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Document 32014R0735
Commission Implementing Regulation (EU) No 735/2014 of 4 July 2014 amending for the 216 th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al Qaida network
Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2014 della Commissione, del 4 luglio 2014 , recante la duecentosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2014 della Commissione, del 4 luglio 2014 , recante la duecentosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 198 del 5.7.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002R0881 | modifica | allegato I | 05/07/2014 |
5.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2014
recante la duecentosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 26 giugno 2014 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere una persona fisica e un'entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2014
Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»: «Shekau Mohammed Abubakar (alias (a) Abubakar Shekau; (b) Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed; (c) Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed; (d) Shekau; (e) Shehu; (f) Shayku; (g) Imam Darul Tauhid; (h) Imam Darul Tawheed). Titolo: imam. Funzione: leader di Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad (Boko Haram). Data di nascita: 1969. Luogo di nascita: villaggio di Shekau, Stato di Yobe, Nigeria. Nazionalità: nigeriana. Indirizzo: Nigeria. Altre informazioni: (a) descrizione fisica: colore degli occhi: neri; colore dei capelli: neri; (b) foto disponibile per l'inserimento nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.6.2014.» |
(2) |
La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»: «Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan (alias: (a) Ansaru; (b) Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan; (c) Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS); (d) Jama'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (e) Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS); (f) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa; (g) Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa). Indirizzo: Nigeria. Altre informazioni: (a) gruppo creato nel 2012; (b) opera in Nigeria. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.6.2014.» |