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Document 32015D1987

    Decisione (UE) 2015/1987 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

    GU L 290 del 6.11.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1987/oj

    Related international agreement

    6.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 290/1


    DECISIONE (UE) 2015/1987 DEL CONSIGLIO

    del 5 ottobre 2015

    sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l'approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha approvato, mediante il regolamento (CE) n. 241/2008 (1), la conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau («accordo»).

    (2)

    L'Unione e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno negoziato un nuovo protocollo («protocollo») che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau in materia di pesca.

    (3)

    Il protocollo è stato firmato il 24 novembre 2014 in conformità della decisione 2014/782/UE (2) e si applica provvisoriamente a decorrere dalla data della firma.

    (4)

    L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

    (5)

    È opportuno approvare il protocollo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau è approvato a nome dell'Unione (3).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste all'articolo 19 del protocollo (4).

    Articolo 3

    Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

    Per il Consiglio

    Il presidente

    N. SCHMIT


    (1)  Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

    (2)  GU L 328 del 13.11.2014, pag. 1.

    (3)  Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 328 del 13.11.2014, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

    (4)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


    ALLEGATO

    Ambito di applicazione del conferimento di competenza e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

    1.

    La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica di Guinea-Bissau e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare le modifiche apportate al protocollo riguardo alle questioni seguenti:

    a)

    revisione delle possibilità di pesca e della contropartita finanziaria conformemente a agli articoli 6 e 7 del protocollo;

    b)

    decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;

    c)

    specifiche tecniche e procedure che rientrano tra i poteri della commissione mista conformemente all'allegato del protocollo.

    2.

    Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:

    a)

    agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

    b)

    si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

    c)

    promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

    3.

    Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si prendono le necessarie disposizioni affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

    A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento che illustri gli elementi specifici della posizione proposta, per esame e approvazione.

    Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), per l'approvazione da parte del Consiglio della posizione da esprimere a nome dell'Unione è necessaria la maggioranza qualificata dei voti. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

    Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

    4.

    La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.


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