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Document 32014R0516

    Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

    GU L 150 del 20.5.2014, p. 168–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/04/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/516/oj

    20.5.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 150/168


    REGOLAMENTO (UE) N. 516/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 aprile 2014

    che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, e l’articolo 79, paragrafi 2 e 4,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    visto il parere del Comitato delle regioni (2),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia raggiunto anche attraverso misure comuni, espressione di una politica di asilo e immigrazione basata sulla solidarietà fra gli Stati membri che sia equa nei confronti dei paesi terzi e dei loro cittadini. Il Consiglio europeo del 2 dicembre 2009 ha riconosciuto che le risorse finanziarie all’interno dell’Unione dovrebbero diventare sempre più flessibili e coerenti, sia in termini di portata che di applicabilità, per sostenere l’evoluzione della politica in materia di asilo e migrazione.

    (2)

    Onde contribuire allo sviluppo di una politica comune dell’Unione in materia di asilo e immigrazione e al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia alla luce dell’applicazione dei principi di solidarietà e ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e della cooperazione con i paesi terzi, il presente regolamento dovrebbe istituire il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (il «Fondo»).

    (3)

    Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione maggiori, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento.

    (4)

    L’efficienza delle misure e la qualità della spesa costituisce principi guida nell’attuazione del Fondo. Inoltre il Fondo dovrebbe essere attuato altresì nel modo più efficace e semplice possibile.

    (5)

    La nuova struttura a due pilastri del finanziamento nel settore degli affari interni dovrebbe contribuire alla semplificazione, alla razionalizzazione, al consolidamento e alla trasparenza dei finanziamenti in tale settore. È opportuno ricercare sinergie, coerenza e complementarità con altri fondi e programmi, anche in vista dell’attribuzione di finanziamenti a obiettivi comuni. È opportuno, tuttavia, evitare qualsiasi sovrapposizione tra i diversi strumenti di finanziamento.

    (6)

    Il Fondo dovrebbe creare un quadro flessibile che consenta agli Stati membri di ricevere risorse finanziarie a titolo dei rispettivi programmi nazionali a sostegno dei settori di intervento che rientrano nel Fondo a seconda delle loro situazioni ed esigenze specifiche e alla luce degli obiettivi generali e specifici del Fondo, per cui il sostegno finanziario risulti quanto più efficace e idoneo.

    (7)

    È opportuno che il Fondo esprima solidarietà offrendo assistenza finanziaria agli Stati membri e migliori l’efficacia della gestione dei flussi migratori verso l’Unione nei settori in cui questa apporta il massimo valore, specie ripartendo la responsabilità tra gli Stati membri e condividendo la responsabilità e rafforzando la cooperazione con i paesi terzi.

    (8)

    Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo generale del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi nazionali comprendano azioni che perseguono gli obiettivi specifici del presente regolamento e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento degli stessi. Nel raro caso in cui uno Stato membro desideri discostarsi dalle percentuali minime stabilite nel presente regolamento, detto Stato membro dovrebbe fornire una motivazione dettagliata nell’ambito del relativo programma nazionale.

    (9)

    Ai fini di una politica di asilo uniforme e di alta qualità e onde applicare standard di protezione internazionale più elevati, il Fondo dovrebbe contribuire al funzionamento efficace del sistema europeo comune di asilo, che include misure relative alla politica, alla legislazione e al consolidamento delle capacità, operando in cooperazione con altri Stati membri, le agenzie dell’Unione e i paesi terzi.

    (10)

    È opportuno sostenere e migliorare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente l’acquis dell’Unione in materia di asilo, in particolare per concedere condizioni di accoglienza adeguate agli sfollati, ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale, assicurare la corretta determinazione dello status a norma della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), applicare procedure di asilo eque ed efficaci e promuovere buone prassi nel settore dell’asilo allo scopo di tutelare i diritti di quanti necessitano di protezione internazionale e di consentire ai sistemi di asilo degli Stati membri di operare efficientemente.

    (11)

    Il Fondo dovrebbe apportare un sostegno adeguato agli sforzi comuni degli Stati membri diretti a individuare, condividere e promuovere le migliori prassi e a creare strutture di cooperazione efficaci per migliorare la qualità del processo decisionale nel quadro del sistema europeo comune di asilo.

    (12)

    È opportuno che il Fondo vada ad integrare e rafforzare le attività dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo («EASO»), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in modo da coordinare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri, fornire sostegno agli Stati membri i cui sistemi di asilo sono sottoposti a una pressione particolare e contribuire all’attuazione del sistema europeo comune di asilo. La Commissione può avvalersi della possibilità offerta dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per affidare all’EASO l’esecuzione di compiti specifici e ad hoc, quale il coordinamento delle azioni relativamente al reinsediamento intraprese dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 439/2010.

    (13)

    Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell’Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell’Unione.

    (14)

    Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri tesi ad assicurare protezione internazionale e soluzioni durature nei loro territori ai rifugiati e agli sfollati ritenuti ammissibili al reinsediamento dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR»), come la valutazione dei bisogni di reinsediamento e il trasferimento degli interessati nei loro territori, per accordare loro uno status giuridico sicuro e promuoverne l’effettiva integrazione.

    (15)

    Il Fondo dovrebbe sostenere nuovi approcci concernenti un accesso più sicuro alle procedure di asilo, focalizzandosi in particolare sui principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo.

    (16)

    Per sua natura il Fondo dovrebbe poter sostenere le operazioni su base volontaria di ripartizione degli oneri accordate tra gli Stati membri e consistenti nel trasferire i beneficiari di protezione internazionale e i richiedenti protezione internazionale da uno Stato membro a un altro.

    (17)

    Una componente essenziale della politica di asilo dell’Unione risiede nei partenariati e nella cooperazione con i paesi terzi per una gestione adeguata degli afflussi di richiedenti asilo o altre forme di protezione internazionale. Nell’intento di dare accesso alla protezione internazionale e a soluzioni durature in una fase quanto più possibile precoce, anche nel quadro dei programmi di protezione regionale, il Fondo dovrebbe comprendere una forte componente di reinsediamento dell’Unione.

    (18)

    Per migliorare e consolidare il processo di integrazione nelle società europee, il Fondo dovrebbe agevolare la migrazione legale nell’Unione in conformità del fabbisogno economico e sociale degli Stati membri e anticipare il processo di integrazione già nel paese di origine del cittadino di paese terzo che giungerà nell’Unione.

    (19)

    Per essere efficiente e apportare il massimo valore aggiunto, il Fondo dovrebbe informarsi a un approccio più mirato, a sostegno di strategie coerenti specificamente concepite per promuovere l’integrazione di cittadini di paesi terzi a livello nazionale, locale e/o regionale, se del caso. È opportuno che ad attuare tali strategie siano prevalentemente le autorità locali o regionali e gli attori non statali, senza per questo escludere le autorità nazionali, in particolare ove la specifica struttura amministrativa di uno Stato membro lo imponga oppure in uno Stato membro ove le azioni di integrazione sono di competenza concorrente fra lo Stato e l’amministrazione periferica. Le organizzazioni incaricate dell’attuazione dovrebbero scegliere fra le misure disponibili quelle più adeguate alla loro situazione particolare.

    (20)

    Il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell’Unione sull’integrazione, specificati nell’agenda comune per l’integrazione.

    (21)

    Le misure di integrazione dovrebbero estendersi anche ai beneficiari di protezione internazionale, in modo da garantire un approccio globale all’integrazione che tenga conto delle specificità di questi gruppi di riferimento. Qualora le misure di integrazione siano combinate con misure di accoglienza le azioni, se del caso, dovrebbero anche consentire l’inclusione dei richiedenti protezione internazionale.

    (22)

    Per assicurare che la risposta dell’Unione in materia di integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate nell’ambito del Fondo siano specifiche e complementari a quelle finanziate nell’ambito del Fondo sociale europeo. In tale contesto, è opportuno invitare le autorità degli Stati membri incaricate dell’attuazione del Fondo a stabilire meccanismi di cooperazione e di coordinamento con le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.

    (23)

    Per motivi pratici, alcune azioni possono riguardare un gruppo di persone che può essere considerato più efficacemente nel suo insieme senza fare distinzioni fra i suoi componenti. Sarebbe pertanto opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi nazionali azioni di integrazione che contemplino anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi nella misura necessaria all’efficace esecuzione di tali azioni. Per «parente stretto» si intenderebbero i coniugi, i partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea diretta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo.

