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Document 32014R1253

    Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014 , recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 337 del 25.11.2014, p. 8–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1253/oj

    25.11.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 337/8


    REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 2014

    recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In applicazione della direttiva 2009/125/CE i prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale nell'Unione e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi devono essere oggetto di una misura di esecuzione o di una misura di autoregolamentazione relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile.

    (2)

    La Commissione ha proceduto ad una valutazione degli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle unità di ventilazione, da cui si rileva che le unità di ventilazione sono immesse sul mercato dell'Unione in grandi quantità. Il consumo energetico nella fase di utilizzo costituisce la caratteristica più rilevante di tali unità in termini ambientali e presenta potenzialità significative di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con un buon rapporto costi/benefici.

    (3)

    I ventilatori costituiscono un componente importante delle unità di ventilazione. Il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione (2) stabilisce le specifiche minime generiche di efficienza energetica per i ventilatori. Il consumo energetico delle funzioni di ventilazione dei ventilatori integrati nelle unità di ventilazione è soggetto alle specifiche minime di efficienza energetica del regolamento indicato, che però non comprende diversi ventilatori in uso in numerose unità di ventilazione. Risulta quindi opportuno definire misure di esecuzione che abbiano ad oggetto le unità di ventilazione.

    (4)

    Occorre distinguere tra le misure da applicare alle unità di ventilazione residenziali e quelle da applicare alle unità di ventilazione non residenziali in base alla portata individuale, in quanto nella pratica vengono utilizzati due diversi standard di misurazione.

    (5)

    Le unità di ventilazione di piccole dimensioni con potenza assorbita nominale inferiore a 30 W per flusso d'aria vanno escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione. Tali unità sono progettate per molte applicazioni diverse e funzionano principalmente non in modo continuativo, svolgendo solo un ruolo ausiliario, ad esempio nelle stanze da bagno. Il loro inserimento costituirebbe un notevole onere amministrativo in termini di sorveglianza del mercato a causa dei grandi volumi di vendita, ma comporterebbe un miglioramento appena modesto sotto il profilo del risparmio energetico. Considerando tuttavia che esse presentano funzionalità analoghe a quelle delle altre unità di ventilazione, se ne potrebbe esaminare l'inserimento in sede di riesame del presente regolamento. Andrebbero inoltre esentate dalla regolamentazione le unità di ventilazione progettate per funzionare unicamente in casi di emergenza oppure in ambienti atipici o pericolosi, in quanto il loro uso è sporadico e di breve durata. Le esenzioni chiariscono inoltre che sono escluse le unità multifunzionali aventi funzioni principalmente di riscaldamento o di raffreddamento e le cappe aspiranti per cucine. La Commissione ha condotto studi preparatori per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle unità di ventilazione residenziali e non residenziali. Gli studi sono stati realizzati in collaborazione con interlocutori e parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.

    (6)

    Il principale parametro ambientale dei prodotti considerati ritenuto significativo ai fini del presente regolamento è il consumo energetico nella fase di utilizzo. È stato stimato che nell'Unione europea i prodotti disciplinati dal presente regolamento abbiano consumato nel 2010 un totale di 77,6 TWh di energia elettrica. Tali prodotti costituiscono però allo stesso tempo un risparmio di 2 570 PJ in termini di energia per il riscaldamento d'ambiente. A livello aggregato, impiegando un coefficiente di conversione dell'energia primaria pari a 2,5 per l'elettricità, il bilancio energetico indica un risparmio annuale nel 2010 di 1 872 PJ di energia primaria. Senza misure specifiche le proiezioni indicano che tale risparmio dovrebbe raggiungere il livello aggregato di 2 829 PJ nel 2025.

    (7)

    Gli studi preparatori dimostrano che è possibile ridurre in misura significativa il consumo energetico dei prodotti oggetto del presente regolamento. Si prevede che l'effetto combinato delle specifiche per la progettazione ecocompatibile esposte nel presente regolamento e nel regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione (3) determinerà un incremento aggregato del risparmio pari a 1 300 PJ (45 %), portandolo a 4 130 PJ nel 2025.

    (8)

    Gli studi preparatori indicano che per le unità di ventilazione non sono necessarie le specifiche riguardanti gli altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo energetico nella fase di utilizzo costituisce di gran lunga il più significativo parametro ambientale.

    (9)

    È necessario introdurre gradualmente le specifiche di progettazione ecocompatibile per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Nel determinare le scadenze va tenuto conto dell'impatto sui costi per i consumatori finali e i fabbricanti, in particolare le piccole e medie imprese, garantendo però al contempo che le prestazioni ambientali delle unità di ventilazione migliorino senza inutili ritardi.

    (10)

    È opportuno che i parametri di prodotto siano misurati e calcolati mediante metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e riconosciute, comprese le eventuali norme armonizzate adottate su richiesta della Commissione dagli organismi europei di normazione in applicazione delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (11)

    Nella misura di esecuzione vanno individuati i parametri di riferimento per i tipi di unità di ventilazione attualmente disponibili ad alta efficienza energetica, in base alle informazioni raccolte in fase di preparazione della misura, affinché i fabbricanti possano avvalersene per valutare su tale base soluzioni progettuali alternative e le prestazioni ambientali del prodotto ottenute. Ciò permetterà di assicurare un'ampia disponibilità e un facile accesso alle informazioni, in particolare alle piccole e medie imprese e alle microimprese, agevolando ulteriormente l'integrazione delle migliori tecnologie progettuali e lo sviluppo di prodotti più efficienti per ridurre il consumo energetico.

    (12)

    È stato consultato il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica alle unità di ventilazione e istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile da rispettare ai fini della loro immissione sul mercato o messa in servizio.

