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Document 32015D0627

Decisione (UE) 2015/627 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C

GU L 103 del 22.4.2015, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/627/oj

22.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/8


DECISIONE (UE) 2015/627 DEL CONSIGLIO

del 20 aprile 2015

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2004 la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione») è stata approvata, a nome della Comunità, mediante decisione 2006/507/CE del Consiglio (1).

(2)

L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione nel diritto dell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

L'Unione attribuisce particolare importanza alla necessità di ampliare gradualmente gli allegati A, B e/o C della Convenzione inserendovi nuove sostanze chimiche che rispondono ai criteri stabiliti per determinare gli inquinanti organici persistenti, tenuto conto del principio di precauzione, al fine di conseguire l'obiettivo della convenzione e ottemperare all'impegno assunto da tutti i governi al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg nel 2002 per ridurre al minimo gli effetti negativi delle sostanze chimiche entro il 2020.

(4)

Conformemente all'articolo 22 della convenzione, la conferenza delle parti («COP») può adottare decisioni che modificano gli allegati A, B e C della Convezione. Tali decisioni entrano in vigore un anno dopo la data in cui il depositario ha comunicato la modifica, salvo per le parti della Convenzione («parti») che non l'hanno accettata.

(5)

In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione,di iscrizione del pentaclorofenolo (PCP), il comitato d'esame sugli inquinanti organici persistenti («comitato POP») istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori su tale sostanza. Il comitato POP ha concluso che il PCP soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione nell'allegato A. Si prevede che la prossima COP deciderà in merito all'iscrizione del PCP nell'allegato A della Convenzione.

(6)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) l'immissione sul mercato e l'uso del pentaclorofenolo non sono ammessi. Sono altresì vietati l'immissione sul mercato e l'uso del PCP come prodotto fitosanitario e come biocida ai sensi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 1107/2009 (4) e (UE) n. 528/2012 (5). Poiché il PCP è una sostanza che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza chimica risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto a un'eliminazione al solo livello dell'Unione.

(7)

Il POP raccomanda l'inclusione del PCP nell'allegato A convenzione, con una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse. L'Unione non necessita della deroga specifica, ma dovrebbe accettare la deroga nel quadro della settima riunione della COP se ciò è necessario per assicurare l'inclusione del PCP.

(8)

In seguito alla ricezione, nel 2011, della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dei naftaleni policlorurati, il comitato POPha concluso che i naftaleni policlorurati (PCN) soddisfano i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COP deciderà in merito all'iscrizione dei PCN negli allegati A e C della convenzione.

(9)

Nell'Unione non esiste produzione di PCN, ma tali sostanze possono essere prodotte non intenzionalmente, in particolare attraverso la combustione (soprattutto tramite l'incenerimento dei rifiuti). A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni.

(10)

L'immissione sul mercato e l'uso dei PCN nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché i PCN sono sostanze che evidenziano una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tali sostanze chimiche risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divietonella sola Unione.

(11)

In seguito alla ricezione, nel 2011,della richiesta, avanzata dall'Unione, di iscrizione dell'esaclorobutadiene, il comitato POP ha concluso che l'HCBD soddisfa i criteri della convenzione in merito all'inclusione negli allegati A e C. Si prevede che, alla sua prossima riunione la COPdeciderà in merito all'iscrizione dell'HCBD negli allegati A e C della convenzione.

(12)

Nell'Unione la produzione di HCBD è cessata, ma l'HCBD potrebbe ancora essere prodotta non intenzionalmente durante alcune attività industriali. A tali attività, disciplinate dalla direttiva 2010/75/UE, vanno applicate determinate misure di gestione delle emissioni.

(13)

L'immissione sul mercato e l'uso dell'HCBD nell'Unione sono vietati dal regolamento (CE) n. 850/2004. Poiché l'HCBD è una sostanza chimica che evidenzia una propagazione a largo raggio nell'ambiente, un'eliminazione graduale di portata globale dell'uso di tale sostanza risulterebbe di maggiore beneficio per i cittadini dell'Unione rispetto al divieto nella sola Unione.

(14)

L'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati figurano già nell'allegato B della convenzione con una serie di deroghe specifiche. A seguito di una revisione di tali deroghe, il comitato POP invita le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nei tappeti, nel pellame e nell'abbigliamento, nei tessili e nelle imbottiture, nei rivestimenti e negli additivi per rivestimenti, negli insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti. Il comitato POP incoraggia inoltre le parti a limitare l'uso del PFOS nella placcatura di metalli duri (ammessa come «deroga specifica») riservandolo ai soli sistemi a ciclo chiuso, in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione. Il comitato POP invita inoltre le parti ad abbandonare l'uso del PFOS nelle esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex, che è attualmente consentito in quanto «scopo accettabile» a norma della convenzione.

(15)

In linea con la proposta avanzata dal comitato POP, l'Unione dovrebbe sostenere l'abolizione delle «deroghe specifiche» e degli «scopi accettabili» per il PFOS e i suoi derivati, inclusa la deroga per l'uso come agente imbibente utilizzato in sistemi controllati di elettroplaccatura, attuata nell'Unione con il regolamento (CE) n. 850/2004 con scadenza 26 agosto 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della COP della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, in linea con le raccomandazioni del comitato POP, è di sostegno a:

l'inclusione del pentaclorofenolo (7) (PCP) nell'allegato A della Convenzione. Se del caso, l'Unione può accettare una deroga specifica per la produzione e l'uso del PCP per la fabbricazione di pali per linee elettriche e traverse,

l'inclusione dei naftaleni policlorurati (8) (PCN) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,

l'inclusione dell'esaclorobutadiene (HCBD) negli allegati A e C della convenzione, senza deroghe,

la cancellazione delle seguenti deroghe specifiche e dei seguenti scopi accettabili dalla voce relativa all'acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e i suoi derivati nell'allegato B alla convenzione: tappeti, pellame e abbigliamento, tessili e imbottiture, carta e imballaggi, rivestimenti e additivi per rivestimenti; gomma e materie plastiche, insetticidi per il controllo delle formiche rosse e delle termiti, esche insetticide per il controllo delle formiche tagliafoglie dei generi Atta e Acromyrmex,

alla cancellazione delle deroghe specifiche per il PFOS nella placcatura dei metalli (placcatura di metalli duri e placcatura a carattere decorativo di metalli), salvo per la placcatura di metalli duri nei soli sistemi a ciclo chiuso, che nella convenzione figura come «scopo accettabile».

2.   Alla luce dell'esito della settima riunione dellaCOP, il perfezionamento di detta posizione può essere concordato durante il coordinamento in loco.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) No 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(6)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(7)  Pentaclorofenolo, suoi sali ed esteri.

(8)  Dicloronaftaleni, tricloronaftaleni, tetracloronaftaleni, pentacloronaftaleni, esacloronaftaleni, eptacloronaftaleni, octacloronaftaleni da soli o come componenti di naftaleni clorurati.


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