    (24)

    È opportuno che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l’organizzazione della migrazione legale che migliorino le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell’Unione. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri.

    (25)

    L’Unione dovrebbe prevedere un ricorso continuo ed esteso allo strumento del partenariato per la mobilità quale principale quadro di cooperazione strategico, completo e a lungo termine per la gestione della migrazione con i paesi terzi. È opportuno che il Fondo sostenga le attività nel quadro dei partenariati per la mobilità che si svolgono nell’Unione o nei paesi terzi e rispondono alle necessità e priorità dell’Unione, in particolare le azioni che assicurano la continuità dei finanziamenti a beneficio sia dell’Unione che dei paesi terzi.

    (26)

    È opportuno continuare a sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in tutte le sue dimensioni, ai fini di un’applicazione continua, equa ed efficace delle norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Il Fondo dovrebbe promuovere lo sviluppo di strategie di rimpatrio a livello nazionale nel quadro del principio della gestione integrata dei rimpatri ed anche di misure a sostegno della loro effettiva attuazione nei paesi terzi.

    (27)

    Per quanto riguarda il rimpatrio volontario, anche di persone che chiedono di essere rimpatriate nonostante non abbiano l’obbligo di lasciare il territorio, è opportuno prevedere incentivi, come un trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell’interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a dare la preferenza al rimpatrio volontario.

    (28)

    Da un punto di vista politico, tuttavia, i rimpatri volontari e quelli forzati sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente e, pertanto, nella gestione dei rimpatri, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a rafforzare la complementarità delle due forme. Sussiste la necessità di procedere ad allontanamenti per preservare l’integrità della politica dell’Unione in materia di immigrazione e di asilo e i sistemi previsti per l’immigrazione e l’asilo dagli Stati membri. Pertanto, la possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce una condizione preliminare per evitare l’indebolimento di tale politica e garantire il rispetto dello stato di diritto, che è fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri che agevolano gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell’Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati.

    (29)

    È essenziale che il Fondo sostenga misure specifiche a beneficio dei rimpatriati nel paese di rimpatrio, al fine di assicurarne il rimpatrio effettivo e in buone condizioni verso la città o regione d’origine e favorirne il reinserimento duraturo nella loro comunità.

    (30)

    Gli accordi di riammissione conclusi dall’Unione sono parte integrante della politica di rimpatrio dell’Unione e uno strumento cardine per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi sono un elemento importante nell’ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l’attuazione nei paesi terzi negli interessi di strategie di rimpatrio efficaci a livello nazionale e dell’Unione.

    (31)

    Il Fondo dovrebbe integrare e rafforzare le attività dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (8), una parte dei cui compiti è offrire agli Stati membri il supporto necessario per l’organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte e individuare le migliori prassi in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel territorio degli Stati membri, nonché aiutare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, tenendo conto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare.

    (32)

    Oltre al rimpatrio delle persone previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere l’immigrazione illegale o l’elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.

    (33)

    Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei diritti fondamentali sanciti dai pertinenti strumenti internazionali, fra cui la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Le azioni ammissibili dovrebbero tener conto dell’approccio alla protezione dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo basato sui diritti umani e dovrebbero assicurare segnatamente che sia prestata un’attenzione particolare e sia fornita una risposta ad hoc alla situazione specifica delle persone vulnerabili, specialmente delle donne, dei minori non accompagnati e degli altri minori a rischio.

    (34)

    I termini «persone vulnerabili» e «familiari» sono definiti in modo diverso nei vari atti pertinenti per il presente regolamento. Dovrebbero pertanto essere intesi nel senso previsto dall’atto pertinente tenendo presente il contesto nel quale sono usati. Quanto al reinsediamento, gli Stati membri che vi procedono dovrebbero mantenere strette consultazioni con l’UNHCR relativamente al termine «familiari» nelle rispettive pratiche di reinsediamento e nell’ambito dello stesso reinsediamento.

    (35)

    È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all’Unione sostenute dagli strumenti di assistenza esterna dell’Unione, sia geografici che tematici. In particolare, l’esecuzione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna e la politica estera dell’Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali misure non dovrebbero essere intese a sostenere interventi direttamente orientati allo sviluppo e dovrebbero integrare, ove opportuno, l’aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. È opportuno rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo stabilito al paragrafo 35 del consenso europeo in materia di sviluppo. È altresì importante far sì che l’attuazione dell’assistenza emergenziale sia coerente e, se del caso, complementare con la politica umanitaria dell’Unione e rispetti i principi umanitari stabiliti dal consenso europeo sull’aiuto umanitario.

    (36)

    È opportuno assegnare un’ampia parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo in proporzione alla responsabilità assunta da ciascuno Stato membro in funzione dei suoi sforzi nel gestire i flussi migratori, sulla base di criteri obiettivi. A tal fine, dovrebbero essere usati i dati statistici più recenti raccolti da Eurostat ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) relativi ai flussi migratori, ad esempio il numero delle prime domande d’asilo, di decisioni che accordano lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, di rifugiati reinsediati, di cittadini di paesi terzi in posizione regolare di soggiorno, di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto da uno Stato membro l’autorizzazione a soggiornare, di decisioni di rimpatrio emesse dalle autorità nazionali e di rimpatri effettuati.

    (37)

    L’assegnazione degli importi di base destinati agli Stati membri è stabilita nel presente regolamento. L’importo di base è composto da un importo minimo e da un importo calcolato sulla scorta della media degli importi assegnati nel 2011, 2012 e 2013 per ciascuno Stato membro a titolo del Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi istituito dalla decisione 2007/435/CE del Consiglio (11) e del Fondo europeo per i rimpatri, istituito dalla decisone n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Il calcolo degli importi è stato eseguito in conformità dei criteri di ripartizione di cui alla decisione n. 573/2007/CE, alla decisione 2007/435/CE e alla decisione n. 575/2007/CE. Alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013, in cui si rileva la necessità di dare particolare rilievo alle società insulari che affrontano problemi migratori sproporzionati, è appropriato aumentare gli importi minimi per Cipro e Malta.

    (38)

    Per quanto sia opportuno assegnare a ciascuno Stato membro un importo basato sui dati statistici più recenti, è altresì auspicabile che parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo siano distribuite per la realizzazione di azioni specifiche che presuppongono uno sforzo di cooperazione fra gli Stati membri e generano un notevole valore aggiunto per l’Unione, come pure per l’attuazione di un programma di reinsediamento dell’Unione e del trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro.

    (39)

    A tal fine è opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco delle azioni specifiche ammissibili al finanziamento del Fondo e che siano attribuiti importi aggiuntivi agli Stati membri che si impegnano a attuarle.

    (40)

    Nella prospettiva della progressiva istituzione di un programma di reinsediamento dell’Unione, il Fondo dovrebbe prestare un’assistenza mirata sotto forma di incentivi finanziari (somme forfettarie) per ciascun reinsediato. La Commissione, in cooperazione con l’EASO e in conformità delle rispettive competenze, dovrebbe monitorare l’attuazione effettiva delle operazioni di reinsediamento sostenute dal Fondo.

    (41)

    Per aumentare l’impatto degli sforzi di reinsediamento dell’Unione nell’accordare protezione alle persone che necessitano di protezione internazionale e massimizzare l’impatto strategico del reinsediamento attraverso una migliore individuazione delle persone le cui esigenze di reinsediamento sono più pressanti, si dovrebbero formulare priorità comuni in questo settore a livello dell’Unione. Tali priorità comuni dovrebbero essere modificate soltanto laddove ciò sia palesemente giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell’UNHCR sulla base delle categorie generali specificate nel presente regolamento.

    (42)

    Data la loro particolare vulnerabilità, alcune categorie di persone che necessitano di protezione internazionale dovrebbero essere puntualmente incluse nelle priorità comuni di reinsediamento dell’Unione.

    (43)

    In considerazione delle esigenze di reinsediamento fissate nelle priorità comuni di reinsediamento dell’Unione, è altresì necessario prevedere incentivi finanziari aggiuntivi per il reinsediamento di persone in relazione a regioni geografiche e cittadinanze specifiche e alle categorie specifiche di persone da reinsediare, qualora il reinsediamento sia considerato lo strumento più adatto a soddisfarne le esigenze particolari.

