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Document 32014R1137

Regolamento (UE) n. 1137/2014 della Commissione, del 27 ottobre 2014 , che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 307 del 28.10.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1137/oj

28.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 307/28


REGOLAMENTO (UE) N. 1137/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2014

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate frattaglie di animali destinate al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. Tale regolamento dispone che gli operatori del settore alimentare devono assicurare il rispetto di requisiti specifici per l'ulteriore manipolazione di frattaglie quali stomachi di ruminanti e zampe di ungulati.

(2)

In conformità all'allegato III di tale regolamento prima di essere trasportati ad altri stabilimenti le zampe di ungulati destinate a ulteriori manipolazioni devono essere scuoiate o scottate e depilate e gli stomachi devono essere sbiancati o puliti nel macello.

(3)

Le attrezzature necessarie per eseguire la scuoiatura o la scottatura e la depilazione richiedono investimenti elevati. Non è pertanto possibile, in particolare per i macelli piccoli e medi, realizzare in modo efficiente dal punto di vista dei costi la manipolazione delle zampe destinate al consumo umano.

(4)

Anche se gli sviluppi tecnologici consentono di valorizzare le zampe degli ungulati utilizzandole come cibo e riducendo così gli sprechi alimentari i macelli, in particolare quelli piccoli e medi, devono affrontare la questione dal punto di vista pratico, e tale valorizzazione incontra degli ostacoli.

(5)

Il caglio, che viene raffinato per la produzione del formaggio, è ottenuto da stomachi di giovani ruminanti in stabilimenti dedicati. Sbiancare o pulire gli stomachi riduce in maniera sostanziale la resa del caglio ottenuto da questi stomachi senza però contribuire alla sicurezza del caglio, che è altamente raffinato in seguito.

(6)

Al fine di promuovere una migliore regolamentazione e la competitività è necessario mantenere un elevato livello di sicurezza alimentare offrendo al tempo stesso agli operatori condizioni uniformi che siano sostenibili anche per i macelli di medie e piccole dimensioni.

(7)

Gli stomachi di ruminanti e le zampe di ungulati sono incluse nella definizione delle frattaglie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004. I requisiti per la manipolazione delle frattaglie nel suddetto regolamento, compresi quelli relativi alla temperatura durante il magazzinaggio e il trasporto, garantiscono che tali prodotti siano manipolati e trasportati in modo sicuro agli stabilimenti esterni al macello, raccolti da differenti macelli e valorizzati. Il trasporto a un altro stabilimento di zampe di ungulati non scuoiate, non scottate e non depilate dovrebbe pertanto essere consentito dall'autorità competente.

(8)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, alla sezione I, capitolo IV, il punto 18 è sostituto da quanto segue:

«18.

Se sono destinati a ulteriore trasformazione:

a)

gli stomachi devono essere sbiancati o puliti; tuttavia, nel caso di stomachi di giovani ruminanti destinati alla produzione di caglio, è necessario soltanto svuotare tali stomachi;

b)

i visceri devono essere svuotati e puliti;

c)

le teste e le zampe devono essere scuoiate o scottate e depilate; tuttavia, a condizione che vi sia l'autorizzazione dell'autorità competente, le zampe visibilmente pulite possono essere trasportate in uno stabilimento approvato che effettua le manipolazione successive per la trasformazione delle zampe in alimenti, e in tale stabilimento essere scuoiate o scottate e depilate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.


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