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Document 32015D0750

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1452-1492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione [notificata con il documento C(2015) 3061] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 119 del 12.5.2015, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/750/oj

    12.5.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 119/27


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/750 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 maggio 2015

    relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione

    [notificata con il documento C(2015) 3061]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (2) assegnano la banda di frequenza 1 452-1 492 MHz ai servizi fissi e mobili (fatta eccezione per il servizio di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili), di radiodiffusione e di radiodiffusione via satellite su base co-primaria nella regione 1, che comprende l'Unione. Esse limitano l'uso della banda da parte del servizio di radiodiffusione e di radiodiffusione via satellite alla trasmissione audio digitale (DAB).

    (2)

    L'Accordo speciale di Maastricht del 2002, modificato nel 2007 (3), istituisce il quadro di riferimento tecnico e normativo per la diffusione del DAB terrestre (T-DAB) nella banda 1 452-1 479,5 MHz nei paesi firmatari, inclusi tutti gli Stati membri. Esso stabilisce inoltre le procedure relative al coordinamento transfrontaliero fra i servizi T-DAB e i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

    (3)

    La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio inteso a identificare entro il 2015 almeno 1 200 MHz di spettro idonei alla banda larga senza fili nell'Unione, compreso lo spettro già in uso, sulla base dell'inventario dello spettro.

    (4)

    La banda 1 452-1 492 MHz è stata designata per essere usata nella radiodiffusione negli Stati membri, ma il suo uso è stato alquanto limitato. La relazione della Commissione relativa all'inventario dello spettro radio definito nell'ambito del programma strategico in materia di spettro radio (5) conclude che tale banda nell'Unione è sottoutilizzata e che dovrebbe essere riassegnata ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con l'obiettivo del suddetto programma strategico. I sistemi di radiodiffusione terrestre esistenti dovrebbero essere protetti nel lungo termine, anche qualora le relative autorizzazioni siano rinnovate.

    (5)

    Nel suo parere sulle sfide strategiche che l'Europa deve affrontare per quanto riguarda le crescenti necessità di spettro per la banda larga senza fili (6), il gruppo «Politica dello spettro radio» ha raccomandato che la Commissione consideri l'adozione di misure complementari per promuovere ulteriormente l'uso della banda 1 452-1 492 MHz per un downlink aggiuntivo, consentendo nel contempo agli Stati membri di destinare parte di tale banda ad altri usi, come la radiodiffusione.

    (6)

    Il 19 marzo 2014, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, la Commissione ha conferito alla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») un mandato inteso a elaborare condizioni tecniche armonizzate per la banda 1 452-1 492 MHz relativamente ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione.

    (7)

    Il 28 novembre 2014, facendo seguito a tale mandato, la CEPT ha pubblicato la relazione 54, nella quale propone di armonizzare la banda 1 452-1 492 MHz per l'uso del downlink supplementare nella banda larga senza fili, consentendo nel contempo agli Stati membri di adeguare parti della banda (come 1 452-1 479,5 MHz) alle specificità nazionali per la radiodiffusione terrestre. Il downlink supplementare consiste nell'uso esclusivamente in downlink per mezzo del quale lo spettro della banda è usato per la trasmissione unidirezionale della stazione di base che eroga servizi di comunicazione elettronica, in abbinamento con l'uso dello spettro in un'altra banda di frequenza.

    (8)

    L'uso armonizzato solo in downlink della banda 1 452-1 492 MHz per i servizi di comunicazione elettronica senza fili a banda larga nell'Unione è importante per affrontare l'asimmetria del traffico dati rafforzando la capacità di downlink di un sistema a banda larga senza fili. Tenuto conto inoltre del principio della neutralità della tecnologia e dei servizi, esso agevola anche la coesistenza con i servizi di radiodiffusione terrestre già esistenti nella stessa banda, che possono non essere conformi alle condizioni tecniche stabilite dalla presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero quindi assegnare la banda su base non esclusiva a tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica e garantire la coesistenza dei servizi secondo le specificità nazionali e in linea con gli accordi internazionali.

    (9)

    La fornitura di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda 1 452-1 492 MHz dovrebbe essere basata su un accordo di ripartizione armonizzata del canale e condizioni tecniche minime comuni (meno rigorose) per promuovere il mercato unico, ridurre le interferenze dannose e garantire il coordinamento delle frequenze.

    (10)

    Le condizioni tecniche e i principi comuni sono necessari per garantire la coesistenza e un'adeguata protezione fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi T-DAB nella banda 1 452-1 492 MHz nonché fra tali servizi nella banda e altri usi nelle bande adiacenti, fra cui i relais radio tattici, i collegamenti fissi coordinati e la telemetria aeronautica. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure nazionali per garantire la coesistenza con gli usi nelle bande adiacenti, come i collegamenti fissi non coordinati.