    (44)

    Per migliorare la solidarietà e ripartire meglio le responsabilità tra gli Stati membri, in particolare quelli più toccati dai flussi di richiedenti asilo, è altresì opportuno istituire un meccanismo analogo basato sugli incentivi finanziari per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro. Tale meccanismo dovrebbe ridurre la pressione sugli Stati membri che accolgono, in termini assoluti o relativi, un numero più elevato di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale.

    (45)

    Il supporto del Fondo sarà più efficace e apporterà maggiore valore aggiunto nel caso in cui il presente regolamento individui un numero limitato di obiettivi obbligatori da conseguire nell’ambito dei programmi elaborati da ogni Stato membro in base alla propria situazione e alle proprie esigenze specifiche.

    (46)

    Per rafforzare la solidarietà è importante che il Fondo preveda, in coordinamento e sinergia, se del caso con l’assistenza umanitaria gestita dalla Commissione europea, un sostegno supplementare nella forma di assistenza emergenziale in situazioni di emergenza di grande pressione migratoria sugli Stati membri o su paesi terzi o in caso di afflusso massiccio di sfollati a norma della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (13). L’assistenza emergenziale dovrebbe inoltre includere il sostegno a programmi di ammissione umanitaria ad hoc volti a consentire il soggiorno temporaneo nel territorio di uno Stato membro in caso di crisi umanitarie urgenti nei paesi terzi. Tuttavia, tali altri programmi di ammissione umanitaria lasciano impregiudicato e non dovrebbero compromettere il programma di reinsediamento dell’Unione che mira espressamente, fin dall’inizio, ad offrire una soluzione duratura alle persone che necessitano di protezione internazionale trasferite nell’Unione da paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri non dovrebbero poter ricevere somme forfettarie supplementari in relazione alle persone cui è stato concesso di soggiornare temporaneamente nel territorio di uno Stato membro nell’ambito di tali altri programmi di ammissione umanitaria.

    (47)

    Il presente regolamento dovrebbe prevedere le risorse finanziarie per le attività della rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio (14), in conformità dei suoi obiettivi e compiti.

    (48)

    È opportuno pertanto modificare la decisione 2008/381/CE per allineare le procedure e facilitare la concessione di un sostegno finanziario idoneo e tempestivo ai punti di contatto nazionali contemplati nella suddetta decisione.

    (49)

    Alla luce della finalità degli incentivi finanziari assegnati agli Stati membri nella forma di somme forfettarie per il reinsediamento e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro e poiché essi rappresentano una frazione esigua dei costi reali, il presente regolamento dovrebbe prevedere talune deroghe alle regole sull’ammissibilità delle spese.

    (50)

    Al fine di integrare o modificare le disposizioni del presente regolamento sulle somme forfettarie per il reinsediamento e sul trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché sulla definizione delle azioni specifiche e delle priorità comuni di reinsediamento dell’Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (51)

    In sede di applicazione del presente regolamento, nonché di preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe consultare esperti di tutti gli Stati membri.

    (52)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

    (53)

    È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su attività in cui l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Poiché l’Unione è in posizione avvantaggiata rispetto agli Stati membri nel predisporre un quadro che esprima la solidarietà dell’Unione nella gestione dei flussi migratori, il sostegno finanziario previsto a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire, in particolare, a consolidare le capacità nazionali e le capacità dell’Unione in questo ambito.

    (54)

    È necessario ottimizzare l’impatto dei finanziamenti dell’Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento di risorse finanziarie pubbliche e private.

    (55)

    La Commissione dovrebbe monitorare l’attuazione del Fondo, in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), con l’ausilio di indicatori comuni per valutare i risultati e gli impatti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, dovrebbero costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del Fondo sono stati conseguiti.

    (56)

    Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Gli indicatori comuni non dovrebbero incidere sulla natura facoltativa o obbligatoria dell’attuazione delle relative azioni secondo quanto previsto nel presente regolamento.

    (57)

    Ai fini della sua gestione e attuazione, è opportuno che il Fondo costituisca parte integrante di un quadro coerente comprendente il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Ai fini del Fondo, il partenariato di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 dovrebbe comprendere pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere responsabile di stabilire la composizione del partenariato e le modalità pratiche riguardanti la sua attuazione.

    (58)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori, nonché all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, della protezione sussidiaria e della protezione temporanea e della politica comune dell’immigrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (59)

    In conformità degli articoli 8 e 10 TFUE, il Fondo dovrebbe tener conto dell’integrazione dei principi di parità tra donne e uomini e di non discriminazione.

    (60)

    Le decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/435/CE dovrebbero essere abrogate, nel rispetto delle disposizioni transitorie stabilite dal presente regolamento.

    (61)

    A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

    (62)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (63)

    È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (18). Pertanto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (il «Fondo») per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

    2.   Il presente regolamento stabilisce:

    a)

    gli obiettivi del sostegno finanziario e le azioni ammissibili;

    b)

    il quadro generale di attuazione delle azioni ammissibili;

    c)

    le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione;

    d)

    i principi e il meccanismo per stabilire le priorità comuni di reinsediamento dell’Unione; e

    e)

    l’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni.

    3.   Il presente regolamento prevede l’applicazione delle norme del regolamento (UE) n. 514/2014, fatto salvo l’articolo 4 del presente regolamento.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a)

    «reinsediamento»: il processo mediante il quale, su richiesta dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati («UNHCR») motivata da bisogno di protezione internazionale, cittadini di paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in virtù di uno dei seguenti status:

    i)

    «status di rifugiato» ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;

    ii)

    «status di protezione sussidiaria» ai sensi dell’articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE; oppure

    iii)

    qualsiasi altro status che offre, ai sensi del diritto nazionale e dell’Unione, diritti e vantaggi analoghi a quelli offerti dagli status di cui ai punti i) e ii);

    b)

    «altri programmi di ammissione umanitaria»: un processo ad hoc mediante il quale uno Stato membro ammette cittadini di paesi terzi a soggiornare temporaneamente nel suo territorio al fine di proteggerli da crisi umanitarie urgenti a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti;

    c)

    «protezione internazionale»: status di rifugiato e status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;

    d)

    «rimpatrio»: il processo di ritorno di un cittadino di paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente, quale definito all’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;

    e)

    «cittadino di paese terzo»: una persona che non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;

    f)

    «allontanamento»: l’esecuzione dell’obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro, quale definito all’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;

    g)

    «partenza volontaria»: l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio, quale definito all’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE;

    h)

    «minore non accompagnato»: un cittadino di paese terzo d’età inferiore ai 18 anni che entri o sia entrato nel territorio di uno Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi nazionale dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a una tale persona; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro;

    i)

    «persona vulnerabile»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

    j)

    «familiare»: cittadino di paese terzo che risponde alla definizione ai sensi del diritto dell’Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;

    k)

    «situazione di emergenza»: la situazione risultante:

    i)

    da forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni,

    ii)

    dall’attuazione di meccanismi di protezione temporanea come definita dalla direttiva 2001/55/CE, oppure

    iii)

    da forti pressioni migratorie su paesi terzi in cui i rifugiati rimangono bloccati a seguito di eventi come capovolgimenti politici o conflitti.

    Articolo 3

    Obiettivi

    1.   Obiettivo generale del Fondo è contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    2.   Nell’ambito di questo obiettivo generale, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici comuni:

    a)

    rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

    b)

    sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, preservando al contempo l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi;

    c)

    promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;

    d)

    migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.

    Il raggiungimento degli obiettivi specifici del Fondo è valutato a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 514/2014 attraverso gli indicatori comuni di cui all’allegato IV del presente regolamento e gli indicatori specifici per programma inclusi nei programmi nazionali.

    3.   Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pienamente coerenti con le misure sostenute attraverso gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione e con i principi e gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione.

    4.   Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono conseguiti nel rispetto dei principi e degli obiettivi della politica umanitaria dell’Unione. È assicurata la coerenza con le misure finanziate dagli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione ai sensi dell’articolo 24.

    Articolo 4

    Partenariato

    Ai fini del Fondo, il partenariato di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 514/2014 comprende pertinenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative e parti sociali.