    2.   Il presente regolamento non si applica a unità di ventilazione:

    a)

    unidirezionali (immissione o espulsione) con potenza assorbita nominale inferiore a 30 W, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione;

    b)

    bidirezionali con potenza assorbita nominale totale dei ventilatori inferiore a 30 W per flusso d'aria, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione;

    c)

    che sono ventilatori assiali o centrifughi dotati unicamente di un contenitore a norma del regolamento (UE) n. 327/2011;

    d)

    indicate esclusivamente come operanti in atmosfera potenzialmente esplosiva, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

    e)

    indicate come destinate esclusivamente all'impiego in casi di emergenza, per brevi lassi di tempo, e che rispettano le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza in caso di incendio del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

    f)

    indicate esclusivamente come operanti:

    i)

    a temperature di esercizio dell'aria movimentata superiori a 100 °C;

    ii)

    a temperatura ambiente di esercizio del motore che aziona il ventilatore, se collocato al di fuori del flusso d'aria, superiore a 65 °C;

    iii)

    a temperatura dell'aria movimentata o a temperatura ambiente di esercizio del motore, se collocato al di fuori del flusso d'aria, inferiore a – 40 °C;

    iv)

    ad una tensione di alimentazione superiore a 1 000 V c.a. o 1 500 V c.c.;

    v)

    in ambienti tossici, altamente corrosivi o infiammabili o in ambienti con sostanze abrasive;

    g)

    che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore per il recupero del calore o per consentire il trasferimento di calore o la sua estrazione che sia aggiuntivo rispetto al dispositivo del sistema di recupero di calore, ad eccezione del trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o sbrinamento;

    h)

    classificate come cappe aspiranti per cucine che ricadono nell'ambito del regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione (7) sugli apparecchi da cucina.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)   «unità di ventilazione (UV)»: un apparecchio ad alimentazione elettrica dotato di almeno un girante, un motore e una cassa, destinato ad effettuare il ricambio dell'aria esausta con aria proveniente dall'esterno in un edificio o in una sua parte;

    2)   «unità di ventilazione residenziale» (UVR): un'unità di ventilazione:

    a)

    la cui portata massima non superi i 250 m3/h;

    b)

    la cui portata massima sia compresa tra 250 e 1 000 m3/h e destinata, come dichiarato dal fabbricante, esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali;

    3)   «unità di ventilazione non residenziale» (UVNR): un'unità di ventilazione con portata massima dell'unità di ventilazione superiore a 250 m3/h e per la quale, qualora la portata massima sia compresa tra 250 e 1 000 m3/h, il fabbricante non abbia dichiarato che è destinata esclusivamente a fini di ventilazione in edifici residenziali;

    4)   «portata massima»: portata massima di aria dichiarata di un'unità di ventilazione, ottenibile con dispositivi di regolazione integrati o forniti separatamente, in condizioni normali dell'aria (20 °C e 101 325 Pa), purché l'unità sia stata installata nella sua interezza (ad esempio sia dotata di filtri di pulizia) e nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, per le UVR da canale la portata massima è in riferimento ad un flusso d'aria a 100 Pa di differenza di pressione statica esterna e per le UVR non da canale è riferita ad un flusso d'aria alla differenza di pressione minima totale ottenibile, da scegliere tra i valori 10 (minimo), 20, 50, 100, 150, 200, 250 Pa in modo che corrisponda o sia immediatamente inferiore alla differenza di pressione misurata);

    5)   «unità di ventilazione unidirezionale» (UVU): unità di ventilazione che produce un flusso d'aria in una sola direzione, sia essa proveniente dall'interno e diretta all'esterno (espulsione) o proveniente dall'esterno e diretta all'interno (immissione), in cui il flusso d'aria prodotto meccanicamente è bilanciato da sistemi naturali di immissione o espulsione dell'aria;

    6)   «unità di ventilazione bidirezionale» (UVB): unità di ventilazione che produce un flusso d'aria tra l'interno e l'esterno ed è dotata di ventilatori tanto di espulsione quanto di immissione;

    7)   «modello equivalente di unità di ventilazione»: un'unità di ventilazione con le stesse caratteristiche tecniche secondo le prescrizioni applicabili in materia di informazione sul prodotto, ma immessa sul mercato come modello diverso di unità di ventilazione dallo stesso fabbricante, mandatario o importatore.

    Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.

    Articolo 3

    Specifiche di progettazione ecocompatibile

    1.   A partire dal 1o gennaio 2016 le UVR ottemperano alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II, punto 1.

    2.   A partire dal 1o gennaio 2016 le UVNR ottemperano alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato III, punto 1.

    3.   A partire dal 1o gennaio 2018 le UVR ottemperano alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II, punto 2.

    4.   A partire dal 1o gennaio 2018 le UVNR ottemperano alle specifiche di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato III, punto 2.

    Articolo 4

    Informazioni richieste

    1.   A partire dal 1o gennaio 2016 i fabbricanti di UVR, i loro mandatari e i loro importatori ottemperano alle prescrizioni in materia di informazione di cui all'allegato IV.

    2.   A partire dal 1o gennaio 2016 i fabbricanti di UVNR, i loro mandatari e i loro importatori ottemperano alle prescrizioni in materia di informazione di cui all'allegato V.

    Articolo 5

    Valutazione della conformità

    1.   I fabbricanti di unità di ventilazione espletano la valutazione di conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE applicando il sistema interno di controllo della progettazione di cui all'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa direttiva.

    Ai fini della valutazione di conformità delle UVR il calcolo per il requisito del consumo specifico di energia si esegue in conformità all'allegato VIII del presente regolamento.

    Ai fini della valutazione di conformità delle UVNR le misure e i calcoli relativi alle prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile si eseguono in conformità all'allegato IX del presente regolamento.

    2.   Il modulo di documentazione tecnica compilato in applicazione dell'allegato IV della direttiva 2009/125/CE contiene una copia delle informazioni relative al prodotto di cui agli allegati IV e V del presente regolamento.

    Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un modello specifico di unità di ventilazione sono state ottenute tramite calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da dati relativi ad altre unità di ventilazione, o con entrambi i procedimenti, la documentazione tecnica comprende le informazioni seguenti:

    a)

    dati particolareggiati su tali calcoli o sulle estrapolazioni o su entrambi;

    b)

    dati particolareggiati sulle prove eseguite dai fabbricanti per verificare l'accuratezza dei calcoli e delle estrapolazioni;

    c)

    un elenco di tutti gli altri modelli di unità di ventilazione per i quali le informazioni incluse nella documentazione tecnica sono state ottenute con lo stesso procedimento;

    d)

    un elenco dei modelli equivalenti di unità di ventilazione.

    Articolo 6

    Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

    Le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato VI nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE al fine di garantire l'ottemperanza alle specifiche relative alle UVR di cui all'allegato II del presente regolamento e alle specifiche relative alle UVNR di cui all'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 7

    Parametri di riferimento

    I parametri di riferimento da applicare alle unità di ventilazione di cui all'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE sono esposti nell'allegato VII del presente regolamento.

    Articolo 8

    Riesame

    La Commissione valuta la necessità di istituire prescrizioni relative alle percentuali di trafilamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2017.

    La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2020.

