state consolidate e sono contenute in uno strumento di sostegno per la costituzione di un elenco di sostanze candidate alla sostituzione, disponibile sul sito web della Commissione (5).

(5)

La dose giornaliera ammissibile (DGA) delle sostanze attive 1-metilciclopropene, amitrolo, diclofop, dimetoato, etoprofos, fenamifos, fipronil, fluometuron, haloxyfop-P, metam, oxamil, sulcotrione e triazossido è notevolmente inferiore a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito dei rispettivi gruppi di sostanze/categorie d'impiego. La dose acuta di riferimento (DAR) delle sostanze attive dimossistrobina, fenamifos, metomil e oxamil è notevolmente inferiore a quella della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito dei rispettivi gruppi di sostanze/categorie d'impiego. Il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO) delle sostanze attive amitrolo, bromadiolone, difenacum, dimetoato, diquat, etoprofos, fenamifos, fluquinconazolo, metam, sulcotrione, triazossido e warfarin è notevolmente inferiore a quello della maggior parte delle sostanze attive approvate nell'ambito dei rispettivi gruppi di sostanze/categorie d'impiego. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(6)

Le sostanze attive lufenuron, oxifluorfen e quinoxifen soddisfano i criteri per essere considerate sostanze persistenti e bioaccumulabili. Le sostanze attive amitrolo, bifentrin, bromuconazolo, clorotoluron (stereochimica non stabilita), composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico), ciproconazolo, ciprodinil, difenoconazolo, diflufenican, dimossistrobina, diquat, epossiconazolo, fenbutatin ossido, fludioxonil, flufenacet, fluopicolide, fluquinconazolo, haloxyfop-P, imazamox, imazosulfuron, isoproturon, isopyrazam, lenacil, lufenuron, metconazolo, metribuzin, metsulfuron-metile, miclobutanil, nicosulfuron, ossadiazone, oxifluorfen, paclobutrazol, pirimicarb, procloraz, propiconazolo, propoxyicarbazone, prosulfuron, quinoxifen, tebuconazolo, tebufenpirad, tepraloxydim, tri-allato, triasulfuron e ziram soddisfano i criteri per essere considerate sostanze persistenti e tossiche. Le sostanze attive aclonifen, difenacum, esfenvalerate, etofenprox, etoxazole, famoxadone, lambda-cialotrina, lufenuron, oxifluorfen, pendimetalin e quinoxifen soddisfano i criteri per essere considerate sostanze bioaccumulabili e tossiche. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(7)

Le sostanze attive mecoprop e metalaxil contengono una proporzione notevole di isomeri non attivi. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(8)

Le sostanze attive carbendazim, epossiconazolo, flumiossazina, glufosinate, linuron, oxadiargil, quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile) e warfarin sono classificate o da classificare, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(9)

Poiché le misure concernenti i criteri scientifici specifici per la determinazione delle proprietà d'interferente endocrino, di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 3.6.5, primo paragrafo, non sono ancora state adottate, occorreva stabilire, in conformità al terzo paragrafo dello stesso, se una sostanza fosse da considerare come avente tali proprietà. Conformemente a tale disposizione, le sostanze attive clorotoluron (stereochimica non stabilita), dimossistrobina, epossiconazolo, molinate, profoxydim, tepraloxydim e thiacloprid sono da considerare come aventi proprietà d'interferente endocrino che possono causare effetti avversi negli esseri umani. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze attive nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione.

(10)

Gli Stati membri e le parti interessate dovrebbero disporre di un congruo periodo di tempo per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sostanze candidate alla sostituzione

Le sostanze attive elencate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009, allegato II, punto 4, sono quelle che figurano nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento.

Il primo paragrafo si applica anche alle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 conformemente alle misure transitorie di cui all'articolo 80, paragrafo 1.

Articolo 2

Misure transitorie

L'articolo 1 e l'allegato non si applicano alle domande di autorizzazione dei prodotti fitosanitari presentate prima del 1o agosto 2015.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal.htm

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/index_en.htm


ALLEGATO

 

1-metilciclopropene

 

aclonifen

 

amitrolo

 

bifentrin

 

bromadiolone

 

bromuconazolo

 

carbendazim

 

clorotoluron (stereochimica non stabilita)

 

composti del rame (varianti idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico)

 

ciproconazolo

 

ciprodinil

 

diclofop

 

difenacum

 

difenoconazolo

 

diflufenican

 

dimetoato

 

dimossistrobina

 

diquat

 

epossiconazolo

 

esfenvalerate

 

etoprofos

 

etofenprox

 

etoxazolo

 

famoxadone

 

fenamifos

 

fenbutatin ossido

 

fipronil

 

fludioxonil

 

flufenacet

 

flumiossazina

 

fluometuron

 

fluopicolide

 

fluquinconazolo

 

glufosinato

 

haloxyfop-P

 

imazamox,

 

imazosulfuron

 

isoproturon

 

isopyrazam

 

lambda-cialotrina

 

lenacil

 

linuron

 

lufenurone

 

mecoprop

 

metalaxil

 

metam

 

metconazolo

 

metomil

 

metribuzin

 

metsulfuron-metile

 

molinate

 

miclobutanil

 

nicosulfuron

 

oxadiargil

 

ossadiazone

 

oxamil

 

oxifluorfen

 

paclobutrazol

 

pendimetalin

 

pirimicarb

 

procloraz

 

profoxydim

 

propiconazolo

 

propoxyicarbazone

 

prosulfuron

 

quinoxifen

 

quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile)

 

sulcotrione

 

tebuconazolo

 

tebufenpirad

 

tepraloxydim

 

thiacloprid

 

tri-allato

 

triasulfuron

 

triazossido

 

warfarin

 

ziram


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