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Document 32014R1307

    Regolamento (UE) n. 1307/2014 della Commissione, dell' 8 dicembre 2014 , relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

    GU L 351 del 9.12.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1307/oj

    9.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 351/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2014 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 dicembre 2014

    relativo alla definizione dei criteri e dei limiti geografici dei terreni erbosi ad elevata biodiversità ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione dalla direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), modificata dalla direttiva 2009/30/CE (2), in particolare l'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c),

    vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono che i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi prestabiliti e che gli operatori economici possono beneficiare di un sostegno pubblico solo se rispettano i criteri di sostenibilità fissati in tali direttive. Nell'ambito del presente sistema, i biocarburanti e i bioliquidi possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi oppure possono beneficiare di sostegno pubblico se non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che nel gennaio 2008 o successivamente presentavano un elevato valore in termini di biodiversità, a meno che si tratti di terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità di cui è dimostrato che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservarne lo status di terreno erboso.

    (2)

    La Commissione, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), ultimo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), ultimo comma, della direttiva 98/70/CE, è tenuta a fissare i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi che si configurano come terreni erbosi ad elevata biodiversità ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE.

    (3)

    I terreni erbosi ad elevata biodiversità variano in funzione delle zone climatiche e possono comprendere, tra l'altro, brughiere, pascoli, prati, savane, steppe, terreni arbustivi, tundra e praterie. Queste zone presentano caratteristiche distinte, ad esempio riguardo al livello di copertura boschiva e all'intensità del pascolo e dello sfalcio. Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE è pertanto opportuno utilizzare una definizione ampia di terreno erboso.

    (4)

    Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE distinguono i terreni erbosi ad elevata biodiversità in naturali e non naturali, fornendo la definizione di ciascuna delle due categorie. Occorre pertanto includere criteri operativi in tali definizioni. È opportuno, ai fini del presente regolamento, considerare impoveriti in termini di biodiversità i terreni erbosi degradati.

    (5)

    Il rispetto dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE è verificato in conformità all'articolo 7 quater, paragrafi 1 e 3, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/28/CE.

    (6)

    Poiché a livello internazionale non esistono informazioni complete sulle zone geografiche che ospitano terreni erbosi ad elevata biodiversità, il presente regolamento fornisce i limiti geografici solo dei terreni erbosi ad elevata biodiversità per i quali sono già disponibili informazioni.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/28/CE, si applicano i criteri e le definizioni seguenti:

    (1)

    per «terreni erbosi» s'intendono gli ecosistemi terrestri in cui predomina una vegetazione erbacea o arbustiva da almeno cinque anni continuativi. Il termine include i prati o i pascoli da fieno, ma esclude i terreni utilizzati per altre coltivazioni agricole e i terreni coltivati tenuti temporaneamente a riposo. Esclude inoltre le zone boschive continue di cui all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2009/28/CE tranne si tratti di sistemi agroforestali che includono sistemi di utilizzo del suolo in cui gli alberi sono gestiti insieme alle colture o a sistemi di produzione animale in contesti agricoli. La vegetazione erbacea o arbustiva è considerata predominante quando si estende complessivamente su una superficie più grande della copertura della volta degli alberi;

    (2)

    per «intervento umano» s'intendono le operazioni controllate di pascolo, sfalcio, taglio, raccolta o bruciatura;

    (3)

    per «terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che:

    a)

    rimarrebbero tali in assenza dell'intervento umano; e

    b)

    mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici;

    (4)

    per «terreni erbosi non naturali ad elevata biodiversità» s'intendono i terreni erbosi che:

    a)

    cesserebbero di essere tali in assenza dell'intervento umano; e

    b)

    non sono degradati, ossia non sono caratterizzati da perdita di biodiversità a lungo termine causata, ad esempio, da pascolo eccessivo, danni meccanici alla vegetazione, erosione del suolo o impoverimento della qualità del suolo; e

    c)

    ospitano una grande varietà di specie, ossia costituiscono:

    i)

    un habitat d'importanza significativa per specie classificate a grave rischio di estinzione, in via di estinzione o vulnerabili nella Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, oppure in altri elenchi di specie o habitat redatti a fini analoghi e contenuti nella legislazione nazionale o riconosciuti da un'autorità nazionale competente nel paese d'origine delle materie prime; oppure

    ii)

    un habitat d'importanza significativa per specie endemiche o con areale limitato; oppure

    iii)

    un habitat d'importanza significativa per la diversità genetica intraspecifica; oppure

    iv)

    un habitat d'importanza significativa per concentrazioni significative a livello mondiale di specie migratrici o gregarie; oppure

    v)

    un ecosistema significativo a livello regionale o nazionale, gravemente minacciato, o unico.

    Articolo 2

    Fatto salvo l'articolo 3, i terreni erbosi entro i seguenti limiti geografici dell'Unione europea sono sempre considerati terreni erbosi ad elevata biodiversità:

    (1)

    gli habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (4);

    (2)

    gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie animali e vegetali d'interesse unionale di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE;

    (3)

    gli habitat che rivestono un'importanza significativa per le specie di uccelli selvatici di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    I terreni erbosi ad elevata biodiversità dell'Unione europea non sono circoscritti entro i limiti geografici di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo. È possibile che anche altri terreni erbosi soddisfino i criteri stabiliti per i terreni erbosi ad elevata biodiversità di cui all'articolo 1.

    Articolo 3

    Se si dimostra che la raccolta delle materie prime è necessaria per preservare lo status di terreno erboso non occorre fornire alcun altro elemento per comprovare la conformità all'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera c), punto ii), della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto ii), della direttiva 2009/28/CE.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento si applica dal 1o ottobre 2015.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

    (2)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88.

    (3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

    (4)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    (5)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.


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