    Il riesame comprende la valutazione degli argomenti seguenti:

    a)

    l'eventuale estensione dell'ambito del presente regolamento al fine di includere le unità unidirezionali aventi potenza assorbita nominale inferiore a 30 W e le unità bidirezionali aventi potenza assorbita nominale totale dei ventilatori inferiore a 30 W per flusso d'aria;

    b)

    le tolleranze ai fini della verifica di cui all'allegato VI;

    c)

    l'opportunità di prendere in considerazione gli effetti dei filtri a basso consumo d'energia sull'efficienza energetica;

    d)

    la necessità di stabilire un'ulteriore fase che preveda specifiche di progettazione ecocompatibile più rigorose.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

    (2)  Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle unità di ventilazione residenziali (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

    (5)  Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

    (7)  Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33).


    ALLEGATO I

    Definizioni

    Definizioni applicabili ai fini degli allegati da II a IX del presente regolamento:

    1.

    Definizioni:

    1)   «consumo specifico di energia (SEC)» [espresso in kWh/(m2.a)]: coefficiente che esprime l'energia consumata per ventilare un m2 di superficie abitabile riscaldata in un'abitazione o un edificio, calcolato per le UVR in conformità all'allegato VIII;

    2)   «livello di potenza sonora (LWA: livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1pW irradiato dalla cassa-, espresso in decibel (dB), trasmesso dall'aria alla portata di riferimento;

    3)   «azionamento a velocità multiple»: un motore di ventilatore che può essere fatto funzionare a tre o più velocità fisse oltre alla posizione «off» («spento»);

    4)   «variatore di velocità» (VSD): un regolatore elettronico, integrato o funzionante nell'ambito dello stesso sistema o come apparecchio separato con motore e ventilatore, che adatta continuamente l'energia elettrica fornita al motore per controllare la portata;

    5)   «sistema di recupero del calore (HRS)»: parte di un'unità di ventilazione bidirezionale dotata di uno scambiatore di calore destinato a trasferire il calore contenuto nell'aria di espulsione (contaminata) all'aria di immissione (fresca);

    6)   «efficienza termica di un HRS residenziale (ηt: rapporto tra il guadagno termico dell'aria di immissione e la perdita termica dell'aria di espulsione, entrambi riferiti alla temperatura esterna, misurati a stato asciutto dell'HRS e in condizioni atmosferiche standard, con flusso di massa bilanciato, alla portata di riferimento e una differenza termica interno/esterno di 13 K, senza correzione in base al guadagno termico dei motori dei ventilatori;

    7)   «percentuale di trafilamento interno»: frazione dell'aria espulsa presente nell'aria di immissione delle unità di ventilazione con HRS a causa di trafilamento tra i flussi d'aria di espulsione e di immissione all'interno della cassa quando l'unità funziona alla portata di riferimento, misurata sulle canalizzazioni; la prova va eseguita a 100 Pa per le UVR e a 250 Pa per le UVNR;

    8)   «flusso residuo»: la percentuale di aria esausta che viene reintrodotta nell'aria di immissione per uno scambiatore di calore rigenerativo secondo la portata di riferimento;

    9)   «percentuale di trafilamento esterno»: frazione di trafilamento della portata di riferimento che fuoriesce dalla cassa di un'unità verso l'aria esterna, o dall'aria esterna verso la cassa, quando è sottoposta a prova di tenuta; la prova va eseguita a 250 Pa per le UVR e a 400 Pa per le UVNR, sia in sottopressurizzazione sia in sovrapressurizzazione;

    10)   «miscela»: rimessa immediata in circolo o commistione dei flussi d'aria tra le aperture di espulsione e quelle di immissione tanto sulle terminazioni interne quanto su quelle esterne, per cui tali flussi non contribuiscono alla ventilazione effettiva dello spazio chiuso quando l'unità viene fatta funzionare alla portata di riferimento;

    11)   «percentuale di miscela»: frazione del flusso d'aria in espulsione, facente parte della portata totale di riferimento, che ricircola tra le aperture di espulsione e quelle di immissione tanto sulle terminazioni interne quanto su quelle esterne senza contribuire alla ventilazione effettiva dello spazio chiuso quando l'unità viene fatta funzionare alla portata di riferimento (misurata a distanza di 1 m dal condotto di immissione interno all'edificio), meno la percentuale di trafilamento interno;

    12)   «potenza assorbita effettiva» (espressa in W): potenza elettrica assorbita alla portata di riferimento e alla corrispondente differenza totale di pressione esterna, che comprende il fabbisogno di energia elettrica per i ventilatori, i dispositivi di regolazione (compresi quelli a distanza) e la pompa di calore (se integrata);

    13)   «potenza assorbita specifica (SPI)» [espressa in W/(m3/h)]: rapporto tra la potenza assorbita effettiva (in W) e la portata di riferimento (in m3/h);

    14)   «diagramma portata-pressione»: un insieme di curve che rappresentano la portata (asse orizzontale) e la differenza di pressione di una UVR unidirezionale o del lato d'immissione di una UVR bidirezionale, ove ciascuna curva rappresenta una velocità del ventilatore con almeno otto punti di misurazione equidistanti e il numero di curve dipende dal numero di opzioni distinte di velocità del ventilatore (una, due o tre) oppure, nel caso di un ventilatore con variatore di velocità, comprende almeno una curva minima, una curva massima e un'appropriata curva intermedia prossima alla portata di riferimento e alla differenza di pressione per la verifica della SPI;

    15)   «portata di riferimento» (espressa in m3/s): valore sull'asse delle ascisse di un punto di una curva del diagramma portata-pressione che coincide con un punto di riferimento, o è alla massima prossimità possibile, almeno al 70 % della portata massima e a 50 Pa per le unità da canale e a pressione minima per le unità non da canale. Per le unità di ventilazione bidirezionali la portata di riferimento si applica all'ingresso dell'aria di immissione;

    16)   «fattore di controllo (CTRL)»: fattore di correzione per il calcolo del SEC, in funzione del tipo di controllo inserito nell'unità di ventilazione come da descrizione nell'allegato VIII, tabella 1;

    17)   «parametro di controllo»: un parametro misurabile o un insieme di parametri misurabili ritenuti rappresentativi del fabbisogno di ventilazione, ad esempio l'umidità relativa (UR), l'anidride carbonica (CO2), i composti organici volatili (VOC) o altri gas, rilevazioni di presenza, movimento o permanenza in base al calore corporeo a infrarossi o a riflessione di onde ultrasoniche, segnali elettrici dovuti a intervento umano su illuminazione o macchinario;