    CAPO II

    SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO

    Articolo 5

    Sistemi di accoglienza e asilo

    1.   Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali fissati all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:

    a)

    coloro che beneficiano dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE;

    b)

    coloro che hanno richiesto una delle due forme di protezione internazionale di cui alla lettera a) e non hanno ancora ricevuto una risposta definitiva;

    c)

    coloro che beneficiano di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;

    d)

    coloro che vengono o sono stati reinsediati in uno Stato membro o trasferiti da uno Stato membro.

    Per quanto concerne le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma del presente paragrafo:

    a)

    la fornitura di aiuti materiali, compresa l’assistenza alle frontiere, istruzione, formazione, servizi di sostegno, cure mediche e psicologiche;

    b)

    la fornitura di servizi di sostegno, come la traduzione e l’interpretazione, l’istruzione, la formazione, compresa la formazione linguistica, ed altre iniziative coerenti con lo status della persona interessata;

    c)

    la creazione e miglioramento di strutture amministrative, sistemi e attività di formazione del personale e delle autorità competenti onde garantire ai richiedenti asilo un effettivo e agevole accesso alle procedure di asilo e procedure di asilo efficienti e di qualità, in particolare per promuovere, ove necessario, sviluppi nell’acquis dell’Unione;

    d)

    la fornitura di assistenza sociale, informazioni o assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e/o giudiziarie e di informazioni o consulenza sui possibili esiti della procedura d’asilo, compresi aspetti quali le procedure di rimpatrio;

    e)

    la fornitura di assistenza e rappresentanza legali;

    f)

    l’individuazione dei gruppi vulnerabili e l’assistenza specifica alle persone vulnerabili, in particolare in conformità delle lettere da a) a c);

    g)

    l’introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di misure alternative al trattenimento.

    Ove lo si ritenga opportuno e qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, il Fondo può anche sostenere misure relative all’integrazione, come quelle di cui all’articolo 9, paragrafo 1, relative all’accoglienza delle persone di cui al primo comma del presente paragrafo.

    2.   Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e in linea con gli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19, per quanto riguarda le infrastrutture di alloggio e i sistemi di accoglienza il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:

    a)

    il miglioramento e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi di alloggio esistenti;

    b)

    il potenziamento e il miglioramento delle strutture e dei sistemi amministrativi;

    c)

    informazioni per le comunità locali;

    d)

    la formazione del personale delle autorità, incluse quelle locali, che interagiranno con le persone di cui al paragrafo 1 nel contesto della loro accoglienza;

    e)

    la creazione, la gestione e lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi di alloggio, nonché di strutture e sistemi amministrativi, in particolare per affrontare, ove necessario, le esigenze strutturali degli Stati membri.

    3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma lettere a) e d), e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tali azioni siano in rapporto a persone temporaneamente soggiornanti:

    in centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l’UNHCR, oppure

    nel territorio di uno Stato membro nel contesto di altri programmi di ammissione umanitaria.

    Articolo 6

    Capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le rispettive politiche e procedure di asilo il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni:

    a)

    rafforzare la capacità degli Stati membri, anche in relazione al meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) di raccolta, analisi e diffusione delle statistiche e dei dati qualitativi e quantitativi sulle procedure di asilo, sulle capacità di accoglienza e sulle misure di reinsediamento e trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione da uno Stato membro a un altro;

    b)

    rafforzare le capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione di informazioni relative al paese d’origine;

    c)

    contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di asilo, ad esempio con valutazioni d’impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento e altre parti interessate pertinenti, nonché all’elaborazione di indicatori e indici di riferimento.

    Articolo 7

    Reinsediamento, trasferimento dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di tale protezione e altre ammissioni umanitarie ad hoc

    1.   Nell’ambito dell’obiettivo specifico comune di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e d), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene in particolare le seguenti azioni connesse con il reinsediamento dei cittadini di paesi terzi che vengono reinsediati o che sono stati reinsediati in uno Stato membro e altri programmi di ammissione umanitaria:

    a)

    l’istituzione e lo sviluppo di programmi e strategie nazionali di reinsediamento e altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l’analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori e la valutazione;

    b)

    la creazione di infrastrutture e servizi appropriati per garantire un’attuazione omogenea e effettiva delle azioni di reinsediamento e delle azioni relative ad altri programmi di ammissione umanitaria, compresa l’assistenza linguistica;

    c)

    la creazione di strutture, sistemi e formazione del personale per svolgere missioni nei paesi terzi e/o in altri Stati membri, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza;

    d)

    la valutazione da parte delle autorità competenti degli Stati membri di possibili casi di reinsediamento e/o dei casi di altre ammissioni umanitarie, per esempio attraverso missioni nel paese terzo, effettuare colloqui, nonché svolgere controlli medici e indagini di sicurezza;

    e)

    la valutazione dello stato di salute e trattamento medico prima della partenza, la fornitura di materiale prima della partenza, la predisposizione di informazioni e misure di integrazione e delle modalità di viaggio prima della partenza, inclusi i servizi di assistenza medica;

    f)

    le informazioni e l’assistenza all’arrivo o dopo breve tempo, inclusi i servizi di interpretazione;

    g)

    le azioni intese al ricongiungimento familiare delle persone che sono reinsediate in uno Stato membro;

    h)

    il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi per la migrazione e l’asilo nei paesi designati per l’attuazione dei programmi di protezione regionale;

    i)

    la creazione di condizioni che favoriscano l’integrazione, l’autonomia e l’autosufficienza dei rifugiati reinsediati sul lungo periodo.

    2.   Nell’ambito dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera d), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene anche azioni analoghe a quelle elencate al paragrafo 1 del presente articolo, ove lo si ritenga opportuno alla luce degli sviluppi strategici nell’arco del periodo di attuazione del Fondo o qualora il programma nazionale di uno Stato membro lo preveda, in relazione al trasferimento di richiedenti protezione internazionale e/o dei beneficiari di tale protezione. Tali operazioni sono effettuate con il loro consenso a partire dallo Stato membro che ha concesso loro protezione internazionale o che è competente per l’esame della loro domanda verso un altro Stato membro interessato nel quale sarà loro concessa una protezione equivalente o nel quale sarà esaminata la loro domanda di protezione internazionale.

    CAPO III

    INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI E MIGRAZIONE LEGALE

    Articolo 8

    Immigrazione e misure prima della partenza

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene azioni condotte in un paese terzo e incentrate sui cittadini di paesi terzi che soddisfano le specifiche misure e/o le condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale e in conformità del diritto dell’Unione, ove applicabile, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro. In questo contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti:

    a)

    pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione e di promozione del dialogo interculturale, anche tramite tecnologie dell’informazione e della comunicazione e siti web di facile impiego;

    b)

    la valutazione delle competenze e qualifiche, nonché maggiore trasparenza e compatibilità delle competenze e qualifiche di un paese terzo con quelle di uno Stato membro;

    c)

    formazioni atte a migliorare l’occupabilità in uno Stato membro;

    d)

    l’organizzazione di corsi generali di educazione civica e di lingua;

    e)

    l’assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio (20).

    Articolo 9

    Misure di integrazione

    1.   Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni che si svolgono nel quadro di strategie coerenti, tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale e/o regionale. In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sui cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o, se del caso, che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro:

    a)

    azioni che stabiliscono e sviluppano tali strategie di integrazione con la partecipazione degli attori locali o regionali, se del caso, compresa l’analisi delle necessità, il miglioramento degli indicatori di integrazione e la valutazione, incluse le valutazioni partecipative, allo scopo di individuare le migliori prassi;

    b)

    azioni riguardanti la consulenza e l’assistenza in settori quali l’alloggio, i mezzi di sussistenza, l’orientamento giuridico e amministrativo, le cure mediche e psicologiche, l’assistenza sociale, l’assistenza all’infanzia e il ricongiungimento familiare;

    c)

    azioni che inseriscono i cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e consentono loro di adattarvisi, informarsi sui propri diritti e obblighi, partecipare alla vita civile e culturale e condividere i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

    d)

    misure incentrate sull’istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro;

    e)

    azioni intese a promuovere l’emancipazione e a consentire ai cittadini di paesi terzi di provvedere ai propri bisogni;

    f)

    azioni che promuovono un contatto significativo e un dialogo costruttivo tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza e azioni che promuovono l’accettazione nella società di accoglienza, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione;

    g)

    azioni che promuovono la parità di accesso e la parità di risultati nei rapporti dei cittadini di paesi terzi con i servizi pubblici e privati, anche adattando tali servizi in vista dei contatti con i cittadini di paesi terzi;

    h)

    azioni che sviluppano le capacità dei beneficiari, quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014, anche mediante lo scambio di esperienze e migliori prassi e il lavoro di rete.

