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Document 32014R1386

    Regolamento delegato (UE) n. 1386/2014 della Commissione, del 19 agosto 2014 , che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

    GU L 369 del 24.12.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1386/oj

    24.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 369/33


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1386/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 19 agosto 2014

    che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese che ne faccia richiesta, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+). Per la concessione di tale beneficio il paese in questione dovrebbe essere considerato vulnerabile. Dovrebbe aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VIII del suddetto regolamento e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non dovrebbero aver rilevato gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni. In relazione a tali convenzioni, il paese in questione non dovrebbe aver formulato una riserva che sia da esse vietata o che, ai fini esclusivi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l'oggetto e lo scopo delle medesime convenzioni. Dovrebbe accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.

    (2)

    Un paese beneficiario dell'SPG che intenda beneficiare dell'SPG+ deve presentare una domanda corredata da informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.

    (3)

    Alla Commissione è stato conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 290 del TFUE per creare e modificare l'allegato III allo scopo di concedere l'SPG+ al paese che ne faccia richiesta inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

    (4)

    Il 28 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di SPG+ dalla Repubblica delle Filippine («le Filippine»).

    (5)

    La Commissione ha esaminato la domanda presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e ha stabilito che il suddetto paese soddisfa i criteri di ammissibilità. Alle Filippine dovrebbe pertanto essere concesso l'SPG+ a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

    (6)

    La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e controllerà la loro attuazione effettiva da parte delle Filippine e la cooperazione di tale paese con gli organi di controllo competenti, in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (UE) n. 978/2012

    Nell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 sono aggiunti il seguente paese e il corrispondente codice alfabetico rispettivamente nelle colonne B e A:

    Filippine

    PH

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.


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