    18)   «controllo manuale»: ogni tipo di controllo che non si avvale del controllo ambientale;

    19)   «controllo ambientale»: un dispositivo o un insieme di dispositivi, integrati o separati, che misurano un parametro di controllo e impiegano i risultati per regolare automaticamente la portata dell'unità e/o le portate delle canalizzazioni;

    20)   «temporizzatore»: interfaccia umana ad orologio (regolazione secondo le ore diurne) che regola la velocità del ventilatore o la portata dell'unità di ventilazione, con almeno sette impostazioni manuali, una per ciascun giorno della settimana, relative alla portata regolabile con almeno due periodi di riposo, ovvero periodi di portata ridotta o nulla;

    21)   «ventilazione a controllo ambientale (DCV)»: unità di ventilazione che si avvale del controllo ambientale;

    22)   «unità da canale»: unità di ventilazione destinata a ventilare uno o più locali o spazi chiusi in un edificio con l'uso di canalizzazioni dell'aria e attrezzata per essere dotata di connessioni alle canalizzazioni;

    23)   «unità non da canale»: unità di ventilazione destinata a ventilare un solo locale o spazio chiuso in un edificio e non attrezzata per essere dotata di connessioni alle canalizzazioni;

    24)   «controllo ambientale centralizzato»: controllo ambientale di un'unità di ventilazione da canale che regola continuamente le velocità del ventilatore e la portata in base ai segnali di un sensore per l'intero edificio ventilato o parte di esso, a livello centralizzato;

    25)   «controllo ambientale locale»: controllo ambientale di un'unità di ventilazione che regola continuamente le velocità del ventilatore e la portata in base ai segnali di più di un sensore per un'unità da canale o di un sensore per un'unità non da canale;

    26)   «pressione statica (psf: pressione totale meno la pressione dinamica del ventilatore;

    27)   «pressione totale (pf: differenza tra la pressione di ristagno all'uscita del ventilatore e la pressione di ristagno all'ingresso del ventilatore;

    28)   «pressione di ristagno»: pressione misurata in un punto di un flusso di gas se portato a velocità nulla mediante trasformazione isoentropica;

    29)   «pressione dinamica»: pressione calcolata a partire dalla portata di massa e dalla densità media del gas all'uscita e nella zona di uscita dell'unità;

    30)   «scambiatore di calore a recupero»: scambiatore di calore destinato a trasferire energia termica da un flusso d'aria ad un altro senza il movimento di elementi, quale ad esempio uno scambiatore di calore a piastre o tubolare con flusso parallelo, flusso trasversale o a controcorrente, oppure con combinazione di questi, oppure uno scambiatore di calore a piastre o tubolare a diffusione di vapore;

    31)   «scambiatore di calore rigenerativo»: scambiatore di calore rotativo che contiene un elemento rotante per trasferire energia termica da un flusso d'aria ad un altro, comprendente materiale adibito al trasferimento del calore latente, un meccanismo di azionamento, una cassa o incastellatura e dispositivi di tenuta per ridurre il bypass e il trafilamento di aria da uno dei flussi; tali scambiatori di calore hanno prestazioni diverse nel recupero dell'umidità in funzione del materiale usato;

    32)   «sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione»: in una UVR non da canale, rapporto tra la deviazione massima dalla portata massima dell'UVR a + 20 Pa di differenza di pressione totale esterna e quella a – 20 Pa;

    33)   «tenuta all'aria interna/esterna»: in una UVR non da canale, portata (espressa in m3/h) tra l'interno e l'esterno a ventilatori spenti;

    34)   «unità a doppio uso»: unità di ventilazione progettata a fini di ventilazione ma anche di contrasto agli incendi o estrazione dei fumi, che rispetta le specifiche di base per le opere di costruzione in materia di sicurezza in caso di incendio del regolamento (UE) n. 305/2011;

    35)   «dispositivo di by-pass termico»: qualsiasi soluzione che bypassi lo scambiatore di calore o che ne controlli in automatico o in manuale i risultati in termini di recupero di calore, anche in assenza di un dispositivo fisico di by-pass del flusso d'aria (ad esempio dispositivo per il funzionamento estivo, controllo di velocità del rotore, controllo del flusso d'aria);

    2.

    Definizioni per le UVNR in aggiunta alle definizioni di cui all'allegato I, parte 1:

    1)   «potenza elettrica assorbita nominale (P)» (espressa in kW): potenza effettiva assorbita dagli azionamenti dei ventilatori, compresi tutti i dispositivi di controllo del motore, alla pressione esterna nominale e alla portata d'aria nominale;

    2)   «efficienza del ventilatore (ηfan: efficienza statica, comprensiva dell'efficienza del motore e dell'azionamento di ciascun ventilatore dell'unità di ventilazione (nella configurazione di riferimento), definita alla portata d'aria nominale e alla caduta di pressione esterna nominale;

    3)   «configurazione di riferimento di una UVB»: prodotto la cui configurazione comprende una cassa, almeno due ventilatori con variatori di velocità o azionamenti a velocità multiple, un HRS, un filtro di pulizia fine sul lato d'immissione e un filtro di pulizia medio sul lato di espulsione;

    4)   «configurazione di riferimento di una UVU»: prodotto la cui configurazione comprende una cassa e almeno un ventilatore con variatore di velocità o azionamento a velocità multiple; se il prodotto va corredato di un filtro di pulizia sul lato d'immissione, tale filtro deve essere un filtro di pulizia fine;

    5)   «efficienza minima del ventilatore (ηνu: requisito specifico minimo di efficienza per le UV oggetto del presente regolamento;

    6)   «portata nominale (qnom)» (espressa in m3/s): portata dichiarata di progettazione di una UVNR in condizioni atmosferiche standard di 20 °C e a 101 325 Pa a condizione che l'installazione dell'unità sia completa (ad esempio con i filtri) e nel rispetto delle istruzioni del fabbricante;

    7)   «pressione esterna nominale (Δps, ext)» (espressa in Pa): differenza di pressione statica esterna dichiarata di progettazione alla portata nominale;

    8)   «velocità massima nominale del ventilatore (vfan_rated)» (espressa in giri al minuto o r/min): velocità del ventilatore alla portata nominale e alla pressione nominale esterna;

    9)   «caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δps,int)» (espressa in Pa): somma delle cadute di pressione statica della configurazione di riferimento di un'UVB o UVU alla portata nominale;