    2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 tengono conto, in tutti i casi in cui sia necessario, delle esigenze specifiche delle diverse categorie di cittadini di paesi terzi, compresi i beneficiari di protezione internazionale, le persone reinsediate o trasferite e, in particolare, le persone vulnerabili.

    3.   I programmi nazionali possono consentire l’inclusione nelle azioni di cui al paragrafo 1 di parenti stretti delle persone appartenenti al gruppo di riferimento di cui a tale paragrafo nella misura necessaria all’efficace esecuzione di tali azioni.

    4.   Ai fini della programmazione e attuazione delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il partenariato previsto all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 514/2014 include le autorità designate dagli Stati membri per gestire gli interventi del Fondo sociale europeo.

    Articolo 10

    Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie:

    a)

    l’istituzione di strategie di promozione della migrazione legale volte a facilitare lo sviluppo e l’attuazione di procedure di ammissione flessibili;

    b)

    il sostegno alla cooperazione tra le agenzie di collocamento e i paesi terzi, i servizi dell’occupazione e i servizi dell’immigrazione degli Stati membri, come pure il sostegno agli Stati membri nell’attuare il diritto dell’Unione in materia di migrazione, l’avvio di processi di consultazione con le parti coinvolte e consulenze di esperti o lo scambi di informazioni su iniziative destinate a determinate cittadinanze o categorie specifiche di cittadini di paesi terzi in funzione del fabbisogno dei mercati del lavoro;

    c)

    il consolidamento delle capacità degli Stati membri di sviluppare, attuare, monitorare e valutare le rispettive strategie, politiche e misure in materia di immigrazione ai vari livelli e nei vari servizi delle amministrazioni, in particolare rafforzandone le capacità di raccolta, analisi e diffusione di statistiche e dati dettagliati e sistematici sulle procedure ed i flussi migratori e sui permessi di soggiorno e sviluppando strumenti di monitoraggio, meccanismi di valutazione, indicatori e indici di riferimento per misurare i risultati di queste strategie;

    d)

    la formazione dei beneficiari, quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 514/2014 e del personale che fornisce servizi pubblici e privati, compresi gli istituti di istruzione, e promozione dello scambio di esperienze e migliori prassi, della cooperazione, del lavoro di rete e delle capacità interculturali, migliorando altresì la qualità dei servizi forniti;

    e)

    la costituzione di strutture organizzative sostenibili per l’integrazione e la gestione della diversità, in particolare tramite la cooperazione tra i diversi interessati per consentire ai funzionari ai vari livelli delle amministrazioni nazionali di informarsi rapidamente sulle esperienze e sulle migliori prassi in atto altrove e, ove possibile, di mettere in comune le risorse tra autorità competenti, nonché tra organismi governativi e non governativi in modo da fornire più efficacemente servizi ai cittadini di paesi terzi, tra l’altro tramite sportelli unici (centri di assistenza all’integrazione coordinata);

    f)

    il contributo a un processo dinamico bilaterale di interazione reciproca che sta alla base delle strategie di integrazione a livello locale e regionale, sviluppando piattaforme per la consultazione dei cittadini di paesi terzi, lo scambio di informazioni tra le parti interessate e piattaforme di dialogo interculturale e religioso tra comunità di cittadini di paesi terzi e/o tra queste comunità e la società di accoglienza, tra queste comunità e le autorità di polizia e le autorità investite del potere decisionale;

    g)

    la promozione e l’intensificazione della cooperazione pratica tra le competenti autorità degli Stati membri, ponendo l’accento, tra l’altro, sullo scambio di informazioni, migliori prassi e strategie e sullo sviluppo e l’attuazione di azioni comuni, anche al fine di preservare l’integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.

    CAPO IV

    RIMPATRIO

    Articolo 11

    Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda le misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio il Fondo sostiene le azioni incentrate su una o più delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:

    a)

    cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro, e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario;

    b)

    cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario;

    c)

    cittadini di paesi terzi che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro, compresi i cittadini di paesi terzi il cui allontanamento è stato differito conformemente all’articolo 9 e all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE.

    In tale contesto, il Fondo sostiene, in particolare, le seguenti azioni incentrate sulle categorie di persone di cui al primo comma:

    a)

    introdurre, sviluppare e migliorare misure alternative al trattenimento;

    b)

    prestare assistenza sociale, garantire l’informazione o l’assistenza nelle pratiche amministrative e/o giudiziarie e l’informazione o la consulenza;

    c)

    assicurare l’assistenza legale e linguistica;

    d)

    fornire assistenza specifica alle persone vulnerabili;

    e)

    introdurre e perfezionare sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio del rimpatrio forzato di cui all’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE;

    f)

    creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento;

    g)

    creare strutture e sistemi amministrativi, compresi strumenti informatici;

    h)

    formare il personale onde garantire agevoli ed efficaci procedure di rimpatrio, nonché la loro gestione ed attuazione.

    Articolo 12

    Misure di rimpatrio

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda le misure di rimpatrio, il Fondo sostiene le azioni incentrate sulle persone di cui all’articolo 11 del presente regolamento. In questo contesto, il Fondo sostiene in particolare le azioni seguenti:

    a)

    misure necessarie alla preparazione di operazioni di rimpatrio, quali quelle che conducono all’identificazione dei cittadini di paesi terzi, al rilascio di documenti di viaggio e alla ricerca di familiari;

    b)

    la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi al fine di ottenere i documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione;

    c)

    le misure di rimpatrio volontario assistito, comprendenti gli esami medici e l’assistenza medica, le modalità di viaggio, i contributi finanziari, la consulenza e l’assistenza prima e dopo il rimpatrio;

    d)

    le operazioni di allontanamento, comprese le misure pertinenti, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell’Unione, ad eccezione dell’uso di attrezzature coercitive;

    e)

    misure per avviare il processo di reinserimento dei rimpatriati, sotto il profilo dello sviluppo personale, come incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l’aiuto all’occupazione, il sostegno alla creazione di attività economiche;

    f)

    le strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all’arrivo;

    g)

    l’assistenza specifica alle persone vulnerabili.

    Articolo 13

    Cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico fissato all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente regolamento e alla luce dell’esito del dialogo strategico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in conformità degli obiettivi dei programmi nazionali definiti all’articolo 19 del presente regolamento, per quanto riguarda la cooperazione pratica e le misure di sviluppo delle capacità, il Fondo sostiene, in particolare, le azioni seguenti volte a:

    a)

    promuovere, sviluppare e rafforzare la cooperazione operativa e lo scambio di informazioni tra i servizi di rimpatrio ed altre autorità degli Stati membri coinvolti nella procedura di rimpatrio, anche sul fronte della cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi e delle operazioni di rimpatrio congiunte;

    b)

    promuovere la cooperazione fra i paesi terzi e i servizi di rimpatrio degli Stati membri, anche con misure dirette a consolidare le capacità dei paesi terzi di svolgere attività di riammissione e reinserimento, in particolare nel quadro degli accordi di riammissione;

    c)

    rafforzare la capacità di sviluppare politiche di rimpatrio efficaci e sostenibili, specie mediante lo scambio di informazioni sulla situazione nei paesi di rimpatrio e le migliori pratiche, la condivisione delle esperienze e la messa in comune delle risorse tra gli Stati membri;

    d)

    rafforzare le capacità di raccolta, analisi e diffusione di dati e statistiche dettagliati e sistematici sulle procedure e misure di rimpatrio, sulle capacità di accoglienza e trattenimento, sui rimpatri forzati o volontari, sulle misure di monitoraggio e reinserimento;

    e)

    contribuire direttamente alla valutazione delle politiche di rimpatrio, ad esempio con valutazioni d’impatto nazionali, indagini tra i gruppi di riferimento, l’elaborazione di indicatori e indici di riferimento;

    f)

    realizzare misure e campagne d’informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l’immigrazione e ai rischi dell’immigrazione illegale.

