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Document 32015D2443
Council Decision (EU) 2015/2443 of 11 December 2015 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part, as regards Title V of that Association Agreement
Decisione (UE) 2015/2443 del Consiglio, dell'11 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda il titolo V di detto accordo di associazione
Decisione (UE) 2015/2443 del Consiglio, dell'11 dicembre 2015, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda il titolo V di detto accordo di associazione
GU L 336 del 23.12.2015, p. 56–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/56 |
DECISIONE (UE) 2015/2443 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2015
relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda il titolo V di detto accordo di associazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 464, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1) («accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo. |
(2) |
L'articolo 3 della decisione 2014/492/UE del Consiglio (2) indica le parti dell'accordo che devono essere applicate in via provvisoria. |
(3) |
L'articolo 462 dell'accordo prevede che l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in relazione alle parti del territorio della Repubblica di Moldova sulle quali il governo della stessa non esercita un controllo effettivo abbia inizio una volta che la Repubblica di Moldova abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del titolo V su tutto il suo territorio. |
(4) |
L'articolo 462 dell'accordo dispone inoltre che il consiglio di associazione adotti una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova. |
(5) |
La Repubblica di Moldova ha informato la Commissione europea che sarà in grado di garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il suo territorio dal 1o gennaio 2016. |
(6) |
È necessario controllare e riesaminare regolarmente l'applicazione del titolo V dell'accordo in relazione a tutto il territorio della Repubblica di Moldova. |
(7) |
È pertanto opportuno definire la posizione dell'Unione in merito all'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito alla piena attuazione ed esecuzione e all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di associazione possono accettare modifiche tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del consiglio.
Articolo 2
La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente decisione e successivamente una volta all'anno. Se la Repubblica di Moldova non garantisce più la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in relazione alle zone della Repubblica di Moldova sulle quali non esercita un controllo effettivo, i rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di associazione possono, conformemente a una decisione che deve essere adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato, chiedere al consiglio stesso di riconsiderare la prosecuzione dell'applicazione del titolo V dell'accordo nelle zone interessate.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. BAUSCH
(1) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.
(2) Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).
PROGETTO DI
DECISIONE N. 1/2015 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del … 2015
relativa all'applicazione del titolo V dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in tutto il territorio della Repubblica di Moldova
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (1), in particolare l'articolo 462,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 464 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria dal 1o settembre 2014. |
(2) |
La Repubblica di Moldova ha comunicato alla Commissione europea che sarà in grado di garantire la piena attuazione e applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo su tutto il suo territorio dal 1o gennaio 2016. |
(3) |
È opportuno che il consiglio di associazione esamini periodicamente l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova. |
(4) |
È opportuno che il comitato di associazione nella formazione «Commercio» verifichi l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova e riferisca regolarmente al consiglio di associazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, si applica a tutto il territorio della Repubblica di Moldova dal 1o gennaio 2016.
2. Il consiglio di associazione riesamina l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro 10 mesi dall'adozione della presente decisione e successivamente una volta all'anno.
3. Il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» verifica l'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo di cui al paragrafo 1. Esso riferisce al consiglio di associazione una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.
4. Il titolo VII dell'accordo (Disposizioni istituzionali, generali e finali) si applica esclusivamente in relazione al titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il …
Per il consiglio di associazione
Il presidente