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Document 32014R1238
Commission Implementing Regulation (EU) No 1238/2014 of 19 November 2014 amending Regulation (EU) No 59/2011 as regards tariff quotas for wines originating in Serbia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2014 della Commissione, del 19 novembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 59/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i vini originari della Serbia
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2014 della Commissione, del 19 novembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 59/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i vini originari della Serbia
GU L 333 del 20.11.2014, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R1987 vedi art. 4
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0059 | sostituzione | allegato | 01/08/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32020R1987 | 01/01/2021 |
20.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 333/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1238/2014 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 59/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari per i vini originari della Serbia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 184 e 187,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra (qui di seguito denominato «ASA»), è stato firmato a Lussemburgo il 29 aprile 2008 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2013. |
(2) |
Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (2) (qui di seguito denominato «il protocollo») è stato firmato il 25 giugno 2014. La sua firma a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri è stata autorizzata dalla decisione 2014/517/UE del Consiglio (3) e la sua conclusione è stata approvata a nome della Comunità europea dell'energia atomica dalla decisione 2014/518/Euratom del Consiglio (4). Il protocollo è stato applicato, in via provvisoria, dal 1o agosto 2014. |
(3) |
L'articolo 7 e l'allegato III del protocollo prevedono modifiche ai contingenti tariffari esistenti per i vini originari della Serbia a decorrere dal 1o agosto 2014. |
(4) |
A norma dell'articolo 11 del protocollo, per il 2014 i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti devono essere calcolati proporzionalmente ai volumi annui di base definiti nel protocollo, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o agosto 2014. |
(5) |
Al fine di applicare i contingenti tariffari per il vino previsti nel protocollo, è necessario adeguare il regolamento (UE) n. 59/2011 della Commissione (5). |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 59/2011. |
(7) |
Poiché il protocollo si applica dal 1o agosto 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 59/2011 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 233 del 6.8.2014, pag. 3.
(3) Decisione 2014/517/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 1).
(4) Decisione 2014/518/Euratom del Consiglio, del 14 aprile 2014, che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 20).
(5) Regolamento (UE) n. 59/2011 della Commissione, del 25 gennaio 2011, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari della Repubblica di Serbia (GU L 22 del 26.1.2011, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Contingenti tariffari per i vini originari della Serbia importati nell'Unione
Numero d'ordine |
Codice N (1) |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Volume del contingente 2014 (in hl) |
Volume del contingente annuo per il 2015 e per gli anni successivi (in hl) (2) |
Dazio applicabile |
09.1526 |
2204 10 93 |
|
Vini spumanti di qualità diversi dallo Champagne e dall'Asti spumante; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a 2 litri |
53 833 |
55 000 |
Esenzione |
2204 10 94 |
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2204 10 96 |
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2204 10 98 |
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2204 21 06 |
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2204 21 07 |
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2204 21 08 |
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2204 21 09 |
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ex 2204 21 93 |
19, 29, 31, 41 e 51 |
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ex 2204 21 94 |
19, 29, 31, 41 e 51 |
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2204 21 95 |
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ex 2204 21 96 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
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2204 21 97 |
|
|||||
ex 2204 21 98 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
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09.1527 |
2204 29 10 |
|
Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a 2 litri |
10 958 |
12 300 |
Esenzione |
2204 29 93 |
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ex 2204 29 94 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
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2204 29 95 |
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ex 2204 29 96 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
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2204 29 97 |
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ex 2204 29 98 |
11, 21, 31, 41 e 51 |
(1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC. Dove sono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente designazione.
(2) Su richiesta di una delle parti, possono svolgersi consultazioni volte a modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 (numero d'ordine 09.1527) al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 (numero d'ordine 09.1526).»