    10)   «caduta di pressione interna dei componenti aggiuntivi estranei alla ventilazione (Δps,add)» (espressa in Pa): si ottiene per sottrazione: dalla somma di tutte le cadute di pressione statica interna alla portata nominale e alla pressione esterna nominale si sottrae la caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δps,int );

    11)   «efficienza termica di un'HRS non residenziale (ηt_nrvu: rapporto tra il guadagno termico dell'aria di immissione e la perdita termica dell'aria di espulsione, entrambi riferiti alla temperatura esterna, misurati in condizioni di riferimento asciutte, con un flusso di massa bilanciato e una differenza termica dell'aria interna/esterna di 20 K, escluso il guadagno termico generato dai motori dei ventilatori e dal trafilamento interno;

    12)   «potenza specifica interna di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint)» [espressa in W/(m3/s)]: rapporto tra la caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione e l'efficienza del ventilatore, determinata per la configurazione di riferimento;

    13)   «potenza massima interna specifica di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint_limit)» [espressa in W/(m3/s)]: requisito specifico di efficienza per SFPint per le UV di cui al presente regolamento;

    14)   «HRS a fluido termovettore»: sistema di recupero del calore nel quale il recuperatore sul lato di espulsione e il dispositivo di mandata del calore recuperato alla corrente d'aria sul lato di immissione di uno spazio ventilato sono collegati da un sistema di trasferimento del calore, il che permette di collocare i due lati dell'HRS liberamente in punti diversi dell'edificio;

    15)   «velocità frontale» (espressa in m/s): valore maggiore tra la velocità di immissione e quella di espulsione. Le velocità in questione sono quelle dell'aria nell'UV sulla base della superficie interna dell'unità per il flusso di immissione o, rispettivamente, di espulsione dell'UV. La velocità si basa sulla superficie della sezione del filtro dell'unità corrispondente, oppure, in mancanza del filtro, sulla superficie della sezione del ventilatore;

    16)   «bonus di efficienza (E)»: fattore di correzione che tiene conto del fatto che un recupero di calore più efficiente causa maggiori cadute di pressione e quindi impegna una maggiore potenza di ventilazione;

    17)   «correzione per il filtro (F)» (espressa in Pa): valore di correzione da applicare se un'unità si discosta dalla configurazione di riferimento delle UVB;

    18)   «filtro fine»: un filtro che rispetti le condizioni pertinenti di cui all'allegato IX;

    19)   «filtro medio»: un filtro che rispetti le condizioni pertinenti di cui all'allegato IX;

    20)   «efficienza del filtro»: rapporto medio tra la frazione di polvere intercettata e la quantità fornita al filtro alle condizioni descritte per i filtri fini e medi nell'allegato IX.


    ALLEGATO II

    Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle UVR conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 3

    1.   

    Dal 1o gennaio 2016:

    il valore del SEC, calcolato per un clima medio, non deve essere superiore a 0 kWh/(m2.a),

    per le unità non da canale, comprese le unità di ventilazione destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione sul lato dell'immissione o dell'espulsione, il valore massimo di LWA è 45 dB,

    tutte le UV, tranne le unità a doppio uso, devono essere dotate di azionamento a velocità multiple o variatore di velocità,

    tutte le UVB devono essere dotate di un dispositivo di bypass termico.

    2.   

    Dal 1o gennaio 2018:

    il valore del SEC, calcolato per un clima medio, non deve essere superiore a – 20 kWh/(m2.a),

    per le unità non da canale, comprese le unità di ventilazione destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione sul lato dell'immissione o dell'espulsione, il valore massimo di LWA è 40 dB,

    tutte le UV, tranne le unità a doppio uso, devono essere dotate di azionamento a velocità multiple o variatore di velocità,

    tutte le UVB devono essere dotate di un dispositivo di bypass termico,

    le unità di ventilazione dotate di filtro devono disporre di un segnale visivo di avvertimento della necessità di sostituire il filtro.


    ALLEGATO III

    Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle UVNR conformemente all'articolo 3, paragrafi 2 e 4

    1.   

    Dal 1o gennaio 2016:

    tutte le unità di ventilazione, tranne le unità a doppio uso, devono essere dotate di azionamento a velocità multiple o variatore di velocità,

    tutte le UVB devono essere dotate di un HRS,

    l'HRS deve essere dotato di un dispositivo di bypass termico,

    l'efficienza termica minima ηt_nrvu di tutti gli HRS, tranne gli HRS a fluido termovettore nelle UVB, deve essere pari al 67 % e il bonus di efficienza E = (ηt_nrvu – 0,67) * 3 000 se l'efficienza termica ηt_nrvu è almeno del 67 %, altrimenti E = 0,

    l'efficienza termica minima ηt_nrvu degli HRS a fluido termovettore nelle UVB deve essere pari al 63 % e il bonus di efficienza E = (ηt_nrvu – 0,63) * 3 000 se l'efficienza termica ηt_nrvu è almeno del 63 %, altrimenti E = 0,

    l'efficienza minima del ventilatore per le UVU (ηνu ) è

    6,2 % * ln(P) + 35,0 % se P ≤ 30 kW e

    56,1 % se P > 30 kW,

    la potenza massima interna specifica di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint_limit ) in W/(m3/s) è

    per una UVB con HRS a fluido termovettore

    1 700 + E – 300*qnom /2 – F se qnom < 2 m3/s e

    1 400 + E – F se qnom ≥ 2 m3/s,

    per una UVB con HRS di altro tipo

    1 200 + E – 300*qnom /2 – F se qnom < 2 m3/s e

    900 + E – F se qnom ≥ 2 m3/s,

    250 per una UVU destinata all'impiego con un filtro.

    2.   

    Dal 1o gennaio 2018:

    tutte le unità di ventilazione, tranne le unità a doppio uso, devono essere dotate di azionamento a velocità multiple o variatore di velocità.

    Tutte le UVB devono essere dotate di un HRS.