    (11)

    Può essere necessario concludere accordi transfrontalieri fra le amministrazioni per garantire l'attuazione dei parametri stabiliti dalla presente decisione, al fine di evitare interferenze perniciose e migliorare l'efficienza e la convergenza nell'uso dello spettro. La relazione 54 della CEPT stabilisce le condizioni tecniche e i principi del coordinamento transfrontaliero fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi T-DAB e di telemetria aeronautica nella banda 1 452-1 492 MHz, anche ai confini dell'Unione.

    (12)

    L'uso della banda 1 452-1 492 MHz per altre applicazioni in paesi terzi, oggetto di accordi internazionali, può limitarne l'introduzione e l'uso da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili in taluni Stati membri. Questi ultimi dovrebbero adottare tutte le azioni necessarie al fine di ridurre quanto prima la durata e la portata geografica di tali limitazioni, chiedendo se del caso l'assistenza dell'Unione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del programma strategico relativo alla politica in materia di spettro radio. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, essi notificano alla Commissione tali limitazioni, e pubblicano le informazioni a norma dell'articolo 5 della decisione sullo spettro radio.

    (13)

    Pertanto le misure di cui alla presente decisione devono essere applicate in tutta l'Unione e attuate dagli Stati membri al fine di garantire la diffusione della banda 1 452-1 492 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in linea con l'obiettivo del programma strategico in materia di spettro radio. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione in merito all'attuazione della decisione e all'uso della banda, al fine di agevolare la valutazione del relativo impatto a livello unionale nonché il riesame tempestivo, se del caso.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato dello spettro radio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica all'interno dell'Unione.

    Articolo 2

    1.   Entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, la banda 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.

    2.   Gli Stati membri si accertano che i sistemi terrestri di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata:

    a)

    ai sistemi nelle bande adiacenti e

    b)

    ai sistemi di trasmissione terrestre che funzionano nella banda di frequenza 1 452-1 479,5 MHz in virtù di un'autorizzazione valida il giorno della notifica della presente decisione o del successivo rinnovo di tale autorizzazione, conformemente ai parametri fissati dall'Accordo speciale di Maastricht del 2002, modificato nel 2007.

    3.   Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.

    Articolo 3

    Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui all'articolo 2 nelle zone geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi rende necessario discostarsi dai parametri stabiliti nell'allegato. Essi si prefiggono di ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tale scostamento.

    Articolo 4

    Entro nove mesi dalla data di notifica gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione della presente decisione.

    Gli Stati membri monitorano l'uso della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz e, su richiesta o di propria iniziativa, riferiscono i dati rilevati alla Commissione, al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2015

    Per la Commissione

    Günther OETTINGER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (2)  Consultabili all'indirizzo http://www.itu.int/pub/R-REG-RR

    (3)  Accordi speciali della conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT») relativi all'uso della banda 1 452-1 479,5 MHz per la radiodiffusione audio digitale terrestre (T-DAB), Maastricht, 2002, Constanta, 2007 (MA02revCO07).

    (4)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

    (5)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'inventario dello spettro radio [COM(2014) 536 final].

    (6)  Documento RSPG13-521 rev1.


    ALLEGATO

    PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

    A.   PARAMETRI GENERALI

    1.

    La modalità di funzionamento nella banda di frequenza 1 452-1 492 MHz è limitata alla trasmissione della stazione di base («solo downlink»).

    2.

    I blocchi nella banda di frequenza 1 452-1 492 MHz sono assegnati per multipli di 5 MHz. Il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dall'estremità inferiore della banda di 1 452 MHz.

    3.

    La trasmissione della stazione di base deve essere conforme alla Block Edge Mask di cui al presente allegato.

    B.   CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI DI BASE — «BLOCK EDGE MASK»

    I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti «block edge mask» (BEM), sono usati per garantire la coesistenza fra reti limitrofe in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti. È possibile utilizzare parametri tecnici meno vincolanti purché siano concordati tra le amministrazioni o gli operatori interessati e conformi alle condizioni tecniche applicabili alla protezione degli altri servizi o applicazioni, anche nelle bande adiacenti o subordinatamente agli obblighi transfrontalieri.

    Una BEM è una maschera di emissione definita, in funzione della frequenza, rispetto all'estremità di un blocco di frequenze i cui diritti d'uso sono stati concessi ad un operatore. Essa consiste in limiti di potenza interni ed esterni al blocco. Il limite di potenza interno al blocco si applica a un blocco assegnato a un operatore. In appresso sono fissati i requisiti facoltativi all'interno del blocco. I limiti di potenza esterni al blocco sono applicati allo spettro nella banda di frequenza 1 452-1 492 MHz esterna a un blocco assegnato a un operatore e sono elencati nella tabella 1.