    CAPO V

    QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

    Articolo 14

    Risorse globali e attuazione

    1.   Le risorse globali per l’attuazione del presente regolamento ammontano a 3 137 milioni di EUR a prezzi correnti.

    2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali per il Fondo nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

    3.   Le risorse globali sono impiegate nell’ambito:

    a)

    dei programmi nazionali, di cui all’articolo 19;

    b)

    delle azioni dell’Unione, di cui all’articolo 20;

    c)

    dell’assistenza emergenziale, di cui all’articolo 21;

    d)

    della rete europea sulle migrazioni, di cui all’articolo 22;

    e)

    dell’assistenza tecnica, di cui all’articolo 23.

    4.   La dotazione di bilancio assegnata a norma del presente regolamento alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 20 del presente regolamento, all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 21 del presente regolamento, alla rete europea sulle migrazioni di cui all’articolo 22 del presente regolamento, e all’assistenza tecnica di cui all’articolo 23 del presente regolamento, è attuata in gestione diretta a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e, se del caso, in gestione indiretta, a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. La dotazione di bilancio assegnata ai programmi nazionali di cui all’articolo 19 del presente regolamento è attuata in gestione concorrente a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

    5.   La Commissione rimane responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’Unione conformemente all’articolo 317 TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.

    6.   A titolo indicativo, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata:

    a)

    2 752 milioni di EUR per i programmi nazionali degli Stati membri;

    b)

    385 milioni di EUR per le azioni dell’Unione, l’assistenza emergenziale, la rete europea sulle migrazioni e l’assistenza tecnica della Commissione, di cui almeno il 30 % è utilizzato per le azioni dell’Unione e la rete europea sulle migrazioni.

    Articolo 15

    Risorse per le azioni ammissibili negli Stati membri

    1.   A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo pari a 2 752 milioni di EUR, così ripartito:

    a)

    2 392 milioni di EUR sono assegnati come indicato nell’allegato I. Gli Stati membri assegnano almeno il 20 % di tali risorse all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e almeno il 20 % all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b). Gli Stati membri possono discostarsi da tali percentuali minime unicamente qualora motivino in maniera dettagliata la loro scelta nel programma nazionale spiegando perché l’assegnazione di risorse inferiori alla soglia non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo. Per quanto riguarda l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli Stati membri con carenze strutturali a livello di alloggi, infrastrutture e servizi non scendono al di sotto della percentuale minima stabilita nel presente regolamento;

    b)

    360 milioni di EUR sono assegnati in base al meccanismo di distribuzione per le azioni specifiche di cui all’articolo 16, per il programma di reinsediamento dell’Unione di cui all’articolo 17 e per il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro di cui all’articolo 18.

    2.   L’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), finanzia:

    a)

    le azioni specifiche elencate nell’allegato II;

    b)

    il programma di reinsediamento dell’Unione conformemente all’articolo 17 e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro conformemente all’articolo 18.

    3.   Qualora un importo rimanga a disposizione a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo ovvero sia disponibile un altro importo, questo sarà assegnato nell’ambito della revisione intermedia di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014, proporzionalmente agli importi di base per i programmi nazionali stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 16

    Risorse per azioni specifiche

    1.   Agli Stati membri può essere assegnato l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), purché sia stanziato come tale nel programma e sia utilizzato per attuare le azioni specifiche elencate nell’allegato II.

    2.   Per tenere conto degli ultimi sviluppi politici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 del presente regolamento per modificare l’allegato II nel quadro della revisione intermedia di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Sulla base dell’elenco rivisto delle azioni specifiche, gli Stati membri possono ricevere un importo aggiuntivo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

    3.   Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale nel quadro della revisione intermedia, secondo la procedura di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Tali importi sono utilizzati unicamente per l’attuazione delle azioni specifiche elencate nell’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 17

    Risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione

    1.   In aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono ogni due anni l’importo aggiuntivo previsto all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per persona reinsediata.

    2.   La somma forfettaria di cui al paragrafo 1 è aumentata a 10 000 EUR per persona reinsediata secondo le priorità comuni di reinsediamento dell’Unione stabilite a norma del paragrafo 3 ed elencate nell’allegato III, nonché per persona vulnerabile come stabilito al paragrafo 5.

    3.   Le priorità comuni di reinsediamento dell’Unione si basano sulle seguenti categorie generali di persone:

    a)

    persone provenienti da regioni o paesi designati per l’attuazione di un programma di protezione regionale;

    b)

    persone provenienti da regioni o paesi indicati nelle previsioni di reinsediamento dell’UNHCR, in cui l’azione comune dell’Unione può contribuire in misura significativa a rispondere alle esigenze di protezione;

    c)

    persone appartenenti a una specifica categoria rientrante nei criteri di reinsediamento dell’UNHCR.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 al fine di modificare l’allegato III sulla base delle categorie generali stabilite al paragrafo 3del presente articolo ove ciò sia palesemente giustificato o alla luce di eventuali raccomandazioni dell’UNHCR.

    5.   I seguenti gruppi vulnerabili di persone sono altresì idonei a ricevere la somma forfettaria di cui al paragrafo 2:

    a)

    donne e minori a rischio;

    b)

    minori non accompagnati;

    c)

    persone che necessitano di cure mediche che possono essere garantite solo con il reinsediamento;

    d)

    persone bisognose di un reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.

    6.   Lo Stato membro che procede al reinsediamento di una persona appartenente a più d’una delle categorie di cui ai paragrafi 1 e 2 riceve la somma forfettaria per tale persona una volta sola.

    7.   Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all’assegnazione di somme forfetarie anche ai familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 3 e 5, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.

    8.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il calendario e le altre condizioni di attuazione relative al meccanismo di assegnazione delle risorse per il programma di reinsediamento dell’Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

    9.   Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.

    10.   Per perseguire con efficacia gli obiettivi del programma di reinsediamento dell’Unione e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 per adattare, se giudicato opportuno, le somme forfettarie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l’utilizzo dell’incentivo finanziario arrecato dalle somme forfetarie.

    Articolo 18

    Risorse per il trasferimento di beneficiari di protezione internazionale

    1.   Al fine di dare attuazione al principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità e alla luce degli sviluppi della politica dell’Unione nell’arco del periodo di attuazione del Fondo, in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono l’importo aggiuntivo previsto all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), sulla base di una somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascun beneficiario di protezione internazionale trasferito da un altro Stato membro.

    2.   Se del caso, gli Stati membri possono essere ammessi all’assegnazione di somme forfetarie anche ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché tali familiari siano stati reinsediati in conformità del presente regolamento.

    3.   Gli importi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale.

    4.   Per perseguire con efficacia gli obiettivi di solidarietà e di ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri di cui all’articolo 80 TFUE e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 26 del presente regolamento per adattare la somma forfettaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto in particolare degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l’utilizzo dell’incentivo finanziario arrecato dalla somma forfettaria.

    Articolo 19

    Programmi nazionali

    1.   Nell’ambito dei programmi nazionali, da sottoporre a esame e approvazione a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri, nel quadro degli obiettivi stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento e tenendo conto dei risultati del dialogo politico di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 514/2014, perseguono in particolare i seguenti obiettivi:

    a)

    rafforzare la creazione del sistema europeo comune di asilo provvedendo a un’applicazione efficace e uniforme dell’acquis dell’Unione in materia di asilo e al corretto funzionamento del regolamento(UE) n. 604/2013. Tali azioni possono altresì includere l’istituzione e lo sviluppo del programma di reinsediamento dell’Unione;

    b)

    stabilire e sviluppare strategie di integrazione, che ricomprendano diversi aspetti di tale processo dinamico bilaterale, da attuare, a seconda dei casi, a livello nazionale/locale/regionale tenendo conto delle necessità di integrazione dei cittadini di paesi terzi a livello locale/regionale, andando incontro alle esigenze specifiche delle diverse categorie di migranti e sviluppando partenariati efficaci tra gli interessati;

    c)

    mettere a punto un programma di rimpatrio, comprensivo di una componente sul rimpatrio volontario assistito e, se del caso, sul reinserimento.

    2.   Gli Stati membri si adoperano affinché tutte le azioni sostenute nell’ambito del Fondo siano attuate nella piena osservanza dei diritti fondamentali e nel rispetto della dignità umana. In particolare tali azioni rispettano appieno i diritti e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    3.   Fatto salvo il requisito di perseguire gli obiettivi di cui sopra e tenendo conto dei singoli casi, gli Stati membri mirano al raggiungimento di una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 20

    Azioni dell’Unione

    1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può essere usato per finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l’Unione («azioni dell’Unione») riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3.