    L'HRS deve essere dotato di un dispositivo di bypass termico,

    l'efficienza termica minima ηt_nrvu di tutti gli HRS, tranne gli HRS a fluido termovettore nelle UVB, deve essere pari al 73 % e il bonus di efficienza E = (ηt_nrvu – 0,73) * 3 000 se l'efficienza termica ηt_nrvu è almeno del 73 %, altrimenti E = 0,

    l'efficienza termica minima ηt_nrvu degli HRS a fluido termovettore nelle UVB deve essere pari al 68 % e il bonus di efficienza E = (ηt_nrvu – 0,68) * 3 000 se l'efficienza termica ηt_nrvu è almeno del 68 %, altrimenti E = 0,

    l'efficienza minima del ventilatore per le UVU (ηνu ) è

    6,2 % * ln(P) + 42,0 % se P ≤ 30 kW e

    63,1 % se P > 30 kW,

    la potenza massima interna specifica di ventilazione dei componenti della ventilazione (SFPint_limit ) in W/(m3/s) è

    per una UVB con HRS a fluido termovettore

    1 600 + E – 300 * qnom /2 – F se qnom < 2 m3/s e

    1 300 + E – F se qnom ≥ 2 m3/s,

    per una UVB con HRS di altro tipo

    1 100 + E – 300 * qnom /2 – F se qnom < 2 m3/s e

    800 + E – F se qnom ≥ 2 m3/s,

    230 per una UVU destinata all'impiego con un filtro,

    se la configurazione del prodotto comprende un'unità filtro, il prodotto deve essere dotato di segnale visivo o di allarme nel sistema di controllo che si attiva se la caduta di pressione sul filtro supera la caduta di pressione finale massima ammissibile.


    ALLEGATO IV

    Prescrizioni in materia di informazione per le UVR di cui all'articolo 4, paragrafo 1

    1.   

    Dal 1o gennaio 2016 devono essere fornite le seguenti informazioni relative al prodotto:

    a)

    nome o marchio del fornitore;

    b)

    identificativo del modello del fornitore, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di unità di ventilazione residenziale da altri modelli che recano lo stesso marchio o il nome dello stesso fornitore;

    c)

    consumo specifico di energia (SEC) in kWh/(m2.a) per ogni zona climatica applicabile; e classe SEC;

    d)

    tipologia dichiarata in ottemperanza all'articolo 2 del presente regolamento (UVR o UVNR, unidirezionale o bidirezionale);

    e)

    tipo di azionamento installato o di cui è prevista l'installazione (azionamento a velocità multiple o variatore di velocità);

    f)

    tipo di sistema di recupero del calore (a recupero, rigenerativo o assente);

    g)

    efficienza termica del recupero di calore (in % o «non applicabile» se il prodotto non è dotato di sistema di recupero del calore);

    h)

    portata massima in m3/s;

    i)

    potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore, compresi tutti i dispositivi di controllo del motore, alla portata massima (W);

    j)

    livello di potenza sonora (LWA), arrotondato alla cifra intera più vicina;

    k)

    portata di riferimento in m3/s;

    l)

    differenza di pressione di riferimento in Pa;

    m)

    SPI in W/(m3/h);

    n)

    fattore di controllo e tipologia di controllo in conformità alle pertinenti definizioni e alla classificazione di cui all'allegato VIII, tabella 1;

    o)

    percentuali massime dichiarate (%) di trafilamento interno ed esterno delle unità di ventilazione bidirezionali o flusso residuo (solo per gli scambiatori di calore rigenerativi) e percentuali di trafilamento esterne (%) delle unità di ventilazione da canale unidirezionali;

    p)

    tasso di miscela delle unità di ventilazione bidirezionali non da canale, non destinate ad essere dotate di una connessione alla canalizzazione né sul lato dell'immissione né su quello dell'espulsione;

    q)

    posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le UVR destinate ad essere usate con filtri, compreso un testo che ponga in rilievo l'importanza della sostituzione del filtro a intervalli regolari per salvaguardare la prestazione e l'efficienza energetica dell'unità;

    r)

    per i sistemi di ventilazione unidirezionali, istruzioni per l'installazione sulla facciata di griglie regolabili per l'immissione o espulsione naturale dell'aria;

    s)

    indirizzo Internet con le istruzioni di disassemblaggio come indicato al punto 3;

    t)

    unicamente per le unità non da canale: sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione a + 20 Pa e – 20 Pa;

    u)

    unicamente per le unità non da canale: tenuta all'aria interna/esterna in m3/h.

    2.   

    Le informazioni di cui al punto 1. devono essere disponibili:

    nella documentazione tecnica delle UVR; nonché

    sui siti web accessibili gratuitamente dei fabbricanti, dei loro mandatari e degli importatori.

    3.   

    Il sito web accessibile gratuitamente del fabbricante deve riportare istruzioni dettagliate che tra l'altro indichino gli strumenti necessari per il disassemblaggio manuale dei motori a magneti permanenti e delle parti elettroniche (schede di cablaggio/schede a circuiti stampati e display > 10 g o > 10 cm2), delle batterie e parti di plastica più grandi (> 100 g) ai fini di un efficiente riciclaggio dei materiali, fatta eccezione per i modelli dei quali vengano prodotte meno di 5 unità all'anno.


    ALLEGATO V

    Prescrizioni in materia di informazione per le UVNR indicate all'articolo 4, paragrafo 2

    1.   

    Dal 1o gennaio 2016 devono essere fornite le seguenti informazioni relative ai prodotti:

    a)

    il nome o la denominazione commerciale del fabbricante;

    b)

    identificativo del modello del fabbricante, vale a dire il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di unità di ventilazione residenziale da altri modelli che recano lo stesso marchio o il nome dello stesso fornitore;

    c)

    tipologia dichiarata in ottemperanza dell'articolo 2 del presente regolamento (UVR o UVNR, UVU o UVB);

    d)

    tipo di azionamento installato o di cui è prevista l'installazione (azionamento a velocità multiple o variatore di velocità);

    e)

    tipo di HRS (a fluido termoconvettore, altro, nessuno);

    f)

    efficienza termica del recupero di calore (in% o «non applicabile» se il prodotto non è dotato di sistema di recupero del calore);

    g)

    portata nominale della UVNR in m3/s;

    h)

    potenza elettrica assorbita effettiva (in kW);

    i)

    SPFint in W/(m3/s);

    j)

    velocità frontale in m/s alla portata di progettazione;

    k)

    pressione esterna nominale (Δps, ext) in Pa;

    l)

    caduta di pressione interna dei componenti della ventilazione (Δps,int) in Pa;

    m)

    opzionale: caduta di pressione interna dei componenti estranei alla ventilazione (Δps,add) in Pa;

    n)

    efficienza statica dei ventilatori usati come da regolamento (UE) n. 327/2011;

    o)

    percentuale massima dichiarata di trafilamento esterno (%) della cassa delle unità di ventilazione; e percentuale massima dichiarata di trafilamento interno (%) delle unità di ventilazione bidirezionali o flusso residuo (solo per gli scambiatori di calore rigenerativi); entrambe misurate o calcolate applicando il test di pressurizzazione o il test di tenuta con gas tracciante alla pressione dichiarata del sistema;

    p)

    prestazione energetica o preferibilmente classificazione energetica dei filtri (informazioni dichiarate sul consumo annuo calcolato di energia);

    q)

    descrizione del segnale visivo di avvertimento per il filtro per le UVNR destinate ad essere usate con filtri, compreso un testo che ponga in rilievo l'importanza della sostituzione del filtro a intervalli regolari per salvaguardare la prestazione e l'efficienza energetica dell'unità;

    r)

    relativamente a UVNR specificamente destinate all'uso all'interno di locali, il livello di potenza sonora sulla cassa (LWA), arrotondato al numero intero più prossimo;

    s)

    indirizzo Internet con le istruzioni di disassemblaggio come indicato al punto 3.

