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Document 32015D2236

    Decisione (UE) 2015/2236 del Consiglio, del 27 novembre 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni

    GU L 317 del 3.12.2015, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2236/oj

    3.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/33


    DECISIONE (UE) 2015/2236 DEL CONSIGLIO

    del 27 novembre 2015

    che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche e della moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio del 1998 («OMC») è stata adottata una moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche («moratoria sul commercio elettronico») sotto forma di dichiarazione, secondo la quale i membri dell'OMC avrebbero continuato la loro pratica attuale di non imporre dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche. Attualmente la moratoria si presenta sotto forma di una decisione della conferenza ministeriale dell'OMC che dal 1998 è stata rinnovata ogni due anni.

    (2)

    La moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni è stata ripetutamente prorogata dalla conferenza ministeriale dell'OMC dopo la scadenza del periodo di cinque anni previsto per l'adozione della decisione sull'ambito e sulle modalità di tali reclami a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordoTRIPS»).

    (3)

    Nella conferenza ministeriale dell'OMC del dicembre 2013, dette moratorie sono state da ultimo prorogate fino al 2015. Esse dovrebbero entrambe essere ulteriormente prorogate da una prossima conferenza ministeriale dell'OMC o dovrebbero essere rese permanenti qualora fosse raggiunto un consenso al riguardo nelle discussioni in corso o in quelle future.

    (4)

    È nell'interesse dell'Unione sostenere la proroga della moratoria sul commercio elettronico a tempo indeterminato. È altresì nell'interesse dell'Unione prorogare la moratoria sui reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni fino a che la conferenza ministeriale approvi le raccomandazioni del Consiglio TRIPS per quanto riguarda l'ambito e le modalità dei reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni a norma dell'articolo 64, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio è sostenere la proroga della moratoria sui dazi doganali applicati alle trasmissioni elettroniche a tempo indeterminato e sostenere la proroga della moratoria sui reclami dei tipi previsti all'articolo XXIII, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni») fino a che la conferenza ministeriale adotti una decisione riguardante l'ambito e le modalità dei reclami relativi a casi di non violazione e ad altre situazioni.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


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