    2.   Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell’Unione sostengono in particolare:

    a)

    una più intensa cooperazione a livello dell’Unione nell’attuazione del diritto dell’Unione e nella condivisione delle migliori prassi in materia di asilo, in particolare per quanto riguarda il reinsediamento e il trasferimento dei richiedenti e/o dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro, anche tramite il lavoro di rete e lo scambio di informazioni, la migrazione legale, l’integrazione di cittadini di paesi terzi, comprese le attività di sostegno e coordinamento all’arrivo al fine di promuovere il reinsediamento con le comunità locali che devono accogliere i rifugiati reinsediati, e il rimpatrio;

    b)

    la realizzazione di reti di cooperazione transnazionali e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri concepiti per incoraggiare l’innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi;

    c)

    gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione a livello dell’Unione in materia di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio e il pertinente diritto dell’Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori prassie su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione;

    d)

    lo sviluppo e l’applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, migrazione legale, integrazione e rimpatrio;

    e)

    le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto amministrativo e tecnico e lo sviluppo di un meccanismo di valutazione necessari per attuare le politiche di asilo e immigrazione;

    f)

    la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell’approccio globale dell’Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell’applicazione degli accordi di riammissione, dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale;

    g)

    le misure e campagne d’informazione nei paesi terzi per sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l’immigrazione e ai rischi dell’immigrazione illegale.

    3.   Le azioni sono attuate in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 514/2014.

    4.   La Commissione garantisce una distribuzione equa e trasparente delle risorse tra gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

    Articolo 21

    Assistenza emergenziale

    1.   Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell’eventualità di una situazione d’emergenza, quale definita all’articolo 2, lettera k). Le azioni attuate nei paesi terzi conformemente al presente articolo sono coerenti e se del caso complementari con la politica umanitaria dell’Unione e rispettano i principi umanitari stabiliti nel consenso sull’aiuto umanitario.

    2.   L’assistenza emergenziale è attuata in conformità degli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 514/2014.

    Articolo 22

    Rete europea sulle migrazioni

    1.   Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.

    2.   L’importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell’ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo, secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE. La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

    3.   L’assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali, di cui all’articolo 3 della decisione 2008/381/CE, e di appalti pubblici a seconda dei casi, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. L’assistenza garantisce un corretto e tempestivo sostegno finanziario a tali punti di contatto nazionali. Le spese sostenute per l’attuazione delle azioni dei detti punti di contatto nazionali finanziate attraverso sovvenzioni assegnate nel 2014 possono essere ammissibili a partire dal 1o gennaio 2014.

    4.   La decisione 2008/381/CE è così modificata:

    a)

    all’articolo 4, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    prepara e approva, sulla base di un progetto del presidente, il progetto di programma di lavoro riguardante le attività, segnatamente in relazione agli obiettivi, alle priorità tematiche e agli importi indicativi per il bilancio di ciascun punto di contatto nazionale in modo da garantire il corretto funzionamento della REM.»;

    b)

    l’articolo 6 è così modificato:

    i)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   La Commissione controlla l’esecuzione del programma di lavoro riguardante le attività e riferisce periodicamente al comitato direttivo circa l’esecuzione e lo sviluppo della REM.»;

    ii)

    i paragrafi da 5 a 8 sono soppressi;

    c)

    l’articolo 11 è soppresso;

    d)

    l’articolo 12 è soppresso.

    Articolo 23

    Assistenza tecnica

    1.   Su iniziativa della Commissione e/o per suo conto, il Fondo contribuisce annualmente, nel limite di 2,5 milioni di EUR, all’assistenza tecnica prevista in conformità dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014.

    2.   Su iniziativa di uno Stato membro, il Fondo può finanziare attività di assistenza tecnica, in conformità dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 514/2014. L’importo stanziato per l’assistenza tecnica non supera, per il periodo 2014-2020, il 5,5 % dell’importo totale assegnato a uno Stato membro maggiorato di 1 000 000 di EUR.

    Articolo 24

    Coordinamento

    La Commissione e gli Stati membri, se del caso insieme al servizio europeo per l’azione esterna, provvedono affinché le azioni nei paesi terzi o relative ai paesi terzi siano adottate in sinergia e coerentemente con altre azioni al di fuori dell’Unione sostenute tramite strumenti dell’Unione. In particolare provvedono affinché le azioni:

    a)

    siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

    b)

    siano calibrate a misure non orientate allo sviluppo;

    c)

    servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese nell’Unione.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 25

    Disposizioni specifiche relative alle somme forfettarie per il reinsediamento e il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro

    In deroga alle regole sull’ammissibilità delle spese di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 514/2014, specie per quanto riguarda le somme forfettarie e i tassi forfettari, le somme forfettarie assegnate agli Stati membri per il reinsediamento e/o il trasferimento dei beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro a un altro a norma del presente regolamento sono:

    a)

    esenti dall’obbligo di basarsi su dati statistici o storici;

    b)

    concesse purché la persona per cui è assegnata la somma forfettaria sia stata effettivamente reinsediata e/o trasferita in conformità del presente regolamento.

    Articolo 26

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafi 4 e 10, e all’articolo 18, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 21 maggio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sette anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per un periodo di tre anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo di sette anni.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 17, paragrafi 4 e 10, e all’articolo 18, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, dell’articolo 17, paragrafi 4 e 10, e dell’articolo 18, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 27

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato ‘Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza internà istituito a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .514/2014.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 28

    Revisione

    Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 30 giugno 2020.

    Articolo 29

    Applicabilità del regolamento (UE) n. 514/2014

    Al Fondo si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 514/2014, fatto salvo l’articolo 4 del presente regolamento.

    Articolo 30

    Abrogazione

    Le decisioni n. 573/2007/CE, n. 575/2007/CE e 2007/435/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Articolo 31

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti e dei programmi annuali interessati, fino alla loro chiusura, o del sostegno finanziario approvato dalla Commissione sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno finanziario approvato dalla Commissione sulla base della decisione 2008/381/CE o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

    2.   Nell’adottare decisioni di cofinanziamento ai sensi del presente regolamento, la Commissione tiene conto delle misure adottate sulla base delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE, 2007/435/CE e 2008/381/CE prima del 20 maggio 2014 aventi un’incidenza finanziaria nel periodo di riferimento del cofinanziamento.

    3.   Gli importi impegnati per il cofinanziamento, approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014 e per i quali non le sono stati trasmessi i documenti richiesti per la chiusura delle azioni entro il termine previsto per la presentazione della relazione finale, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro il 31 dicembre 2017 e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.

    4.   Sono esclusi dal calcolo dell’importo da disimpegnare automaticamente gli importi corrispondenti ad azioni sospese a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.

    5.   Entro il 30 giugno 2015, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni di valutazione dei risultati e dell’impatto delle azioni cofinanziate ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.

    6.   Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relazioni valutazione ex post ai sensi delle decisioni 573/2007/CE, 575/2007/CE e 2007/435/CE relativamente al periodo 2011-2013.

    Articolo 32

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità dei trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 16 aprile 2014

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. KOURKOULAS


    (1)  GU C 299 del 4.10.2012, pag. 108.

    (2)  GU C 277 del 13.9.2012, pag. 23.

    (3)  Posizione del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 aprile 2014.

    (4)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

    (5)  Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

    (6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

    (7)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

    (8)  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

    (10)  Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

    (11)  Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

    (12)  Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

    (13)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

    (14)  Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

    (15)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (16)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (cfr. pagina 112 della presente Gazzetta ufficiale).

    (17)  Regolamento (UE) n. 513/20142014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (cfr. pagina 93 della presente Gazzetta ufficiale).

    (18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

    (19)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

    (20)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).