    2.   

    Le informazioni di cui al punto 1, lettere da a) a s), devono essere disponibili:

    nella documentazione tecnica delle UVNR; nonché

    sui siti web accessibili gratuitamente dei fabbricanti, dei loro mandatari e degli importatori.

    3.   

    Il sito web accessibile gratuitamente del fabbricante deve riportare istruzioni dettagliate che tra l'altro indichino gli strumenti necessari per il disassemblaggio manuale dei motori a magneti permanenti e delle parti elettroniche (schede di cablaggio/schede a circuiti stampati e display > 10 g o > 10 cm2), delle batterie e parti di plastica più grandi (> 100 g) ai fini di un efficiente riciclaggio dei materiali, fatta eccezione per i modelli dei quali vengano prodotte meno di 5 unità all'anno.


    ALLEGATO VI

    Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato

    Ai fini della verifica della conformità alle specifiche definite negli allegati da II a V, le autorità dello Stato membro sottopongono a prova un'unica unità di ventilazione. Se i valori misurati o i valori calcolati in base ai valori misurati non corrispondono ai valori dichiarati dal fabbricante ai sensi dell'articolo 5, ferme restando le tolleranze di cui alla tabella 1:

    nel caso di modelli prodotti in quantitativi inferiori a 5 unità all'anno, il modello viene considerato non conforme al presente regolamento,

    nel caso di modelli prodotti in quantitativi pari o superiori a 5 unità all'anno, l'autorità di sorveglianza del mercato sottopone a prove casuali tre unità supplementari.

    Se la media aritmetica dei valori misurati su tali unità non corrisponde a quanto prescritto, ferme restando le tolleranze di cui alla tabella 1, il modello e tutti gli altri modelli equivalenti vengono considerati non conformi a quanto prescritto dagli allegati da II a V.

    Le autorità degli Stati membri trasmettono i risultati delle prove e altre informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione entro un mese dall'adozione della decisione relativa alla non conformità del modello.

    Le autorità degli Stati membri si avvalgono dei metodi di misura e calcolo indicati negli allegati VIII e IX e applicano unicamente le tolleranze di cui alla tabella 1.

    Tabella 1

    Parametro

    Tolleranze applicabili alla verifica

    SPI

    Il valore misurato non può essere superiore a 1,07 volte il valore massimo dichiarato.

    Efficienza termica delle UVR e delle UVNR

    Il valore misurato non può essere inferiore a 0,93 volte il valore minimo dichiarato.

    SFPint

    Il valore misurato non può essere superiore a 1,07 volte il valore massimo dichiarato.

    Efficienza del ventilatore delle UVU non residenziali

    Il valore misurato non può essere inferiore a 0,93 volte il valore minimo dichiarato.

    Livello di potenza sonora delle UVR

    Il valore misurato non può superare il valore massimo dichiarato aumentato di 2 dB.

    Livello di potenza sonora delle UVNR

    Il valore misurato non può superare il valore massimo dichiarato aumentato di 5 dB.

    Le tolleranze applicabili alla verifica non vanno impiegate dal fabbricante né dall'importatore per stabilire i valori nella documentazione tecnica né per interpretare i suddetti valori al fine di far risultare la conformità.


    ALLEGATO VII

    Parametri di riferimento

    Unità di ventilazione residenziali:

    a)

    SEC: – 42 kWh/(m2.a) per le UVB, e – 27 kWh/(m2.a) per le UVU

    b)

    recupero del calore ηt: 90 % per le UVB.

    Unità di ventilazione non residenziali:

    a)

    SFPint: 150 W/(m3/s) sotto il limite della fase 2 per le UVNR con portata ≥ 2 m3/s, e 250 W/(m3/s) sotto il limite della fase 2 per le UVNR con portata < 2 m3/s

    b)

    recupero del calore ηt_nrvu : 85 %; in caso di sistema di recupero del calore con fluido termovettore, 80 %.


    ALLEGATO VIII

    Calcolo del requisito «consumo specifico di energia»

    Il consumo specifico di energia (SEC) viene calcolato con l'equazione seguente:

    Formula

    dove:

    SEC rappresenta il consumo specifico di energia per ventilare un m2 di superficie abitabile riscaldata in un'abitazione o in un edificio [kWh/(m2.a)],

    ta rappresenta le ore di funzionamento all'anno [h/a],

    pef è il fattore di energia primaria per la generazione e la distribuzione di energia elettrica [-],

    qnet è il fabbisogno netto di ventilazione per m2 di superficie abitabile riscaldata [m3/h.m2],

    MISC è un fattore aggregato generale legato alla tipologia, che incorpora fattori relativi all'efficacia della ventilazione, al trafilamento delle canalizzazioni e all'infiltrazione in eccesso [-],

    CTRL è il fattore di controllo della ventilazione [-],

    x è un esponente che tiene conto del rapporto non lineare tra l'energia termica e il risparmio di energia, in funzione delle caratteristiche del motore e dell'azionamento [-],

    SPI è la potenza assorbita specifica [kW/(m3/h)],

    th è il totale delle ore del periodo di riscaldamento [h],

    ΔΤh è la differenza media tra la temperatura interna (19 oC) e quella esterna durante il periodo di riscaldamento meno una correzione di 3K per i guadagni di origine solare e interna [K],

    ηh è l'efficienza media di riscaldamento dello spazio [-],

    cair è la capacità calorifica specifica dell'aria a pressione e densità costanti [kWh/(m3 K)],

    qref è il tasso di ventilazione naturale di riferimento per m2 di superficie abitabile riscaldata [m3/h.m2],

    ηt è l'efficienza termica del recupero di calore [-],

    Qdefr è l'energia di riscaldamento annuale per m2 di superficie abitabile riscaldata [kWh/m2.a] per lo sbrinamento, in base ad un riscaldamento a resistenza elettrica variabile.

