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Document 32015R0106

    Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015 , che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

    GU L 19 del 24.1.2015, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/106/oj

    24.1.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 19/8


    REGOLAMENTO (UE) 2015/106 DEL CONSIGLIO

    del 19 gennaio 2015

    che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione devono essere adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri di consigli consultivi.

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, alcune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ogni Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

    (4)

    È pertanto opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità con il regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

    (5)

    Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture.

    (6)

    L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare ai suoi articoli 33 e 34, relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono dati alla Commissione.

    (7)

    A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock.

    (8)

    Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nel Mar Nero per il 2015.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle navi dell'Unione operanti nel Mar Nero.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)   «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 come stabilito nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

    b)   «nave dell'Unione»: un peschereccio unionale quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    c)   «stock»: uno stock quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    d)   «totale ammissibile di catture» (TAC):

    i)

    nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

    ii)

    in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

    e)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

    CAPO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA

    Articolo 4

    TAC e loro ripartizione

    I TAC per le navi dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le eventuali condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

    Articolo 5

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione

    La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    c)

    gli sbarchi supplementari consentiti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    d)

    i quantitativi riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    e)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 6

    Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco

    Le catture e le catture accessorie di rombo chiodato in attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da navi dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 7

    Trasmissione dei dati

    Ai fini della presentazione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. RINKVIS


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


    ALLEGATO

    TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

    Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni a essi funzionalmente collegate.

    Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Ai fini del presente regolamento, è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

    Nome scientifico

    Codice alfa a 3 lettere

    Nome comune

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto


    Specie:

    Rombo chiodato

    Psetta maxima

    Zona:

    Acque dell'Unione del Mar Nero

    TUR/F37.4.2.C.

    Bulgaria

    43,2

     

     

    Romania

    43,2

     

     

    Unione

    86,4 (1)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell'Unione del Mar Nero

    SPR/F37.4.2.C

    Bulgaria

    8 032,5

     

     

    Romania

    3 442,5

     

     

    Unione

    11 475

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico.

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2015 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.


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