    ALLEGATO I

    Ripartizione pluriennale per Stato membro per il periodo 2014-2020 (in EUR)

    Stato membro

    Importo minimo

    MEDIA delle assegnazioni nel periodo 2011-2013 (%) FER+FEI+FR

    Importo medio 2011-2013

    TOTALE

    AT

    5 000 000

    2,65  %

    59 533 977

    64 533 977

    BE

    5 000 000

    3,75  %

    84 250 977

    89 250 977

    BG

    5 000 000

    0,22  %

    5 006 777

    10 006 777

    CY

    10 000 000

    0,99  %

    22 308 677

    32 308 677

    CZ

    5 000 000

    0,94  %

    21 185 177

    26 185 177

    DE

    5 000 000

    9,05  %

    203 416 877

    208 416 877

    EE

    5 000 000

    0,23  %

    5 156 577

    10 156 577

    ES

    5 000 000

    11,22  %

    252 101 877

    257 101 877

    FI

    5 000 000

    0,82  %

    18 488 777

    23 488 777

    FR

    5 000 000

    11,60  %

    260 565 577

    265 565 577

    GR

    5 000 000

    11,32  %

    254 348 877

    259 348 877

    HR

    5 000 000

    0,54  %

    12 133 800

    17 133 800

    HU

    5 000 000

    0,83  %

    18 713 477

    23 713 477

    IE

    5 000 000

    0,65  %

    14 519 077

    19 519 077

    IT

    5 000 000

    13,59  %

    305 355 777

    310 355 777

    LT

    5 000 000

    0,21  %

    4 632 277

    9 632 277

    LU

    5 000 000

    0,10  %

    2 160 577

    7 160 577

    LV

    5 000 000

    0,39  %

    8 751 777

    13 751 777

    MT

    10 000 000

    0,32  %

    7 178 877

    17 178 877

    NL

    5 000 000

    3,98  %

    89 419 077

    94 419 077

    PL

    5 000 000

    2,60  %

    58 410 477

    63 410 477

    PT

    5 000 000

    1,24  %

    27 776 377

    32 776 377

    RO

    5 000 000

    0,75  %

    16 915 877

    21 915 877

    SE

    5 000 000

    5,05  %

    113 536 877

    118 536 877

    SI

    5 000 000

    0,43  %

    9 725 477

    14 725 477

    SK

    5 000 000

    0,27  %

    5 980 477

    10 980 477

    UK

    5 000 000

    16,26  %

    365 425 577

    370 425 577

    Totali Stati membri

    145 000 000

    100,00  %

    2 247 000 000

    2 392 000 000


    ALLEGATO II

    Elenco delle azioni specifiche di cui all’articolo 16

    1.

    Istituzione e sviluppo nell’Unione di centri di transito e trattamento per rifugiati, in particolare per sostenere le operazioni di reinsediamento in cooperazione con l’UNHCR.

    2.

    Nuovi approcci, in cooperazione con l’UNHCR, concernenti l’accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali paesi di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determinate procedure di esame delle domande di asilo.

    3.

    Iniziative congiunte fra Stati membri nel settore dell’integrazione, come valutazioni comparate, valutazioni inter pares o la verifica di moduli europei riguardanti ad esempio l’acquisizione di competenze linguistiche o l’organizzazione di programmi introduttivi, allo scopo di migliorare il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri, le regioni e le autorità locali.

    4.

    Iniziative congiunte dirette a definire e attuare nuovi approcci in relazione alle procedure iniziali e ai livelli di protezione e assistenza per i minori non accompagnati.

    5.

    Operazioni di rimpatrio congiunte, comprese azioni congiunte sull’attuazione degli accordi di riammissione conclusi dall’Unione.

    6.

    Progetti congiunti di reinserimento nei paesi di origine finalizzati a un rimpatrio sostenibile e azioni congiunte per rafforzare le capacità dei paesi terzi di attuare gli accordi di riammissione conclusi dall’Unione.

    7.

    Iniziative congiunte dirette al ricongiungimento del nucleo familiare e al reinserimento di minori non accompagnati nei paesi terzi di origine.

    8.

    Iniziative congiunte fra Stati membri nel settore della migrazione legale, compresa l’istituzione di centri comuni per l’immigrazione nei paesi terzi, e progetti congiunti che promuovano la cooperazione tra Stati membri per incoraggiare l’uso dei canali di migrazione esclusivamente legale e informare sui rischi dell’immigrazione illegale.


    ALLEGATO III

    Elenco delle priorità comuni di reinsediamento dell’Unione

    1.

    Programma di protezione regionale nell’Europa orientale (Bielorussia, Moldova, Ucraina).

    2.

    Programma di protezione regionale nel Corno d’Africa (Gibuti, Kenya, Yemen).

    3.

    Programma di protezione regionale per l’Africa settentrionale (Egitto, Libia, Tunisia).

    4.

    Rifugiati nella regione dell’Africa orientale/dei Grandi laghi.

    5.

    Rifugiati iracheni in Siria, Libano e Giordania.

    6.

    Rifugiati iracheni in Turchia.

    7.

    Rifugiati siriani nella regione.


    ALLEGATO IV

    Elenco degli indicatori comuni per la valutazione degli obiettivi specifici

    a)

    Rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;

    i)

    numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno ricevuto assistenza attraverso progetti in materia di sistemi di accoglienza e asilo sostenuti dal Fondo.

    Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

    numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di informazioni e assistenza durante l’intera procedura di asilo,

    numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che beneficiano di assistenza e rappresentanza legali,

    numero di persone vulnerabili e di minori non accompagnati che beneficiano di assistenza specifica;

    ii)

    capacità (numero di posti) delle nuove infrastrutture destinate all’accoglienza e all’alloggio create in risposta ai requisiti comuni delle condizioni di accoglienza previsti nell’acquis dell’Unione, e delle infrastrutture di accoglienza e alloggio esistenti migliorate in conformità dei medesimi requisiti a seguito dei progetti sostenuti dal Fondo, nonché percentuale della capacità totale di accoglienza e alloggio;

    iii)

    numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti all’asilo con l’assistenza del Fondo e tale numero in percentuale del numero totale di personale formato su dette tematiche;

    iv)

    numero di prodotti che forniscono informazioni sui paesi d’origine e missioni conoscitive svolte con l’assistenza del Fondo;

    v)

    numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di asilo degli Stati membri;

    vi)

    numero di persone reinsediate con il sostegno del Fondo;

    b)

    sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in conformità del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del mercato del lavoro, riducendo al contempo l’abuso nella migrazione legale, e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi

    i)

    numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento che hanno partecipato a misure antecedenti alla partenza sostenute dal Fondo;

    ii)

    numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite dal Fondo attraverso misure di integrazione nel quadro di strategie nazionali, locali e regionali.

    Ai fini delle relazioni annuali di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, questo indicatore è ulteriormente suddiviso in sottocategorie quali:

    numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso misure incentrate sull’istruzione e la formazione, comprese la formazione linguistica e le azioni preparatorie volte ad agevolare l’accesso al mercato del lavoro,

    numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento sostenute attraverso la consulenza e l’assistenza nei settori dell’alloggio,

    numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso cure mediche e psicologiche,

    numero di persone appartenenti a gruppi di riferimento assistite attraverso misure connesse alla partecipazione democratica;

    iii)

    numero di quadri strategici/misure/strumenti locali, regionali e nazionali in vigore per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che coinvolgano la società civile e le comunità di migranti, nonché tutte le altre parti coinvolte pertinenti a seguito delle misure sostenute dal Fondo;

    iv)

    numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri sull’integrazione di cittadini di paesi terzi sostenuti dal Fondo;

    v)

    numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di integrazione degli Stati membri;

    c)

    Promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri che sostengano la lotta contro l’immigrazione illegale, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito

    i)

    numero di persone che hanno ricevuto una formazione su tematiche attinenti al rimpatrio con l’assistenza del Fondo;

    ii)

    numero di rimpatriati che hanno ricevuto assistenza al reinserimento prima o dopo il rimpatrio cofinanziata dal Fondo;

    iii)

    numero di rimpatriati il cui rimpatrio è stato cofinanziato dal Fondo, persone rimpatriate volontariamente e persone allontanate;

    iv)

    numero di operazioni monitorate di allontanamento cofinanziate dal Fondo;

    v)

    numero di progetti sostenuti dal Fondo per sviluppare, monitorare e valutare le politiche di rimpatrio degli Stati membri;

    d)

    migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo

    i)

    numero di richiedenti protezione internazionale e di beneficiari di tale protezione trasferiti da uno Stato membro a un altro con il sostegno del Fondo;

    ii)

    numero di progetti di cooperazione con altri Stati membri per migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri sostenuti dal Fondo.


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