    Formula
    ,

    dove:

    tdefr è la durata del periodo di sbrinamento, ovvero del funzionamento con temperatura esterna inferiore a – 4 °C [h/a], e

    ΔΤdefr è la differenza media, in K, tra la temperatura esterna e – 4 °C durante il periodo in cui si pratica lo sbrinamento.

    Qdefr si applica solo alle unità bidirezionali con uno scambiatore di calore a recupero; per le unità unidirezionali o le unità con scambiatore di calore rigenerativo, vale Qdefr  = 0.

    SPI e ηt sono valori ottenuti con prove e metodi di calcolo.

    Gli altri parametri e i loro valori di default sono indicati nella tabella 1.

    Tabella 1

    Parametri di calcolo del SEC

    Tipologia generale

    MISC

    Unità da canale

    1,1

    Unità non da canale

    1,21

    Controllo della ventilazione

    CTRL

    Controllo manuale (senza DCV)

    1

    Controllo a temporizzatore (senza DCV)

    0,95

    Controllo ambientale centralizzato

    0,85

    Controllo ambientale locale

    0,65

    Motore e azionamento

    x-valore

    acceso/spento e velocità unica

    1

    a 2 velocità

    1,2

    a velocità multiple

    1,5

    a velocità variabile

    2

    Clima

    th

    in h

    ΔΤh

    in K

    tdefr

    in h

    ΔΤdefr

    in K

    Qdefr  (*1)

    in kWh/a.m2

    Freddo

    6 552

    14,5

    1 003

    5,2

    5,82

    Temperato

    5 112

    9,5

    168

    2,4

    0,45

    Caldo

    4 392

    5

    Valori di default

    valore

    Capacità calorifica specifica dell'aria, cair in kWh/(m3K)

    0,000344

    Fabbisogno netto di ventilazione per m2 di superficie abitabile riscaldata, qnet in m3/h.m2

    1,3

    Ventilazione naturale di riferimento per m2 di superficie abitabile riscaldata, qref in m3/h.m2

    2,2

    Ore di funzionamento all'anno, ta in h

    8 760

    Fattore di energia primaria per la generazione e la distribuzione di energia elettrica, pef

    2,5

    Efficienza di riscaldamento dello spazio, ηh

    75 %


    (*1)  Lo sbrinamento si applica solo alle unità bidirezionali con scambiatore di calore a recupero e si calcola con la formula Qdefr = tdefr * Δtdefr * cair * qnet * pef. Per le unità unidirezionali o le unità con scambiatore di calore rigenerativo vale Qdefr  = 0


    ALLEGATO IX

    Misure e calcoli per le UVNR

    Le UVNR vanno testate e i relativi calcoli eseguiti con l'ausilio di una «configurazione di riferimento» del prodotto.

    Le unità a doppio uso vanno testate, e i relativi calcoli eseguiti, in modalità «ventilazione».

    1.   EFFICIENZA TERMICA DI UN SISTEMA DI RECUPERO DI CALORE NON RESIDENZIALE

    L'efficienza termica di un sistema di recupero di calore non residenziale si definisce come

    Formula

    dove:

    ηt è l'efficienza termica del recupero di calore [-],

    t2′′ è la temperatura dell'aria di immissione che esce dall'HRS ed entra nel locale [°C],

    t2 è la temperatura dell'aria esterna [°C],

    t1 è la temperatura dell'aria di espulsione che esce dal locale e passa nell'HRS [°C].

    2.   CORREZIONI PER IL FILTRO

    Se rispetto alla configurazione di riferimento sono assenti uno o entrambi i filtri si usa la seguente correzione per il filtro:

     

    dal 1o gennaio 2016:

     

    F = 0 se la configurazione di riferimento è completa;

     

    F = 160 se è assente il filtro medio;

     

    F = 200 se è assente il filtro sottile;

     

    F = 360 se sono assenti entrambi i filtri medio e sottile,

     

    dal 1o gennaio 2018:

     

    F = 150 se è assente il filtro medio;

     

    F = 190 se è assente il filtro sottile;

     

    F = 340 se sono assenti entrambi i filtri medio e sottile.

    «Filtro fine» indica un filtro che rispetta i requisiti di efficienza del filtro nei seguenti metodi di test e calcolo, secondo la dichiarazione del fornitore del filtro. I filtri fini sono testati con flusso d'aria di 0,944 m3/s e superficie del filtro 592 × 592 mm (telaio di installazione 610 × 610 mm) (velocità frontale 2,7 m/s). Dopo corretta preparazione, calibrazione e verifica dell'uniformità del flusso d'aria, si misurano l'efficienza iniziale del filtro e la caduta di pressione nel filtro di pulizia. Il filtro viene progressivamente caricato con la polvere opportuna fino ad ottenere una caduta finale di pressione nel filtro di 450 Pa. Dapprima si caricano nel generatore di polvere 30 g, successivamente devono aversi almeno 4 fasi equidistanti di carico prima di raggiungere la pressione finale. La polvere viene alimentata al filtro con una concentrazione di 70 mg/m3. L'efficienza del filtro si misura con goccioline di dimensioni da 0,2 to 3 μm di aerosol di prova (DEHS, DiEthylHexylSebacate) al tasso di circa 0,39 dm3/s (1,4 m3/h). Le particelle sono contate tredici volte, in successione a monte e a valle del filtro a intervalli minimi di 20 secondi con un contatore ottico di particelle. Si determinano l'efficienza incrementale del filtro e i valori delle cadute di pressione. Si calcola l'efficienza media del filtro in base ai test per le varie classi di dimensioni delle particelle. Per la categoria «filtro fine» l'efficienza media per particelle di dimensione 0,4 μm deve essere superiore all'80 % e l'efficienza minima superiore al 35 %. L'efficienza minima è la più bassa tra efficienza scaricata, efficienza iniziale e efficienza più bassa durante tutta la procedura di caricamento del test. Il test di efficienza scaricata è a grandi linee identico al test dell'efficienza media sudescritto, con la differenza che il foglio piatto di campione del filtro viene scaricato elettrostaticamente con isopropanolo prima di effettuare il test.

    «Filtro medio» indica un filtro che rispetta le seguenti condizioni di efficienza: è un filtro dell'aria per un'unità di ventilazione la cui prestazione viene testata e calcolata come per il filtro fine ma per il quale l'efficienza media per le particelle di dimensioni 0,4 μm deve essere superiore al 40 %, secondo la dichiarazione del fornitore del filtro.


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