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Document 32014R0473

Regolamento delegato (UE) n. 473/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrandone l'allegato III con nuove mappe indicative Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 136 del 9.5.2014, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2024; abrog. impl. da 32024R1679

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/473/oj

9.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/10


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 473/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, integrandone l'allegato III con nuove mappe indicative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di aggiungere mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti estese a specifici paesi limitrofi, in base ad accordi di alto livello in materia di reti delle infrastrutture di trasporto conclusi tra l'Unione e i paesi limitrofi interessati.

(2)

Un accordo di alto livello tra l'Unione europea, la Russia e la Bielorussia è stato concluso il 21 novembre 2012 nell'ambito del partenariato della dimensione settentrionale per il trasporto e la logistica (NDPTL). Il 9 ottobre 2013, nell'ambito del partenariato orientale, è stato concluso un accordo di alto livello fra l'Unione europea, la Bielorussia, l'Ucraina, la Moldova, la Georgia, l'Armenia e l'Azerbaigian.

(3)

L'aggiunta di mappe indicative delle reti di trasporto, collegate alle reti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, consentirà di definire meglio la cooperazione dell'Unione con i paesi terzi in questione.

(4)

Gli accordi di alto livello con i paesi limitrofi riguardano le linee delle reti stradali e ferroviarie, nonché i porti, gli aeroporti e i terminali ferroviari-stradali. Lo stato delle ferrovie e delle strade in termini di completamento dell'infrastruttura non faceva parte degli accordi. Pertanto, nel contesto degli accordi di alto livello, le ferrovie e le strade sono state presentate come «completate»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento delegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2014

Per la Commissione

Il Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato III al regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato come segue:

1)

la mappa al paragrafo «Quadro d'insieme delle mappe dei paesi confinanti» è sostituita dalla seguente:

« Image » ;

2)

vengono aggiunte le seguenti mappe da 15.1 a 17.2:

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