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Document 32014R0426
Commission Regulation (EU) No 426/2014 of 25 April 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Regolamento (UE) n. 426/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Regolamento (UE) n. 426/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014 , che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
GU L 125 del 26.4.2014, p. 55–56
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. impl. da 32019R0787
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Replacement | 32008R0110 | allegato II 16.A.ii) | 29/04/2014 | ||
Replacement | 32008R0110 | allegato II 24.A | 29/04/2014 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32019R0787 | 25/05/2021 |
26.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/55 |
REGOLAMENTO (UE) N. 426/2014 DELLA COMMISSIONE
del 25 aprile 2014
che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che le bevande spiritose della categoria 16, «Acquavite di (con il nome del frutto) ottenuta dalla macerazione e dalla distillazione», possono essere prodotte attraverso la macerazione e la distillazione dei frutti o delle bacche ivi indicati. In alcuni Stati membri questo tipo di bevanda spiritosa è tradizionalmente ottenuto anche da altri frutti, che non figurano nell'elenco. Pertanto, è opportuno ampliare l'elenco dei frutti e delle bacche utilizzati per la produzione delle bevande spiritose di cui alla suddetta categoria. |
(2) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 stabilisce che le bevande spiritose della categoria 24 «Akvavit o aquavit» sono bevande spiritose al carvi e/o ai semi di aneto ottenute mediante aromatizzazione con un distillato di erbe o di spezie. Tali bevande sono tradizionalmente prodotte utilizzando alcole etilico di origine agricola. Per la produzione delle bevande di cui alla categoria «Akvavit o aquavit» non è attualmente previsto l'obbligo di utilizzare alcole etilico. Tuttavia, l'impiego di alcole etilico è fondamentale per assicurare la qualità del prodotto. |
(3) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 110/2008 di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:
1) |
Alla categoria 16, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:
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2) |
Alla categoria 24, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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