    Inoltre, si definiscono limiti di potenza di coesistenza per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nella banda 1 452-1 492 MHz al fine di garantire la compatibilità fra tali servizi e altri servizi o applicazioni radio nella banda di frequenza 1 452-1 492 MHz o nelle bande di frequenza adiacenti 1 427-1 452 MHz o 1 492-1 518 MHz. I limiti di potenza di coesistenza relativi a servizi o applicazioni nelle bande adiacenti sono elencati nella tabella 2. Ulteriori misure tecniche e/o procedurali (1) possono essere applicate a livello nazionale per garantire la coesistenza con servizi e applicazioni nelle bande adiacenti. I limiti di coesistenza relativi ai servizi T-DAB nella banda 1 452-1 492 MHz sono elencati nella tabella 3.

    Requisiti all'interno del blocco

    Per le stazioni di base non è obbligatorio un limite EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power, potenza isotropa irradiata equivalente) (2) all'interno del blocco. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un limite EIRP non superiore a 68 dBm/5 MHz, che può essere aumentato per impieghi specifici, per esempio per l'uso aggregato dello spettro nella banda 1 452-1 492 MHz e dello spettro nelle bande di frequenza inferiori.

    Requisiti all'esterno del blocco

    Tabella 1

    Limiti EIRP fuori blocco della BEM della stazione di base nella banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per antenna

    Gamma di frequenze delle emissioni fuori blocco

    EIRP media massima fuori blocco

    Larghezza di banda

    Da – 10 a – 5 MHz dall'estremità inferiore del blocco

    11 dBm

    5 MHz

    Da – 5 a 0 MHz dall'estremità inferiore del blocco

    16,3 dBm

    5 MHz

    da + 0 a + 5 MHz dall'estremità superiore del blocco

    16,3 dBm

    5 MHz

    da 5 a + 10 MHz dall'estremità superiore del blocco

    11 dBm

    5 MHz

    Frequenze nella banda 1 452-1 492 MHz a oltre 10 MHz di distanza dall'estremità inferiore o superiore del blocco

    9 dBm

    5 MHz

    Requisiti di coesistenza per bande adiacenti

    Tabella 2

    Limiti EIRP fuori banda della stazione di base per bande adiacenti

    Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda

    EIRP media massima fuori banda

    Larghezza di banda

    Inferiore a 1 449 MHz

    – 20 dBm

    1 MHz

    1 449-1 452 MHz

    14 dBm

    3 MHz

    1 492-1 495 MHz

    14 dBm

    3 MHz

    Superiore a 1 495 MHz

    – 20 dBm

    1 MHz

    Nota esplicativa per la tabella 2: tali requisiti mirano a garantire la compatibilità con i collegamenti fissi coordinati, i servizi mobili e i servizi di telemetria aeronautica, limitatamente alle stazioni di terra, impiegati nelle bande di frequenza adiacenti al di sotto di 1 452 MHz o al di sopra di 1 492 MHz.

    Requisiti di coesistenza nella banda di frequenza 1 452-1 492 MHz

    Tabella 3

    Limiti EIRP fuori blocco della stazione di base per la coesistenza dei canali adiacenti con il T-DAB nella banda di frequenza 1 452-1 492 MHz

    Gamma di frequenze delle emissioni fuori blocco

    EIRP media massima fuori blocco

    Larghezza di banda

    Da 0 a 1,3 MHz dall'estremità del blocco

    9,3 dBm

    1 MHz

    Da 1,3 a 1,5 MHz dall'estremità del blocco

    2,8 dBm

    1 MHz

    Da 1,3 a 1,8 MHz dall'estremità del blocco

    – 6,7 dBm

    1 MHz

    Da 1,8 a 2 MHz dall'estremità del blocco

    – 12,4 dBm

    1 MHz

    Da 2 a 2,3 MHz dall'estremità del blocco

    – 13,7 dBm

    1 MHz

    Da 2,3 a 5 MHz dall'estremità del blocco

    – 14,9 dBm

    1 MHz

    Frequenze residue usate per il T-DAB

    – 14,9 dBm

    1 MHz

    Nota esplicativa per la tabella 3: tali requisiti si applicano solo se il T-DAB è in funzione a livello nazionale e mirano a garantire la compatibilità con i servizi T-DAB nei canali adiacenti nella banda di frequenza 1 452-1 492 MHz, ipotizzando una banda di guardia di almeno 1,5 MHz fra i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e i servizi T-DAB.


    (1)  A titolo di esempio, una o più delle seguenti misure: coordinamento della pianificazione delle frequenze, coordinamento dei siti, limiti di potenza interni alla banda più rigorosi per le stazioni di base, limiti per la potenza isotropa irradiata equivalente per le stazioni di base più rigorosi rispetto a quelli che figurano nella tabella 2.

    (2)  L'EIRP all'interno del blocco è pari alla potenza totale irradiata in qualsiasi direzione in un'unica ubicazione, indipendentemente dalla configurazione della stazione di base.


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